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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2133/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contra' Mure Parte_1 C.F._1
Porta Nova n. 32, presso e nello studio dell'Avv. RICCIARDIELLO SIMONETTA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. PERON ELENA del Foro di Vicenza, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente contro
(C.F.: - P.IVA: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2 P.IVA_1
Arzignano (VI), Piazza Campo Marzio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. FAEDO DARIO del Foro di
Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._3
Contumace
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“L'Ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni altra domanda ed eccezione, voglia, così giudicare: previa acquisizione agli atti della presente causa della relazione resa dal consulente nell'A.T.P. n. 856/2024, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei resistenti per il danno riportato dal ricorrente a seguito inesatto adempimento dell'incarico professionale e delle opere edili per la costruzione dell'autorimessa oggetto di demolizione;
conseguentemente condannare in solido i resistenti a corrispondere al ricorrente la somma di € 141.662,96 oltre rivalutazione ed interessi di legge e poi interessi maggiorati ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, così come meglio indicato in narrativa;
in via subordinata, condannare in solido i resistenti a corrispondere al ricorrente quella diversa somma dovesse risultare di giustizia, anche per effetto dell'eventuale e non creduta quota parte di responsabilità del resistente, oltre rivalutazione ed interessi di legge e poi interessi maggiorati ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, così come meglio indicato in narrativa;
condannare la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per A.T.P. interamente rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“In via principale, rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e in specie e in via gradata: a) perché la domanda attorea è infondata in fatto e in diritto;
b) perché si è verificata la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2934-2946 c.c.; c) perché si è verificata la prescrizione annuale dalla consegna ai sensi dell'art. 2226 c.c. comma (o in subordine biennale ex art. 1667 c.c.); d) perché si è verificata ai sensi dell'art. 2226 c.c. comma 2, l'intervenuta decadenza per l'omessa denuncia entro gli otto giorni dalla scoperta (o in subordine 60 giorni ex art. 1667 c.c.); e) perché ai sensi dell'art. 2226 c. 1 c.c. (o in subordine ex art. 1665-1666- 1667 c.c.), l'accettazione dell'opera ha liberato il prestatore d'opera da ogni responsabilità; in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che l'eccezione di prescrizione (e/o comunque di decadenza e/o accettazione dell'opera) sollevata dal convenuto ha prodotto l'effetto estintivo dell'obbligazione anche CP_1
a favore dell'altro coobbligato convenuto contumace arch. ; Controparte_2 dichiararsi pertanto che nulla deve l'arch. all'attore; Controparte_2 accertarsi e dichiararsi, comunque, che qualsiasi somma l'arch. fosse in ipotesi tenuto Controparte_2
a corrispondere all'attore, in ogni caso di mancato pagamento da parte del predetto arch.
[...]
, non possa essere recuperata dall'attore nei confronti del convenuto che ha CP_2 CP_1 sollevato l'eccezione di prescrizione (e/o comunque di decadenza e/o accettazione dell'opera);
pagina 2 di 8 per eccesso di zelo e in subordine, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, in memoria conclusiva e per quelle che saranno esposte in corso di causa rigettarsi le domanda attoree, in tutto o in parte, anche per i seguenti motivi: a) rigettarsi le domande attoree in quanto i danni richiesti sono contestati nell'an e nel quantum;
b) dall'importo liquidato a favore dell'attore dovrà essere detratto il beneficio di cui lo stesso ha sinora goduto e godrà, consistente nel valore locativo dell'autorimessa dal 2003 sino alla data di demolizione e/o del rilascio della sanatoria (altrimenti lo stesso godrebbe di un ingiusto vantaggio) quantificato dal C.T.U. in euro 10.000,00 o comunque nella maggiore misura che sarà accertata in corso di causa;
c) le domande proposte dall'attore dovranno essere rigettate e/o comunque ridotte ex art. 1227 c.c. per il concorso del creditore;
d) le domande proposte dall'attore dovranno essere rigettate e/o ridotte ex art. 1227 c.c. anche la quota parte di responsabilità che grava in capo allo stesso e al progettista e direttore lavori arch.
[...]
ex art. 1227 c.c.; CP_2
e) rigettarsi la domanda di pagamento proposta dall'attore nei confronti del convenuto per le quote di responsabilità gravanti su di esso attore e sull'arch. ; Controparte_2 domanda riconvenzionale nei confronti dell'arch. : Controparte_2 condannarsi il convenuto arch. a rifondere ogni e qualsiasi somma che Controparte_2 CP_1 fosse in ipotesi tenuto a corrispondere all'attore, maggiorata di interessi ex art. 1284 c.c. ultimo comma e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
spese e competenze legali, anche generali, rifuse anche per la fase di A.T.P.”.
Parte convenuta aveva tuttavia concluso in comparsa di costituzione e risposta chiedendo:
“In via principale, rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per quelli che saranno esposti in corso di causa ed in specie perché: a) ai sensi dell'art. 2226 c. 1 c.c. l'accettazione dell'opera ha liberato il prestatore d'opera da ogni responsabilità; b) perché si è verificata ai sensi dell'art. 2226 c. 2 c.c. l'intervenuta decadenza per l'omessa denuncia entro gli otto giorni dalla scoperta e la prescrizione annuale dalla consegna;
c) perché si è verificata la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2934-2946 c.c. di tutte le domande proposte dal ricorrente-attore; per eccesso di zelo e in subordine: per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per quelle che saranno esposte in corso di causa rigettarsi le domanda attore, in tutto o in parte, anche per i seguenti motivi: a) rigettarsi le domande attoree in quanto i danni richiesti sono contestati nell'an e nel quantum;
b) dall'importo liquidato a favore dell'attore dovrà essere detratto il beneficio di cui lo stesso ha sinora goduto e godrà, consistente nel valore locativo dell'autorimessa dal 2003 sino alla data di demolizione e/o del rilascio della sanatoria (altrimenti lo stesso godrebbe di un ingiusto vantaggio) quantificato dal C.T.U. in euro 10.000,00 o comunque nella maggiore misura che sarà accertata in corso di causa;
c) le domande proposte dall'attore dovranno essere rigettate e/o comunque ridotte ex art. 1227 c.c. per il concorso del creditore;
pagina 3 di 8 d) le domande proposte dall'attore dovranno essere rigettate e/o ridotte ex art. 1227 c.c. anche la quota parte di responsabilità che grava in capo allo stesso e al progettista e direttore lavori arch.
[...]
ex art. 1227 c.c.; CP_2
e) rigettarsi la domanda di pagamento proposta dall'attore nei confronti del convenuto per le quote di responsabilità gravanti su di esso attore e sull'arch. ; Controparte_2 domanda riconvenzionale c.d. trasversale: condannarsi il convenuto arch. a rifondere ogni e qualsiasi somma che Controparte_2 CP_1 fosse in ipotesi tenuto a corrispondere all'attore, maggiorata di interessi ex art. 1284 c.c. ultimo comma e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, spese e competenze legali rifuse anche per la fase di A.T.P.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, esponeva: di aver incaricato nel 2003 Parte_1
l'Arch. di progettare un'autorimessa interrata e di dirigere i relativi lavori presso Controparte_2
l'immobile abitativo di sua proprietà sito in Brendola (VI); di aver incaricato l'impresa individuale CP_1
per l'esecuzione dell'opera; di aver poi affidato nel 2022 al Geom. l'incarico di
[...] Parte_2
svolgere le attività preliminari all'installazione di un impianto fotovoltaico presso la medesima abitazione;
che tuttavia il Comune di Brendola aveva sospeso la pratica in quanto non era mai stata inoltrata la comunicazione di fine lavori e la richiesta di agibilità in merito all'opera di realizzazione dell'autorimessa; che tale documentazione non era però presentabile, in quanto il fabbricato, dichiarato interrato, era stato invece costruito fuori terra;
