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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, Dott.
Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE
DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 COMMA 7° C.C.I.I.
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL
N. 69/2023 R.G.P.U. N. 69-1/2023 R.G.P.U.
PROMOSSO DA
Parte_1
-PARTE RICORRENTE-
***
OGGETTO: ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 ss. D. Lgs. 14/2019 s.m.i..
***
1 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Letta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D.Lgs. 14/2019, formulata da (avv. Cipriani), depositata Parte_1 in data 06/10/2023;
viste le integrazioni documentali e i chiarimenti resi, dalla debitrice e dal gestore della crisi, su richiesta dell'Ufficio, anteriormente all'emissione del decreto di apertura della presente procedura, nelle seguenti date: 18.03.2024, 07.11.2024; 17.06.2025;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
richiamato il decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 12/09/2025, con il quale erano state altresì concesse le misure protettive del patrimonio ivi specificate;
letta la Relazione ex art. 70 C.C.I.I. depositata in data 13.10.2025 dal dr. Persona_1
n.q. di Gestore della crisi il quale, per quanto assume rilevanza in questa sede, ivi dichiara e conclude come segue:
“In ottemperanza al punto 7 (sette) del dispositivo, sentito l'avvocato Alessandro Cipriani procuratore del debitore ricorrente, riferisce alla S.V.Ill.ma dell'assenza di osservazioni da parte di tutti i creditori, ribadendo il giudizio di completezza, attendibilità della documentazione e ragionevole attuabilità del piano, chiede che si proceda all'omologazione del piano come presentato e successivamente integrato da ultimo con relazione depositata dallo scrivente in data 16.06.2025”.
letti gli artt. 67 ss. CCII nonché tutta la documentazione allegata e depositata, pronuncia la seguente
OSSERVA
La Sig.ra , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(MS), C.F. , con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della C.F._1
Crisi ODCEC di Massa-Carrara in persona del gestore della crisi, Dott. Per_1
, nonché dell'avv. Alessandro Cipriani p.e.c. con
[...] Email_1 studio La SP (SP), elettivamente domiciliata presso il suo studio, depositava un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019, esponendo:
- di essere residente in via UR Marzabotto, Albiano AG (MS);
- di avere la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e), D.Lgs. 12 gennaio 2 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
2019 n. 14, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 (in seguito: CCII) S.M.I. (segnatamente da ultimo il D.Lgs. 13.09.2024, n. 136) e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi della previsione del medesimo articolo, 2 comma 1, lett. c);
- di non aver usufruito di esdebitazione nell'ultimo quinquennio e di non aver determinato tale condizione con colpa grave, malafede o frode;
- di voler far fronte alla situazione di sovraindebitamento di complessivi € 113.732,58, così dettagliata:
- EURO 108.501,50 per finanziamenti
- EURO 246,30 per tributi a favore di Regione Toscana
che ai suddetti importi dovranno aggiungersi le spese di procedura da appostare in prededuzione, così quantificate:
€ 2.694,78 quale “compenso OCC”;
€ 2.290,00 per compenso Avv. Cipriani (advisor);
Per un indebitamento complessivo di € 113.732,58
Con il ricorso, dunque, la parte debitrice ricorrente ha formulato ai creditori proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, che prevede:
a. La destinazione al pagamento dei creditori dell'importo mensile di € 300,00, in un arco temporale di 6 anni (72 mensilità),
b. La soddisfazione integrale dei crediti prededucibili;
c. La soddisfazione nella misura del 15% dei crediti chirografari
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il quale ha attestato:
- la completezza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio personale della ricorrente;
- la fattibilità del piano, intesa come esistenza ed idoneità delle disponibilità reddituali offerte ai creditori a soddisfare il fabbisogno della procedura;
- la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.
3 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Alla luce delle suindicate premesse, si osserva quanto segue.
1. Competenza territoriale
Sussiste la competenza del Tribunale di Massa, essendo la ricorrente residente ad Albiano
AG (MS), in conformità agli artt. 27 e 44 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII).
