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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 25/09/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 3523/2025
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. BIASETTI DAVID, giusta procura in atti;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
9.9.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il
11/11/1995
da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il Parte_2
30/05/1963;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 197, Parte I, Serie
/, dell'anno 1995 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1. I ricorrenti contribuiranno al mantenimento del figlio con Per_1
l'importo di € 400 mensili cadauno, da versarsi direttamente allo stesso, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat Provincia
di Bolzano, prima rivalutazione agosto 2026.
Oltre alla metà delle spese mediche non mutuabili che per lo stesso necessitassero (spese odontoiatriche, oculistiche, visite specialistiche, medicine su ricetta medica, ticket ospedalieri), delle spese universitarie (libri di testo), e delle spese per corsi sportivi e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra genitori e figlio.
In caso di disaccordo facendo riferimento ai criteri di cui al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia della
Provincia di Bolzano al momento vigente.
Eventuali forme di contribuzione pubblica al 50% resteranno di beneficio del figlio. Lo scarico fiscale concernente le spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili secondo la percentuale rispettivamente pagata.
2. Spese al 50 %.
Bolzano, lì 25/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 3523/2025
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. BIASETTI DAVID, giusta procura in atti;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
9.9.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il
11/11/1995
da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il Parte_2
30/05/1963;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 197, Parte I, Serie
/, dell'anno 1995 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1. I ricorrenti contribuiranno al mantenimento del figlio con Per_1
l'importo di € 400 mensili cadauno, da versarsi direttamente allo stesso, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat Provincia
di Bolzano, prima rivalutazione agosto 2026.
Oltre alla metà delle spese mediche non mutuabili che per lo stesso necessitassero (spese odontoiatriche, oculistiche, visite specialistiche, medicine su ricetta medica, ticket ospedalieri), delle spese universitarie (libri di testo), e delle spese per corsi sportivi e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra genitori e figlio.
In caso di disaccordo facendo riferimento ai criteri di cui al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia della
Provincia di Bolzano al momento vigente.
Eventuali forme di contribuzione pubblica al 50% resteranno di beneficio del figlio. Lo scarico fiscale concernente le spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili secondo la percentuale rispettivamente pagata.
2. Spese al 50 %.
Bolzano, lì 25/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo