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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 166/2021 e istaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Felli, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Recchia, per procura congiunta alla CP_1 memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minorenni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con il coniuge, di dichiarare che ciascuno dei coniugi provvederà CP_1 autonomamente al proprio mantenimento;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori, prevedendole il mercoledì, dalle ore 13:30 sino alle ore 8:00 del giorno successivo, con impegno del padre di accompagnarli a scuola, a week end alternati, per quindici giorni durante il periodo estivo, per sette giorni nel periodo natalizio, in modo da ricomprendere il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, per tre giorni nel periodo pasquale, in modo da ricomprendere il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori, pari a complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
RO (FR), il 30.05.2009; dalla relazione coniugale nascevano due figli, e , Per_1 Per_2 rispettivamente, nelle date del 13.11.2008 e del 9.05.2011; venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento degli stessi presso la madre, le visite paterne ai figli minori ogni mercoledì, dalle ore 13:30 alle ore
8:00 del giorno successivo, a week end alternati, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, il sabato e la domenica senza pernottamento a fine settimana alternati, per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo, la contribuzione paterna al mantenimento dei minori nella misura di complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie;
i coniugi vivevano ininterrottamente separati e non vi era possibilità di riconciliazione.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di divorzio CP_1 ex adverso promossa e chiedendo di disporre che i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
di disporre, altresì, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare,
l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, prevedendo che la figlia primogenita, , Per_1 sia collocata presso la madre e che il figlio secondogenito, , sia collocato presso il padre;
di Per_2 regolamentare le visite paterne alla figlia minore prevedendole ogni mercoledì, dall'uscita da scuola e sino alle ore 8:00 del giorno successivo, a week end alternati, il sabato e la domenica, senza pernottamento, durante le festività natalizie e pasquali alternandosi il 24 e 25 dicembre ovvero il 1°
o il 2 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, per sette giorni durante il periodo estivo;
di regolamentare le visite materne al figlio minore prevedendole ogni martedì, dall'uscita da scuola e sino alle 8:00 del giorno successivo, a week end alternati, il sabato e la domenica, senza pernottamento, durante le festività natalizie e pasquali alternandosi il 24 e 25 dicembre ovvero il 1°
o il 2 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, per sette giorni durante il periodo estivo;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: lo stesso versava in condizioni di precarietà economica, perché posto in cassa integrazione sin dal mese di marzo 2020, percependo da allora redditi mensili pari ad euro 600,00; sicché non era più in grado di corrispondere il mantenimento della prole nella misura di euro 500,00 mensili concordata in sede di separazione;
il figlio minore Per_2 manifestava ai genitori la propria volontà di vivere con il padre e, di fatto, trascorreva più tempo con il padre che con la madre.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 30.04.2021 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, la ricorrente ha insistito nelle domande già elevate in ricorso, perciò contrastando le deduzioni avversarie in ordine alla precarietà delle condizioni economiche del marito ed evidenziando, a tal fine, che lo stesso era proprietario di un immobile sito in RO
(FR), alla via Forese n. 67, che era assunto alle dipendenze della società “I tronchi s.n.c. di
LI CE & C.”, con mansioni di cuoco/pizzaiolo, da cui traeva una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.300,00, e era collocato in cassa integrazione solo temporaneamente a causa delle misure restrittive poste dalla disciplina emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19; che, al contrario, la moglie era disoccupata e in cerca di un impiego, essendosi sempre dedicata alla cura dei figli e così sacrificando la propria realizzazione lavorativa;
che essa non era titolare di immobili;
che inveritiera era sia la circostanza secondo cui il figlio secondogenito delle parti,
, manifestava la volontà di essere collocato presso il padre e sia quella per cui trascorreva con Per_2 il padre tempi maggiori che con la madre, permanendo presso di lui secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
Nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha reiterato le domande già elevate in atti.
Nel medesimo scritto, il resistente, dedotto, vi è più, che la moglie lavorava stabilmente come OSS in una clinica privata, ha insistito nelle domande promosse nella comparsa di costituzione.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e conferimento dell'incarico al CTU.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori delle parti hanno insistito nelle conclusioni formulate in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente ha ribadito le domande già formulate nei precedenti scritti difensivi, dando conto che l' assunto presso la Schulz Italia s.r.l., con stipendio di euro CP_1 1.500,00 mensili, ometteva e continuava ad omettere il versamento dell'assegno di mantenimento per la prole, così costringendola a sporgere querela e ad avviare procedimenti esecutivi.
Nei medesimi scritti, il resistente ha replicato di percepire euro 1.300,00, di essere gravato del rateo del finanziamento contratto per l'acquisto di una nuova autovettura di euro 311,50, di ricevere invece la moglie stipendio di euro 1.600,00 mensili per lo svolgimento dell'attività di OSS. Ha, dunque, dato atto di aver rinunciato, nel corso del procedimento, alla domanda di collocamento del figlio presso di lui e ha insistito nell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e Per_2 nella riduzione del mantenimento per i figli a complessivi euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 20.12.2017 ed il decreto di omologa della separazione, n. cron. 163/2018, emesso dal Tribunale di Frosinone il 9.01.2018, (all.i al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione del marito alla domanda di divorzio promossa dalla moglie, dalla conflittualità all'interno della coppia per la gestione dei figli, dalla istaurazione di relazioni sentimentali con nuovi partners conviventi (si vedano atti difensivi delle parti e sintesi dei colloqui nella procedura di CTU); tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata elevata in giudizio, sicché non devono essere rese statuizioni al riguardo.
