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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente
MASCOLO DOMENICO, AT
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 987/2021 depositato il 01/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16001052 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2021 la società Sacar s.r.l. in liquidazione proponeva gravame contro il Comune di San Severo avverso l'avviso di accertamento nr.16001052- IMU (Imposta Municipale
Propria) anno 2016 notificatole in data 21 ottobre 2021 con il quale veniva richiesto il pagamento di una maggiore IMU, per l'anno 2016, di € 398,00 e veniva irrogata la sanzione per omesso versamento nella misura di € 119,40 oltre interessi ed accessori, per complessivi € 530,00.
Parte ricorrente formulava i seguenti motivi di gravame:
• Merito - incomprensibilità ed infondatezza della pretesa in quanto il Comune accerta una maggiore IMU di € 398,00; tale importo viene calcolato sull'immobile individuato catastalmente al Indirizzo_1 ; si rappresenta che tale immobile non è di proprietà della ricorrente;
pertanto, la pretesa del Comune risulta del tutto infondata.
• Sanzioni- in via gradata si chiede la non applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza in quanto la società apprende solo oggi di essere proprietaria dell'immobile per il quale il Comune avanza la richiesta.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame parte ricorrente richiedeva:
- dichiararsi la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione e di prova e per infondatezza della pretesa;
- in via gradata, la drastica riduzione della pretesa e la non debenza delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza;
- spese ed onorari da distrarsi in favore del costituito difensore.
In data 20 ottobre 2025 parte ricorrente depositava memorie nelle quali insisteva per l'accoglimento dei motivi di gravame allegando un precedente giurisprudenziale favorevole.
In data 21 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di San Severo depositando controdeduzioni nelle quali andava a confutare i motivi di gravame formulati in sede di ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio come per legge.
L'odierna udienza veniva espletata nelle forme della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado non ritiene fondato alcuno dei motivi di gravame formulati nel ricorso
Conducono a tale valutazione le seguenti considerazioni:
• La visura catastale prodotta dall'Ufficio in allegato lle controdeduzioni attesta in maniera inequivocabile che nell'anno 2016 l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento risultava essere di proprietà della società ricorrente.
• Il precedente giurisprudenziale prodotto da parte ricorrente in sede di memeriw risulta inconferente in quanto il Comune di San Severo non ha ritenuto di annullare in sede di autotutela l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 oggetto del presente giudizio difformemente rispetto a quanto valutato per l'omologo avviso di accertamento relativo all'anno 2017 ed anzi in data 21 ottobre 2025 ha depositato controdeduzioni nelle quali ha richiesto il rigetto del ricorso.
• Parte ricorrente non ha in alcun modo documentato l'erroneità dei dati catastali sui quali è fondato l'avviso di accertamento impugnato.
• Attese le risultanze catastali non si ritiene sussistere un'obiettiva condizione di incertezza tale da legittimare la disapplicazione delle sanzioni irrogate nell'avviso di accertamento impugnato.
Per l'effetto di tutto quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.
Nel contempo, in considerazione della peculiarità della fattispecie si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 10 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott. Domenico Mascolo) (dott.ssa Aquilina Picciocchi)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente
MASCOLO DOMENICO, AT
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 987/2021 depositato il 01/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16001052 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2021 la società Sacar s.r.l. in liquidazione proponeva gravame contro il Comune di San Severo avverso l'avviso di accertamento nr.16001052- IMU (Imposta Municipale
Propria) anno 2016 notificatole in data 21 ottobre 2021 con il quale veniva richiesto il pagamento di una maggiore IMU, per l'anno 2016, di € 398,00 e veniva irrogata la sanzione per omesso versamento nella misura di € 119,40 oltre interessi ed accessori, per complessivi € 530,00.
Parte ricorrente formulava i seguenti motivi di gravame:
• Merito - incomprensibilità ed infondatezza della pretesa in quanto il Comune accerta una maggiore IMU di € 398,00; tale importo viene calcolato sull'immobile individuato catastalmente al Indirizzo_1 ; si rappresenta che tale immobile non è di proprietà della ricorrente;
pertanto, la pretesa del Comune risulta del tutto infondata.
• Sanzioni- in via gradata si chiede la non applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza in quanto la società apprende solo oggi di essere proprietaria dell'immobile per il quale il Comune avanza la richiesta.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame parte ricorrente richiedeva:
- dichiararsi la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione e di prova e per infondatezza della pretesa;
- in via gradata, la drastica riduzione della pretesa e la non debenza delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza;
- spese ed onorari da distrarsi in favore del costituito difensore.
In data 20 ottobre 2025 parte ricorrente depositava memorie nelle quali insisteva per l'accoglimento dei motivi di gravame allegando un precedente giurisprudenziale favorevole.
In data 21 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di San Severo depositando controdeduzioni nelle quali andava a confutare i motivi di gravame formulati in sede di ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio come per legge.
L'odierna udienza veniva espletata nelle forme della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado non ritiene fondato alcuno dei motivi di gravame formulati nel ricorso
Conducono a tale valutazione le seguenti considerazioni:
• La visura catastale prodotta dall'Ufficio in allegato lle controdeduzioni attesta in maniera inequivocabile che nell'anno 2016 l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento risultava essere di proprietà della società ricorrente.
• Il precedente giurisprudenziale prodotto da parte ricorrente in sede di memeriw risulta inconferente in quanto il Comune di San Severo non ha ritenuto di annullare in sede di autotutela l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 oggetto del presente giudizio difformemente rispetto a quanto valutato per l'omologo avviso di accertamento relativo all'anno 2017 ed anzi in data 21 ottobre 2025 ha depositato controdeduzioni nelle quali ha richiesto il rigetto del ricorso.
• Parte ricorrente non ha in alcun modo documentato l'erroneità dei dati catastali sui quali è fondato l'avviso di accertamento impugnato.
• Attese le risultanze catastali non si ritiene sussistere un'obiettiva condizione di incertezza tale da legittimare la disapplicazione delle sanzioni irrogate nell'avviso di accertamento impugnato.
Per l'effetto di tutto quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.
Nel contempo, in considerazione della peculiarità della fattispecie si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 10 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott. Domenico Mascolo) (dott.ssa Aquilina Picciocchi)