che l'abuso edilizio scaturente dalla difformità dell'opera rispetto a quanto dichiarato al Comune non era sanabile né fiscalizzabile, come accertato anche dal
C.T.U. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam con
R.G. n. 856/2024; che l'unico rimedio percorribile era quello della demolizione del manufatto, per un costo preventivato di € 67.400,00 oneri inclusi;
che al danno emergente rappresentato da tale spesa si aggiungeva quello degli esborsi sostenuti nel 2003 per la realizzazione del manufatto, pari a € 48.324,18 oneri inclusi, quello degli esborsi sostenuti per la procedura di A.T.P. per € 20.663,03 e quello pari a €
273,75 per la procedura di mediazione svolta ante causam; che doveva essere risarcito - nella misura di
€ 15.000,00 - anche il lucro cessante rappresentato dal mancato godimento dell'autorimessa a decorrere dalla demolizione della stessa e per tutto il tempo corrispondente all'aspettativa di vita del proprietario;
che, detraendo il valore - accertato dal C.T.U. per € 10.000,00 - del godimento dell'autorimessa dal 2003 al 2024, l'importo complessivamente risarcibile ammontava a € 141.662,96 oltre interessi legali e pagina 4 di 8 rivalutazione monetaria. chiedeva così che e fossero Parte_1 Controparte_2 CP_1
condannati, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato nella somma suindicata, oltre oneri accessori.
Costituitosi in giudizio, replicava: che il C.T.U. in fase di A.T.P. aveva accertato anche un CP_1
concorso di responsabilità del committente nella misura del 10%, in quanto lo stesso aveva sottoscritto il progetto ed era stato sempre presente in cantiere durante i lavori di costruzione dell'opera; che la corresponsabilità del committente sussisteva anche ai sensi dell'art. 29 T.U.E., con gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; che questa era stata accettata, per cui era maturata la decadenza dalla facoltà di azionare la garanzia per vizi ex art. 2226 c.c.; che dall'epoca della costruzione del manufatto era trascorso anche il termine dell'ordinaria prescrizione decennale;
che tra il progettista e l'impresa edile non sussisteva un'obbligazione solidale;
che non era configurabile un danno da lucro cessante per il mancato godimento di un'autorimessa che non avrebbe potuto essere costruita in base alla normativa urbanistica vigente;
che la quantificazione del relativo risarcimento era comunque incongrua;
che erano parimenti incongrui gli importi indicati a titolo di spese legali e di compenso del C.T.P. nominato nel procedimento di A.T.P.; che il quantum relativo alla restituzione del compenso versato al progettista non poteva essere richiesto all'impresa edile. chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, comunque, la CP_1
condanna di , in via riconvenzionale trasversale, a tenerlo indenne di quanto fosse stato Controparte_2
eventualmente tenuto a pagare al ricorrente per le causali del giudizio.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso nei suoi confronti, non si costituiva Controparte_2
in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza veniva rigettata la richiesta della parte resistente di assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., in quanto non giustificata da esigenze difensive scaturenti da allegazioni della controparte su cui non fosse stata già presa posizione in comparsa di costituzione e risposta, e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al cui esito la causa medesima veniva rimessa in decisione.
