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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 974/2025
Oggi 26 giugno 2025, ore 12:25 innanzi al Giudice, dott.ssa Alessia Caprio, sono comparsi: per AVV. RU.OS., l'avv. REDI ISABELLA in sostituzione dell'avv. FABRIZIO
LANGELLA; per , nessuno Controparte_1
compare.
L'avv. Redi si riporta al ricorso depositato ed insiste nelle conclusioni in esso rassegnate, rileva che il ricorso è stato regolarmente notificato alla controparte ed al Garante per la protezione dei dati personali, come da documentazione in atti;
evidenzia che ad oggi persiste l'inadempimento della società resistente in quanto non ha provveduto a fornire le informazioni richieste a norma di legge, nonostante i solleciti e la successiva notifica del ricorso. Chiede dichiararsi la contumacia della società resistente e chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna della controparte alla refusione delle spese del presente giudizio, facendo presente che il difensore di parte ricorrente si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice, preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica alla parte resistente, effettuata a mezzo
PEC in data 13.05.2025, dichiara la contumacia di
[...]
. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della causa, invita la parte ricorrente precisare le conclusioni e alla discussione.
L'avv. Redi conclude come ricorso, al quale si riporta, riportandosi altresì alle precedenti deduzioni.
Il difensor, esaurita la discussione, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e si allontana.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 974/2025 R.G. promossa da:
AVV. RU.OS. ( ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
FABRIZIO LANGELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Vico Vetriera
n. 12
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), con sede legale in Cortona (AR), via G. Carducci 9/11, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Trattamento dei dati personali – diritto di accesso - violazione degli artt. 12 e 15 del
Regolamento UE n. 2016/679
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e ex art. 10 d.lgs 150/2011 depositato in data 06.05.2025, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente avv. RU.OS. conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la per sentire accogliere le seguenti Controparte_3
pagina 2 di 7 conclusioni: “I. accertare e dichiarare la violazione della resistente società Controparte_3
Codice Fiscale: , con sede legale alla Via G. Carducci 9/11, CORTONA (AR), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, degli art. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679
(G.D.P.R.), per non aver fornito risconto all'istanza di accesso del 6/11/2024 indicata in premessa del ricorrente (doc.1), e quindi per non aver consentivo allo stesso l'accesso ai proprio dati in violazione dell' art. 12 e dell' art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.); II. accertare l'obbligo della società resistente Codice Fiscale: con sede legale alla Controparte_3 P.IVA_1
Via G. Carducci 9/11, CORTONA (AR), in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere in ordine alla menzionata istanza dell'avv. RU.OS. di accesso del 6/11/2024 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.). III. ordinare alla società resistente
Codice Fiscale: , con sede legale alla Via G. Carducci Controparte_3 P.IVA_1
9/11, CORTONA (AR), in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 6/11/2024 del ricorrente sopra indicata (doc. 1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. RU.OS., e quindi se sia o meno in corso un trattamento dei dati personali del ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente
l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), e fornire al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata. IV., condannare ex art. 91 c.p.c. la società Codice Controparte_3
Fiscale: , con sede legale alla Via G. Carducci 9/11, CORTONA (AR), in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali e dei compensi professionali del giudizio, determinati ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.e i (valore della causa indeterminabile), da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato Fabrizio Langella che dichiara essere antistatario.”.
Il ricorrente ha dedotto di aver esercitato il diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 del
G.D.P.R. tramite istanza trasmessa via pec alla società resistente in data 06.11.2024, la quale, a dire del ricorrente, eserciterebbe professionalmente l'attività di “gestione, l'incasso il recupero di crediti insoluti per conto di terzi, l'espletamento delle attività connesse e recupero di crediti insoluti per conto terzi con l'ausilio di piattaforme gestionali (dal 05.10.2017)”.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che a seguito del mancato perfezionamento di un'operazione finanziaria – dovuto ad una valutazione negativa in punto di solvibilità, pervenuta dai Sistemi di
Informazioni creditizie al consulente finanziario al quale si era rivolto il ricorrente - con pec del
06.11.2024, l'avv. RU.OS. chiedeva alla società in questione conferma che fosse o meno in corso,
pagina 3 di 7 da parte di quest'ultima (quale titolare del trattamento dei dati ai sensi della predetta normativa), un trattamento di propri dati personali e, in caso affermativo, chiedeva l'accesso ai dati personali del medesimo, “nonché alle seguenti informazioni: destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata.” (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso).
Tale richiesta, trasmessa dal ricorrente all'indirizzo della società resistente, così come iscritto nel registro pubblico INI-PEC , unitamente al documento del richiedente per la sua Email_1
corretta identificazione, veniva formulata per sapere se i dati personali fossero o meno stati raccolti e trattati in conformità alla normativa in materia di privacy. Non ricevendo risposta entro un mese dalla presentazione dell'istanza, ovvero entro il 06.12.2024, e neppure a seguito di una seconda istanza di accesso, presentata dal ricorrente in data 23.04.2025 (cfr. docc. nn. 7 e 8 allegati al ricorso), l'avv.
RU.OS. ha depositato l'odierno ricorso, al fine di far accertare e dichiarare la violazione, da parte della società resistente, degli artt. 12 e 15 del G.D.P.R., ovvero per non aver fornito riscontro alla istanza di accesso formulata in data 06.11.2024, e dunque chiedendo che venisse ordinato alla società resistente di dare riscontro in ordine ad un eventuale trattamento dei propri dati personali. Il tutto con condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla resistente, ne è stata dichiarata la contumacia e la causa è stata trattenuta per la decisione, all'esito della discussione orale.
Da quanto emerge dalla documentazione allegata, il ricorrente ha presentato formale istanza di accesso ex art. 15 del G.D.P.R. in data 06.11.2024 (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso) presso la società resistente, chiedendo di poter avere accesso ai dati personali del medesimo, senza tuttavia ottenere risposta.
In punto di diritto, preme rilevare che la normativa a tutela della privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”) elenca i diritti del titolare dei dati personali, le modalità per l'esercizio degli stessi ed i caratteri del riscontro che deve essere fornito da chi esercita il trattamento di dati altrui.
Invero, detti diritti relativi al controllo e alla piena conoscenza dei propri dati personali sono posti a tutela della riservatezza, bene di rango costituzionale, e la loro attuazione deve essere pertanto pagina 4 di 7 completa, effettiva e tempestiva. Del resto, l'esercizio dei diritti in questione non necessita dell'allegazione o della dimostrazione dell'esistenza di un interesse concreto e giuridicamente rilevante dell'interessato alla presentazione dell'istanza di accesso (come invece previsto ad esempio dall'art. 22 della legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo, laddove è richiesto un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”) e costituisce specifica espressione del menzionato bene costituzionalmente rilevante, nonché del fondamentale potere di ogni soggetto sui propri dati personali sottoposti a trattamento da parte di terzi.
Nello specifico, l'art. 15, co. 1 del G.D.P.R. dispone che “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e)
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.”, mentre l'art. 12 del
G.D.P.R., ed in particolare il comma terzo, onera il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di fornire al richiedente informazioni in ordine all'esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell'istanza di accesso presentata dall'interessato. Infatti, l'art. 12 del G.D.P.R. è chiaro nello statuire espressamente al comma terzo che “Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.
Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato”, aggiungendo, inoltre, al quarto comma che “Se non ottempera alla
pagina 5 di 7 richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale". Il su citato art. 12 del G.D.P.R., pertanto, stabilisce un termine massimo di un mese per il riscontro della richiesta di accesso, termine che deve considerarsi perentorio e strettamente consequenziale all'istanza. La contraria interpretazione, infatti, vanificherebbe la funzione di tutela della riservatezza quale bene costituzionalmente rilevante, lasciando di fatto il soggetto titolare del trattamento dei dati arbitro della risposta e dei suoi tempi.
