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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/10/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
LA CA Presidente
GI TA giudice
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 82/2019 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 10/9/2025 con riduzione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonio Nebuloso, e (c.f. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(FR) l'8/9/1982, difeso dell'avv. Debora Natalizio, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/1/2019 la signora premesso di aver sposato il Parte_1
2/4/2005 a OR (FR) il signor secondo il rito concordatario e di aver avuto Controparte_1 dall'uomo le figlie e (nate, rispettivamente, l'11/7/2005 e l'8/5/2010), ha Per_1 Per_2 riferito che la convivenza tra i consorti è diventata via via più intollerabile per l'indole possessiva e autoritaria del marito, affetto da ingiustificati attacchi di gelosia e autore di violenze fisiche e verbali ai suoi danni così gravi da costringerla, nel settembre del 2017,
a lasciare in via definitiva la casa coniugale di OR (FR), di proprietà del resistente, e a rifugiarsi assieme alle ragazze nell'abitazione materna, sita anch'essa nella cittadina laziale. Tanto dedotto, sugli aspetti patrimoniali del contenzioso la ricorrente ha evidenziato che il signor , assunto in precedenza dalla CP_1 Controparte_2 riconducibile alla famiglia di origine, e titolare in tale veste di una retribuzione € 3.000,00 al mese, nel 2018 ha abbandonato il lavoro e si è trasferito in Francia lasciando moglie e figlie prive di ogni forma di sostentamento. Ha dato conto, nello stesso tempo, del mancato reperimento, una volta rimasta sola, di opportunità d'impiego stabili con le quali fare fronte a tutte le necessità quotidiane. Sulla scorta di quanto precede la signora ha Pt_1 chiesto la separazione giudiziale dei coniugi, l'affidamento esclusivo di e , Per_1 Per_2 la collocazione di entrambe presso di sé, l'assegnazione al marito dell'immobile adibito a residenza comune, il riconoscimento in proprio favore di un assegno di € 1.000,00 al mese rivalutabili a decorrere dalla fine della coabitazione, da destinare per € 700,00 al mese rivalutabili ai bisogni delle figlie e per € 300,00 al mese rivalutabili ai propri bisogni, il rimborso del 70% degli oneri straordinari inerenti alla prole.
***
1 Costituito con comparsa del 13/5/2019, il signor non si è opposto alla separazione CP_1
e alla collocazione di e nell'abitazione della madre. Ha negato, nondimeno, Per_1 Per_2 di aver adottato i comportamenti violenti o possessivi a cui si allude in ricorso, di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie e alla moglie, destinataria di € 500,00 al mese a partire dall'interruzione della convivenza, e di aver posto in essere, più in generale, condotte idonee a determinare la fine del rapporto di coppia. Secondo il resistente a provocare i dissidi descritti nell'atto introduttivo sarebbero stati, piuttosto, i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali della consorte, rea di aver avviato con il signor CP_3 una relazione adulterina, scoperta per caso nell'estate del 2017, e di aver indotto
[...] le figlie a manifestare sintomi di insofferenza verso il padre e i membri della sua famiglia;
gli stipendi erogati dalla peraltro gravati da ingenti Controparte_2 finanziamenti riferibili ad esigenze del nucleo familiare, avrebbero oscillato tra € 1.000,00
e € 1.500,00 al mese;
la signora in ogni caso, trarrebbe redditi sufficienti ai propri Pt_1 bisogni dallo svolgimento di mansioni di estetista, anche in forma autonoma. In forza di tali asserzioni il signor ha chiesto l'addebito della separazione in capo alla moglie CP_1
e la condanna di costei al risarcimento dei danni dipesi dall'alienazione parentale realizzata.
Si è detto disposto, ancora, a versare per ciascuna delle ragazze un mantenimento di €
150,00 al mese rivalutabili e a rimborsare il 50% di relativi esborsi straordinari.
***
In sede presidenziale la signora a dichiarato di aver aperto un centro per la cura Pt_1 delle unghie e di rinunciare, per tale ragione, all'assegno richiesto per le proprie necessità.
Il signor ha ammesso di abitare in Francia, di svolgere prestazioni irregolari come CP_1 pizzaiolo e di essere destinatario di un'indennità di disoccupazione di € 900,00 al mese.
Con ordinanza del 3/7/2019 sono stati disposti l'affidamento congiunto di e , Per_1 Per_2 la collocazione prevalente delle due nell'abitazione materna e la condanna del resistente a corrispondere per la prole € 500,00 al mese rivalutabili e il 50% delle spese straordinarie.
