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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA Parte_1 C.F._1
IA EI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n. 50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARICA Parte_2 C.F._2
MA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione Arancio, via di Tiglio n. 451, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale posta in Lucca, Via San Lazzaro 370/B, detenuta in locazione (cfr. DOC. 4) è rimasta nella disponibilità, completamente arredata, alla signora la quale dichiara che ha Pt_1 già provveduto a comunicare il proprio subentro nel contratto di locazione al proprietario ed ha anche provveduto alla medesima comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
nel caso di inadempimento, per il mancato pagamento da parte della signora del canone di locazione, il presente ricorso Pt_1 risulterà titolo per l'eventuale esecuzione relativa alla restituzione delle somme richieste dal
1 proprietario dell'immobile al sig. Il sig. dichiara di aver già provveduto a trasferire la Pt_2 Pt_2 propria residenza in altra abitazione.
3. Il sig. corrisponderà alla signora la somma mensile di € 250,00 (euro Pt_2 Pt_1 duecentocinquanta/00) a titolo di assegno divorzile;
tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente intestato alla signora codice Iban Pt_1 già noto. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di febbraio di ogni anno a decorrere da febbraio 2026.
4. Il signor dichiara ha già prelevato dalla casa coniugale i seguenti oggetti: divano colore beige Pt_2 in stoffa tre posti;
armadio bianco tre ante;
carrello portatelevisore di legno e vetro colore beige;
tavolino da fumo di colore marrone;
mobile per la sala di colore marrone;
divano della nonna materna;
cassettiera di legno della nonna materna. I ricorrenti dichiarano che hanno provveduto a smaltire quanto contenuto nel garage di pertinenza della casa coniugale.
5. Il sig. continuerà a pagare le rate mensili di circa € 378,00 relative al finanziamento con Pt_2
Ducato Finanziaria acceso per l'acquisto dell'auto Fiat indicato nelle premesse. Il sig. rimarrà Pt_2 esclusivamente responsabile per il pagamento anche di pendenze pregresse per quanto riguarda la sua autovettura esentandone la moglie.
6. Con l'attuazione ed il perfezionamento di tutte le sopra estese clausole i coniugi dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo.
7. A definizione del giudizio le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensati fra le parti.
8. Infine, il sig. a mezzo del proprio difensore, pur confermando quanto sopra, dà atto di non Pt_2 aver versato il mantenimento per la moglie relativo al mese di luglio 2025 e di non aver provveduto a ripristinare il box doccia dallo stesso rotto nel mese di ottobre 2023, a proprie spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 29/12/2016, dal quale non sono nati figli
- hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 179/2025 del 12/3/2025, pubblicata il 27/3/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 3/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto, con le integrazioni in epigrafe trascritte. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
2 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Capannori (LU) in data 29/12/2016, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 57, Parte 1, Ufficio 50, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
GE RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA Parte_1 C.F._1
IA EI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n. 50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARICA Parte_2 C.F._2
MA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione Arancio, via di Tiglio n. 451, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale posta in Lucca, Via San Lazzaro 370/B, detenuta in locazione (cfr. DOC. 4) è rimasta nella disponibilità, completamente arredata, alla signora la quale dichiara che ha Pt_1 già provveduto a comunicare il proprio subentro nel contratto di locazione al proprietario ed ha anche provveduto alla medesima comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
nel caso di inadempimento, per il mancato pagamento da parte della signora del canone di locazione, il presente ricorso Pt_1 risulterà titolo per l'eventuale esecuzione relativa alla restituzione delle somme richieste dal
1 proprietario dell'immobile al sig. Il sig. dichiara di aver già provveduto a trasferire la Pt_2 Pt_2 propria residenza in altra abitazione.
3. Il sig. corrisponderà alla signora la somma mensile di € 250,00 (euro Pt_2 Pt_1 duecentocinquanta/00) a titolo di assegno divorzile;
tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente intestato alla signora codice Iban Pt_1 già noto. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di febbraio di ogni anno a decorrere da febbraio 2026.
4. Il signor dichiara ha già prelevato dalla casa coniugale i seguenti oggetti: divano colore beige Pt_2 in stoffa tre posti;
armadio bianco tre ante;
carrello portatelevisore di legno e vetro colore beige;
tavolino da fumo di colore marrone;
mobile per la sala di colore marrone;
divano della nonna materna;
cassettiera di legno della nonna materna. I ricorrenti dichiarano che hanno provveduto a smaltire quanto contenuto nel garage di pertinenza della casa coniugale.
5. Il sig. continuerà a pagare le rate mensili di circa € 378,00 relative al finanziamento con Pt_2
Ducato Finanziaria acceso per l'acquisto dell'auto Fiat indicato nelle premesse. Il sig. rimarrà Pt_2 esclusivamente responsabile per il pagamento anche di pendenze pregresse per quanto riguarda la sua autovettura esentandone la moglie.
6. Con l'attuazione ed il perfezionamento di tutte le sopra estese clausole i coniugi dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo.
7. A definizione del giudizio le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensati fra le parti.
8. Infine, il sig. a mezzo del proprio difensore, pur confermando quanto sopra, dà atto di non Pt_2 aver versato il mantenimento per la moglie relativo al mese di luglio 2025 e di non aver provveduto a ripristinare il box doccia dallo stesso rotto nel mese di ottobre 2023, a proprie spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 29/12/2016, dal quale non sono nati figli
- hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 179/2025 del 12/3/2025, pubblicata il 27/3/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 3/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto, con le integrazioni in epigrafe trascritte. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
2 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Capannori (LU) in data 29/12/2016, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 57, Parte 1, Ufficio 50, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
GE RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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