4. In ordine al regime inerente la prole, si osserva quanto segue.
4.1. I figli minorenni delle parti, e devono essere affidati Per_1 Persona_3 congiuntamente ai genitori.
In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore.
Ciò posto, deve osservarsi, quanto alla vicenda in disamina, che non soltanto l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è il regime legale ordinario, che entrambe le parti hanno chiesto di prevedere nel presente giudizio, ma neppure emergono in atti elementi sufficienti a persuadere della necessità di una restrizione in capo ad una sola delle parti dell'esercizio della genitorialità. In particolare, dal setting peritale è emerso, quanto alla capacità genitoriale del padre, che “[…]
mostra un sufficiente funzionamento psicologico e relazionale, deve ancora compiere il
CP_1 processo di differenziazione dal contesto familiare;
mostra ridotte capacità di riflettere sul significato delle proprie azioni e delle proprie reazioni emotive, non si riscontra presenza di patologie psichiatriche. vuole bene ai propri figli e vuole mantenere con loro una relazione
CP_1 affettiva. Ha mostrato fin dall'inizio un'autentica sofferenza per quanto accaduto ma i meccanismi psichici messi in atto per fronteggiare gli eventi sono stati più di tipo difensivo e riparatorio che adattivo;
tende a minimizzare e a negare, non perché non ami i figli ma perché è troppo
CP_1 doloroso per lui fare i conti con le difficoltà che lui stesso incontra e ha vissuto. Alla luce anche di quanto osservato e sentito nei colloqui si ritiene che nutra nei confronti del minore un
CP_1 autentico sentimento di affetto, riconosce che tra loro esiste un legame importante che richiede tempo e impegno da parte sua. Le competenze genitoriali appaiono sufficientemente sviluppate e alcuni aspetti di accudimento delegate a figure familiari positive. […]” (si veda relazione di CTU versata in atti).
Si apprende, invece, quanto alla capacità genitoriale della madre, che “[…] è in grado di Per_4 promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno (coping). - Emerge una buona capacità di esprime calore ed empatia (care): la capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi del figlio e di fornire i supporti necessari, di accogliere e contenere le richieste del minore. - Supervisiona e disciplina il comportamento sociale del minore, cerca di dar consigli/ istruzioni su come bisogna comportarsi con le altre persone al di fuori della famiglia. E' in grado di prevedere regole e limiti circa le abitudini, gli orari, le autonomie nella vita di relazione. - Flessibile nella gestione delle responsabilità riguardanti la cura e la guida dei figli. È disponibile a delegare qualche sua incombenza/responsabilità educativa ad altre persone dentro o fuori la cerchia familiare. - intende collaborare con l'altro Per_4 genitore nella gestione educativa dei figli, sebbene nutra preoccupazione e perplessità sulle capacità genitoriali del padre. - E' attenta perché i figli non vengano esposti a situazioni di violenza fisica e/o psicologica. è in grado di compiere una riflessione su di sé che le Per_4 permette di cogliere un senso di continuità nelle sue scelte e quindi di comprenderne il significato, si assume fino in fondo la responsabilità di ciò che accade. Alla luce anche di quanto osservato e sentito nei colloqui si ritiene che nutra nei confronti del minore un sentimento di sano Per_4 attaccamento e protezione, mostra competenze genitoriali adeguatamente sviluppate. […]” (si veda relazione ctu versata in atti).
La CTU, all'esito dei colloqui espletati, ha suggerito quanto segue in ordine al conteso collocamento del figlio minore, , “[…] Dopo aver ascoltato nel primo colloquio congiunto e Per_2 poi nei successivi colloqui individuali i genitori si è ritenuto opportuno non coinvolgere nel percorso peritale il figlio minore Siamo stati persuasi ad agire in tal senso a tutela del Per_2 minore dal momento che è emerso sempre più chiaramente che la coppia stava agendo un conflitto che nulla aveva a che fare con la presunta richiesta del minore di essere collocato presso il padre.
La questione primaria tra e apparentemente motivata da esigenze del figlio si è CP_1 Per_4 sempre più definita come “questione economica” risolvibile con una mediazione delle istanze avanzate dalle parti. Per tali ragioni si è deciso di convocare congiuntamente i genitori negli ultimi due incontri al fine di meglio esplicitare le richieste individuali e far emergere possibili soluzioni che comportassero un definitivo superamento della conflittualità. e hanno accolto con Per_4 CP_1 motivazione la scelta di procedere secondo quanto loro proposto, giungendo a tracciare le basi di un accordo condiviso. […] Negli ultimi incontri congiunti il sig. e la sig.ra hanno CP_1 Per_4 manifestato l'intenzione di collaborare per il superamento della loro situazione conflittuale individuando alcuni accordi reciproci.” e, in particolare, per quanto d'interesse per le statuizioni da rendere, hanno concordato che “Il collocamento del minore resta presso l'abitazione della Per_2 madre;
[…] Il sig. fornirà alla sig.ra tutti i documenti necessari alla richiesta CP_1 Per_4 dell'assegno unico per i figli così che la signora possa ottenere quanto previsto dalla legge;
[…] Il sig. si impegna a versare regolarmente il mantenimento per i figli, la richiesta di riduzione CP_1 dell'importo è stata accolta dalla sig.ra e verrà quantificata in sede giudiziale;
[…] la Per_4 frequentazione dei figli con il padre seguirà alcune regole condivise dai genitori: - Il mercoledì e il venerdì dalle ore 17.00 starà con il padre fino all'ora di cena 20,00-20,30. Nel periodo Per_2 estivo mantenendo sempre il mercoledì e il venerdì ma fino a dopo cena, quindi fino alle 22.00; - A fine settimana alternati e dal mese di settembre il minore andrà dal padre dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica pomeriggio, prevedendo quindi due notti consecutive di pernotto;
- Nel periodo estivo qualora il padre avesse dei giorni di ferie potrà stare con i figli in accordo con la madre;
- La frequentazione del minore con il padre deve essere sostenuta in ogni sua forma e modalità. […]” (si veda relazione di CTU versata in atti).
