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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16050 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa MO SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.53736 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Fabio Moneta, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
UL RN e dell'Avv. Saveria Francesca Caporale, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.8.2022 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 26.6.97 contraeva matrimonio con
[...] CP_1
; che dall'unione erano nate le figlie e (minore al
[...] Per_1 Per_2
deposito del ricorso); che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile,
così da aver lui lasciato la casa coniugale dal gennaio 2022; chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso la madre e modalità di frequentazione paterne,
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, un contributo di mantenimento a suo per la prole di euro 1400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al pagamento in favore della moglie della somma di euro
1100,00.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando integralmente le circostanze dedotte dal marito, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia, l'assegnazione della casa coniugale, con modalità di frequentazione paterne, istando per un contributo a carico del marito per la prole di euro 2000,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie ed euro 3000,00 per sé medesima, oltre al pagamento dei mutui cointestati.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la prole minore in via condivisa con collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale, disponeva un contributo di mantenimento a carico del marito per la prole di euro 1600,00,
oltre all'80% delle spese straordinarie e per la moglie di euro 2000,00), e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini istruttori, non articolate dalle parti richieste istruttorie, istando per la definizione del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al
29.4.2025.
Rigettato ricorso ex art.709, IV co. c.p.c. del ricorrente, all'udienza fissata,
trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Relativamente alle altre questioni, nessun provvedimento è da assumersi relativamente alle condizioni personali della figlia secondogenita Per_2
nelle more divenuta maggiorenne (è nata il [...]).
E' incontestata tra le parti l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, ove dimora con le figlie, studentesse.
Relativamente all'assegno di mantenimento per le due figlie (riguardo alla quale è in controversia tra le parti non l'an, ma il quantum di esso), per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-
ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata, nei termini di seguito esposti.
, dirigente, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito Parte_1
mensile netto da lavoro, su 12 mensilità, di euro 10.000,00 euro, oltre ad un reddito di euro 400,00 dalla locazione di immobile in comproprietà al 50% con la sorella (mentre era incontestato che dalla locazione dell'immobile sito in via
Prina, in comproprietà col coniuge, non detraeva utilità, rinunciando alla propria quota parte in favore della moglie), reddito in linea con quanto risultante dai modelli 730 per gli anni 2019-2020-2021 depositati in atti;
di essere proprietario, al 100%, della casa coniugale;
al 50% con la sorella di immobile da cui detraeva il menzionato reddito locatizio di euro 400,00,
nonché, sempre con la sorella, del 50% di altro immobile in Roma,
asseritamente non produttivo di reddito;
al 50% con la moglie di immobile locato ad euro 700,00 mensili (incamerati dalla moglie) su cui gravava mutuo fondiario, da lui onorato integralmente, per euro 1000,00 mensili;
sempre al
50% con la moglie, dell'immobile in cui dimorava, gravato da mutuo fondiario di euro 1400,00 da lui integralmente onorato;
al 50% con il coniuge di un ulteriore immobile in Rocca di Mezzo, adibito a casa vacanze;
di essere nella titolarità di due c/c di conto corrente, uno, in titolarità esclusiva, con saldo, al novembre 2022, per circa euro 200.000,00, su cui era transitato il TFR per complessivi euro 250.000,00 ricevuti dal precedente Ente datoriale ed uno cointestato alla moglie, di cui non aveva riportato i saldi, su cui transitava il solo mutuo.
Successivamente, ha dichiarato per l'anno 2023 (cfr. 730/24 per 2023) un reddito lordo complessivo di euro 163317 e così, al netto dell'imposizione fiscale su 12 mensilità, per euro 9986,00, pressoché in linea con quanto in precedenza goduto, di essere nella titolarità delle medesime consistenze patrimoniali detenute in precedenza, con riduzione degli oneri restitutori (è
stato estinto il mutuo di euro 1000,00 sull'immobile locato in comproprietà
della moglie) ed incremento di quelli derivati dalle comproprietà con la sorella, essendo stato locato anche il secondo immobile, sempre ad euro 400,00 mensili per la quota parte (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti del 10.1.24); di essere titolare di due c/c uno, in titolarità esclusiva, con saldo, al dicembre 2024, per circa euro 280.000,00, oltre all'altro cointestato alla moglie, su cui transita il solo mutuo.
, impiegata part-time presso l'Agenzia delle Entrate, in sede Controparte_1
presidenziale aveva dichiarato un reddito mensile netto da lavoro di euro
1000,00, oltre euro 550,00 da locazione di immobile in proprietà esclusiva ed il canone introitato dall'immobile in comproprietà con il marito, redditi in linea con i modelli fiscali in atti;
di essere proprietaria, al 50% (il restante, come detto è del marito) di immobile in Roma produttivo di reddito da lei interamente introitato;
al 50% di quello in cui vive il marito, su cui insisteva mutuo da lui pagato e di quello, sempre al 50%, a Rocca di Mezzo, adibito a casa vacanze;
di un immobile in proprietà esclusiva, locato ad euro 8400,00 annui ( che allo stato sarebbe in attesa di essere rilocato), per cui versava un mutuo mensile di euro 1000,00, oltre a quote parte di altri tre immobili (uno a Roma, uno in provincia di Pescara, uno a Rocca di Mezzo), in uso alla madre;
di essere titolare di un c/c in via esclusiva con saldo al 22.12.22 di circa euro 17000,00,
nonché di quello con il marito, con saldo alla stessa data, di circa euro 6000,00.
Successivamente, dai modelli fiscali per l'anno 2023 depositato in atti si evincono redditi pressoché in linea con quanto in precedenza dichiarato;
inalterate risultano le consistenze patrimoniali, mentre risultano incrementati i risparmi con saldo al 30.4.25 circa euro 26000 (cfr. dichiarazione sostitutiva del 13.5.25), né risulta menzionato il mutuo sulla casa in proprietà esclusiva in precedenza onorato. Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che, considerati i redditi delle parti come sopra ricostruiti, inalterata, nella valutazione comparativa, la complessiva capacità economico-patrimoniale rispetto a quanto emerso in sede presidenziale, pur con variazioni nelle voci singolarmente intese (per la cessazione di oneri restitutori, per l''assunzione di ulteriori introiti locatizi,
ecc.), considerate le esigenze delle figlie rapportate all'età, gli oneri ricadenti sulla madre derivanti dalla continuità abitativa, sia equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 1600,00, a far data dal provvedimento,
fermi per il passato i provvedimenti in essere, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, inoltre, essere poste a carico del padre nella medesima misura già
stabilita le spese straordinarie per le figlie, atteso lo squilibrio reddituale tra le parti, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
In merito al contributo di mantenimento per la moglie, di cui è in contestazione il quantum, avendo il marito proposto la minor somma di euro 1300,00 rispetto a quanto stabilito in sede presidenziale, mentre la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un contributo di euro 3000,00, come è noto elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono,
pertanto, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli
necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr., in termini,
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17544; Cass. 22616/2022).
Ritiene il Tribunale che, alla luce della capacità reddituale delle parti come ricostruita e dell'inalterata disparità economica, tenuto conto dell'età della moglie (58 anni); valutato il tenore di vita tenuto durante il matrimonio, di elevato livello, per lo più fondato, anche dopo la separazione di fatto, sugli introiti del marito, notevolmente superiori a quelli della moglie, considerati, infine, gli oneri ordinari e straordinari in questa sede posti a carico del marito,
la disparità tra i coniugi possa essere compensata oltre che con l'assegnazione della casa coniugale, con un contributo mensile di mantenimento di euro mensile di euro 2000,00, a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat, al fine di consentirle il mantenimento del tenore di vita in precedenza tenuto e provvedere alle proprie esigenze di vita.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria dello status ed il parziale accoglimento delle richieste economiche di ambo le parti nel quantum per la compensazione nella misura dei ¾ delle spese di lite mentre per il residuo
¼ vanno poste a carico del ricorrente, attesa la soccombenza nel sub-
procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.53736 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
nato a [...] l'[...] e , nata
[...] Controparte_1
a Roma il 16.8.1967;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 571, parte 2,
serie A3);
C) assegna la casa coniugale alla moglie;
D) dispone che il padre provveda al mantenimento delle figlie,
a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
1600,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 80% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
E) pone a carico del marito, per il mantenimento della moglie,
a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti la somma mensile di euro 2000,00, da versarsi al domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base ottobre 2025;
F) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio nella misura di 1/4, così liquidandole in complessivi euro 1820,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese forfettarie di legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Roma il 30.10. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa MO SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa MO SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.53736 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Fabio Moneta, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
UL RN e dell'Avv. Saveria Francesca Caporale, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.8.2022 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 26.6.97 contraeva matrimonio con
[...] CP_1
; che dall'unione erano nate le figlie e (minore al
[...] Per_1 Per_2
deposito del ricorso); che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile,
così da aver lui lasciato la casa coniugale dal gennaio 2022; chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso la madre e modalità di frequentazione paterne,
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, un contributo di mantenimento a suo per la prole di euro 1400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al pagamento in favore della moglie della somma di euro
1100,00.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando integralmente le circostanze dedotte dal marito, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia, l'assegnazione della casa coniugale, con modalità di frequentazione paterne, istando per un contributo a carico del marito per la prole di euro 2000,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie ed euro 3000,00 per sé medesima, oltre al pagamento dei mutui cointestati.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la prole minore in via condivisa con collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale, disponeva un contributo di mantenimento a carico del marito per la prole di euro 1600,00,
oltre all'80% delle spese straordinarie e per la moglie di euro 2000,00), e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini istruttori, non articolate dalle parti richieste istruttorie, istando per la definizione del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al
29.4.2025.