2. Qualità di consumatore
La ricorrente rientra nella categoria di “consumatore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 14/2019 (come modificato dal Correttivo D.Lgs. 136/2024), quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”.
Invero, la sig.ra , alla data di presentazione del ricorso, era lavoratore Parte_1 dipendente, persona fisica, i cui debiti derivano da attività compiuta "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta".
3. Stato di sovraindebitamento
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) risulta che la ricorrente versa in uno stato di
<sovraindebitamento>>, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, ossia “lo stato di crisi
o di insolvenza del consumatore (…) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (…) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (enfasi aggiunta) considerando che per
<> l'art. 2, comma 1, lett. a) CCII intende “lo stato del debitore che rende probabile
l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” e per <> l'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Segnatamente, con riferimento alla presente fattispecie concreta:
4 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
- la parte ricorrente presenta un'esposizione debitoria complessiva pari ad €
113.732,58 (cfr. pag. 15 relazione particolareggiata OCC);
- il nucleo familiare della stessa è formato da n. 3 persone come risulta da certificato di stato di famiglia aggiornato presente in atti, ossia, segnatamente, dalla ricorrente e dai 2 figli, questi ultimi tutti anagraficamente residenti nel medesimo immobile;
- le spese mensili medie ammontano ad € 1.517,00;
- allo stipendio medio mensile pari ad euro 1.817,84 devono essere sottratti gli importi delle rate dei finanziamenti in essere pari ad euro 1658,70 (cfr. pagg. 12 relazione OCC);
- la ricorrente è titolare del diritto di piena proprietà su un bene immobile ubicato nel
Comune di Aulla, frazione Albiano AG, identificato al foglio num 43 particella
646 subalterno 8 categoria A/2, rendita catastale 582,31 a cui risulta associato un posto auto di mq 43 con una rendita catastale di euro 99,93;
- la sig.ra è titolare del diritto di piena proprietà su 1 bene mobile registrato: Pt_1
• Ford modello Turneo Courier acquistata nel 2016
Tenuto conto dell'importo necessario al mantenimento del nucleo familiare, stimato in €
1.517,00, del reddito medio mensile disponibile di circa € 1817,84 e dell'importo mensile delle rate del mutuo e dei finanziamenti su di esso gravanti per complessivi € 1658,70, appare sussistente, a carico di parte ricorrente, uno stato di sovraindebitamento come normativamente definito in conformità alle nozioni giuridiche sopra testualmente riportate.
Inoltre, a conferma, è stato evidenziato come lo stipendio medio mensile, messo in rapporto con le rate dei debiti, dia un risultato pari al 91%, superiore al valore del 35% come indicato dalla Banca d'Italia quale indice di sovraindebitamento (cfr. pag. 12 relazione
OCC).
4. Completezza della documentazione
La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del
5 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII certificato dello stato di famiglia.
È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:
a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie, viene indicato che la situazione di indebitamento della ricorrente trae origine dalla crisi coniugale, dall'abbandono della casa famigliare da parte del marito, il quale ha conseguentemente interrotto la corresponsione di ogni apporto economico alla famiglia;
(cfr. pag. 4 del ricorso);
b. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte da ravvisare sia nella situazione di difficoltà economica in cui la ricorrente si è ritrovata sia nell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, circostanze che hanno quindi determinato la necessità per la debitrice di ricorrere ulteriormente al circuito creditizio per ottenere somme liquide di denaro con cui saldare le rate dei finanziamenti pregressi e far fronte alle ordinarie e straordinarie spese familiari (non voluttuarie);
c. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d. l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e. valutazione del merito creditizio (cfr. pagg. 12-13 integrazione relazione OCC);
f. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ciò premesso si ritiene integrato il presupposto per la procedibilità della domanda come previsto dagli artt. 39 e 67 CCII.
5. Condizioni soggettive: esdebitazione precedente
Non risulta, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente, che la debitrice abbia goduto del beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presentazione del presente ricorso o abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione: il Gestore della crisi non ha sollevato rilievi critici in proposito.