Nella memoria integrativa dell'11/2/2020 il signor ha chiesto anche che la CP_1 controparte, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., sia ammonita e condannata al risarcimento del danno provocato al marito e alle figlie in conseguenza delle citate condotte ostruzionistiche.
In seguito i consorti hanno invocato la pronuncia immediata della separazione giudiziale, dichiarata dal Collegio in data 31/5/2022 con sentenza non definitiva n. 762/2022.
I Sevizi Sociali di OR sono stati chiamati ad approfondire le condizioni di accudimento delle figlie, i loro rapporti con le parti e l'attitudine di queste a svolgere i compiti genitoriali.
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della relazione e l'espletamento delle prove orali, il
10/9/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione di termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di altri venti giorni per repliche.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio reputa che le istanze dei signori possano essere accolte nei limiti di seguito indicati. Pt_1 CP_1
La pubblicazione della sentenza non definitiva di separazione implica che in questa sede ormai non vi sia luogo per provvedere con riferimento allo stato matrimoniale.
Altrettanto vale per le pretese aventi ad oggetto l'assegno di mantenimento del coniuge, a cui l'istante ha espressamente rinunciato in sede presidenziale, e per quelle riguardanti la casa familiare di OR (FR), non più adibita alle necessità abitative di e . Per_1 Per_2
Fatte salve le successive considerazioni a proposito del ricorso proposto dal signor CP_1
2 ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., sono estranei all'oggetto del giudizio, del pari, gli accertamenti relativi agli effetti risarcitori della violazione, ad opera dei consorti, dei doveri matrimoniali, assoggettati in base alle disposizioni applicabili alla fattispecie ratione temporis a un rito differente da quello stabilito per la separazione giudiziale e caratterizzati, pertanto, da un vincolo di connessione rispetto alle cause ex art. 706 c.p.c. che non ne consente la trattazione assieme alle prime, ai sensi degli artt. 33 e 40 c.p.c., nell'ambito dello stesso processo (v. Cass. 8/9/2014, n. 18870: “le domande di risarcimento dei danni
e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge n. 353 del 26/11/1990, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o "forte" - artt. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.- stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”).
E' ugualmente riservata a un diverso giudizio di cognizione o alla fase esecutiva, infine, ogni decisione delle questioni inerenti a eventuali debiti accumulati dalle parti nell'adempimento dei provvedimenti provvisori o agli effetti restitutori della loro modifica.
***
Si è anticipato, sulle altre tematiche dibattute, che il signor ha individuato CP_1
l'origine unica della separazione nella violazione, a suo dire imputabile alla consorte, dei doveri di fedeltà, assistenza e collaborazione nascenti dal rapporto matrimoniale.
Per il resistente, segnatamente, la condotta della signora avrebbe ingenerato in Pt_1 lui dapprima il sospetto e, poi, la certezza del tradimento con un altro uomo, rivelatosi il signor A ulteriore conforto dell'assunto nelle memorie ex art. 183, c. 6, Persona_3
c.p.c. l'uomo ha dato conto della costituzione di un nucleo familiare da parte dei due.
La signora per contro, ha ricondotto l'interruzione del vincolo di coniugio alla Pt_1 necessità di sottrarsi alla gelosia e alle condotte aggressive e prevaricatrici del marito.
In entrambi i casi vengono in rilievo circostanze, comportamenti o situazioni in grado, almeno potenzialmente, di causare la dissoluzione irreversibile della convivenza.
Nessuno dei fatti allegati dagli interessati, tuttavia, ha registrato riscontri probatori certi.
Considerata anche l'inammissibilità dei relativi capitoli, ciò vale, in primo luogo, per i comportamenti violenti e per gli inadempimenti imputati al marito dalla signora Pt_1
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alle deduzioni del signor . CP_1
In occasione dell'interrogatorio formale, svoltosi il 2/5/2022, la ricorrente ha ammesso di aver conosciuto il signor el centro estetico della cognata solo nell'aprile del 2018. CP_3
Depone in senso contrario la deposizione della signora ex fidanzata Testimone_1 dell'uomo, sentita in qualità di testimone sempre all'udienza del 2/5/2022. A suo dire la relazione era iniziata sicuramente prima, avendo scoperto il 12/8/2017 alcuni messaggi affettuosi che il compagno si scambiava per via telefonica con la signora Pt_1
Nel corso delle successive audizioni, tuttavia, lo stesso signor e la signora CP_3
titolare del menzionato centro estetico, parimenti sentita come Parte_1 testimone, hanno collocato l'inizio della relazione extraconiugale nei primi mesi del 2018, in coincidenza con l'avvio della collaborazione dell'istante presso l'esercizio commerciale.