E' emerso, pertanto, che nonostante la conflittualità esistente nella relazione tra le parti, sperimentata nella gestione dei figli e animata in modo particolare dalla questione economica, essi sono stati in grado di confrontarsi al fine di programmare una quotidianità dei figli idonea alla loro serena crescita e ad assicurare l'accesso ad entrambi i genitori e rami parentali. Ciò persuade della adeguatezza del regime di coesercizio della genitorialità.
Devono essere sollecitate le parti all'avvio di un percorso di mediazione familiare, in quanto ne presentino i requisiti, per favorire un utile confronto nella gestione dei figli.
4.2. Va disposto il collocamento dei figli minori presso la madre. In sede peritale non è risultata una sincera volontà del figlio secondogenito delle parti di vivere con il padre (lo stesso padre nei colloqui ha riferito che “CTU Misasi: “Come nasce questa richiesta di collocamento? Sig. “Perché lì non ci vuole stare più. (…) mi dice che CP_1 Per_2 Per_2 vuole venire con me, che vuole stare a casa con me. Però sono sincero, non lo voglio fare. Non lo farò mai. E' un capello, perché l'avvocato mi ha detto “provaci” per capire anche come si comporta la madre. (…) Io la domanda gliel'ho già fatta. E ho chiesto a “ma se la Per_2 dottoressa ti dice con chi vuoi stare tu che dici? E lui mi risponde con tutti e due certo (…)”, cfr. relazione di CTU, sintesi dell'incontro con il solo padre) né una inidoneità dell'ambiente familiare materno che induca a mutare la situazione in atto fin dalla cessazione della convivenza familiare (è lo stesso padre, nei colloqui con il CTU, a ripetere più volte che la era una buona madre, si Pt_1 dedicava completamente ai loro figli e i risultati dagli stessi raggiunti erano merito della madre, riconoscendole anche di aver favorito la relazione padre-figli lasciando che frequentassero il padre ogni volta che il padre o i figli lo chiedessero;
lo stesso ha anche espresso un'opinione positiva del compagno della madre, convivente con essa e con i figli, e ) e, d'altronde, le parti, Per_1 Per_2 nel corso delle operazioni peritali e alla luce di quanto emerso in tale sede, hanno concordato la permanenza di presso la madre in via prevalente (ciò che il padre ha confermato anche nel Per_2 verbale dell'udienza del 17.11.2023 e negli scritti conclusionali, così chiarendo il richiamo alle richieste articolate negli scritti difensivi espresso nell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Anche in considerazione delle osservate capacità genitoriali della madre, si deve pertanto ravvisare in essa il genitore di riferimento per i minori e quello più idoneo ad occuparsi del loro accudimento.
Deve, pertanto, essere confermato il collocamento di entrambi i figli minori presso la madre.
4.3. Quanto al diritto del minore alla bigenitorialità, lo stesso si ritiene garantito confermando le modalità di visita del padre ai figli minori pattuite dalle parti nel corso delle operazioni peritali, come di seguito integrate.
Segnatamente, deve prevedersi che il padre possa tenere con sé entrambi i figli il mercoledì e il venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 nel periodo invernale, somministrandogli la cena, dalle ore
17:00 alle ore 22:30 nel periodo estivo;
a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola e sino al pomeriggio della domenica ore 19:00; in occasione delle festività natalizie per tre giorni consecutivi, comprensivi, alternativamente, del 24 o del 25 dicembre ovvero del 31 dicembre o del
1° gennaio, comunque alternandosi di anno in anno, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 5 o il 6 gennaio;
in occasione delle festività pasquali, per due giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; in occasione delle altre festività nazionali alternandosi di anno in anno;
in occasione delle vacanze estive, per quindici giorni, non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4.4. Deve essere respinta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dall' CP_1
Presupposto di tale statuizione è la conservazione dell'habitat familiare da parte dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi.
Nel caso di specie, il collocamento dei figli è stato disposto presso la madre, la quale tuttavia non ha formulato domanda di attribuzione in godimento della casa familiare,
L'immobile seguirà pertanto il regime della proprietà.