Rigettato ricorso ex art.709, IV co. c.p.c. del ricorrente, all'udienza fissata,
trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Relativamente alle altre questioni, nessun provvedimento è da assumersi relativamente alle condizioni personali della figlia secondogenita Per_2
nelle more divenuta maggiorenne (è nata il [...]).
E' incontestata tra le parti l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, ove dimora con le figlie, studentesse.
Relativamente all'assegno di mantenimento per le due figlie (riguardo alla quale è in controversia tra le parti non l'an, ma il quantum di esso), per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-
ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata, nei termini di seguito esposti.
, dirigente, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito Parte_1
mensile netto da lavoro, su 12 mensilità, di euro 10.000,00 euro, oltre ad un reddito di euro 400,00 dalla locazione di immobile in comproprietà al 50% con la sorella (mentre era incontestato che dalla locazione dell'immobile sito in via
Prina, in comproprietà col coniuge, non detraeva utilità, rinunciando alla propria quota parte in favore della moglie), reddito in linea con quanto risultante dai modelli 730 per gli anni 2019-2020-2021 depositati in atti;
di essere proprietario, al 100%, della casa coniugale;
al 50% con la sorella di immobile da cui detraeva il menzionato reddito locatizio di euro 400,00,
nonché, sempre con la sorella, del 50% di altro immobile in Roma,
asseritamente non produttivo di reddito;
al 50% con la moglie di immobile locato ad euro 700,00 mensili (incamerati dalla moglie) su cui gravava mutuo fondiario, da lui onorato integralmente, per euro 1000,00 mensili;
sempre al
50% con la moglie, dell'immobile in cui dimorava, gravato da mutuo fondiario di euro 1400,00 da lui integralmente onorato;
al 50% con il coniuge di un ulteriore immobile in Rocca di Mezzo, adibito a casa vacanze;
di essere nella titolarità di due c/c di conto corrente, uno, in titolarità esclusiva, con saldo, al novembre 2022, per circa euro 200.000,00, su cui era transitato il TFR per complessivi euro 250.000,00 ricevuti dal precedente Ente datoriale ed uno cointestato alla moglie, di cui non aveva riportato i saldi, su cui transitava il solo mutuo.
Successivamente, ha dichiarato per l'anno 2023 (cfr. 730/24 per 2023) un reddito lordo complessivo di euro 163317 e così, al netto dell'imposizione fiscale su 12 mensilità, per euro 9986,00, pressoché in linea con quanto in precedenza goduto, di essere nella titolarità delle medesime consistenze patrimoniali detenute in precedenza, con riduzione degli oneri restitutori (è
stato estinto il mutuo di euro 1000,00 sull'immobile locato in comproprietà
della moglie) ed incremento di quelli derivati dalle comproprietà con la sorella, essendo stato locato anche il secondo immobile, sempre ad euro 400,00 mensili per la quota parte (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti del 10.1.24); di essere titolare di due c/c uno, in titolarità esclusiva, con saldo, al dicembre 2024, per circa euro 280.000,00, oltre all'altro cointestato alla moglie, su cui transita il solo mutuo.