3 Esclusa la rilevanza dei riferimenti, del tutto generici, a non meglio specificate voci raccolte presso conoscenti e amici, anche la teste , cugina del resistente, ha precisato Tes_2 di aver visto insieme i signori per la prima volta, nel maggio del 2018. Pt_1 CP_3
E' pacifico che nel 2017 si fosse già consumata ogni comunione spirituale tra le parti.
Per i motivi anzidetti si deve ritenere che il trasferimento della ricorrente presso l'abitazione della famiglia d'origine e l'instaurazione, ad opera della donna, della nuova relazione affettiva abbiano costituito solo un sintomo incompatibilità caratteriali ormai irrisolvibili.
A fronte di un simile quadro la domanda di addebito del resistente non merita accoglimento.
***
La maggiore età raggiunta dalla figlia durante il processo implica che in relazione Per_1 alla ragazza non occorra provvedere su affidamento, collocazione e diritti di visita.
Non è contestato, ad ogni buon conto, che la ragazza sia tuttora incapace di fare fronte alle proprie necessità materiali, avendo intrapreso studi universitario nella città de L'Aquila.
***
Dalle relazioni dei Servizi Sociali di OR emergono gravi dissidi tra i signori e Pt_1
, acuiti dalle difficoltà incontrate dal resistente nel relazionarsi alle figlie. CP_1
All'udienza del 22/2/2023, in effetti, e , all'epoca minorenne, hanno Per_2 Per_1 manifestato un inequivocabile atteggiamento di chiusura nei riguardi del genitore.
Tale comportamento è senz'altro dipeso dal conflitto che oppone i genitori e dalla distanza che negli ultimi anni ha caratterizzato i rapporti delle ragazze con la figura paterna.
Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente al momento della costituzione in giudizio, nell'istanza ex art. 709 ter c.p.c. presente nella memoria integrativa e negli scritti successivi, non vi è prova che la signora bbia contribuito in maniera premeditata Pt_1
o, comunque, colpevole a indirizzare le volontà delle figlie nel senso lamentato dal padre.
Carenti di supporto probatorio si sono rivelate, allo stesso modo, le deduzioni della ricorrente a proposito del disinteresse per le esigenze morali e materiali dei congiunti che dal suo punto di vista avrebbe denotato il marito prima dell'introduzione del giudizio.
Non possono essere interpretate come conferme delle affermazioni dell'istate sul punto, in particolare, l'interruzione del rapporto di lavoro del consorte con la società di famiglia, formalizzata nel luglio del 2018, e la partenza dell'uomo per la Francia, entrambe risalenti a un periodo nel quale la convivenza era già cessata senza possibilità di ripensamento.
Durante la trattazione è stata acquisita, inoltre, la sentenza con la quale il 24/4/2024 il
Tribunale penale di Cassino ha assolto il resistente, per la peculiare tenuità del fatto, in relazione al reato ex art. 570 bis c.p. contestatogli dal Pubblico Ministero, a seguito delle denunce presentate dalla moglie, sull'assunto della violazione dei provvedimenti provvisori.
Nonostante le citate criticità, non possono dirsi dimostrate, in definitiva, circostanze che consentano di derogare al principio dell'affidamento condiviso sancito dall'art. 337 ter c.c..
Detto altrimenti, sussistono ancora margini per una prognosi positiva sulla capacità dei genitori di assumere con la dovuta maturità le scelte più importanti inerenti alla prole.
Deve essere confermato, dunque, l'affidamento congiunto disposto in sede presidenziale.
***
In questa ottica la necessità di dare continuità ad abitudini di vita ormai consolidate rende opportuna la collocazione prevalente di nell'abitazione della signora Per_2 Pt_1
Considerata l'età della ragazza, prossima a compiere sedici anni, non appare confacente alle peculiarità del caso una rigida predeterminazione delle visite spettanti al resistente.
4 Il signor potrà vedere la minore e tenerla con sé, di conseguenza, ogni volta che CP_1 ne avrà la possibilità in base alle esigenze personali e alle inclinazioni dall'interessata.