4.5. Quanto al contributo del genitore non allocatario al mantenimento della prole, in via astratta, deve osservarsi che l'obbligo dei genitori di mantenimento dei figli assurge al rango costituzionale in forza del disposto dell'art. 30 Cost., che trova esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, nonché ai sensi degli artt. 315 bis, 316 bis c.c., nella disciplina sui diritti dei figli, infine negli artt. 337 bis ss., recanti norme sulla responsabilità genitoriale in caso di crisi coniugale o di coppia di fatto.
In base al disposto dell'art. 316 bis c.p.c. il contributo di ognuno dei genitori al mantenimento dei figli deve essere proporzionale alle rispettive sostanze patrimoniali, nonché alla capacità lavorativa da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro.
La quantificazione di tale contributo va declinata secondo i criteri di cui all'art. 337 ter c.c..
Va detto anche che, secondo consolidato orientamento della Cassazione, l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione (vedi Cass. 8927/12; Cass. 400/10; Cass. 17055/07; nella giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. I, 16.04.2020, n. 637).
Nella vicenda che occupa, il Collegio ritiene congrua la somma di complessivi euro 500,00 mensili
(euro 250,00 per ciascun figlio), con aggiornamento Istat dal 2026, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti: il padre, impiegatosi in diverse attività in passato e per un lungo periodo occupato presso la società “I tronchi s.n.c. di LI CE & C.”, con mansioni di cuoco/pizzaiolo, poi collocato in cassa integrazione in concomitanza con le misure emergenziali per il contrasto alla pandemia da Covid-
19, percependo redditi annui da lavoro dipendente pari, nel 2018, ad euro 13.545,67, nel 2019, ad euro 12.461,22, nel 2020, ad euro 5.805,11 (si vedano modelli cud 2019, 2020, 2021, all. alla comparsa di risposta;
si vedano anche deduzioni in atti e dichiarazioni rese dalla stessa parte nel corso delle operazioni peritali); successivamente reimpiegatosi presso una fabbrica in Colleferro, con contratto a termine, dando conto di prospettive di rinnovo, con redditi presumibili e comunque non inferiori ai dichiarati euro 1.300,00 mensili (vedi deduzioni in atti e dichiarazioni rese dalla stessa parte nel corso delle operazioni peritali;
assegnando rilevanza anche alle deduzioni contenute negli scritti conclusionali delle parti in ordine alla misura dello stipendio percepito dall' CP_1 nell'interesse dei figli minori ad una corretta quantificazione del dovuto a titolo di mantenimento, tenendo conto che sulla circostanza, con i detti scritti, si è istaurato il contraddittorio tra le parti;
irrilevante in ogni caso la spesa voluttuaria per l'acquisto dell'autovettura rappresentata pure nella memoria di replica;
irrilevante anche l'assenso reso dalla nel corso delle operazioni peritali Pt_1 ad una riduzione, non meglio quantificata, dell'assegno per i figli, espresso a fronte dell'impegno del marito a provvedere regolarmente al versamento dello stesso assegno, ciò che non pare essere avvenuto, assenso, inoltre, non ribadito nelle fasi successive del processo, in cui si è, invece, insistito nella richiesta formulata negli atti introduttivi).
La madre risulta essere stata inizialmente disoccupata e poi essersi dedicata ad un percorso formativo come OSS, impiegandosi poi presso una RSA a Palestrina con contratto a tempo indeterminato, potendo presumersi l'ammontare dei redditi percepiti a titolo di retribuzione (vedi deduzioni in atti e dichiarazioni rese dalla stessa parte nel corso delle operazioni peritali;
non potendo dare rilievo alla rappresentazione dell' in ordine alla percezione di euro 1.600,00 a CP_1 titolo di retribuzione da parte della in quanto resa soltanto nella memoria di replica Pt_1 depositata successivamente alla replica della controparte e, dunque, su cui non si è potuto istaurare il contraddittorio).
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età dei figli delle parti, e (nati nel 2008 e nel Per_1 Per_2
2011), nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via prevalente dalla madre, con la quale i figli coabitano.
Spendendo poteri officiosi nell'interesse dei minori, deve prevedersi, ai sensi dell'art. 9 del
Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone, del 15.12.2017, che l'assegno unico spetta integralmente dalla madre quale genitore affidatario (in termini Cass ord. 4672/2025, che ha statuito in un caso di coaffidamento, prevedendo l'attribuzione del detto beneficio pubblico al genitore collocatario prevalente), con decorrenza dal deposito del ricorso (essendosi sempre occupata la madre in via prevalente dei figli).
5. Il governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va affidato al criterio della soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al dm 55/2014. Le somme riconosciute al detto titolo devono essere versate in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato.
Medesime ragioni motivano l'attribuzione delle spese di CTU a carico del resistente.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RO (FR), il
30.05.2009, da nata ad [...], il [...], e nato a Parte_1 CP_1
Roma (RM), il 21.01.1978 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2009, atto N. 2, P. II, S. A);
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, e Per_1 Persona_3
- dispone il collocamento degli stessi presso la madre;
- regolamenta le visite paterne ai figli minori come in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare in favore del padre;
- dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento dei figli, e pari a complessivi euro 500,00 (euro Per_1 Persona_3
250,00 per figlio), da aggiornarsi in base agli indici Istat a partire dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che la madre percepisca l'assegno unico universale in via esclusiva;
- condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 euro 2.800,00 per compensi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
- spese di CTU a carico del resistente.
Si comunichi.