, impiegata part-time presso l'Agenzia delle Entrate, in sede Controparte_1
presidenziale aveva dichiarato un reddito mensile netto da lavoro di euro
1000,00, oltre euro 550,00 da locazione di immobile in proprietà esclusiva ed il canone introitato dall'immobile in comproprietà con il marito, redditi in linea con i modelli fiscali in atti;
di essere proprietaria, al 50% (il restante, come detto è del marito) di immobile in Roma produttivo di reddito da lei interamente introitato;
al 50% di quello in cui vive il marito, su cui insisteva mutuo da lui pagato e di quello, sempre al 50%, a Rocca di Mezzo, adibito a casa vacanze;
di un immobile in proprietà esclusiva, locato ad euro 8400,00 annui ( che allo stato sarebbe in attesa di essere rilocato), per cui versava un mutuo mensile di euro 1000,00, oltre a quote parte di altri tre immobili (uno a Roma, uno in provincia di Pescara, uno a Rocca di Mezzo), in uso alla madre;
di essere titolare di un c/c in via esclusiva con saldo al 22.12.22 di circa euro 17000,00,
nonché di quello con il marito, con saldo alla stessa data, di circa euro 6000,00.
Successivamente, dai modelli fiscali per l'anno 2023 depositato in atti si evincono redditi pressoché in linea con quanto in precedenza dichiarato;
inalterate risultano le consistenze patrimoniali, mentre risultano incrementati i risparmi con saldo al 30.4.25 circa euro 26000 (cfr. dichiarazione sostitutiva del 13.5.25), né risulta menzionato il mutuo sulla casa in proprietà esclusiva in precedenza onorato. Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che, considerati i redditi delle parti come sopra ricostruiti, inalterata, nella valutazione comparativa, la complessiva capacità economico-patrimoniale rispetto a quanto emerso in sede presidenziale, pur con variazioni nelle voci singolarmente intese (per la cessazione di oneri restitutori, per l''assunzione di ulteriori introiti locatizi,
ecc.), considerate le esigenze delle figlie rapportate all'età, gli oneri ricadenti sulla madre derivanti dalla continuità abitativa, sia equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 1600,00, a far data dal provvedimento,
fermi per il passato i provvedimenti in essere, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, inoltre, essere poste a carico del padre nella medesima misura già
stabilita le spese straordinarie per le figlie, atteso lo squilibrio reddituale tra le parti, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
In merito al contributo di mantenimento per la moglie, di cui è in contestazione il quantum, avendo il marito proposto la minor somma di euro 1300,00 rispetto a quanto stabilito in sede presidenziale, mentre la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un contributo di euro 3000,00, come è noto elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono,
pertanto, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli
necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr., in termini,
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17544; Cass. 22616/2022).
Ritiene il Tribunale che, alla luce della capacità reddituale delle parti come ricostruita e dell'inalterata disparità economica, tenuto conto dell'età della moglie (58 anni); valutato il tenore di vita tenuto durante il matrimonio, di elevato livello, per lo più fondato, anche dopo la separazione di fatto, sugli introiti del marito, notevolmente superiori a quelli della moglie, considerati, infine, gli oneri ordinari e straordinari in questa sede posti a carico del marito,
la disparità tra i coniugi possa essere compensata oltre che con l'assegnazione della casa coniugale, con un contributo mensile di mantenimento di euro mensile di euro 2000,00, a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat, al fine di consentirle il mantenimento del tenore di vita in precedenza tenuto e provvedere alle proprie esigenze di vita.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria dello status ed il parziale accoglimento delle richieste economiche di ambo le parti nel quantum per la compensazione nella misura dei ¾ delle spese di lite mentre per il residuo
¼ vanno poste a carico del ricorrente, attesa la soccombenza nel sub-
procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.53736 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
nato a [...] l'[...] e , nata
[...] Controparte_1
a Roma il 16.8.1967;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 571, parte 2,
serie A3);
C) assegna la casa coniugale alla moglie;
D) dispone che il padre provveda al mantenimento delle figlie,
a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
1600,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 80% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
E) pone a carico del marito, per il mantenimento della moglie,
a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti la somma mensile di euro 2000,00, da versarsi al domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base ottobre 2025;
F) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio nella misura di 1/4, così liquidandole in complessivi euro 1820,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese forfettarie di legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Roma il 30.10. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa MO SI