Nel caso di specie, appare evidente che tale termine non è stato rispettato da parte del titolare del trattamento dei dati personali, il quale avrebbe dovuto fornire compiuto riscontro alla richiesta di accesso agli atti entro il termine previsto dalla normativa su richiamata, o quantomeno avrebbe dovuto chiedere una proroga, al fine di effettuare eventuali verifiche.
La società resistente, in questo caso, non ha risposto né all'istanza di accesso formulata via pec dal ricorrente in data 06.11.2024, né alla successiva del 23.04.2025, neppure in senso negativo. Peraltro,
l'istanza è stata correttamente inviata alla pec della società, in quanto titolare del trattamento dei dati personali.
Deve essere infatti rammentato che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio generale per cui il titolare è tenuto a rispondere nei termini previsti anche in caso di risposta negativa
(cfr. Cass. Ordinanza n. 9313/2023 secondo la quale “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell'istanza di accesso e non invece l'istante, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione”).
Deve essere pertanto accolto il ricorso, per i motivi sopra richiamati, ovvero per aver violato, la società resistente, rimasta contumace nel presente procedimento, gli artt. 12 e 15 del G.D.P.R. e dunque per non aver fornito riscontro alla istanza di accesso formulata dal ricorrente in data 06.11.2024.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte resistente contumace. Esse sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, stante la limitata complessità della causa, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità e si liquidano – in relazione alle fasi concretamente svolte - in complessivi € 1.453 di cui €
851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché gli esborsi per contributo unificato e bollo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- ordina alla società resistente di fornire riscontro all'istanza Controparte_3 avanzata dal ricorrente Avv. RU.OS. in data 06/11/2024 ai sensi dell'art. 15 del
Regolamento europeo 2016/279 (G.D.P.R.);
- condanna la parte resistente contumace a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Fabrizio Langella, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €
1.453,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché oltre agli esborsi per contributo unificato e bollo.
Arezzo, 26 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza della parte costituita rinunziante a presenziare ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 974/2025
Oggi 26 giugno 2025, ore 12:25 innanzi al Giudice, dott.ssa Alessia Caprio, sono comparsi: per AVV. RU.OS., l'avv. REDI ISABELLA in sostituzione dell'avv. FABRIZIO
LANGELLA; per , nessuno Controparte_1
compare.
L'avv. Redi si riporta al ricorso depositato ed insiste nelle conclusioni in esso rassegnate, rileva che il ricorso è stato regolarmente notificato alla controparte ed al Garante per la protezione dei dati personali, come da documentazione in atti;
evidenzia che ad oggi persiste l'inadempimento della società resistente in quanto non ha provveduto a fornire le informazioni richieste a norma di legge, nonostante i solleciti e la successiva notifica del ricorso. Chiede dichiararsi la contumacia della società resistente e chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna della controparte alla refusione delle spese del presente giudizio, facendo presente che il difensore di parte ricorrente si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice, preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica alla parte resistente, effettuata a mezzo
PEC in data 13.05.2025, dichiara la contumacia di
[...]
. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della causa, invita la parte ricorrente precisare le conclusioni e alla discussione.
L'avv. Redi conclude come ricorso, al quale si riporta, riportandosi altresì alle precedenti deduzioni.