Frosinone, 16.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 166/2021 e istaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Felli, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Recchia, per procura congiunta alla CP_1 memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minorenni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con il coniuge, di dichiarare che ciascuno dei coniugi provvederà CP_1 autonomamente al proprio mantenimento;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori, prevedendole il mercoledì, dalle ore 13:30 sino alle ore 8:00 del giorno successivo, con impegno del padre di accompagnarli a scuola, a week end alternati, per quindici giorni durante il periodo estivo, per sette giorni nel periodo natalizio, in modo da ricomprendere il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, per tre giorni nel periodo pasquale, in modo da ricomprendere il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori, pari a complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
RO (FR), il 30.05.2009; dalla relazione coniugale nascevano due figli, e , Per_1 Per_2 rispettivamente, nelle date del 13.11.2008 e del 9.05.2011; venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento degli stessi presso la madre, le visite paterne ai figli minori ogni mercoledì, dalle ore 13:30 alle ore
8:00 del giorno successivo, a week end alternati, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, il sabato e la domenica senza pernottamento a fine settimana alternati, per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo, la contribuzione paterna al mantenimento dei minori nella misura di complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie;
i coniugi vivevano ininterrottamente separati e non vi era possibilità di riconciliazione.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di divorzio CP_1 ex adverso promossa e chiedendo di disporre che i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
di disporre, altresì, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare,
l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, prevedendo che la figlia primogenita, , Per_1 sia collocata presso la madre e che il figlio secondogenito, , sia collocato presso il padre;
di Per_2 regolamentare le visite paterne alla figlia minore prevedendole ogni mercoledì, dall'uscita da scuola e sino alle ore 8:00 del giorno successivo, a week end alternati, il sabato e la domenica, senza pernottamento, durante le festività natalizie e pasquali alternandosi il 24 e 25 dicembre ovvero il 1°
o il 2 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, per sette giorni durante il periodo estivo;
di regolamentare le visite materne al figlio minore prevedendole ogni martedì, dall'uscita da scuola e sino alle 8:00 del giorno successivo, a week end alternati, il sabato e la domenica, senza pernottamento, durante le festività natalizie e pasquali alternandosi il 24 e 25 dicembre ovvero il 1°
o il 2 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, per sette giorni durante il periodo estivo;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: lo stesso versava in condizioni di precarietà economica, perché posto in cassa integrazione sin dal mese di marzo 2020, percependo da allora redditi mensili pari ad euro 600,00; sicché non era più in grado di corrispondere il mantenimento della prole nella misura di euro 500,00 mensili concordata in sede di separazione;
il figlio minore Per_2 manifestava ai genitori la propria volontà di vivere con il padre e, di fatto, trascorreva più tempo con il padre che con la madre.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 30.04.2021 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, la ricorrente ha insistito nelle domande già elevate in ricorso, perciò contrastando le deduzioni avversarie in ordine alla precarietà delle condizioni economiche del marito ed evidenziando, a tal fine, che lo stesso era proprietario di un immobile sito in RO
(FR), alla via Forese n. 67, che era assunto alle dipendenze della società “I tronchi s.n.c. di
LI CE & C.”, con mansioni di cuoco/pizzaiolo, da cui traeva una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.300,00, e era collocato in cassa integrazione solo temporaneamente a causa delle misure restrittive poste dalla disciplina emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19; che, al contrario, la moglie era disoccupata e in cerca di un impiego, essendosi sempre dedicata alla cura dei figli e così sacrificando la propria realizzazione lavorativa;
che essa non era titolare di immobili;
che inveritiera era sia la circostanza secondo cui il figlio secondogenito delle parti,
, manifestava la volontà di essere collocato presso il padre e sia quella per cui trascorreva con Per_2 il padre tempi maggiori che con la madre, permanendo presso di lui secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
Nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha reiterato le domande già elevate in atti.
Nel medesimo scritto, il resistente, dedotto, vi è più, che la moglie lavorava stabilmente come OSS in una clinica privata, ha insistito nelle domande promosse nella comparsa di costituzione.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e conferimento dell'incarico al CTU.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori delle parti hanno insistito nelle conclusioni formulate in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente ha ribadito le domande già formulate nei precedenti scritti difensivi, dando conto che l' assunto presso la Schulz Italia s.r.l., con stipendio di euro CP_1 1.500,00 mensili, ometteva e continuava ad omettere il versamento dell'assegno di mantenimento per la prole, così costringendola a sporgere querela e ad avviare procedimenti esecutivi.
Nei medesimi scritti, il resistente ha replicato di percepire euro 1.300,00, di essere gravato del rateo del finanziamento contratto per l'acquisto di una nuova autovettura di euro 311,50, di ricevere invece la moglie stipendio di euro 1.600,00 mensili per lo svolgimento dell'attività di OSS. Ha, dunque, dato atto di aver rinunciato, nel corso del procedimento, alla domanda di collocamento del figlio presso di lui e ha insistito nell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e Per_2 nella riduzione del mantenimento per i figli a complessivi euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 20.12.2017 ed il decreto di omologa della separazione, n. cron. 163/2018, emesso dal Tribunale di Frosinone il 9.01.2018, (all.i al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione del marito alla domanda di divorzio promossa dalla moglie, dalla conflittualità all'interno della coppia per la gestione dei figli, dalla istaurazione di relazioni sentimentali con nuovi partners conviventi (si vedano atti difensivi delle parti e sintesi dei colloqui nella procedura di CTU); tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata elevata in giudizio, sicché non devono essere rese statuizioni al riguardo.