6. Condizioni soggettive: assenza di colpa grave, malafede e frode del debitore.
L'accesso al beneficio di legge è, altresì, subordinato alla “mancanza di “colpa grave, malafede o frode” nella determinazione della situazione di sovraindebitamento secondo
6 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
l'art. 69, comma 1, CCII.
Il giudizio di meritevolezza è, dunque, incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti a cui l'istante non riesce a far fronte sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse (Trib.
La SP 3 marzo 2022).
Il ricorso al credito è dunque senz'altro giustificato quando finalizzato a soddisfare esigenze primarie (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione ovvero per far fronte a necessità urgenti di vita personale e familiare), e ciò indipendentemente dalla circostanza che il richiedente risultasse già in condizione di sovraindebitamento - tanto più quando tale condizione non sia stata adeguatamente valutata dall'intermediario - mentre non può essere premiato quando finalizzato a disporre delle somme erogate in modo del tutto arbitrario ovvero in favore di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie, così riducendo ingiustificatamente la garanzia patrimoniale.
La prova della meritevolezza deve essere fornita dal debitore incapiente, sicché è suo onere fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, attraverso un completo corredo documentale, onde consentire prima all'OCC di esprimere un giudizio logicamente argomentato su “cause dell'indebitamento e dell'insolvenza”,
“diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, “ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”, e quindi al tribunale di vagliare la congruità
e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall'organismo (Trib. Avellino 16 aprile 2022).
Non deve dimenticarsi che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media (Trib.
Avellino, 04 Marzo 2021).
La recente integrazione normativa apportata dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha ribadito che il giudizio sulla meritevolezza deve concentrarsi sull'assenza di dolo o frode e sull'impegno cooperativo del debitore (art. 69 CCII).
Il Tribunale di Pistoia (decreto 31 luglio 2024) ha, ulteriormente, chiarito che non possono escludersi i benefici della procedura nei casi in cui i debiti derivino da situazioni di necessità,
confermando la valutazione in merito alla diligenza del debitore anche in presenza di difficoltà pregresse.
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Dunque, deve escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, dovendosi impedire l'accesso al presente strumento di regolazione della crisi/insolvenza esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Orbene, nella fattispecie all'esame di questo Tribunale, risulta che la ricorrente abbia assunto obbligazioni esclusivamente per far fronte ai bisogni familiari non voluttuari, necessari per il vivere quotidiano. Nel dettaglio, la ricorrente si è trovata a dover a mantenere, con un solo reddito, oltre che sé stessa, anche i figli, che hanno incontrato difficoltà a trovare una occupazione stabile nonostante l'età adulta sopraggiunta e tenuto conto della disabilità accertata per una percentuale pari al 75% a carico del figlio UR.
L'istante, complice l'abbandono della casa coniugale da parte del marito, ha così dovuto fare ricorso a finanziamenti di terzi per sostenere le spese necessarie per il sostentamento della famiglia. Dal comportamento tenuto dal debitore non emerge, pertanto, alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere spese per il sostentamento del nucleo familiare in quanto:
- I debiti della ricorrente sono stati contratti esclusivamente per scopi familiari e abitativi, privi di intenti speculativi o voluttuari.
- La documentazione prodotta dimostra che la ricorrente hanno sempre utilizzato i finanziamenti per sostenere il proprio nucleo familiare e per sostenere economicamente e materialmente i due figli.
In ogni caso, appare riscontrarsi la proporzionalità delle rate alle entrate mensili, anche considerando che, al momento della richiesta del primo finanziamento, la ricorrente lavorava a tempo indeterminato e godeva dell'apporto economico del coniuge.
In seguito, tuttavia, la ricorrente non è riuscita ad adempiere alle obbligazioni assunte, in considerazione anche delle mutate esigenze dei figli e del peggioramento delle condizioni famigliari, avendo il marito abbandonato la casa coniugale.
Sembra, in considerazione di quanto sopra espresso, allo stato, potersi escludere la sussistenza di colpa grave, malafede o frode del debitore nella determinazione del sovraindebitamento.