Tanto premesso, vanno in primo luogo qualificati i rapporti negoziali intercorsi tra le parti.
e hanno stipulato un contratto d'opera professionale, avente ad Parte_3 Controparte_2
oggetto la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione dell'autorimessa per cui è causa.
e hanno invece stipulato un contratto di appalto. Parte_3 CP_1
pagina 5 di 8 Al riguardo, è noto che il contratto di appalto e il contratto d'opera condividono l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione a proprio carico del rischio dell'esecuzione. Per distinguere l'una e l'altra fattispecie negoziale, assume rilievo la notazione normativa contenuta nell'art. 2222 c.c., ma non nell'art. 1655 c.c., secondo cui l'attività del prestatore d'opera si svolge “con lavoro prevalentemente proprio”. Siffatto discrimen è stato quindi interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sancendo che nel contratto di appalto l'esecuzione avviene mediante l'organizzazione di una media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel contratto d'opera il modulo organizzativo del prestatore, eventualmente adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore esterno, è quello della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 cod. civ. (Cass. n. 12519/2010; Cass. n. 2115/2004; Cass.
n. 7307/2001; Cass. n. 7606/1999). In questo senso si è orientata anche la giurisprudenza dell'intestato
Tribunale (Trib. Vicenza, sent. n. 310/2017 e sent. n. 589/2023).
La Corte di Cassazione ha però anche affermato che: “Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera” (Cass. n. 27258/2017). Dalla motivazione di tale pronuncia si evince che, nel caso ivi preso in esame, l'opera contestata era stata sì posta in essere da un'impresa individuale di piccole dimensioni, ma era di importanza tale (trattavasi del rifacimento del lastrico solare di un condominio) da lasciare presumere che l'impresa pur individuale non poteva non disporre di un'organizzazione di mezzi e risorse materiali di una complessità maggiormente coerente con la configurazione di un contratto di appalto.
Nel caso di specie, l'importanza dell'opera (realizzazione di un'autorimessa parzialmente interrata, con previo sbancamento del terreno e apposizione dei necessari strati di impermeabilizzazione), tale da comportare l'apertura di una pratica amministrativa presso l'ente comunale, la nomina di un direttore dei lavori esterno e un'organizzazione di mezzi e strumenti necessariamente strutturata, induce il giudicante a configurare, appunto, un contratto d'appalto.
Di conseguenza, la responsabilità dei convenuti non presuppone il rispetto né del termine di decadenza di cui all'art. 2226 c.c. nè del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., ma presuppone pagina 6 di 8 viceversa il rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. o al limite di cui all'art. 1669 c.c. (richiamati infatti anche dal ricorrente nella propria memoria conclusiva), applicabili per estensione anche al rapporto con il progettista e direttore lavori (Cass. n. 8016/2012).
Ai sensi della prima disposizione citata l'azione finalizzata a far valere la garanzia dell'appaltatore si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell'opera, mentre ai sensi della seconda disposizione citata la garanzia dell'appaltatore vige per dieci anni dal compimento dell'opera. Ebbene, nel caso di specie tanto la consegna quanto il compimento dell'opera de qua risalgono al 2003, per cui i termini suindicati risultavano già ampiamente decorsi quando il ricorrente ha per la prima volta fatto valere la garanzia prevista dalla normativa in esame.
La difesa di ha tempestivamente formulato l'eccezione di prescrizione in esame, per CP_1
quanto la stessa sia stata riqualificata alla luce della corretta disciplina legislativa applicabile.
E tale tempestiva formulazione è efficace anche nei confronti di , indicato dallo stesso Controparte_2
ricorrente quale coobbligato solidale. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti: “L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto non eccipiente nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore eccipiente, senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato eccipiente” (Cass. n. 7987/2021).
Le domande attoree vanno dunque rigettate.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con esclusione della fase di trattazione e istruttoria in quanto non esperita (non sono state infatti depositate le memorie ex art. 281 duodecies c.p.c.) e con l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. citato. A carico del ricorrente vanno poste anche le spese di lite relative al procedimento di A.T.P. ante causam, da liquidarsi in base allo scaglione di riferimento per le cause di istruzione preventiva del medesimo valore, dichiarato dal ricorrente.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_3
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_3 CP_1
759,00 per esborsi e in € 14.789,90 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra e , Parte_3 Controparte_2
attesa la contumacia di quest'ultimo.