***
L'assenza di prove sull'imputabilità alla signora el contegno assunto da Pt_1 Per_1
e nei confronti della figura paterna induce il Collegio anche a rigettare le domande Per_2 di ammonimento e risarcimento avanzate dal resistente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..
***
Per l'indirizzo giurisprudenziale preferibile (Cass. 22/3/2005, n. 6197; Cass. 10/7/2013, n.
17089; Cass. 1/3/2018, n. 4811), nella determinazione dell'assegno di mantenimento della prole occorre valutare comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei coniugi, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base ai redditi dei consorti e i tempi di permanenza dei figli con i genitori.
I documenti acquisiti attestano che il signor è proprietario non solo della ex casa CP_1 coniugale di OR, ma anche di un immobile ubicato in Francia, nel Comune di Villeurbanne.
Dall'anno 2022 il resistente è amministratore unico della Autotrasporti Cipollone s.r.l..
Si è detto della costituzione, ad opera della signora di un nucleo familiare con il Pt_1 signor allietato dalla nascita di un figlio, e dell'avvio, da parte della donna, di CP_3 un'attività commerciale autonoma, a OR, nel settore dei trattamenti estetici e di bellezza.
Non sono noti gli ultimi redditi tratti dai coniugi nello svolgimento delle rispettive attività.
Entrambe le parti denotano, ad ogni buon conto, un indubbio dinamismo imprenditoriale.
La signora più in dettaglio, ad onta delle doglianze sull'impossibilità, anche per Pt_1 colpa del marito, di profittare di valide opportunità di impiego in costanza di coabitazione, ha saputo creare le condizioni per inserirsi con relativa stabilità nel mercato di riferimento.
Il signor , lasciato il posto di lavoro a seguito di licenziamento (si presume in CP_1 accordo con la direzione aziendale, facente capo ai familiari) si è recato in Francia in cerca di nuove occupazioni ed è tornato a OR per assumere il ruolo di amministratore nella società di autotrasporti di cui si è fatta menzione, operante nel settore di provenienza.
In questo contesto la stipula di finanziamento tali da comportare il pagamento di rate di ammontare superiore alla metà dello stipendio mette in discussione la veridicità delle dichiarazioni del resistente sulla limitata entità dei redditi percepiti nell'azienda di famiglia.
Tenuto conto della situazione familiare e abitativa dei genitori, delle rispettive potenzialità reddituali, delle esigenze di vita di e , già adolescenti nelle fasi iniziali della Per_1 Per_2 separazione, della loro collocazione largamente prevalente presso l'abitazione materna e del presumibile tenore di vita dell'ormai disciolto nucleo familiare, caratterizzato dallo svolgimento di prestazioni di lavoro retribuite in massima parte ad opera del resistente, il
Collegio ritiene congruo un aumento del contributo di mantenimento posto a carico del signor , a decorrere dalla domanda, da € 500,00 a € 600,00 al mese rivalutabili. CP_1
In mancanza di elementi dai quali desumere il definitivo allontanamento della primogenita dall'abitazione materna è escluso che la quota di € 300,00 destinata alle esigenze di Per_1 possa essere corrisposta dal resistente mediante versamento diretto alla beneficiaria.
La permanenza esclusiva di nella casa della madre rende ragione dell'attribuzione Per_2 alla signora dell'intero importo dovuto a titolo di assegni unici per la ragazza. Pt_1
Restano ripartiti in egual misura tra i genitori gli esborsi straordinari occorrenti alle due figlie che non abbiano carattere esorbitante o superfluo in base ai redditi degli onerati.
Per il catalogo delle singole voci di spesa si rinvia al Protocollo approvato dal Tribunale.