4. In ordine al regime inerente la prole, si osserva quanto segue.
4.1. I figli minorenni delle parti, e devono essere affidati Per_1 Persona_3 congiuntamente ai genitori.
In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore.
Ciò posto, deve osservarsi, quanto alla vicenda in disamina, che non soltanto l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è il regime legale ordinario, che entrambe le parti hanno chiesto di prevedere nel presente giudizio, ma neppure emergono in atti elementi sufficienti a persuadere della necessità di una restrizione in capo ad una sola delle parti dell'esercizio della genitorialità. In particolare, dal setting peritale è emerso, quanto alla capacità genitoriale del padre, che “[…]
mostra un sufficiente funzionamento psicologico e relazionale, deve ancora compiere il
CP_1 processo di differenziazione dal contesto familiare;
mostra ridotte capacità di riflettere sul significato delle proprie azioni e delle proprie reazioni emotive, non si riscontra presenza di patologie psichiatriche. vuole bene ai propri figli e vuole mantenere con loro una relazione
CP_1 affettiva. Ha mostrato fin dall'inizio un'autentica sofferenza per quanto accaduto ma i meccanismi psichici messi in atto per fronteggiare gli eventi sono stati più di tipo difensivo e riparatorio che adattivo;
tende a minimizzare e a negare, non perché non ami i figli ma perché è troppo
CP_1 doloroso per lui fare i conti con le difficoltà che lui stesso incontra e ha vissuto. Alla luce anche di quanto osservato e sentito nei colloqui si ritiene che nutra nei confronti del minore un
CP_1 autentico sentimento di affetto, riconosce che tra loro esiste un legame importante che richiede tempo e impegno da parte sua. Le competenze genitoriali appaiono sufficientemente sviluppate e alcuni aspetti di accudimento delegate a figure familiari positive. […]” (si veda relazione di CTU versata in atti).
Si apprende, invece, quanto alla capacità genitoriale della madre, che “[…] è in grado di Per_4 promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno (coping). - Emerge una buona capacità di esprime calore ed empatia (care): la capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi del figlio e di fornire i supporti necessari, di accogliere e contenere le richieste del minore. - Supervisiona e disciplina il comportamento sociale del minore, cerca di dar consigli/ istruzioni su come bisogna comportarsi con le altre persone al di fuori della famiglia. E' in grado di prevedere regole e limiti circa le abitudini, gli orari, le autonomie nella vita di relazione. - Flessibile nella gestione delle responsabilità riguardanti la cura e la guida dei figli. È disponibile a delegare qualche sua incombenza/responsabilità educativa ad altre persone dentro o fuori la cerchia familiare. - intende collaborare con l'altro Per_4 genitore nella gestione educativa dei figli, sebbene nutra preoccupazione e perplessità sulle capacità genitoriali del padre. - E' attenta perché i figli non vengano esposti a situazioni di violenza fisica e/o psicologica. è in grado di compiere una riflessione su di sé che le Per_4 permette di cogliere un senso di continuità nelle sue scelte e quindi di comprenderne il significato, si assume fino in fondo la responsabilità di ciò che accade. Alla luce anche di quanto osservato e sentito nei colloqui si ritiene che nutra nei confronti del minore un sentimento di sano Per_4 attaccamento e protezione, mostra competenze genitoriali adeguatamente sviluppate. […]” (si veda relazione ctu versata in atti).
La CTU, all'esito dei colloqui espletati, ha suggerito quanto segue in ordine al conteso collocamento del figlio minore, , “[…] Dopo aver ascoltato nel primo colloquio congiunto e Per_2 poi nei successivi colloqui individuali i genitori si è ritenuto opportuno non coinvolgere nel percorso peritale il figlio minore Siamo stati persuasi ad agire in tal senso a tutela del Per_2 minore dal momento che è emerso sempre più chiaramente che la coppia stava agendo un conflitto che nulla aveva a che fare con la presunta richiesta del minore di essere collocato presso il padre.
La questione primaria tra e apparentemente motivata da esigenze del figlio si è CP_1 Per_4 sempre più definita come “questione economica” risolvibile con una mediazione delle istanze avanzate dalle parti. Per tali ragioni si è deciso di convocare congiuntamente i genitori negli ultimi due incontri al fine di meglio esplicitare le richieste individuali e far emergere possibili soluzioni che comportassero un definitivo superamento della conflittualità. e hanno accolto con Per_4 CP_1 motivazione la scelta di procedere secondo quanto loro proposto, giungendo a tracciare le basi di un accordo condiviso. […] Negli ultimi incontri congiunti il sig. e la sig.ra hanno CP_1 Per_4 manifestato l'intenzione di collaborare per il superamento della loro situazione conflittuale individuando alcuni accordi reciproci.” e, in particolare, per quanto d'interesse per le statuizioni da rendere, hanno concordato che “Il collocamento del minore resta presso l'abitazione della Per_2 madre;
[…] Il sig. fornirà alla sig.ra tutti i documenti necessari alla richiesta CP_1 Per_4 dell'assegno unico per i figli così che la signora possa ottenere quanto previsto dalla legge;
[…] Il sig. si impegna a versare regolarmente il mantenimento per i figli, la richiesta di riduzione CP_1 dell'importo è stata accolta dalla sig.ra e verrà quantificata in sede giudiziale;
[…] la Per_4 frequentazione dei figli con il padre seguirà alcune regole condivise dai genitori: - Il mercoledì e il venerdì dalle ore 17.00 starà con il padre fino all'ora di cena 20,00-20,30. Nel periodo Per_2 estivo mantenendo sempre il mercoledì e il venerdì ma fino a dopo cena, quindi fino alle 22.00; - A fine settimana alternati e dal mese di settembre il minore andrà dal padre dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica pomeriggio, prevedendo quindi due notti consecutive di pernotto;
- Nel periodo estivo qualora il padre avesse dei giorni di ferie potrà stare con i figli in accordo con la madre;
- La frequentazione del minore con il padre deve essere sostenuta in ogni sua forma e modalità. […]” (si veda relazione di CTU versata in atti).
