Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 854
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio

    Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ritenendo sussistenti i presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70, considerando il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione e il decreto di omologa della separazione, inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio, dall'adesione del marito alla domanda di divorzio, dalla conflittualità all'interno della coppia per la gestione dei figli, dall'instaurazione di relazioni sentimentali con nuovi partners conviventi e dalla decorrenza dei termini di legge.

  • Accolto
    Richiesta di autonomo mantenimento

    Nessuna domanda di assegno divorzile è stata elevata in giudizio, sicché non devono essere rese statuizioni al riguardo.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    I figli minorenni delle parti devono essere affidati congiuntamente ai genitori. L'affidamento condiviso è la regola generale ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., e non emergono in atti elementi sufficienti a persuadere della necessità di una restrizione in capo ad una sola delle parti dell'esercizio della genitorialità. Le parti, pur nella conflittualità, sono state in grado di confrontarsi per programmare una quotidianità dei figli idonea alla loro serena crescita e all'accesso ad entrambi i genitori. Si sollecita l'avvio di un percorso di mediazione familiare.

  • Accolto
    Collocamento presso la madre

    Viene disposto il collocamento dei figli minori presso la madre. Non è risultata una sincera volontà del figlio secondogenito di vivere con il padre, né un'inidoneità dell'ambiente familiare materno. Le parti hanno concordato la permanenza del figlio secondogenito presso la madre. Vengono confermate le capacità genitoriali della madre come genitore di riferimento.

  • Accolto
    Regolamentazione visite paterne

    Vengono confermate le modalità di visita del padre ai figli minori pattuite dalle parti nel corso delle operazioni peritali, integrate con specifici orari e periodi, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento dei figli

    Viene disposto che il padre corrisponda alla madre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 500,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si considerano le situazioni economiche delle parti, l'età dei figli e la valenza dei compiti di assistenza e cura assolti dalla madre. Si dispone che l'assegno unico spetti integralmente alla madre quale genitore affidatario.

  • Accolto
    Richiesta di autonomo mantenimento

    Nessuna domanda di assegno divorzile è stata elevata in giudizio, sicché non devono essere rese statuizioni al riguardo.

  • Rigettato
    Domanda di assegnazione casa familiare

    La domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal resistente viene respinta. Il presupposto di tale statuizione è la conservazione dell'habitat familiare da parte dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi. Nel caso di specie, il collocamento dei figli è stato disposto presso la madre, la quale tuttavia non ha formulato domanda di attribuzione in godimento della casa familiare. L'immobile seguirà pertanto il regime della proprietà.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    I figli minorenni delle parti devono essere affidati congiuntamente ai genitori. L'affidamento condiviso è la regola generale ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., e non emergono in atti elementi sufficienti a persuadere della necessità di una restrizione in capo ad una sola delle parti dell'esercizio della genitorialità. Le parti, pur nella conflittualità, sono state in grado di confrontarsi per programmare una quotidianità dei figli idonea alla loro serena crescita e all'accesso ad entrambi i genitori. Si sollecita l'avvio di un percorso di mediazione familiare.

  • Accolto
    Collocamento presso la madre

    Viene disposto il collocamento dei figli minori presso la madre. Non è risultata una sincera volontà del figlio secondogenito di vivere con il padre, né un'inidoneità dell'ambiente familiare materno. Le parti hanno concordato la permanenza del figlio secondogenito presso la madre. Vengono confermate le capacità genitoriali della madre come genitore di riferimento.

  • Rigettato
    Domanda di collocamento presso il padre

    Viene disposto il collocamento dei figli minori presso la madre. Non è risultata una sincera volontà del figlio secondogenito di vivere con il padre, né un'inidoneità dell'ambiente familiare materno. Le parti hanno concordato la permanenza del figlio secondogenito presso la madre. Vengono confermate le capacità genitoriali della madre come genitore di riferimento. Il padre ha rinunciato a tale domanda nel corso del procedimento.

  • Accolto
    Regolamentazione visite paterne

    Vengono confermate le modalità di visita del padre ai figli minori pattuite dalle parti nel corso delle operazioni peritali, integrate con specifici orari e periodi, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità.

  • Accolto
    Regolamentazione visite materne

    Vengono confermate le modalità di visita del padre ai figli minori pattuite dalle parti nel corso delle operazioni peritali, integrate con specifici orari e periodi, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità.

  • Rigettato
    Contributo al mantenimento della figlia

    Viene disposto che il padre corrisponda alla madre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 500,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si considerano le situazioni economiche delle parti, l'età dei figli e la valenza dei compiti di assistenza e cura assolti dalla madre. Si dispone che l'assegno unico spetti integralmente alla madre quale genitore affidatario.

  • Rigettato
    Richiesta di riduzione del mantenimento

    Viene disposto che il padre corrisponda alla madre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 500,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si considerano le situazioni economiche delle parti, l'età dei figli e la valenza dei compiti di assistenza e cura assolti dalla madre. Si dispone che l'assegno unico spetti integralmente alla madre quale genitore affidatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 854
    Giurisdizione : Trib. Frosinone
    Numero : 854
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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