5 ***
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 82/2019 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda di addebito proposta da
contro
; Controparte_1 Parte_1
➢ rigetta le istanze ex art. 709 ter c.p.c. proposte da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
➢ dispone l'affidamento congiunto a e a della figlia Parte_1 Controparte_1
, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di Persona_4 frequentarla secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ dispone che a decorrere dalla domanda versi a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 600,00 al mese, rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario della prole, da imputare per € 300,00 al mese alle esigenze di ciascuna delle figlie;
➢ dispone che provvedano in egual misura alle spese straordinarie Controparte_1 inerenti alla prole;
➢ attribuisce a l'assegno unico riguardante la figlia;
Parte_1 Persona_4
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 22/10/2025
il giudice estensore
GI TA
il Presidente
LA CA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
LA CA Presidente
GI TA giudice
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 82/2019 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 10/9/2025 con riduzione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonio Nebuloso, e (c.f. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(FR) l'8/9/1982, difeso dell'avv. Debora Natalizio, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/1/2019 la signora premesso di aver sposato il Parte_1
2/4/2005 a OR (FR) il signor secondo il rito concordatario e di aver avuto Controparte_1 dall'uomo le figlie e (nate, rispettivamente, l'11/7/2005 e l'8/5/2010), ha Per_1 Per_2 riferito che la convivenza tra i consorti è diventata via via più intollerabile per l'indole possessiva e autoritaria del marito, affetto da ingiustificati attacchi di gelosia e autore di violenze fisiche e verbali ai suoi danni così gravi da costringerla, nel settembre del 2017,
a lasciare in via definitiva la casa coniugale di OR (FR), di proprietà del resistente, e a rifugiarsi assieme alle ragazze nell'abitazione materna, sita anch'essa nella cittadina laziale. Tanto dedotto, sugli aspetti patrimoniali del contenzioso la ricorrente ha evidenziato che il signor , assunto in precedenza dalla CP_1 Controparte_2 riconducibile alla famiglia di origine, e titolare in tale veste di una retribuzione € 3.000,00 al mese, nel 2018 ha abbandonato il lavoro e si è trasferito in Francia lasciando moglie e figlie prive di ogni forma di sostentamento. Ha dato conto, nello stesso tempo, del mancato reperimento, una volta rimasta sola, di opportunità d'impiego stabili con le quali fare fronte a tutte le necessità quotidiane. Sulla scorta di quanto precede la signora ha Pt_1 chiesto la separazione giudiziale dei coniugi, l'affidamento esclusivo di e , Per_1 Per_2 la collocazione di entrambe presso di sé, l'assegnazione al marito dell'immobile adibito a residenza comune, il riconoscimento in proprio favore di un assegno di € 1.000,00 al mese rivalutabili a decorrere dalla fine della coabitazione, da destinare per € 700,00 al mese rivalutabili ai bisogni delle figlie e per € 300,00 al mese rivalutabili ai propri bisogni, il rimborso del 70% degli oneri straordinari inerenti alla prole.
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1 Costituito con comparsa del 13/5/2019, il signor non si è opposto alla separazione CP_1
e alla collocazione di e nell'abitazione della madre. Ha negato, nondimeno, Per_1 Per_2 di aver adottato i comportamenti violenti o possessivi a cui si allude in ricorso, di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie e alla moglie, destinataria di € 500,00 al mese a partire dall'interruzione della convivenza, e di aver posto in essere, più in generale, condotte idonee a determinare la fine del rapporto di coppia. Secondo il resistente a provocare i dissidi descritti nell'atto introduttivo sarebbero stati, piuttosto, i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali della consorte, rea di aver avviato con il signor CP_3 una relazione adulterina, scoperta per caso nell'estate del 2017, e di aver indotto
[...] le figlie a manifestare sintomi di insofferenza verso il padre e i membri della sua famiglia;
gli stipendi erogati dalla peraltro gravati da ingenti Controparte_2 finanziamenti riferibili ad esigenze del nucleo familiare, avrebbero oscillato tra € 1.000,00
e € 1.500,00 al mese;
la signora in ogni caso, trarrebbe redditi sufficienti ai propri Pt_1 bisogni dallo svolgimento di mansioni di estetista, anche in forma autonoma. In forza di tali asserzioni il signor ha chiesto l'addebito della separazione in capo alla moglie CP_1
e la condanna di costei al risarcimento dei danni dipesi dall'alienazione parentale realizzata.
Si è detto disposto, ancora, a versare per ciascuna delle ragazze un mantenimento di €
150,00 al mese rivalutabili e a rimborsare il 50% di relativi esborsi straordinari.
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In sede presidenziale la signora a dichiarato di aver aperto un centro per la cura Pt_1 delle unghie e di rinunciare, per tale ragione, all'assegno richiesto per le proprie necessità.
Il signor ha ammesso di abitare in Francia, di svolgere prestazioni irregolari come CP_1 pizzaiolo e di essere destinatario di un'indennità di disoccupazione di € 900,00 al mese.
Con ordinanza del 3/7/2019 sono stati disposti l'affidamento congiunto di e , Per_1 Per_2 la collocazione prevalente delle due nell'abitazione materna e la condanna del resistente a corrispondere per la prole € 500,00 al mese rivalutabili e il 50% delle spese straordinarie.
Nella memoria integrativa dell'11/2/2020 il signor ha chiesto anche che la CP_1 controparte, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., sia ammonita e condannata al risarcimento del danno provocato al marito e alle figlie in conseguenza delle citate condotte ostruzionistiche.
In seguito i consorti hanno invocato la pronuncia immediata della separazione giudiziale, dichiarata dal Collegio in data 31/5/2022 con sentenza non definitiva n. 762/2022.
I Sevizi Sociali di OR sono stati chiamati ad approfondire le condizioni di accudimento delle figlie, i loro rapporti con le parti e l'attitudine di queste a svolgere i compiti genitoriali.
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della relazione e l'espletamento delle prove orali, il
10/9/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione di termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di altri venti giorni per repliche.
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Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio reputa che le istanze dei signori possano essere accolte nei limiti di seguito indicati. Pt_1 CP_1
La pubblicazione della sentenza non definitiva di separazione implica che in questa sede ormai non vi sia luogo per provvedere con riferimento allo stato matrimoniale.
Altrettanto vale per le pretese aventi ad oggetto l'assegno di mantenimento del coniuge, a cui l'istante ha espressamente rinunciato in sede presidenziale, e per quelle riguardanti la casa familiare di OR (FR), non più adibita alle necessità abitative di e . Per_1 Per_2
Fatte salve le successive considerazioni a proposito del ricorso proposto dal signor CP_1
2 ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., sono estranei all'oggetto del giudizio, del pari, gli accertamenti relativi agli effetti risarcitori della violazione, ad opera dei consorti, dei doveri matrimoniali, assoggettati in base alle disposizioni applicabili alla fattispecie ratione temporis a un rito differente da quello stabilito per la separazione giudiziale e caratterizzati, pertanto, da un vincolo di connessione rispetto alle cause ex art. 706 c.p.c. che non ne consente la trattazione assieme alle prime, ai sensi degli artt. 33 e 40 c.p.c., nell'ambito dello stesso processo (v. Cass. 8/9/2014, n. 18870: “le domande di risarcimento dei danni
e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge n. 353 del 26/11/1990, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o "forte" - artt. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.- stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”).
E' ugualmente riservata a un diverso giudizio di cognizione o alla fase esecutiva, infine, ogni decisione delle questioni inerenti a eventuali debiti accumulati dalle parti nell'adempimento dei provvedimenti provvisori o agli effetti restitutori della loro modifica.
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Si è anticipato, sulle altre tematiche dibattute, che il signor ha individuato CP_1
l'origine unica della separazione nella violazione, a suo dire imputabile alla consorte, dei doveri di fedeltà, assistenza e collaborazione nascenti dal rapporto matrimoniale.
Per il resistente, segnatamente, la condotta della signora avrebbe ingenerato in Pt_1 lui dapprima il sospetto e, poi, la certezza del tradimento con un altro uomo, rivelatosi il signor A ulteriore conforto dell'assunto nelle memorie ex art. 183, c. 6, Persona_3
c.p.c. l'uomo ha dato conto della costituzione di un nucleo familiare da parte dei due.
La signora per contro, ha ricondotto l'interruzione del vincolo di coniugio alla Pt_1 necessità di sottrarsi alla gelosia e alle condotte aggressive e prevaricatrici del marito.
In entrambi i casi vengono in rilievo circostanze, comportamenti o situazioni in grado, almeno potenzialmente, di causare la dissoluzione irreversibile della convivenza.
Nessuno dei fatti allegati dagli interessati, tuttavia, ha registrato riscontri probatori certi.
Considerata anche l'inammissibilità dei relativi capitoli, ciò vale, in primo luogo, per i comportamenti violenti e per gli inadempimenti imputati al marito dalla signora Pt_1
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alle deduzioni del signor . CP_1
In occasione dell'interrogatorio formale, svoltosi il 2/5/2022, la ricorrente ha ammesso di aver conosciuto il signor el centro estetico della cognata solo nell'aprile del 2018. CP_3
Depone in senso contrario la deposizione della signora ex fidanzata Testimone_1 dell'uomo, sentita in qualità di testimone sempre all'udienza del 2/5/2022. A suo dire la relazione era iniziata sicuramente prima, avendo scoperto il 12/8/2017 alcuni messaggi affettuosi che il compagno si scambiava per via telefonica con la signora Pt_1
Nel corso delle successive audizioni, tuttavia, lo stesso signor e la signora CP_3
titolare del menzionato centro estetico, parimenti sentita come Parte_1 testimone, hanno collocato l'inizio della relazione extraconiugale nei primi mesi del 2018, in coincidenza con l'avvio della collaborazione dell'istante presso l'esercizio commerciale.