Così deciso in Vicenza, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI AN
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contra' Mure Parte_1 C.F._1
Porta Nova n. 32, presso e nello studio dell'Avv. RICCIARDIELLO SIMONETTA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. PERON ELENA del Foro di Vicenza, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente contro
(C.F.: - P.IVA: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2 P.IVA_1
Arzignano (VI), Piazza Campo Marzio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. FAEDO DARIO del Foro di
Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._3
Contumace
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“L'Ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni altra domanda ed eccezione, voglia, così giudicare: previa acquisizione agli atti della presente causa della relazione resa dal consulente nell'A.T.P. n. 856/2024, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei resistenti per il danno riportato dal ricorrente a seguito inesatto adempimento dell'incarico professionale e delle opere edili per la costruzione dell'autorimessa oggetto di demolizione;
conseguentemente condannare in solido i resistenti a corrispondere al ricorrente la somma di € 141.662,96 oltre rivalutazione ed interessi di legge e poi interessi maggiorati ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, così come meglio indicato in narrativa;
in via subordinata, condannare in solido i resistenti a corrispondere al ricorrente quella diversa somma dovesse risultare di giustizia, anche per effetto dell'eventuale e non creduta quota parte di responsabilità del resistente, oltre rivalutazione ed interessi di legge e poi interessi maggiorati ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, così come meglio indicato in narrativa;
condannare la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per A.T.P. interamente rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“In via principale, rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e in specie e in via gradata: a) perché la domanda attorea è infondata in fatto e in diritto;
b) perché si è verificata la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2934-2946 c.c.; c) perché si è verificata la prescrizione annuale dalla consegna ai sensi dell'art. 2226 c.c. comma (o in subordine biennale ex art. 1667 c.c.); d) perché si è verificata ai sensi dell'art. 2226 c.c. comma 2, l'intervenuta decadenza per l'omessa denuncia entro gli otto giorni dalla scoperta (o in subordine 60 giorni ex art. 1667 c.c.); e) perché ai sensi dell'art. 2226 c. 1 c.c. (o in subordine ex art. 1665-1666- 1667 c.c.), l'accettazione dell'opera ha liberato il prestatore d'opera da ogni responsabilità; in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che l'eccezione di prescrizione (e/o comunque di decadenza e/o accettazione dell'opera) sollevata dal convenuto ha prodotto l'effetto estintivo dell'obbligazione anche CP_1
a favore dell'altro coobbligato convenuto contumace arch. ; Controparte_2 dichiararsi pertanto che nulla deve l'arch. all'attore; Controparte_2 accertarsi e dichiararsi, comunque, che qualsiasi somma l'arch. fosse in ipotesi tenuto Controparte_2
a corrispondere all'attore, in ogni caso di mancato pagamento da parte del predetto arch.
[...]
, non possa essere recuperata dall'attore nei confronti del convenuto che ha CP_2 CP_1 sollevato l'eccezione di prescrizione (e/o comunque di decadenza e/o accettazione dell'opera);
pagina 2 di 8 per eccesso di zelo e in subordine, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, in memoria conclusiva e per quelle che saranno esposte in corso di causa rigettarsi le domanda attoree, in tutto o in parte, anche per i seguenti motivi: a) rigettarsi le domande attoree in quanto i danni richiesti sono contestati nell'an e nel quantum;
b) dall'importo liquidato a favore dell'attore dovrà essere detratto il beneficio di cui lo stesso ha sinora goduto e godrà, consistente nel valore locativo dell'autorimessa dal 2003 sino alla data di demolizione e/o del rilascio della sanatoria (altrimenti lo stesso godrebbe di un ingiusto vantaggio) quantificato dal C.T.U. in euro 10.000,00 o comunque nella maggiore misura che sarà accertata in corso di causa;
c) le domande proposte dall'attore dovranno essere rigettate e/o comunque ridotte ex art. 1227 c.c. per il concorso del creditore;
d) le domande proposte dall'attore dovranno essere rigettate e/o ridotte ex art. 1227 c.c. anche la quota parte di responsabilità che grava in capo allo stesso e al progettista e direttore lavori arch.