Il difensor, esaurita la discussione, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e si allontana.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 974/2025 R.G. promossa da:
AVV. RU.OS. ( ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
FABRIZIO LANGELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Vico Vetriera
n. 12
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), con sede legale in Cortona (AR), via G. Carducci 9/11, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Trattamento dei dati personali – diritto di accesso - violazione degli artt. 12 e 15 del
Regolamento UE n. 2016/679
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e ex art. 10 d.lgs 150/2011 depositato in data 06.05.2025, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente avv. RU.OS. conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la per sentire accogliere le seguenti Controparte_3
pagina 2 di 7 conclusioni: “I. accertare e dichiarare la violazione della resistente società Controparte_3
Codice Fiscale: , con sede legale alla Via G. Carducci 9/11, CORTONA (AR), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, degli art. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679
(G.D.P.R.), per non aver fornito risconto all'istanza di accesso del 6/11/2024 indicata in premessa del ricorrente (doc.1), e quindi per non aver consentivo allo stesso l'accesso ai proprio dati in violazione dell' art. 12 e dell' art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.); II. accertare l'obbligo della società resistente Codice Fiscale: con sede legale alla Controparte_3 P.IVA_1
Via G. Carducci 9/11, CORTONA (AR), in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere in ordine alla menzionata istanza dell'avv. RU.OS. di accesso del 6/11/2024 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.). III. ordinare alla società resistente
Codice Fiscale: , con sede legale alla Via G. Carducci Controparte_3 P.IVA_1
9/11, CORTONA (AR), in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 6/11/2024 del ricorrente sopra indicata (doc. 1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. RU.OS., e quindi se sia o meno in corso un trattamento dei dati personali del ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente
l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), e fornire al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata. IV., condannare ex art. 91 c.p.c. la società Codice Controparte_3
Fiscale: , con sede legale alla Via G. Carducci 9/11, CORTONA (AR), in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali e dei compensi professionali del giudizio, determinati ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.e i (valore della causa indeterminabile), da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato Fabrizio Langella che dichiara essere antistatario.”.
Il ricorrente ha dedotto di aver esercitato il diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 del
G.D.P.R. tramite istanza trasmessa via pec alla società resistente in data 06.11.2024, la quale, a dire del ricorrente, eserciterebbe professionalmente l'attività di “gestione, l'incasso il recupero di crediti insoluti per conto di terzi, l'espletamento delle attività connesse e recupero di crediti insoluti per conto terzi con l'ausilio di piattaforme gestionali (dal 05.10.2017)”.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che a seguito del mancato perfezionamento di un'operazione finanziaria – dovuto ad una valutazione negativa in punto di solvibilità, pervenuta dai Sistemi di
Informazioni creditizie al consulente finanziario al quale si era rivolto il ricorrente - con pec del
06.11.2024, l'avv. RU.OS. chiedeva alla società in questione conferma che fosse o meno in corso,
pagina 3 di 7 da parte di quest'ultima (quale titolare del trattamento dei dati ai sensi della predetta normativa), un trattamento di propri dati personali e, in caso affermativo, chiedeva l'accesso ai dati personali del medesimo, “nonché alle seguenti informazioni: destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata.” (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso).
Tale richiesta, trasmessa dal ricorrente all'indirizzo della società resistente, così come iscritto nel registro pubblico INI-PEC , unitamente al documento del richiedente per la sua Email_1
corretta identificazione, veniva formulata per sapere se i dati personali fossero o meno stati raccolti e trattati in conformità alla normativa in materia di privacy. Non ricevendo risposta entro un mese dalla presentazione dell'istanza, ovvero entro il 06.12.2024, e neppure a seguito di una seconda istanza di accesso, presentata dal ricorrente in data 23.04.2025 (cfr. docc. nn. 7 e 8 allegati al ricorso), l'avv.
RU.OS. ha depositato l'odierno ricorso, al fine di far accertare e dichiarare la violazione, da parte della società resistente, degli artt. 12 e 15 del G.D.P.R., ovvero per non aver fornito riscontro alla istanza di accesso formulata in data 06.11.2024, e dunque chiedendo che venisse ordinato alla società resistente di dare riscontro in ordine ad un eventuale trattamento dei propri dati personali. Il tutto con condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla resistente, ne è stata dichiarata la contumacia e la causa è stata trattenuta per la decisione, all'esito della discussione orale.
Da quanto emerge dalla documentazione allegata, il ricorrente ha presentato formale istanza di accesso ex art. 15 del G.D.P.R. in data 06.11.2024 (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso) presso la società resistente, chiedendo di poter avere accesso ai dati personali del medesimo, senza tuttavia ottenere risposta.
