TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2738 R.G. dell'anno 2023 Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 3535 RG. anno 2020 TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Ferrara, come in atti Parte_1
- ricorrente - E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Cuzzupoli, CP_1
Itala De Benedictis, DA AN, RM Capasso, come in atti
- resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato l'istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, attribuendo una percentuale del 67% di invalidità. Pertanto parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 05.05.2023, proponeva rituale opposizione. L' si costituiva e contestava l'avversa domanda, concludendo per il rigetto del ricorso CP_1 con vittoria delle spese.
**** La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguito si espongono. A fronte del deposito di nuova documentazione sanitaria, il Tribunale, con provvedimento del 02.07.2024, chiedeva al CTU dott. , già incaricato nella fase per atpo, di Persona_1 valutare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'istante. Ebbene, il CTU ha rilevato che “sulla scorta della documentazione sanitaria successiva si rappresenta quanto segue: Orbene, parte attorea ha ritenuto, opportunamente, di produrre la ulteriore documentazione sanitaria, sopra riportata, ed in particolare dalla certificazione relativa alla visita medica effettuata in data 21.12.2023, presso l'ambulatorio dell'Ospedale di Piedimonte Matese, si rileva che il Diabete Mellito tipo 2 da cui è affetta la ricorrente, risulta aggravatosi in quanto complicato da neuropatia disautonomica, microangiopatia e retinopatia diabetica. Pertanto la patologia diabetica risulta aggravata rispetto a quanto documentato dalla visita oculistica agli atti prodotta in sede di ATP, effettuata in data 09.01.2020, che evidenzia
“Retinopatia diabetica iniziale”, quindi certamente all'epoca, come suddetto, non ascrivibile a nessun codice tabellare e pertanto, valutata dal sottoscritto con il 21% di riduzione della capacità lavorativa, in base alle linee guida realizzate per l'accertamento degli stati CP_1 invalidanti con riferimento alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le menomazioni e le malattie invalidanti (DM 05.02.1992), aggiornata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102. Allo stato attuale essendo risultata aggravata, si ritiene di poter ascrivere la patologia diabetica dalla quale è affetta la ricorrente al codice 9309 che prevede un range di valori dal 41% al 50% di riduzione della capacità lavorativa, attribuendogli il minimo tabellare del
41%. Pertanto, la ulteriore documentazione sanitaria prodotta modifica in pejus la formulazione diagnostica e di conseguenza la valutazione medico-legale, come di seguito riportato:
• Obesità con complicanze artrosiche (cod. 7105) (determinante una riduzione della capacità di lavoro del 40%)
• Diabete mellito tipo 2 (cod. 9309) (determinante una riduzione della capacità di lavoro del 41%)
• Cardiopatia ipertensiva (cod. 6441) (determinante una riduzione della
• Esiti di tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo (ininfluente sulla capacità lavorativa)
• Sindrome ansioso depressiva (cod. 2204) (determinante una riduzione della capacità di lavoro del 10%) La ulteriore, nuova documentazione sanitaria prodotta, evidenziando un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente, già affetta da pluripatologie croniche valutate dal sottoscritto determinanti il 67% di riduzione della capacità di lavoro con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.12.2019, permette di riconoscere alla signora Pt_1
, la condizione di “Invalido con riduzione permanente della capacità di lavoro del
[...]
75%” con decorrenza dal 21.12.2023”. Le argomentazioni del consulente, come complessivamente esposte nella integrazione di perizia depositata nel presente giudizio, sono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, a decorrere dalla suindicata data. Si evince agevolmente dal tenore della perizia che il CTU ha riscontrato proprio le patologie enunciate dalla ricorrente e, motivando le proprie ragioni, ha accertato che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data indicata. In considerazione del riconoscimento del requisito sanitario solo in epoca successiva alla domanda amministrativa, le spese di lite vanno integralmente compensate. Le spese di CTU liquidate con separato decreto restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per l'ottenimento dell'assegno di invalidità civile (75%) con decorrenza dal 21.12.2023; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2738 R.G. dell'anno 2023 Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 3535 RG. anno 2020 TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Ferrara, come in atti Parte_1
- ricorrente - E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Cuzzupoli, CP_1
Itala De Benedictis, DA AN, RM Capasso, come in atti
- resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato l'istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, attribuendo una percentuale del 67% di invalidità. Pertanto parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 05.05.2023, proponeva rituale opposizione. L' si costituiva e contestava l'avversa domanda, concludendo per il rigetto del ricorso CP_1 con vittoria delle spese.