[...]
ex art. 1227 c.c.; CP_2
e) rigettarsi la domanda di pagamento proposta dall'attore nei confronti del convenuto per le quote di responsabilità gravanti su di esso attore e sull'arch. ; Controparte_2 domanda riconvenzionale nei confronti dell'arch. : Controparte_2 condannarsi il convenuto arch. a rifondere ogni e qualsiasi somma che Controparte_2 CP_1 fosse in ipotesi tenuto a corrispondere all'attore, maggiorata di interessi ex art. 1284 c.c. ultimo comma e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
spese e competenze legali, anche generali, rifuse anche per la fase di A.T.P.”.
Parte convenuta aveva tuttavia concluso in comparsa di costituzione e risposta chiedendo:
“In via principale, rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per quelli che saranno esposti in corso di causa ed in specie perché: a) ai sensi dell'art. 2226 c. 1 c.c. l'accettazione dell'opera ha liberato il prestatore d'opera da ogni responsabilità; b) perché si è verificata ai sensi dell'art. 2226 c. 2 c.c. l'intervenuta decadenza per l'omessa denuncia entro gli otto giorni dalla scoperta e la prescrizione annuale dalla consegna;
c) perché si è verificata la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2934-2946 c.c. di tutte le domande proposte dal ricorrente-attore; per eccesso di zelo e in subordine: per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per quelle che saranno esposte in corso di causa rigettarsi le domanda attore, in tutto o in parte, anche per i seguenti motivi: a) rigettarsi le domande attoree in quanto i danni richiesti sono contestati nell'an e nel quantum;
b) dall'importo liquidato a favore dell'attore dovrà essere detratto il beneficio di cui lo stesso ha sinora goduto e godrà, consistente nel valore locativo dell'autorimessa dal 2003 sino alla data di demolizione e/o del rilascio della sanatoria (altrimenti lo stesso godrebbe di un ingiusto vantaggio) quantificato dal C.T.U. in euro 10.000,00 o comunque nella maggiore misura che sarà accertata in corso di causa;
c) le domande proposte dall'attore dovranno essere rigettate e/o comunque ridotte ex art. 1227 c.c. per il concorso del creditore;
pagina 3 di 8 d) le domande proposte dall'attore dovranno essere rigettate e/o ridotte ex art. 1227 c.c. anche la quota parte di responsabilità che grava in capo allo stesso e al progettista e direttore lavori arch.
[...]
ex art. 1227 c.c.; CP_2
e) rigettarsi la domanda di pagamento proposta dall'attore nei confronti del convenuto per le quote di responsabilità gravanti su di esso attore e sull'arch. ; Controparte_2 domanda riconvenzionale c.d. trasversale: condannarsi il convenuto arch. a rifondere ogni e qualsiasi somma che Controparte_2 CP_1 fosse in ipotesi tenuto a corrispondere all'attore, maggiorata di interessi ex art. 1284 c.c. ultimo comma e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, spese e competenze legali rifuse anche per la fase di A.T.P.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, esponeva: di aver incaricato nel 2003 Parte_1
l'Arch. di progettare un'autorimessa interrata e di dirigere i relativi lavori presso Controparte_2
l'immobile abitativo di sua proprietà sito in Brendola (VI); di aver incaricato l'impresa individuale CP_1
per l'esecuzione dell'opera; di aver poi affidato nel 2022 al Geom. l'incarico di
[...] Parte_2
svolgere le attività preliminari all'installazione di un impianto fotovoltaico presso la medesima abitazione;
che tuttavia il Comune di Brendola aveva sospeso la pratica in quanto non era mai stata inoltrata la comunicazione di fine lavori e la richiesta di agibilità in merito all'opera di realizzazione dell'autorimessa; che tale documentazione non era però presentabile, in quanto il fabbricato, dichiarato interrato, era stato invece costruito fuori terra;
