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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G 2628/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NN NA Presidente
MA RA LA IC
CA TI IC rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2628 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
7/10/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata Napoli, alla Via Francesco Bolvito n. 74 presso lo studio dell'Avv. Ilaria Sparano che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
E
nato in [...] l'[...] C.F.: Controparte_1
residente in [...]
Foscolo n. 5 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giovanni Bausan n. 24, presso lo studio dell'Avv. Iavarone Michele che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 giugno 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 18/09/1982 in Napoli dal quale è nata una figlia maggiorenne, non convivente ed economicamente Persona_1
autosufficiente (nata a [...] il [...]); hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate il 25/08/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 25/09/2025.
La IC delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 7/10/2025
Il PM ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di seguito riportate:
A. essi coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, restando dispensati dal dovere della convivenza e da quello della mutua assistenza;
B. la casa coniugale con tutto l'arredo ivi esistente resta assegnata alla moglie, la quale vi continuerà ad abitarla e si farà carico del canone di locazione;
C. il sig. lascerà definitivamente la casa coniugale Controparte_1
cambiando la propria residenza anagrafica entro la data del 31 Dicembre
2025;
D. il sig. finché manterrà la propria residenza anagrafica presso la CP_1
casa coniugale contribuirà nella misura del 50% al pagamento del canone di locazione;
E. il sig. si obbliga a corrispondere la somma di euro Controparte_1
500,00 (cinquecento/00) mensili quale contributo per il mantenimento della moglie entro il giorno 05 di ogni mese. Tale importo, Parte_1
sarà annualmente ed automaticamente rivalutat o secondo gli indici Istat;
F. i sigg.ri e con la firma del presente Parte_1 Controparte_1
ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di bene mobile di proprietà comune, per cui quello che oggi ciascun coniuge possiede deve intendersi di sua proprietà.
I suindicati accordi possono essere recepiti nella presente decisione in quanto non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...] il Parte_1
24/04/1962 e nato Francia (EE) l'11/04/1959 ai sensi Controparte_1
dell'art. 151 co.1 c.c. alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n.420 P. II S.A
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1982) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 3/12/2025.
La IC relatrice La Presidente
CA TI NN NA