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7. Atti in frode ai creditori
Dalla documentazione prodotta, non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, secondo quanto attestato dal gestore della crisi.
8. Valutazione finale.
In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso.
In conclusione, in forza di tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra richiamate, deve ritenersi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano previste dalla legge e pertanto sussistenti i requisiti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Stante la meritevolezza dell'omologazione, si conferma la sospensione di tutte le azioni/procedure esecutive/cautelari in corso ed il divieto di instaurazione di nuove iniziative di tal genere per i creditori sino alla completa esecuzione del piano ovvero sino alla cessazione anticipata della fase esecutiva-attuativa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA, SETTORE CIVILE, UFFICIO PROCEDURE
CONCORSUALI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento unitario specificato in epigrafe, così provvede:
Letto l'art. 70 comma 7° D.Lgs. 14/2019, s.m.i.,
1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. ; C.F._1
2. DICHIARA CHIUSA la presente procedura che tuttavia non può essere archiviata fino alla cessazione della fase attuativa-esecutiva del piano omologato;
3. ORDINA la pubblicazione della presente sentenza di omologazione, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sul sito web del Tribunale di
Massa, a cura del Gestore della crisi;
4. ORDINA la comunicazione della presente sentenza di omologazione, a cura del
Gestore della crisi, a tutti i creditori;
9 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
5. ORDINA che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano;
6. ORDINA che il Gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nella sua esecuzione;
7. DISPONE che ogni 6 mesi il Gestore della crisi riferisca per iscritto al Giudice delegato in merito all'esecuzione del piano da parte della ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 1 CCII;
8. DISPONE che il Gestore della crisi, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice delegato una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano qualora il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'art. 71, commi 4 e 5 CCII;
9. RICORDA che il Giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ai sensi dell'art.72
CCII;
10. CONFERMA la sospensione di ogni procedura esecutiva e cautelare a carico della parte ricorrente;
11. MANDA la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 70 comma 8° C.C.I.I.;
12. MANDA la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al Gestore della crisi e al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza previste dall'art. 72 C.C.I.I..
Massa, 30/10/2025
Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegri
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, Dott.
Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE
DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 COMMA 7° C.C.I.I.
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL
N. 69/2023 R.G.P.U. N. 69-1/2023 R.G.P.U.
PROMOSSO DA
Parte_1
-PARTE RICORRENTE-
***
OGGETTO: ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 ss. D. Lgs. 14/2019 s.m.i..
***
1 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Letta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D.Lgs. 14/2019, formulata da (avv. Cipriani), depositata Parte_1 in data 06/10/2023;
viste le integrazioni documentali e i chiarimenti resi, dalla debitrice e dal gestore della crisi, su richiesta dell'Ufficio, anteriormente all'emissione del decreto di apertura della presente procedura, nelle seguenti date: 18.03.2024, 07.11.2024; 17.06.2025;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
richiamato il decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 12/09/2025, con il quale erano state altresì concesse le misure protettive del patrimonio ivi specificate;
letta la Relazione ex art. 70 C.C.I.I. depositata in data 13.10.2025 dal dr. Persona_1
n.q. di Gestore della crisi il quale, per quanto assume rilevanza in questa sede, ivi dichiara e conclude come segue:
“In ottemperanza al punto 7 (sette) del dispositivo, sentito l'avvocato Alessandro Cipriani procuratore del debitore ricorrente, riferisce alla S.V.Ill.ma dell'assenza di osservazioni da parte di tutti i creditori, ribadendo il giudizio di completezza, attendibilità della documentazione e ragionevole attuabilità del piano, chiede che si proceda all'omologazione del piano come presentato e successivamente integrato da ultimo con relazione depositata dallo scrivente in data 16.06.2025”.