che l'abuso edilizio scaturente dalla difformità dell'opera rispetto a quanto dichiarato al Comune non era sanabile né fiscalizzabile, come accertato anche dal
C.T.U. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam con
R.G. n. 856/2024; che l'unico rimedio percorribile era quello della demolizione del manufatto, per un costo preventivato di € 67.400,00 oneri inclusi;
che al danno emergente rappresentato da tale spesa si aggiungeva quello degli esborsi sostenuti nel 2003 per la realizzazione del manufatto, pari a € 48.324,18 oneri inclusi, quello degli esborsi sostenuti per la procedura di A.T.P. per € 20.663,03 e quello pari a €
273,75 per la procedura di mediazione svolta ante causam; che doveva essere risarcito - nella misura di
€ 15.000,00 - anche il lucro cessante rappresentato dal mancato godimento dell'autorimessa a decorrere dalla demolizione della stessa e per tutto il tempo corrispondente all'aspettativa di vita del proprietario;
che, detraendo il valore - accertato dal C.T.U. per € 10.000,00 - del godimento dell'autorimessa dal 2003 al 2024, l'importo complessivamente risarcibile ammontava a € 141.662,96 oltre interessi legali e pagina 4 di 8 rivalutazione monetaria. chiedeva così che e fossero Parte_1 Controparte_2 CP_1
condannati, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato nella somma suindicata, oltre oneri accessori.
Costituitosi in giudizio, replicava: che il C.T.U. in fase di A.T.P. aveva accertato anche un CP_1
concorso di responsabilità del committente nella misura del 10%, in quanto lo stesso aveva sottoscritto il progetto ed era stato sempre presente in cantiere durante i lavori di costruzione dell'opera; che la corresponsabilità del committente sussisteva anche ai sensi dell'art. 29 T.U.E., con gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; che questa era stata accettata, per cui era maturata la decadenza dalla facoltà di azionare la garanzia per vizi ex art. 2226 c.c.; che dall'epoca della costruzione del manufatto era trascorso anche il termine dell'ordinaria prescrizione decennale;
che tra il progettista e l'impresa edile non sussisteva un'obbligazione solidale;
che non era configurabile un danno da lucro cessante per il mancato godimento di un'autorimessa che non avrebbe potuto essere costruita in base alla normativa urbanistica vigente;
che la quantificazione del relativo risarcimento era comunque incongrua;
che erano parimenti incongrui gli importi indicati a titolo di spese legali e di compenso del C.T.P. nominato nel procedimento di A.T.P.; che il quantum relativo alla restituzione del compenso versato al progettista non poteva essere richiesto all'impresa edile. chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, comunque, la CP_1
condanna di , in via riconvenzionale trasversale, a tenerlo indenne di quanto fosse stato Controparte_2
eventualmente tenuto a pagare al ricorrente per le causali del giudizio.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso nei suoi confronti, non si costituiva Controparte_2
in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza veniva rigettata la richiesta della parte resistente di assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., in quanto non giustificata da esigenze difensive scaturenti da allegazioni della controparte su cui non fosse stata già presa posizione in comparsa di costituzione e risposta, e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al cui esito la causa medesima veniva rimessa in decisione.
Tanto premesso, vanno in primo luogo qualificati i rapporti negoziali intercorsi tra le parti.
e hanno stipulato un contratto d'opera professionale, avente ad Parte_3 Controparte_2
oggetto la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione dell'autorimessa per cui è causa.
e hanno invece stipulato un contratto di appalto. Parte_3 CP_1
pagina 5 di 8 Al riguardo, è noto che il contratto di appalto e il contratto d'opera condividono l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione a proprio carico del rischio dell'esecuzione. Per distinguere l'una e l'altra fattispecie negoziale, assume rilievo la notazione normativa contenuta nell'art. 2222 c.c., ma non nell'art. 1655 c.c., secondo cui l'attività del prestatore d'opera si svolge “con lavoro prevalentemente proprio”. Siffatto discrimen è stato quindi interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sancendo che nel contratto di appalto l'esecuzione avviene mediante l'organizzazione di una media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel contratto d'opera il modulo organizzativo del prestatore, eventualmente adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore esterno, è quello della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 cod. civ. (Cass. n. 12519/2010; Cass. n. 2115/2004; Cass.
n. 7307/2001; Cass. n. 7606/1999). In questo senso si è orientata anche la giurisprudenza dell'intestato
Tribunale (Trib. Vicenza, sent. n. 310/2017 e sent. n. 589/2023).
La Corte di Cassazione ha però anche affermato che: “Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera” (Cass. n. 27258/2017). Dalla motivazione di tale pronuncia si evince che, nel caso ivi preso in esame, l'opera contestata era stata sì posta in essere da un'impresa individuale di piccole dimensioni, ma era di importanza tale (trattavasi del rifacimento del lastrico solare di un condominio) da lasciare presumere che l'impresa pur individuale non poteva non disporre di un'organizzazione di mezzi e risorse materiali di una complessità maggiormente coerente con la configurazione di un contratto di appalto.
Nel caso di specie, l'importanza dell'opera (realizzazione di un'autorimessa parzialmente interrata, con previo sbancamento del terreno e apposizione dei necessari strati di impermeabilizzazione), tale da comportare l'apertura di una pratica amministrativa presso l'ente comunale, la nomina di un direttore dei lavori esterno e un'organizzazione di mezzi e strumenti necessariamente strutturata, induce il giudicante a configurare, appunto, un contratto d'appalto.
Di conseguenza, la responsabilità dei convenuti non presuppone il rispetto né del termine di decadenza di cui all'art. 2226 c.c. nè del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., ma presuppone pagina 6 di 8 viceversa il rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. o al limite di cui all'art. 1669 c.c. (richiamati infatti anche dal ricorrente nella propria memoria conclusiva), applicabili per estensione anche al rapporto con il progettista e direttore lavori (Cass. n. 8016/2012).
Ai sensi della prima disposizione citata l'azione finalizzata a far valere la garanzia dell'appaltatore si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell'opera, mentre ai sensi della seconda disposizione citata la garanzia dell'appaltatore vige per dieci anni dal compimento dell'opera. Ebbene, nel caso di specie tanto la consegna quanto il compimento dell'opera de qua risalgono al 2003, per cui i termini suindicati risultavano già ampiamente decorsi quando il ricorrente ha per la prima volta fatto valere la garanzia prevista dalla normativa in esame.
La difesa di ha tempestivamente formulato l'eccezione di prescrizione in esame, per CP_1
quanto la stessa sia stata riqualificata alla luce della corretta disciplina legislativa applicabile.
E tale tempestiva formulazione è efficace anche nei confronti di , indicato dallo stesso Controparte_2
ricorrente quale coobbligato solidale. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti: “L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto non eccipiente nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore eccipiente, senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato eccipiente” (Cass. n. 7987/2021).
Le domande attoree vanno dunque rigettate.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con esclusione della fase di trattazione e istruttoria in quanto non esperita (non sono state infatti depositate le memorie ex art. 281 duodecies c.p.c.) e con l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. citato. A carico del ricorrente vanno poste anche le spese di lite relative al procedimento di A.T.P. ante causam, da liquidarsi in base allo scaglione di riferimento per le cause di istruzione preventiva del medesimo valore, dichiarato dal ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_3
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_3 CP_1
759,00 per esborsi e in € 14.789,90 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra e , Parte_3 Controparte_2
attesa la contumacia di quest'ultimo.
Così deciso in Vicenza, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI AN
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