Articolo 23 della Legge 3 giugno 1970, n. 380
Articolo 22Articolo 24
Versione
7 luglio 1970
Art. 23.
Per l'assegnazione e ripartizione dei nuovi posti di cui al precedente articolo 3 si applicano, per quanto concerne i tecnici laureati ed i tecnici coadiutori, le disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
I nuovi posti di ostetrica, di tecnico esecutivo e di infermiere sono ripartiti tra gli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Nell'assegnazione dei posti sara', peraltro, data precedenza agli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali ove presta servizio personale avente titolo all'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 17.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di tecnici laureati, tecnici coadiutori e tecnici esecutivi, compresi i tecnici di radiologia medica degli istituti universitari, sono composte:
a) dal direttore dell'istituto, clinica o cattedra cui e' assegnato il posto, che la presiede;
b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;
c) da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.
Per i posti di tecnici esecutivi assegnati ai servizi generali, la commissione e' costituita da un preside di facolta' che la presiede, da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame, da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
Sono abrogate tutte le precedenti norme relative alla composizione della commissione esaminatrice per i concorsi a posti di tecnici degli istituti universitari.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i posti di infermieri, di infermiere fornite del diploma di scuola convitto professionale, di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva e del diploma di assistente sanitaria visitatrice, che si renderanno disponibili presso ciascun ateneo, sono conferiti, per la qualifica iniziale di ciascun ruolo organico, mediante concorso unico da indire dal rettore dell'universita', previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione, di volta in volta per tutto il contingente dei posti disponibili e da espletare ai sensi e con le modalita' di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , salvo quanto disposto dai successivi commi.
La commissione giudicatrice e' costituita dal preside della facolta' di medicina e chirurgia e da due professori di ruolo della stessa facolta'. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
L'assegnazione dei vincitori ai posti dei policlinici, delle cliniche, istituti, cattedre messi a concorso sara' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del rettore dell'universita' interessata.
I concorsi a posti di infermieri gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a svolgersi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 .
Le disposizioni di cui ai precedenti commi relative ai concorsi ed alla composizione delle commissioni giudicatrici per i posti del suddetto personale infermieristico, si applicano anche per i concorsi riservati previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge per i posti del surriferito personale infermieristico.
Entrata in vigore il 7 luglio 1970