In punto di diritto, preme rilevare che la normativa a tutela della privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”) elenca i diritti del titolare dei dati personali, le modalità per l'esercizio degli stessi ed i caratteri del riscontro che deve essere fornito da chi esercita il trattamento di dati altrui.
Invero, detti diritti relativi al controllo e alla piena conoscenza dei propri dati personali sono posti a tutela della riservatezza, bene di rango costituzionale, e la loro attuazione deve essere pertanto pagina 4 di 7 completa, effettiva e tempestiva. Del resto, l'esercizio dei diritti in questione non necessita dell'allegazione o della dimostrazione dell'esistenza di un interesse concreto e giuridicamente rilevante dell'interessato alla presentazione dell'istanza di accesso (come invece previsto ad esempio dall'art. 22 della legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo, laddove è richiesto un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”) e costituisce specifica espressione del menzionato bene costituzionalmente rilevante, nonché del fondamentale potere di ogni soggetto sui propri dati personali sottoposti a trattamento da parte di terzi.
Nello specifico, l'art. 15, co. 1 del G.D.P.R. dispone che “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e)
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.”, mentre l'art. 12 del
G.D.P.R., ed in particolare il comma terzo, onera il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di fornire al richiedente informazioni in ordine all'esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell'istanza di accesso presentata dall'interessato. Infatti, l'art. 12 del G.D.P.R. è chiaro nello statuire espressamente al comma terzo che “Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.
Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato”, aggiungendo, inoltre, al quarto comma che “Se non ottempera alla
pagina 5 di 7 richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale". Il su citato art. 12 del G.D.P.R., pertanto, stabilisce un termine massimo di un mese per il riscontro della richiesta di accesso, termine che deve considerarsi perentorio e strettamente consequenziale all'istanza. La contraria interpretazione, infatti, vanificherebbe la funzione di tutela della riservatezza quale bene costituzionalmente rilevante, lasciando di fatto il soggetto titolare del trattamento dei dati arbitro della risposta e dei suoi tempi.
Nel caso di specie, appare evidente che tale termine non è stato rispettato da parte del titolare del trattamento dei dati personali, il quale avrebbe dovuto fornire compiuto riscontro alla richiesta di accesso agli atti entro il termine previsto dalla normativa su richiamata, o quantomeno avrebbe dovuto chiedere una proroga, al fine di effettuare eventuali verifiche.
La società resistente, in questo caso, non ha risposto né all'istanza di accesso formulata via pec dal ricorrente in data 06.11.2024, né alla successiva del 23.04.2025, neppure in senso negativo. Peraltro,
l'istanza è stata correttamente inviata alla pec della società, in quanto titolare del trattamento dei dati personali.
Deve essere infatti rammentato che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio generale per cui il titolare è tenuto a rispondere nei termini previsti anche in caso di risposta negativa
(cfr. Cass. Ordinanza n. 9313/2023 secondo la quale “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell'istanza di accesso e non invece l'istante, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione”).
Deve essere pertanto accolto il ricorso, per i motivi sopra richiamati, ovvero per aver violato, la società resistente, rimasta contumace nel presente procedimento, gli artt. 12 e 15 del G.D.P.R. e dunque per non aver fornito riscontro alla istanza di accesso formulata dal ricorrente in data 06.11.2024.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte resistente contumace. Esse sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, stante la limitata complessità della causa, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità e si liquidano – in relazione alle fasi concretamente svolte - in complessivi € 1.453 di cui €
851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché gli esborsi per contributo unificato e bollo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- ordina alla società resistente di fornire riscontro all'istanza Controparte_3 avanzata dal ricorrente Avv. RU.OS. in data 06/11/2024 ai sensi dell'art. 15 del
Regolamento europeo 2016/279 (G.D.P.R.);
- condanna la parte resistente contumace a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Fabrizio Langella, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €
1.453,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché oltre agli esborsi per contributo unificato e bollo.
Arezzo, 26 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza della parte costituita rinunziante a presenziare ed allegazione al verbale.
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