letti gli artt. 67 ss. CCII nonché tutta la documentazione allegata e depositata, pronuncia la seguente
OSSERVA
La Sig.ra , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(MS), C.F. , con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della C.F._1
Crisi ODCEC di Massa-Carrara in persona del gestore della crisi, Dott. Per_1
, nonché dell'avv. Alessandro Cipriani p.e.c. con
[...] Email_1 studio La SP (SP), elettivamente domiciliata presso il suo studio, depositava un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019, esponendo:
- di essere residente in via UR Marzabotto, Albiano AG (MS);
- di avere la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e), D.Lgs. 12 gennaio 2 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
2019 n. 14, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 (in seguito: CCII) S.M.I. (segnatamente da ultimo il D.Lgs. 13.09.2024, n. 136) e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi della previsione del medesimo articolo, 2 comma 1, lett. c);
- di non aver usufruito di esdebitazione nell'ultimo quinquennio e di non aver determinato tale condizione con colpa grave, malafede o frode;
- di voler far fronte alla situazione di sovraindebitamento di complessivi € 113.732,58, così dettagliata:
- EURO 108.501,50 per finanziamenti
- EURO 246,30 per tributi a favore di Regione Toscana
che ai suddetti importi dovranno aggiungersi le spese di procedura da appostare in prededuzione, così quantificate:
€ 2.694,78 quale “compenso OCC”;
€ 2.290,00 per compenso Avv. Cipriani (advisor);
Per un indebitamento complessivo di € 113.732,58
Con il ricorso, dunque, la parte debitrice ricorrente ha formulato ai creditori proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, che prevede:
a. La destinazione al pagamento dei creditori dell'importo mensile di € 300,00, in un arco temporale di 6 anni (72 mensilità),
b. La soddisfazione integrale dei crediti prededucibili;
c. La soddisfazione nella misura del 15% dei crediti chirografari
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il quale ha attestato:
- la completezza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio personale della ricorrente;
- la fattibilità del piano, intesa come esistenza ed idoneità delle disponibilità reddituali offerte ai creditori a soddisfare il fabbisogno della procedura;
- la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.
3 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Alla luce delle suindicate premesse, si osserva quanto segue.
1. Competenza territoriale
Sussiste la competenza del Tribunale di Massa, essendo la ricorrente residente ad Albiano
AG (MS), in conformità agli artt. 27 e 44 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII).
2. Qualità di consumatore
La ricorrente rientra nella categoria di “consumatore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 14/2019 (come modificato dal Correttivo D.Lgs. 136/2024), quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”.
Invero, la sig.ra , alla data di presentazione del ricorso, era lavoratore Parte_1 dipendente, persona fisica, i cui debiti derivano da attività compiuta "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta".
3. Stato di sovraindebitamento
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) risulta che la ricorrente versa in uno stato di
<sovraindebitamento>>, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, ossia “lo stato di crisi
o di insolvenza del consumatore (…) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (…) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (enfasi aggiunta) considerando che per
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l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” e per <
b) CCII intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Segnatamente, con riferimento alla presente fattispecie concreta:
4 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
- la parte ricorrente presenta un'esposizione debitoria complessiva pari ad €
113.732,58 (cfr. pag. 15 relazione particolareggiata OCC);
- il nucleo familiare della stessa è formato da n. 3 persone come risulta da certificato di stato di famiglia aggiornato presente in atti, ossia, segnatamente, dalla ricorrente e dai 2 figli, questi ultimi tutti anagraficamente residenti nel medesimo immobile;
- le spese mensili medie ammontano ad € 1.517,00;
- allo stipendio medio mensile pari ad euro 1.817,84 devono essere sottratti gli importi delle rate dei finanziamenti in essere pari ad euro 1658,70 (cfr. pagg. 12 relazione OCC);
- la ricorrente è titolare del diritto di piena proprietà su un bene immobile ubicato nel
Comune di Aulla, frazione Albiano AG, identificato al foglio num 43 particella
646 subalterno 8 categoria A/2, rendita catastale 582,31 a cui risulta associato un posto auto di mq 43 con una rendita catastale di euro 99,93;
- la sig.ra è titolare del diritto di piena proprietà su 1 bene mobile registrato: Pt_1
• Ford modello Turneo Courier acquistata nel 2016
Tenuto conto dell'importo necessario al mantenimento del nucleo familiare, stimato in €
1.517,00, del reddito medio mensile disponibile di circa € 1817,84 e dell'importo mensile delle rate del mutuo e dei finanziamenti su di esso gravanti per complessivi € 1658,70, appare sussistente, a carico di parte ricorrente, uno stato di sovraindebitamento come normativamente definito in conformità alle nozioni giuridiche sopra testualmente riportate.