3 Esclusa la rilevanza dei riferimenti, del tutto generici, a non meglio specificate voci raccolte presso conoscenti e amici, anche la teste , cugina del resistente, ha precisato Tes_2 di aver visto insieme i signori per la prima volta, nel maggio del 2018. Pt_1 CP_3
E' pacifico che nel 2017 si fosse già consumata ogni comunione spirituale tra le parti.
Per i motivi anzidetti si deve ritenere che il trasferimento della ricorrente presso l'abitazione della famiglia d'origine e l'instaurazione, ad opera della donna, della nuova relazione affettiva abbiano costituito solo un sintomo incompatibilità caratteriali ormai irrisolvibili.
A fronte di un simile quadro la domanda di addebito del resistente non merita accoglimento.
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La maggiore età raggiunta dalla figlia durante il processo implica che in relazione Per_1 alla ragazza non occorra provvedere su affidamento, collocazione e diritti di visita.
Non è contestato, ad ogni buon conto, che la ragazza sia tuttora incapace di fare fronte alle proprie necessità materiali, avendo intrapreso studi universitario nella città de L'Aquila.
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Dalle relazioni dei Servizi Sociali di OR emergono gravi dissidi tra i signori e Pt_1
, acuiti dalle difficoltà incontrate dal resistente nel relazionarsi alle figlie. CP_1
All'udienza del 22/2/2023, in effetti, e , all'epoca minorenne, hanno Per_2 Per_1 manifestato un inequivocabile atteggiamento di chiusura nei riguardi del genitore.
Tale comportamento è senz'altro dipeso dal conflitto che oppone i genitori e dalla distanza che negli ultimi anni ha caratterizzato i rapporti delle ragazze con la figura paterna.
Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente al momento della costituzione in giudizio, nell'istanza ex art. 709 ter c.p.c. presente nella memoria integrativa e negli scritti successivi, non vi è prova che la signora bbia contribuito in maniera premeditata Pt_1
o, comunque, colpevole a indirizzare le volontà delle figlie nel senso lamentato dal padre.
Carenti di supporto probatorio si sono rivelate, allo stesso modo, le deduzioni della ricorrente a proposito del disinteresse per le esigenze morali e materiali dei congiunti che dal suo punto di vista avrebbe denotato il marito prima dell'introduzione del giudizio.
Non possono essere interpretate come conferme delle affermazioni dell'istate sul punto, in particolare, l'interruzione del rapporto di lavoro del consorte con la società di famiglia, formalizzata nel luglio del 2018, e la partenza dell'uomo per la Francia, entrambe risalenti a un periodo nel quale la convivenza era già cessata senza possibilità di ripensamento.
Durante la trattazione è stata acquisita, inoltre, la sentenza con la quale il 24/4/2024 il
Tribunale penale di Cassino ha assolto il resistente, per la peculiare tenuità del fatto, in relazione al reato ex art. 570 bis c.p. contestatogli dal Pubblico Ministero, a seguito delle denunce presentate dalla moglie, sull'assunto della violazione dei provvedimenti provvisori.
Nonostante le citate criticità, non possono dirsi dimostrate, in definitiva, circostanze che consentano di derogare al principio dell'affidamento condiviso sancito dall'art. 337 ter c.c..
Detto altrimenti, sussistono ancora margini per una prognosi positiva sulla capacità dei genitori di assumere con la dovuta maturità le scelte più importanti inerenti alla prole.
Deve essere confermato, dunque, l'affidamento congiunto disposto in sede presidenziale.
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In questa ottica la necessità di dare continuità ad abitudini di vita ormai consolidate rende opportuna la collocazione prevalente di nell'abitazione della signora Per_2 Pt_1
Considerata l'età della ragazza, prossima a compiere sedici anni, non appare confacente alle peculiarità del caso una rigida predeterminazione delle visite spettanti al resistente.
4 Il signor potrà vedere la minore e tenerla con sé, di conseguenza, ogni volta che CP_1 ne avrà la possibilità in base alle esigenze personali e alle inclinazioni dall'interessata.