**** La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguito si espongono. A fronte del deposito di nuova documentazione sanitaria, il Tribunale, con provvedimento del 02.07.2024, chiedeva al CTU dott. , già incaricato nella fase per atpo, di Persona_1 valutare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'istante. Ebbene, il CTU ha rilevato che “sulla scorta della documentazione sanitaria successiva si rappresenta quanto segue: Orbene, parte attorea ha ritenuto, opportunamente, di produrre la ulteriore documentazione sanitaria, sopra riportata, ed in particolare dalla certificazione relativa alla visita medica effettuata in data 21.12.2023, presso l'ambulatorio dell'Ospedale di Piedimonte Matese, si rileva che il Diabete Mellito tipo 2 da cui è affetta la ricorrente, risulta aggravatosi in quanto complicato da neuropatia disautonomica, microangiopatia e retinopatia diabetica. Pertanto la patologia diabetica risulta aggravata rispetto a quanto documentato dalla visita oculistica agli atti prodotta in sede di ATP, effettuata in data 09.01.2020, che evidenzia
“Retinopatia diabetica iniziale”, quindi certamente all'epoca, come suddetto, non ascrivibile a nessun codice tabellare e pertanto, valutata dal sottoscritto con il 21% di riduzione della capacità lavorativa, in base alle linee guida realizzate per l'accertamento degli stati CP_1 invalidanti con riferimento alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le menomazioni e le malattie invalidanti (DM 05.02.1992), aggiornata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102. Allo stato attuale essendo risultata aggravata, si ritiene di poter ascrivere la patologia diabetica dalla quale è affetta la ricorrente al codice 9309 che prevede un range di valori dal 41% al 50% di riduzione della capacità lavorativa, attribuendogli il minimo tabellare del
41%. Pertanto, la ulteriore documentazione sanitaria prodotta modifica in pejus la formulazione diagnostica e di conseguenza la valutazione medico-legale, come di seguito riportato:
• Obesità con complicanze artrosiche (cod. 7105) (determinante una riduzione della capacità di lavoro del 40%)
• Diabete mellito tipo 2 (cod. 9309) (determinante una riduzione della capacità di lavoro del 41%)
• Cardiopatia ipertensiva (cod. 6441) (determinante una riduzione della
• Esiti di tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo (ininfluente sulla capacità lavorativa)
• Sindrome ansioso depressiva (cod. 2204) (determinante una riduzione della capacità di lavoro del 10%) La ulteriore, nuova documentazione sanitaria prodotta, evidenziando un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente, già affetta da pluripatologie croniche valutate dal sottoscritto determinanti il 67% di riduzione della capacità di lavoro con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.12.2019, permette di riconoscere alla signora Pt_1
, la condizione di “Invalido con riduzione permanente della capacità di lavoro del
[...]
75%” con decorrenza dal 21.12.2023”. Le argomentazioni del consulente, come complessivamente esposte nella integrazione di perizia depositata nel presente giudizio, sono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, a decorrere dalla suindicata data. Si evince agevolmente dal tenore della perizia che il CTU ha riscontrato proprio le patologie enunciate dalla ricorrente e, motivando le proprie ragioni, ha accertato che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data indicata. In considerazione del riconoscimento del requisito sanitario solo in epoca successiva alla domanda amministrativa, le spese di lite vanno integralmente compensate. Le spese di CTU liquidate con separato decreto restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per l'ottenimento dell'assegno di invalidità civile (75%) con decorrenza dal 21.12.2023; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso