Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2026REG.PROV.COLL.
N. 03644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3644 del 2025, proposto da
Comune di OS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Di Danieli, Federico Pagetta, con domicilio eletto presso lo studio Federico Pagetta in Padova, Galleria Santa Lucia 1;
contro
OS GH Società Consortile di Progetto a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Carfagna, con domicilio eletto presso lo studio EA ZI in Roma, via Alberico II n.33;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00389/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OS GH Società Consortile di Progetto a Responsabilità Limitata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. IU CI BA e uditi per le parti gli avvocati Di Danieli e Carfagna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti (del 6 e del 30 aprile 2024) proposti dalla OS GH società consortile di progetto a responsabilità limitata contro il Comune di OS per l’annullamento della nota comunale prot. n° 3526/2024 del 09.02.2024 avente ad oggetto “ Istanza prot. 938 del 11/01/2024. - Proposta di revisione prezzi e riequilibrio del PEF ”, nonché della nota comunale prot. n° 6484 del 19.03.2024, di riscontro alla nota della società del 28/02/2024 (prot. 4922/2024) e, da ultimo, della nota comunale prot. n° 8665/2024 del 12.04.2024, entrambe aventi l’oggetto predetto; con l’ulteriore domanda di accertare e dichiarare, qualora occorrer possa, l'obbligo del Comune di OS di procedere alla revisione dei prezzi chiesta dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022.
1.1. In punto di fatto la sentenza premette quanto segue:
- in data 15 novembre 2021, il Comune di OS ha stipulato un contratto di servizio in concessione con la ditta F.lli Carollo S.r.l., mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con la ditta Rizzato Impianti s.r.l., per interventi di riqualificazione energetica e rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica;
- il contratto aveva previsto la possibilità per il RTI di costituire una società di progetto, successivamente denominata OS GH società consortile di progetto a responsabilità limitata (in seguito, OS GH);
- l’11 gennaio 2024, OS GH, odierna ricorrente, formulava istanza al Comune domandando, ai sensi dell'art. 27 del d.l. n. 50 del 2022, la revisione dei prezzi dei lavori affidati, al fine di compensare il notevole incremento dei costi dell'energia elettrica e dei materiali dovuto al conflitto bellico in Ucraina;
- con nota n. 3526 del 9 febbraio 2024, il Comune richiedeva alla società di integrare l’istanza con la produzione di copia:
-- delle fatture di acquisto dei beni e servizi acquisiti per l'effettuazione di interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del comune di OS, attestanti le spese effettivamente sostenute dalla ditta concessionaria;
-- delle ricevute di pagamento delle fatture sopra citate;
-- di documentazione relativa allo smaltimento del materiale di scarto per le componenti sostituite e per le lavorazioni effettuate ;
- in data 28 febbraio 2024, OS GH riscontrava la richiesta, rifiutando di produrre ulteriore documentazione a integrazione della relazione già inoltrata. La ricorrente sosteneva, in particolare, che la disciplina di riferimento, dettata dal d.l. n. 50 del 2022, convertito con l. n. 91 del 2022, e dalla legge di bilancio per l'anno 2023, espressamente prevede che “ le operazioni di aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo ivi previste vengano effettuate ‘utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato’, senza che in alcun modo rilevino elementi come quelli richiesti nella nota n.3526/2024, quali ‘le spese effettivamente sostenute dalla ditta concessionaria’ e simili ”. Il Comune avrebbe dovuto limitarsi alla mera verifica della corrispondenza dei prezzi unitari indicati dal concessionario per ciascuna delle voci del computo metrico estimativo con le voci del prezzario della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d. l. n. 50 del 2016. La ricorrente sottolineava, inoltre, che la documentazione integrativa oggetto della richiesta sarebbe apparsa, “ anche dal punto di vista contabile, del tutto inadeguata a identificare le spese effettivamente sostenute dal concessionario ”;
- il Comune, con nota n. 6484 del 19 marzo 2024, replicava alle deduzioni della ricorrente, sottolineando che la disciplina richiamata non sarebbe stata “ applicabile al caso di specie in quanto chiaramente ed espressamente riferita ad appalti di lavori mentre nel caso di specie trattasi di una concessione stipulata antecedentemente al 1° gennaio 2022 e non di un appalto ”. Aggiungeva che la tenuta della documentazione richiesta costituiva, del resto, oggetto di uno specifico obbligo contrattuale (artt. 6 e 8) al fine di consentire il controllo da parte dell’Amministrazione;
- dopo avere lamentato “ la mancata conclusione dei lavori ” e la presenza di “ molteplici disservizi ”, il Comune di OS comunicava che “ fino alla ricezione della documentazione sopra richiamata ” non avrebbe proceduto “ alla liquidazione delle fatture […] presentate ”;
- preso atto di tale arresto procedimentale, ritenuto capace di determinare la sostanziale reiezione della domanda di attivazione della revisione dei prezzi, in quanto non integrata dalla documentazione richiesta, la ricorrente impugnava le note del Comune.
1.2. Il Tribunale - dopo avere respinto il primo motivo aggiunto del 30 aprile 2024 e il primo motivo del ricorso principale, relativi, rispettivamente, ad un’asserita incompetenza del segretario comunale ad assumere il ruolo di RUP, e quello di autore del provvedimento n. 8665 del 12 aprile 2024, di ratifica delle note comunali nn. 3526 e 6484 del 2024, nonché ad un’asserita incompetenza del dirigente responsabile del settore a provvedere sull’istanza di revisione prezzi, quindi ad avanzare le richieste istruttorie di cui alle note impugnate - ha esaminato congiuntamente e ritenuto fondati i restanti motivi di impugnazione, tutti volti a contestare, pur sotto diverse angolazioni, le richieste documentali formulate dal Comune, in quanto ritenute incongrue rispetto alla verifica del nuovo quadro economico sottoposto ad approvazione, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. n. 50 del 2022.
1.2.1. Il T.a.r. ha preso le mosse dalla constatazione che la revisione straordinaria dei prezzi prevista dall’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. n. 50 del 2022 (nel testo modificato dall’art. 10, comma 4 bis, del d.l. n. 198 del 2022, convertito con la legge n. 14 del 2023) “ costituisce uno strumento compensativo destinato ad operare esclusivamente in virtù dell’approvazione da parte dell’Amministrazione concedente, all’esito di un’istruttoria avviata su istanza del concessionario (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 22 gennaio 2022, n. 816) ”; ha tuttavia precisato che tale istruttoria avrebbe ad oggetto “ non già la vicenda esecutiva dell’appalto ma, come ben chiarito dalla relazione illustrativa che ha accompagnato l’adozione del decreto legge citato, la mera corrispondenza dell’aggiornamento delle voci del quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, ai nuovi prezzi di riferimento desunti dal prezziario regionale ”.
In conseguenza della riferita impostazione, il primo giudice ha ritenuto che le richieste di integrazione documentale formulate dal Comune non apparivano “ pertinenti al particolare procedimento di approvazione della revisione straordinaria dei prezzi proposta dalla concessionaria, proprio perché dirette ad acquisire dati gestionali ed elementi contabili afferenti all’esecuzione del contratto che nulla hanno a che vedere con la corrispondenza del nuovo quadro economico rispetto al prezziario regionale aggiornato, condizione indefettibilmente richiesta ai fini dell’adozione del provvedimento di approvazione ai sensi dell’art. 27, d.l. n. 50 del 2022 ”.
1.3. Accolti perciò i motivi di ricorso, il T.a.r. ha dettato le statuizioni che seguono:
- annullamento delle note impugnate, delle richieste istruttorie che, attraverso di esse, sono state inoltrate alla ricorrente, nonché del rifiuto di approvazione della revisione dei prezzi, opposto dal Comune nella citata nota n. 6484 del 2024 (come ratificata dalla nota n. 8665 del 2024), per la ritenuta incompletezza della documentazione allegata a corredo della relativa istanza;
- previa riapertura del procedimento diretto all’approvazione della proposta di riequilibrio formulata dalla ricorrente, obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla base dei principi enunciati nella sentenza e degli approfondimenti istruttori ritenuti necessari al fine di accertare la conformità delle voci aggiornate all’interno del quadro economico del progetto rispetto al prezziario regionale.
1.4. Le spese processuali sono state compensate per l’intero, in considerazione della particolarità e della novità delle questioni esaminate.
2. Il Comune di OS ha proposto appello con tre motivi.
La società OS GH si è costituita per resistere all’appello.
2.1. Con ordinanza cautelare del 30 maggio 2025, n. 1948 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza, considerata la portata conformativa della pronuncia, volta a provocare la riapertura del procedimento, quindi non idonea a determinare un pregiudizio imminente ed irreparabile in capo al Comune appellante.
2.2. All’udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memorie difensive delle parti.
3. I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché connessi.
3.1. Col primo, il Comune di OS osserva che nella prospettazione della sentenza il potere dell’amministrazione si risolverebbe in una sorta di accertamento tecnico concernente la “mera corrispondenza” sotto il profilo contabile delle voci del prezzario regionale più aggiornato a quelle inserite nel quadro economico dell’aggiudicatario.
Deduce quindi che un’interpretazione siffatta dei primi due commi dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022 e succ. mod. - che priva l’amministrazione di qualsiasi “discrezionalità” in ordine all’ an della richiesta di revisione prezzi ed anche di un’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale - implicherebbe il riconoscimento di un “ vero e proprio diritto potestativo del concessionario ”, che non sarebbe rinvenibile né nell’art. 27 in esame, né, più in generale, nella disciplina codicistica, come interpretata dalla giurisprudenza (Cons. Stato, VI, n. 1844/2023 e id. V, n. 9212/2024). Data, poi, la natura eccezionale degli artt. 26 e 27 del d.l. n. 50/2022 e succ. mod., non ne sarebbe possibile un’interpretazione analogica o estensiva oltre i casi ivi previsti.
L’assunto di fondo dell’appellante è che il potere di scrutinio e di approvazione del nuovo computo metrico e del nuovo quadro economico non possa essere limitato al quantum ma debba essere esteso anche all’ an , dovendosi perciò riconoscere all’amministrazione il potere di valutare non solo se la richiesta di revisione prezzi sia aderente ai suoi presupposti ma anche se l’investimento incrementato dei costi dovuti all’applicazione del prezziario regionale più recente sia ancora sostenibile e opportuno. Il Comune ne fa discendere la conseguenza interpretativa per la quale la richiesta di revisione dei prezzi ex art. 27 potrebbe essere presentata dal concessionario prima che i lavori siano iniziati ma non certo, come accaduto nel caso di specie, a lavori quasi ultimati.
3.1.1. In punto di fatto, il Comune di OS sottolinea due circostanze che caratterizzerebbero il caso di specie:
- il computo metrico estimativo dei prezzi unitari indicati a base d’asta non era stato redatto sulla base del prezziario regionale veneto, ma, come confermato dal progettista incaricato dal Comune appellante, era stato definito prevalentemente sui listini PHILIPS e AEC relativi agli anni 2019-2020;
- i lavori affidati in concessione erano stati appena consegnati al momento dell’entrata in vigore dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022 (nella versione modificata dalla legge di conversione del 15 luglio 2022, n. 91), come comprovato dal verbale di consegna dei lavori del 5 luglio 2022 (sottoscritto senza riserve e senza che dopo l’entrata in vigore della novella, il 16 luglio 2022, fosse stata avanzata istanza di revisione dei prezzi); invece, i lavori erano “sostanzialmente ultimati” quando la richiesta di revisione oggetto del presente contenzioso è stata avanzata dalla società OS GH.
A ciò l’appellante aggiunge che il consulente tecnico del RUP ha effettuato un calcolo dell’incremento dei costi di listino, pervenendo alla conclusione, sia pure presuntiva, che l’incremento della spesa per il concessionario è di gran lunga inferiore a quello preteso con la richiesta di revisione dei prezzi in contestazione (che è di più di un milione e settecentomila euro, ossia quasi il 300% di incremento).
3.1.2. Ne conseguirebbe, secondo l’appellante, che l’applicazione “automatica” della norma in esame sarebbe in contrasto con il combinato disposto dell’art. 165, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, lettera zz) del d.lgs. n. 50/2016 (vigente al momento della sottoscrizione del contratto) e del corrispondente art. 177 del d.lgs. n. 36/2023 (attualmente in vigore), ossia di disposizioni imperative che, individuando nel rischio operativo del concessionario l’elemento essenziale della concessione pubblica, assumono valenza imperativa e, dunque, inderogabile.
3.2. Col secondo motivo di appello il Comune di OS sostiene la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. n. 50/2022 e ss.mm., osservando che la Relazione illustrativa di accompagnamento a tale decreto legge -richiamata nella sentenza gravata - fornirebbe, all’opposto di quanto ritenuto dal T.a.r., un ulteriore argomento a sostegno dell’appello, laddove lascia intendere che la volontà del legislatore fosse quella di fornire agli operatori economici (concessionari stradali prima, e tutti i concessionari poi) uno strumento che potesse evitare le rigidità di un sistema convenzionale che non consentiva la revisione dei prezzi. Sennonché, secondo l’appellante, sarebbe decisivo che la concessione per cui è causa prevede una clausola di revisione del Piano Economico e Finanziario.
In particolare, l’art. 11.2 del contratto consente all’affidataria di richiedere il riequilibrio del PEF anche solo in presenza “ d)[di un] incremento eccezionale del prezzo dei materiali da costruzione, superiore all’8% (otto per cento), come rilevato dal decreto ministeriale previsto all’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021 e/o da successive rilevazioni ufficiali ”, secondo la procedura descritta nella stessa clausola contrattuale, che tra l’altro prevede la comunicazione “tempestiva” da parte della concessionaria dei presupposti che hanno determinato l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario e comunque “ la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto ”.
3.2.1. Con riguardo alla vicenda in esame, il Comune di OS sottolinea come, all’atto della consegna dei lavori (5 luglio 2022), pressoché coincidente con l’entrata in vigore dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022, nella versione allargata a tutti i concessionari (16 luglio 2022), la società OS GH aveva certamente contezza dei costi reali dei materiali oggetto dei lavori di riqualificazione impiantistica che si stava accingendo ad eseguire, mentre ha atteso quasi un anno e mezzo (11 gennaio 2024) e la conclusione dei lavori per chiedere il riequilibrio del PEF e la revisione dei prezzi.
Ad avviso dell’appellante il comportamento della concessionaria sarebbe rilevante sotto il profilo della correttezza e della buona fede contrattuale, in specie considerando che:
- dapprima, in vista della consegna dei lavori, ha paventato extracosti per € 219.899,08 (+123% rispetto all’importo contrattuale);
- nella richiesta di revisione trasmessa con pec dell’11 gennaio 2024 ha indicato costi aggiuntivi per € 1.679.017,00 (+ 279% rispetto all’importo contrattuale);
- nell’istanza cautelare contenuta nel ricorso introduttivo ha indicato extracosti per € 900.000 (+ 195% rispetto all’importo contrattuale);
- infine, nel “SAL finale aggiornamento prezzi Regione Veneto 2022” del 16 luglio 2024 (sei mesi dopo la richiesta di revisione del PEF) ha indicato gli extracosti per i lavori in € 1.382.674,84 (+ 247% rispetto all’importo contrattuale).
L’appellante osserva che tali discrasie contabili giustificano, di per sé, lo svolgimento dell’istruttoria da parte del Comune sulla richiesta di revisione del PEF e sui reali costi di esecuzione dei lavori sostenuti dalla concessionaria.
3.3. Col terzo ed ultimo motivo di appello il Comune di OS si sofferma sul contenuto delle note impugnate. In particolare:
- della nota prot. n. 3526/2024 del 9 febbraio 2024, di richiesta di documenti, sostenendo che serviva all’ente per esaminare la proposta di revisione prezzi e riequilibrio del PEF e non per verificare la corretta esecuzione dei lavori;
- della nota prot. n. 6484 del 19 marzo 2023, avente il medesimo oggetto, sostenendo che sarebbe stata inviata per controdedurre alle argomentazioni della società contenute nella nota della OS GH, quindi non al fine - ritenuto dal giudice di primo grado, travisandone il contenuto - dell’applicazione delle penali contrattuali relative alla corretta esecuzione dei lavori.
4. I motivi -oltre che ammissibili, apparendo palesemente infondata l’eccezione dell’appellata di inammissibilità del gravame per genericità delle censure- sono fondati, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
4.1. Va premesso che il riferimento fatto dalla società concessionaria all’art. 27 del decreto legge n. 50 del 2022 non appare del tutto pertinente.
Il testo della disposizione, come risultante dopo la legge di conversione n. 91 del 2022, e dopo la modifica del 2023, è il seguente:
<< 1. Per fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all’articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma1, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione. >>.
4.1.1. La norma -per come fatto palese dal riferimento contenuto nel primo comma ai concessionari dell’art. 142, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (vale a dire ai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, i quali, per gli appalti di lavori da affidare a terzi, sono obbligati al rispetto delle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente esecutore dei lavori)- non è riferita ai lavori affidati direttamente dall’ente concedente ai concessionari, bensì ai lavori che costoro -quando appunto non sono amministrazioni aggiudicatrici- affidano a soggetti terzi, dovendo tuttavia applicare le norme delle procedure di evidenza pubblica specificate nel detto art. 164, comma 5.
In tale prospettiva, si spiega il riferimento contenuto nel primo comma dell’art. 27 in commento all’aggiornamento “ del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto ”, che la norma mette in diretta relazione con l’espletamento di una procedura di evidenza pubblica (in cui stazione appaltante è il concessionario, ai sensi appunto dell’art. 164, comma 5, che si riferisce agli “appalti dei lavori affidati a terzi”). Il dato trova risconto nella rubrica della norma (“ Disposizioni urgenti in materia di concessioni e affidamenti di lavori ”), che collega le concessioni agli “affidamenti dei lavori”.
Sebbene il testo di legge come risultante dopo le modifiche apportate in sede di conversione faccia riferimento non solo alle procedure di affidamento non ancora avviate (in quanto da avviare “ entro il 31 dicembre 2023 ”), ma anche alle procedure di affidamento “ già espletate ”, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 50 del 2022, è da ritenere che la revisione (o meglio, l’aggiornamento) di che trattasi presupponga che l’esecuzione dei lavori non sia ancora iniziata nel momento in cui si procede all’aggiornamento del progetto esecutivo; invero, soltanto tale fattispecie giustifica il riferimento, contenuto nel secondo comma dell’art. 27, all’approvazione del concedente del quadro economico o del computo metrico del progetto: si tratta del progetto esecutivo predisposto ed aggiornato dal concessionario ai sensi del primo comma, in vista dell’inizio dell’esecuzione dei lavori che lo stesso concessionario dovrà affidare a terzi, ma che – tenuto conto del rapporto tra ente concedente e concessionario – necessita della previa approvazione del concedente.
Significativa in tale senso è la Relazione illustrativa che ha accompagnato l’adozione del d.l. n. 50 del 2022, laddove – in specie nella parte giustamente richiamata dal Comune appellante nell’ incipit del secondo motivo (pur nella versione antecedente le modifiche apportate dalla legge di conversione)- evidenzia la finalità dell’intervento normativo, come volto a consentire l’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in modo da superare le clausole convenzionali (contenute, cioè, nei contratti di concessione) che precludevano tale possibilità di aggiornamento sia al concessionario che al concedente.
Non si vuole certo significare che, in caso di modalità esecutiva dei lavori che ne preveda l’esecuzione da parte del concessionario (o della società di progetto all’uopo costituita, come nel caso di specie) sia del tutto preclusa l’applicazione dell’istituto della revisione dei prezzi, ovvero del più generale principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e del collegato strumento della rinegoziazione delle condizioni contrattuali (che hanno trovato recente riconoscimento normativo nell’art. 9 del d.lgs. n. 36/2023, pur non immediatamente applicabile ratione temporis ).
Piuttosto, fermo restando che nella concessione, in condizioni operative normali, il rischio operativo -come ricorda anche il Comune di OS- grava sul concessionario, tuttavia ove intervengano fatti straordinari o imprevedibili non imputabili a quest’ultimo, tali da alterare l’equilibrio economico finanziario del contratto, vengono in rilievo, tra l’altro, i meccanismi revisionali del Piano Economico Finanziario.
Laddove, come previsto invece dall’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. n. 50 del 2022, beneficiari dell’aggiornamento dei prezzi di cui alla norma siano i terzi esecutori dei lavori, è consequenziale che “ i maggior oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico non concorrono alla remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione ”.
Nei rapporti diretti tra concedente e concessionario l’equilibrio degli investimenti e della gestione per la durata contrattuale trova la sua regolamentazione nei corrispondenti articoli del Codice dei contratti (art. 165 del d.lgs. n. 50 del 2016, per quanto rileva nel caso di specie) ovvero in apposite clausole contrattuali, concernenti tra l’altro, appunto, la revisione del PEF (cfr. sulla rilevanza di tale revisione per la correzione dello squilibrio o per l’aggiornamento delle condizioni economico finanziarie della concessione, Cons. Stato, V, 20 luglio 2020 n. 4636).
4.1.2. In ogni caso – a tutto voler concedere, quindi anche a voler prescindere dall’ambito applicativo soggettivo dell’invocata disposizione, malgrado i profili ostativi ad una siffatta interpretazione estensiva derivanti dalla portata eccezionale della previsione emergenziale (arg. ex art. 14 disp. prel. cod. civ.) - emerge dalla ricostruzione che precede che l’art. 27, comma 1 e 2, del d.l. n. 50 del 2022, non contiene una norma per la revisione dei prezzi in corso di esecuzione, bensì una disciplina per l’<<aggiornamento>> dei prezzi preventivati nel quadro economico o nel computo metrico del progetto esecutivo in vista dell’esecuzione.
Tale approdo interpretativo comporta che la norma si applichi in riferimento a procedure di affidamento non ancora espletate o che, pur espletate, necessitino tuttora dell’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo; ciò, che appunto si verifica, così come sostenuto dal Comune appellante, quando i lavori che ne sono oggetto non abbiano ancora avuto esecuzione.
Di qui la scelta del legislatore di operare, ai sensi del primo comma dell’art. 27 in commento, un mero raffronto dei prezzi tra il prezziario di riferimento ( id est , il prezziario adoperato per la predisposizione del progetto esecutivo da aggiornare) ed il prezziario di riferimento “più aggiornato”, in quanto operazione contabile da effettuare ex ante , salvo a rimettere, ai sensi del secondo comma, alla discrezionalità dell’ente concedente l’approvazione dei maggiori oneri che risultano preventivati dopo tale operazione contabile.
All’opposto, quando l’attività esecutiva è stata interamente posta in essere, non può essere preclusa all’ente concedente la verifica dell’effettiva incidenza dell’incremento dei prezzi (riferito sempre al prezziario di riferimento, cioè a quello utilizzato per il progetto esecutivo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto dal concorrente risultato aggiudicatario) venutosi a determinare in costanza di esecuzione.
4.2. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di appello, l’inapplicabilità della normativa invocata dalla OS GH nel caso di specie in cui alla data della sua entrata in vigore, non solo era stata completata la procedura di scelta del concessionario, ma questi -trattandosi di concessione mista di lavori e servizi- aveva già ricevuto in consegna i lavori di realizzazione degli interventi di ammodernamento tecnologico e funzionale, di messa a norma e di ampliamento programmato ed efficientamento degli impianti, come risulta dal verbale del 5 luglio 2022, sottoscritto senza alcuna riserva dalla società consortile di progetto, subentrata al r.t.i. affidatario (F.lli Carollo s.r.l. – Rizzato Impianti s.r.l.) in forza di quanto stabilito dall’art. 13 del contratto.
La proposta di revisione del PEF e di modifica del contratto avanzata in data 11 gennaio 2024, a lavori quasi ultimati, unitamente alla relazione illustrativa (con indicazione dei costi aggiuntivi di € 1.679.017,00), avrebbe quindi dovuto essere valutata dal Comune concedente, tuttavia non sulla base della normativa invocata dalla società nella stessa istanza.
Va perciò affermata l’inapplicabilità nella fattispecie de qua dell’art. 27 del d.l. n. 50 del 2022, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e succ. mod.
4.3. Ciò ritenuto, va precisato che, tenuto conto dello stato del procedimento di revisione dei prezzi e del tenore interlocutorio degli atti del Comune di OS impugnati nel presente giudizio, esula dall’oggetto di questo l’individuazione della disciplina di legge o di quella convenzionale sulla base della quale il Comune si dovrà determinare in ordine all’istanza di revisione avanzata dalla concessionaria.
4.4. Piuttosto, in accoglimento anche del terzo motivo di appello, va respinto il ricorso della società, in primo luogo, avverso la nota di richiesta di integrazione documentale prot. n. 3526 del 9 febbraio 2024.
Il contenuto della nota è chiaramente volto ad istruire la “ nota trasmessa in data 11/01/2024 (ns prot. revisione prezzi e riequilibrio del PEF) ”, e non a verificare la corretta esecuzione dei lavori.
Non vi è invero alcuna ragione, normativa o convenzionale, per ritenere illegittima la pretesa del Comune di ottenere a fini istruttori la documentazione richiesta (“ a) copia delle fatture di acquisto dei beni e servizi acquisiti per l’effettuazione di interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del comune di OS, attestanti le spese effettivamente sostenute dalla ditta concessionaria; b) copia delle ricevute di pagamento delle fatture sopra citate; c) copia di documentazione relativa allo smaltimento del materiale di scarto per le componenti sostituite e per le lavorazioni effettuate ”).
4.4.1. Parimenti infondate sono le doglianze della società contro la successiva nota prot. n. 6484 del 19 marzo 2024, apparendo anzi corretto il richiamo ivi effettuato dal Responsabile della competente Area comunale agli articoli 6 e 8 del contratto, impregiudicata ogni determinazione (non adottata né all’epoca di proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, né nel corso del giudizio) dell’ente concedente in ordine all’istanza di revisione dei prezzi avanzata dalla concessionaria.
4.4.2. Conseguentemente da respingere sono i motivi di ricorso avanzati in primo grado contro l’ultima nota, prot. n. 8665/2024 del 12 aprile 2024, di conferma e ratifica delle precedenti note di richiesta di integrazione documentale.
4.4.3. In particolare, fermo restando il rigetto dei motivi concernenti gli asseriti vizi di incompetenza pronunciato dal T.a.r. (e non impugnato dalla società OS GH, nemmeno con appello incidentale), non sussistono né il vizio di violazione dell’art. 27 del d.l. n. 50 del 2022, in quanto come detto non applicabile alla fattispecie de qua , né il vizio di violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e di eccesso di potere per violazione del divieto di irragionevole aggravio del procedimento, poiché il Comune di OS ha legittimamente esercitato i propri poteri istruttori procedimentali.
4.4.4. E’ da reputare irrilevante -poiché non idoneo a viziare la richiesta di integrazione documentale- il riferimento contenuto nella nota comunale prot. n. 6484 del 19 marzo 2023, alla possibile applicazione di penali contrattuali, pur potendosi convenire con la società ricorrente sull’inopportunità di un siffatto riferimento nel contesto del procedimento avviato dalla concessionaria per la revisione del PEF.
4.4.5. In definitiva, la finalità delle note comunali impugnate è quella -sostenuta dal Comune di OS- di verificare, sulla base della documentazione contabile producibile dalla società di progetto, in quale misura fosse eventualmente da accogliere la richiesta di revisione dei prezzi, avanzata ex post adducendo un incremento dei costi dei lavori affidati in concessione.
In tale prospettiva, tenuto conto anche di quanto previsto dagli artt. 6.1 e 8 del contratto, riportati nell’atto di appello (concernenti, tra l’altro, gli obblighi informativi del concessionario sull’andamento della gestione dei lavori e l’attività di controllo del Comune sul mantenimento in capo al concessionario del rischio operativo e di monitoraggio sull’intervento), l’attività istruttoria appare immune da vizi.
4.5. Va ritenuta legittima anche la determinazione n. 119 del 30 aprile 2024, con la quale il nuovo r.u.p. ha affidato l’incarico di supporto tecnico ad un perito di fiducia dell’amministrazione, trattandosi, all’evidenza, di ulteriore atto istruttorio, immune dai vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere per divieto di irragionevole aggravio del procedimento, denunciati con i secondi motivi aggiunti in primo grado.
5. In conclusione, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, vanno respinti il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società OS GH società consortile limitata di progetto a r.l.
5.1. Il secondo motivo di appello resta assorbito dalla decisione di riforma della sentenza di primo grado appena detta.
Esso è peraltro inammissibile nella parte in cui il Comune di OS invoca l’applicazione dell’art. 11.2 del contratto, in tema di riequilibrio del Piano economico e finanziario in presenza di determinate condizioni, poiché l’amministrazione non ha ancora assunto alcuna determinazione sull’istanza di revisione dei prezzi avanzata dalla società di progetto, atteso come detto il carattere interlocutorio degli atti impugnati.
Fermo restando l’obbligo del Comune di OS di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, allo stato la corrispondente decisione giurisdizionale è preclusa dal divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
6. La novità delle questioni interpretative ed applicative della disciplina di revisione prezzi straordinaria introdotta dall’art. 27 del d.l. n. 50 del 2022, convertito dalla legge n. 91 del 2022, come modificato dall’art. 10, comma 4 bis, d.l. n. 198 del 2022, convertito con la legge n. 14 del 2023, consente di compensare per giusti motivi le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado dalla società OS GH società di progetto a responsabilità limitata.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO TI, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
IU CI BA, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU CI BA | GO TI |
IL SEGRETARIO