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L'assenza di prove sull'imputabilità alla signora el contegno assunto da Pt_1 Per_1
e nei confronti della figura paterna induce il Collegio anche a rigettare le domande Per_2 di ammonimento e risarcimento avanzate dal resistente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..
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Per l'indirizzo giurisprudenziale preferibile (Cass. 22/3/2005, n. 6197; Cass. 10/7/2013, n.
17089; Cass. 1/3/2018, n. 4811), nella determinazione dell'assegno di mantenimento della prole occorre valutare comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei coniugi, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base ai redditi dei consorti e i tempi di permanenza dei figli con i genitori.
I documenti acquisiti attestano che il signor è proprietario non solo della ex casa CP_1 coniugale di OR, ma anche di un immobile ubicato in Francia, nel Comune di Villeurbanne.
Dall'anno 2022 il resistente è amministratore unico della Autotrasporti Cipollone s.r.l..
Si è detto della costituzione, ad opera della signora di un nucleo familiare con il Pt_1 signor allietato dalla nascita di un figlio, e dell'avvio, da parte della donna, di CP_3 un'attività commerciale autonoma, a OR, nel settore dei trattamenti estetici e di bellezza.
Non sono noti gli ultimi redditi tratti dai coniugi nello svolgimento delle rispettive attività.
Entrambe le parti denotano, ad ogni buon conto, un indubbio dinamismo imprenditoriale.
La signora più in dettaglio, ad onta delle doglianze sull'impossibilità, anche per Pt_1 colpa del marito, di profittare di valide opportunità di impiego in costanza di coabitazione, ha saputo creare le condizioni per inserirsi con relativa stabilità nel mercato di riferimento.
Il signor , lasciato il posto di lavoro a seguito di licenziamento (si presume in CP_1 accordo con la direzione aziendale, facente capo ai familiari) si è recato in Francia in cerca di nuove occupazioni ed è tornato a OR per assumere il ruolo di amministratore nella società di autotrasporti di cui si è fatta menzione, operante nel settore di provenienza.
In questo contesto la stipula di finanziamento tali da comportare il pagamento di rate di ammontare superiore alla metà dello stipendio mette in discussione la veridicità delle dichiarazioni del resistente sulla limitata entità dei redditi percepiti nell'azienda di famiglia.
Tenuto conto della situazione familiare e abitativa dei genitori, delle rispettive potenzialità reddituali, delle esigenze di vita di e , già adolescenti nelle fasi iniziali della Per_1 Per_2 separazione, della loro collocazione largamente prevalente presso l'abitazione materna e del presumibile tenore di vita dell'ormai disciolto nucleo familiare, caratterizzato dallo svolgimento di prestazioni di lavoro retribuite in massima parte ad opera del resistente, il
Collegio ritiene congruo un aumento del contributo di mantenimento posto a carico del signor , a decorrere dalla domanda, da € 500,00 a € 600,00 al mese rivalutabili. CP_1
In mancanza di elementi dai quali desumere il definitivo allontanamento della primogenita dall'abitazione materna è escluso che la quota di € 300,00 destinata alle esigenze di Per_1 possa essere corrisposta dal resistente mediante versamento diretto alla beneficiaria.
La permanenza esclusiva di nella casa della madre rende ragione dell'attribuzione Per_2 alla signora dell'intero importo dovuto a titolo di assegni unici per la ragazza. Pt_1
Restano ripartiti in egual misura tra i genitori gli esborsi straordinari occorrenti alle due figlie che non abbiano carattere esorbitante o superfluo in base ai redditi degli onerati.
Per il catalogo delle singole voci di spesa si rinvia al Protocollo approvato dal Tribunale.
5 ***
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 82/2019 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda di addebito proposta da
contro
; Controparte_1 Parte_1
➢ rigetta le istanze ex art. 709 ter c.p.c. proposte da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
➢ dispone l'affidamento congiunto a e a della figlia Parte_1 Controparte_1
, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di Persona_4 frequentarla secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ dispone che a decorrere dalla domanda versi a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 600,00 al mese, rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario della prole, da imputare per € 300,00 al mese alle esigenze di ciascuna delle figlie;
➢ dispone che provvedano in egual misura alle spese straordinarie Controparte_1 inerenti alla prole;
➢ attribuisce a l'assegno unico riguardante la figlia;
Parte_1 Persona_4
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 22/10/2025
il giudice estensore
GI TA
il Presidente
LA CA
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