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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2024, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 12.03.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1843/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di
Siracusa, promossa:
Par
avv. , nato a [...] il [...] (C.F. , Pt_2 Pt_3 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Pachino nella via Cavour n. 38, presso il suo lo studio del rappresentato e difeso da sé medesimo
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in via Lucio Tasca n. 75
- resistente contumace -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente avv. TO SI con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, ha chiesto la liquidazione giudiziale dei compensi professionali per l'attività processuale svolta a favore del , nei seguenti procedimenti: Controparte_1
- Ricorso al CGA di Palermo iscritto al N. 541/2014 R.G. promosso da + altri, Parte_4
giudizio conclusosi con sentenza n. 448/2018 resa dal Consiglio di Giustizia Ammnistrativa per la
Regione Siciliana in data 14.06.2018 e depositata il 25.07.2018, con il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del , nella misura di Controparte_1
pagina 1 di 5 € 7.441,51, compresa IVA e CPA, detratto l'acconto ricevuto di € 500,00 sulla base della convenzione sottoscritta fra le parti;
- giudizio scritto al N. 251/2015 R.G. innanzi al Tribunale delle Acque di Palermo presso Corte di
Appello promossa da e , conclusosi con sentenza n. 2076/2019, nella Parte_5 Parte_6 misura di € 9.158,99 detratto l'acconto ricevuto di € 394,08 sulla base delle tariffe medie dell'epoca della conclusione dell'incarico (DM 55/2014);
- giudizio iscritto al n. 6882/2013 R.G. innanzi al Tribunale delle Imprese di Catania promosso da avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, Parte_7
Parte conclusosi con sentenza n. 1762/2016 del 17.03.2016 di rigetto della domanda della e condanna della stessa al pagamento delle spese legali in favore del , nella misura di € Controparte_1
36.130,00, detratto l'acconto ricevuto di € 591,11, sulla base della convenzione sottoscritta fra le parti;
- giudizio di appello iscritto al n. 684/2016 R.G promosso da innanzi alla Corte di Parte_7
Appello di Catania – Sez. Specializza per le imprese, (risarcimento danni per inadempimento contrattuale), conclusosi con sentenza n. 1540/2018 del 02.07.2018 la quale rigettava l'appello, nella misura di € 64.543,00, oltre spese generali ed accessori, secondo tariffe medie del DM
55/2014;
- giudizio iscritto al n. 5117/2015 R.G. innanzi al Tribunale di Siracusa promosso dal
[...]
di C.P. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal CP_1 [...] nei confronti dall'Avv. Carmelo Miranda, conclusosi con sentenza n. Parte_8
1615/2021 del 10.09.2021 di rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, nella misura di € 16.326,21, oltre accessori di legge, secondo tariffe medie DM 55/2014.
Ha chiesto il ricorrente, pertanto, la condanna del al Controparte_2
pagamento in suo favore delle somme sopra indicate, oltre interessi moratori dalla diffida di pagamento al soddisfo
Il resistente, sebbene sia stato ritualmente evocato in giudizio non si è costituito;
va, pertanto, dichiarata la contumacia del . Controparte_2
All'udienza del 12.3.2024 la causa è stata posta in decisione.
Il presente ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente in merito alla questione sollevata d'Ufficio dal Tribunale relativa all'ammissibilità della richiesta di pagamento per l'attività professionale svolta di diverse controversie innanzi a diversi giudici questo Tribunale ritiene la propria competenza, atteso che l'attività difensiva dell'avv. TO SI è stata espletata davanti a Giudici diversi, in diverse controversie per il medesimo cliente. Quanto sopra risponde ai principi espressi dalla Cassazione di pagina 2 di 5 “economia processuale che presidiano l'ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi, in linea con i principi del giusto processo” e al divieto di frazionamento delle domande.
È appena il caso di precisare in via preliminare che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
In applicazione della citata norma la Corte di Cassazione ha precisato che, qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio dell'attore deve ritenersi assolto qualora questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o delle circostanze in grado di paralizzare la domanda (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533).
Nel caso in ispecie parte ricorrente ha provato con la produzione degli atti difensivi e dei verbali di causa l'attività professionale svolta in favore . Controparte_2
In merito al quantum della pretesa fatta valere dall'avv. TO SI l'art. 2233 c.c. stabilisce che per la determinazione del compenso nel caso di prestazione d'opera intellettuale, l'importo dovuto va determinato innanzitutto in base a quanto convenuto dalle parti e, in subordine in mancanza di accordo, secondo tariffe.
Nel caso in esame, si rileva che per alcune cause patrocinate dall'avv. TO SI è stata stipulata apposita convenzione, per altre invece manca l'accordo tra le parti per cui come si dirà in seguito, nelle cause in cui manca l'accordo fra le parti, la liquidazione dei compensi va determinata secondo il D. M.55/2014 del 2.4.2014, applicabile ratione temporis ai fatti di causa laddove invece è stata stipulata la convenzione la liquidazione dei compensi va determinata in base alla convenzione inter partes.
Va in questa sede anche evidenziato che la nullità sancita dalla legge con riguardo alle delibere degli enti locali prive di apposita indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, mentre non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (sul punto, cfr., altresì, Cass. n. 17056/2017).
Secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, la nullità prevista dall'art. 191 del
T.U.E.L. per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non concerne anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, ove la mancata indicazione dell'ammontare della spesa prevista deriva sia dall'incertezza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (cfr. Cass., ord. n.
pagina 3 di 5 10675/2020, Cass. 15454/2015, Cass. 8646/1993; Cass. 3581/1998; Cass. 11859/1999; Cass. S.U.
11098/2002; Cass. 13963/2006)
Premesso quanto sopra, all'avv. TO SI per l'attività svolta in favore del
[...]
vanno liquidati gli onorari, come di seguito: Controparte_2
- giudizio innanzi al CGA di Palermo iscritto al N. 541/2014 R.G., (delibera G.M.48/2014)
Il valore della causa parametrato allo scaglione da € 26.001,00 a 52,000.000, fascia media, come da convenzione, va determinato: in complessivi € 5.865,00 (€ 2.160,00 per fase studio;
€ 1.550,00 per fase introduttiva del giudizio;
€ 1.010,00 per fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 1.145,00 per fase decisionale;
) oltre € 500,00 per spese vive di massima.
Va riconosciuto, pertanto, al ricorrente per l'attività svolta nel sopra indicato giudizio il compenso di
€ 5.865,00, oltre IVA e CPA, come per legge ed € 500,00, per spese vive.
- giudizio scritto al N. 251/2015 R.G. innanzi al Tribunale delle acque di Palermo presso Corte di
Appello (delibera G.M.40/2015).
Il valore della causa parametrato allo scaglione da € 26.001,000 a 52.000.00, fascia media, va determinato sulla base delle tariffe medie di cui al D.M.55/2014 in complessivi € 9.915,00 (€ 1.960,00 per fase studio;
€ 1.350,00 per fase introduttiva del giudizio;
€ 2.900,00 per fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 3.305,00 per fase decisoria);
Atteso che il resistente ha corrisposto al ricorrente un anticipo € 394,08, detta somma da computarsi in conto compensi professionali, va detratta dagli importi come sopra liquidati.
Va riconosciuto, pertanto, a SI TO per l'attività svolta nel sopra indicato giudizio il compenso di € 9.120,92, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, e 38,07 per spese vive.
- giudizio iscritto al n. 6882/2013 R.G. innanzi al Tribunale delle Imprese di Catania (delibera
G.M.77/2014)
Il valore della causa parametrato allo scaglione da € 1.000.000,00 a 2.000.000,000, fascia media, sulla base delle tariffe medie di cui al D.M.55/2014, va determinato: in complessivi € 36.130,00 (€ 5.700,00 per fase studio;
€ 3.760,00 per fase introduttiva del giudizio;
€ 16.750,00 per fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 9.920,00 per fase decisoria)
Va riconosciuto, pertanto, al ricorrente per l'attività svolta nel sopra indicato giudizio il compenso di
€ 36.130,00, oltre IVA e CPA come per legge ed € 500,00 per spese vive.
- giudizio iscritto al n. 684/2016 R.G. innanzi alla Corte di Appello di Catania – Sez. Specializza per le imprese (delibera G.M.80/2016)
pagina 4 di 5 Il valore della causa parametrato allo scaglione oltre 32.000.000, come da D.M.55/2014, va determinato: in complessivi € 65.453,00, (€ 20.175,00 per fase studio;
€ 11.720,00 per fase introduttiva del giudizio;
€ 33.548,00 per fase decisoria)
Va riconosciuto, pertanto, al ricorrente per l'attività svolta nel sopra indicato giudizio il compenso di
€ 65.453,00, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- giudizio iscritto al n. 5117/2015 innanzi al Tribunale di Siracusa (delibera G.M.81/2015)
Il valore della causa parametrato allo scaglione da € 52,001,00 a € 2.60.000,00, fascia media, come da
D.M.55/2014, va determinato: in complessivi € 16.747,70 (€ 2,430,00 per fase studio;
€ 1,550,00 per fase introduttiva del giudizio;
€ 5.400,00 per fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 4.950,00 per fase decisoria;
mediazione € 2.880,00; € 437,70 pe spese vive), detratto l'acconto ricevuto di € 421,19.
Va riconosciuto, pertanto, al ricorrente per l'attività svolta nel sopra indicato giudizio il compenso di
€ 16.326,51, oltre il 15% per spese generali IVA e CPA, come per legge.
Il va condannato, pertanto, a pagare in favore dell'avv. TO Controparte_1 Controparte_1
SI la complessiva somma di € 132.895,43, oltre accessori come richiesti, € 1.038,07 per spese vive e interessi al tasso legale dalla diffida al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. Condanna il a pagare in favore dell'avv. TO Controparte_1
SI la complessiva somma € 132.895,43, oltre accessori come richiesti, € 1.038,07 per spese vive e interessi al tasso legale dalla diffida al soddisfo.
3. Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida ex Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (Valore della Causa: da €
52.001,00 a € 260.000) in € 7.616,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
La presente sentenza è stata redatta viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza del
12.3.2024 al quale è allegata, ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Così deciso in Siracusa il 12.3.2024.
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano pagina 5 di 5