E' emerso, pertanto, che nonostante la conflittualità esistente nella relazione tra le parti, sperimentata nella gestione dei figli e animata in modo particolare dalla questione economica, essi sono stati in grado di confrontarsi al fine di programmare una quotidianità dei figli idonea alla loro serena crescita e ad assicurare l'accesso ad entrambi i genitori e rami parentali. Ciò persuade della adeguatezza del regime di coesercizio della genitorialità.
Devono essere sollecitate le parti all'avvio di un percorso di mediazione familiare, in quanto ne presentino i requisiti, per favorire un utile confronto nella gestione dei figli.
4.2. Va disposto il collocamento dei figli minori presso la madre. In sede peritale non è risultata una sincera volontà del figlio secondogenito delle parti di vivere con il padre (lo stesso padre nei colloqui ha riferito che “CTU Misasi: “Come nasce questa richiesta di collocamento? Sig. “Perché lì non ci vuole stare più. (…) mi dice che CP_1 Per_2 Per_2 vuole venire con me, che vuole stare a casa con me. Però sono sincero, non lo voglio fare. Non lo farò mai. E' un capello, perché l'avvocato mi ha detto “provaci” per capire anche come si comporta la madre. (…) Io la domanda gliel'ho già fatta. E ho chiesto a “ma se la Per_2 dottoressa ti dice con chi vuoi stare tu che dici? E lui mi risponde con tutti e due certo (…)”, cfr. relazione di CTU, sintesi dell'incontro con il solo padre) né una inidoneità dell'ambiente familiare materno che induca a mutare la situazione in atto fin dalla cessazione della convivenza familiare (è lo stesso padre, nei colloqui con il CTU, a ripetere più volte che la era una buona madre, si Pt_1 dedicava completamente ai loro figli e i risultati dagli stessi raggiunti erano merito della madre, riconoscendole anche di aver favorito la relazione padre-figli lasciando che frequentassero il padre ogni volta che il padre o i figli lo chiedessero;
lo stesso ha anche espresso un'opinione positiva del compagno della madre, convivente con essa e con i figli, e ) e, d'altronde, le parti, Per_1 Per_2 nel corso delle operazioni peritali e alla luce di quanto emerso in tale sede, hanno concordato la permanenza di presso la madre in via prevalente (ciò che il padre ha confermato anche nel Per_2 verbale dell'udienza del 17.11.2023 e negli scritti conclusionali, così chiarendo il richiamo alle richieste articolate negli scritti difensivi espresso nell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Anche in considerazione delle osservate capacità genitoriali della madre, si deve pertanto ravvisare in essa il genitore di riferimento per i minori e quello più idoneo ad occuparsi del loro accudimento.
Deve, pertanto, essere confermato il collocamento di entrambi i figli minori presso la madre.
4.3. Quanto al diritto del minore alla bigenitorialità, lo stesso si ritiene garantito confermando le modalità di visita del padre ai figli minori pattuite dalle parti nel corso delle operazioni peritali, come di seguito integrate.
Segnatamente, deve prevedersi che il padre possa tenere con sé entrambi i figli il mercoledì e il venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 nel periodo invernale, somministrandogli la cena, dalle ore
17:00 alle ore 22:30 nel periodo estivo;
a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola e sino al pomeriggio della domenica ore 19:00; in occasione delle festività natalizie per tre giorni consecutivi, comprensivi, alternativamente, del 24 o del 25 dicembre ovvero del 31 dicembre o del
1° gennaio, comunque alternandosi di anno in anno, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 5 o il 6 gennaio;
in occasione delle festività pasquali, per due giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; in occasione delle altre festività nazionali alternandosi di anno in anno;
in occasione delle vacanze estive, per quindici giorni, non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4.4. Deve essere respinta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dall' CP_1
Presupposto di tale statuizione è la conservazione dell'habitat familiare da parte dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi.
Nel caso di specie, il collocamento dei figli è stato disposto presso la madre, la quale tuttavia non ha formulato domanda di attribuzione in godimento della casa familiare,
L'immobile seguirà pertanto il regime della proprietà.