Inoltre, a conferma, è stato evidenziato come lo stipendio medio mensile, messo in rapporto con le rate dei debiti, dia un risultato pari al 91%, superiore al valore del 35% come indicato dalla Banca d'Italia quale indice di sovraindebitamento (cfr. pag. 12 relazione
OCC).
4. Completezza della documentazione
La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del
5 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII certificato dello stato di famiglia.
È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:
a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie, viene indicato che la situazione di indebitamento della ricorrente trae origine dalla crisi coniugale, dall'abbandono della casa famigliare da parte del marito, il quale ha conseguentemente interrotto la corresponsione di ogni apporto economico alla famiglia;
(cfr. pag. 4 del ricorso);
b. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte da ravvisare sia nella situazione di difficoltà economica in cui la ricorrente si è ritrovata sia nell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, circostanze che hanno quindi determinato la necessità per la debitrice di ricorrere ulteriormente al circuito creditizio per ottenere somme liquide di denaro con cui saldare le rate dei finanziamenti pregressi e far fronte alle ordinarie e straordinarie spese familiari (non voluttuarie);
c. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d. l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e. valutazione del merito creditizio (cfr. pagg. 12-13 integrazione relazione OCC);
f. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ciò premesso si ritiene integrato il presupposto per la procedibilità della domanda come previsto dagli artt. 39 e 67 CCII.
5. Condizioni soggettive: esdebitazione precedente
Non risulta, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente, che la debitrice abbia goduto del beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presentazione del presente ricorso o abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione: il Gestore della crisi non ha sollevato rilievi critici in proposito.
6. Condizioni soggettive: assenza di colpa grave, malafede e frode del debitore.
L'accesso al beneficio di legge è, altresì, subordinato alla “mancanza di “colpa grave, malafede o frode” nella determinazione della situazione di sovraindebitamento secondo
6 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
l'art. 69, comma 1, CCII.
Il giudizio di meritevolezza è, dunque, incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti a cui l'istante non riesce a far fronte sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse (Trib.
La SP 3 marzo 2022).
Il ricorso al credito è dunque senz'altro giustificato quando finalizzato a soddisfare esigenze primarie (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione ovvero per far fronte a necessità urgenti di vita personale e familiare), e ciò indipendentemente dalla circostanza che il richiedente risultasse già in condizione di sovraindebitamento - tanto più quando tale condizione non sia stata adeguatamente valutata dall'intermediario - mentre non può essere premiato quando finalizzato a disporre delle somme erogate in modo del tutto arbitrario ovvero in favore di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie, così riducendo ingiustificatamente la garanzia patrimoniale.
La prova della meritevolezza deve essere fornita dal debitore incapiente, sicché è suo onere fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, attraverso un completo corredo documentale, onde consentire prima all'OCC di esprimere un giudizio logicamente argomentato su “cause dell'indebitamento e dell'insolvenza”,
“diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, “ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”, e quindi al tribunale di vagliare la congruità
e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall'organismo (Trib. Avellino 16 aprile 2022).
Non deve dimenticarsi che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media (Trib.
Avellino, 04 Marzo 2021).
La recente integrazione normativa apportata dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha ribadito che il giudizio sulla meritevolezza deve concentrarsi sull'assenza di dolo o frode e sull'impegno cooperativo del debitore (art. 69 CCII).
Il Tribunale di Pistoia (decreto 31 luglio 2024) ha, ulteriormente, chiarito che non possono escludersi i benefici della procedura nei casi in cui i debiti derivino da situazioni di necessità,
confermando la valutazione in merito alla diligenza del debitore anche in presenza di difficoltà pregresse.
7 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Dunque, deve escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, dovendosi impedire l'accesso al presente strumento di regolazione della crisi/insolvenza esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Orbene, nella fattispecie all'esame di questo Tribunale, risulta che la ricorrente abbia assunto obbligazioni esclusivamente per far fronte ai bisogni familiari non voluttuari, necessari per il vivere quotidiano. Nel dettaglio, la ricorrente si è trovata a dover a mantenere, con un solo reddito, oltre che sé stessa, anche i figli, che hanno incontrato difficoltà a trovare una occupazione stabile nonostante l'età adulta sopraggiunta e tenuto conto della disabilità accertata per una percentuale pari al 75% a carico del figlio UR.
L'istante, complice l'abbandono della casa coniugale da parte del marito, ha così dovuto fare ricorso a finanziamenti di terzi per sostenere le spese necessarie per il sostentamento della famiglia. Dal comportamento tenuto dal debitore non emerge, pertanto, alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere spese per il sostentamento del nucleo familiare in quanto:
- I debiti della ricorrente sono stati contratti esclusivamente per scopi familiari e abitativi, privi di intenti speculativi o voluttuari.
- La documentazione prodotta dimostra che la ricorrente hanno sempre utilizzato i finanziamenti per sostenere il proprio nucleo familiare e per sostenere economicamente e materialmente i due figli.
In ogni caso, appare riscontrarsi la proporzionalità delle rate alle entrate mensili, anche considerando che, al momento della richiesta del primo finanziamento, la ricorrente lavorava a tempo indeterminato e godeva dell'apporto economico del coniuge.
In seguito, tuttavia, la ricorrente non è riuscita ad adempiere alle obbligazioni assunte, in considerazione anche delle mutate esigenze dei figli e del peggioramento delle condizioni famigliari, avendo il marito abbandonato la casa coniugale.
Sembra, in considerazione di quanto sopra espresso, allo stato, potersi escludere la sussistenza di colpa grave, malafede o frode del debitore nella determinazione del sovraindebitamento.
8 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
7. Atti in frode ai creditori
Dalla documentazione prodotta, non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, secondo quanto attestato dal gestore della crisi.
8. Valutazione finale.
In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso.
In conclusione, in forza di tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra richiamate, deve ritenersi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano previste dalla legge e pertanto sussistenti i requisiti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Stante la meritevolezza dell'omologazione, si conferma la sospensione di tutte le azioni/procedure esecutive/cautelari in corso ed il divieto di instaurazione di nuove iniziative di tal genere per i creditori sino alla completa esecuzione del piano ovvero sino alla cessazione anticipata della fase esecutiva-attuativa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA, SETTORE CIVILE, UFFICIO PROCEDURE
CONCORSUALI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento unitario specificato in epigrafe, così provvede:
Letto l'art. 70 comma 7° D.Lgs. 14/2019, s.m.i.,
1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. ; C.F._1
2. DICHIARA CHIUSA la presente procedura che tuttavia non può essere archiviata fino alla cessazione della fase attuativa-esecutiva del piano omologato;
3. ORDINA la pubblicazione della presente sentenza di omologazione, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sul sito web del Tribunale di
Massa, a cura del Gestore della crisi;
4. ORDINA la comunicazione della presente sentenza di omologazione, a cura del
Gestore della crisi, a tutti i creditori;
9 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
5. ORDINA che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano;
6. ORDINA che il Gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nella sua esecuzione;
7. DISPONE che ogni 6 mesi il Gestore della crisi riferisca per iscritto al Giudice delegato in merito all'esecuzione del piano da parte della ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 1 CCII;
8. DISPONE che il Gestore della crisi, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice delegato una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano qualora il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'art. 71, commi 4 e 5 CCII;
9. RICORDA che il Giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ai sensi dell'art.72
CCII;
10. CONFERMA la sospensione di ogni procedura esecutiva e cautelare a carico della parte ricorrente;
11. MANDA la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 70 comma 8° C.C.I.I.;
12. MANDA la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al Gestore della crisi e al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza previste dall'art. 72 C.C.I.I..
Massa, 30/10/2025
Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegri
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