4.5. Quanto al contributo del genitore non allocatario al mantenimento della prole, in via astratta, deve osservarsi che l'obbligo dei genitori di mantenimento dei figli assurge al rango costituzionale in forza del disposto dell'art. 30 Cost., che trova esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, nonché ai sensi degli artt. 315 bis, 316 bis c.c., nella disciplina sui diritti dei figli, infine negli artt. 337 bis ss., recanti norme sulla responsabilità genitoriale in caso di crisi coniugale o di coppia di fatto.
In base al disposto dell'art. 316 bis c.p.c. il contributo di ognuno dei genitori al mantenimento dei figli deve essere proporzionale alle rispettive sostanze patrimoniali, nonché alla capacità lavorativa da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro.
La quantificazione di tale contributo va declinata secondo i criteri di cui all'art. 337 ter c.c..
Va detto anche che, secondo consolidato orientamento della Cassazione, l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione (vedi Cass. 8927/12; Cass. 400/10; Cass. 17055/07; nella giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. I, 16.04.2020, n. 637).
Nella vicenda che occupa, il Collegio ritiene congrua la somma di complessivi euro 500,00 mensili
(euro 250,00 per ciascun figlio), con aggiornamento Istat dal 2026, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti: il padre, impiegatosi in diverse attività in passato e per un lungo periodo occupato presso la società “I tronchi s.n.c. di LI CE & C.”, con mansioni di cuoco/pizzaiolo, poi collocato in cassa integrazione in concomitanza con le misure emergenziali per il contrasto alla pandemia da Covid-
19, percependo redditi annui da lavoro dipendente pari, nel 2018, ad euro 13.545,67, nel 2019, ad euro 12.461,22, nel 2020, ad euro 5.805,11 (si vedano modelli cud 2019, 2020, 2021, all. alla comparsa di risposta;
si vedano anche deduzioni in atti e dichiarazioni rese dalla stessa parte nel corso delle operazioni peritali); successivamente reimpiegatosi presso una fabbrica in Colleferro, con contratto a termine, dando conto di prospettive di rinnovo, con redditi presumibili e comunque non inferiori ai dichiarati euro 1.300,00 mensili (vedi deduzioni in atti e dichiarazioni rese dalla stessa parte nel corso delle operazioni peritali;
assegnando rilevanza anche alle deduzioni contenute negli scritti conclusionali delle parti in ordine alla misura dello stipendio percepito dall' CP_1 nell'interesse dei figli minori ad una corretta quantificazione del dovuto a titolo di mantenimento, tenendo conto che sulla circostanza, con i detti scritti, si è istaurato il contraddittorio tra le parti;
irrilevante in ogni caso la spesa voluttuaria per l'acquisto dell'autovettura rappresentata pure nella memoria di replica;
irrilevante anche l'assenso reso dalla nel corso delle operazioni peritali Pt_1 ad una riduzione, non meglio quantificata, dell'assegno per i figli, espresso a fronte dell'impegno del marito a provvedere regolarmente al versamento dello stesso assegno, ciò che non pare essere avvenuto, assenso, inoltre, non ribadito nelle fasi successive del processo, in cui si è, invece, insistito nella richiesta formulata negli atti introduttivi).
La madre risulta essere stata inizialmente disoccupata e poi essersi dedicata ad un percorso formativo come OSS, impiegandosi poi presso una RSA a Palestrina con contratto a tempo indeterminato, potendo presumersi l'ammontare dei redditi percepiti a titolo di retribuzione (vedi deduzioni in atti e dichiarazioni rese dalla stessa parte nel corso delle operazioni peritali;
non potendo dare rilievo alla rappresentazione dell' in ordine alla percezione di euro 1.600,00 a CP_1 titolo di retribuzione da parte della in quanto resa soltanto nella memoria di replica Pt_1 depositata successivamente alla replica della controparte e, dunque, su cui non si è potuto istaurare il contraddittorio).
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età dei figli delle parti, e (nati nel 2008 e nel Per_1 Per_2
2011), nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via prevalente dalla madre, con la quale i figli coabitano.
Spendendo poteri officiosi nell'interesse dei minori, deve prevedersi, ai sensi dell'art. 9 del
Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone, del 15.12.2017, che l'assegno unico spetta integralmente dalla madre quale genitore affidatario (in termini Cass ord. 4672/2025, che ha statuito in un caso di coaffidamento, prevedendo l'attribuzione del detto beneficio pubblico al genitore collocatario prevalente), con decorrenza dal deposito del ricorso (essendosi sempre occupata la madre in via prevalente dei figli).
5. Il governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va affidato al criterio della soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al dm 55/2014. Le somme riconosciute al detto titolo devono essere versate in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato.
Medesime ragioni motivano l'attribuzione delle spese di CTU a carico del resistente.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RO (FR), il
30.05.2009, da nata ad [...], il [...], e nato a Parte_1 CP_1
Roma (RM), il 21.01.1978 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2009, atto N. 2, P. II, S. A);
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, e Per_1 Persona_3
- dispone il collocamento degli stessi presso la madre;
- regolamenta le visite paterne ai figli minori come in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare in favore del padre;
- dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento dei figli, e pari a complessivi euro 500,00 (euro Per_1 Persona_3
250,00 per figlio), da aggiornarsi in base agli indici Istat a partire dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che la madre percepisca l'assegno unico universale in via esclusiva;
- condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 euro 2.800,00 per compensi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
- spese di CTU a carico del resistente.
Si comunichi.
Frosinone, 16.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema