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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2368/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GATTI MICHELE, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio del predetto difensore in Reggio Emilia, Via P. C. Cadoppi n. 4;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BASSISSI FEDERICA, elettivamente domiciliata presso il P_
predetto difensore in Reggio Emilia, Via P. C. Cadoppi n. 6;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 9 gennaio 2025, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, precisando congiuntamente le conclusioni come segue, e chiedendo quindi di:
“ 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la SI.ra ed il SI. P_ CP_1
in data 07.06.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia, al
[...] n. 110 parte 1 Serie dell'anno 2009; pagina 1 di 4 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di provvedere alla trascrizione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle comunicazioni di legge;
3) affidare il figlio minore , in via esclusiva rafforzata, alla madre, con collocamento Persona_1 presso la stessa. Anche le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere decise dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità Per_1 stabiliti dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali manterranno un monitoraggio sul nucleo familiare, provvedendo ad una attività periodica di vigilanza sulla situazione di vita del minore
e sulle visite tra il padre ed il figlio;
5) nell'interesse del figlio minore, disporre che il SI. versi a titolo di mantenimento Controparte_1 dello stesso, alla SI. entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 che verrà P_ aggiornata annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria comunicati dall'AT;
6) nell'interesse del figlio minore, disporre che il SI. RI provveda a contribuire, nella CP_1 misura del 50%, alle spese straordinarie così come indicate dal protocollo in essere presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
7) condannare il SI. RI al versamento, in favore della SI.ra , della somma di € P_
1.000,73, pari al 50% delle spese straordinarie scolastiche sostenute dalla convenuta;
8) compensare le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio a Reggio Emilia in data Controparte_1 P_
07.06.2009, e dalla loro unione è nato, in data 30.07.2015, il figlio , che attualmente ha l'età di Per_1
9 anni.
La sentenza n. 533/2020, pubblicata in data 09/06/2020, con la quale questo Tribunale aveva dichiarato la separazione tra i coniugi, aveva stabilito, con riguardo al figlio minore, le seguenti condizioni:
“Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa. Anche Per_1
le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere decise dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità Per_1
stabiliti dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali manterranno un monitoraggio sul nucleo familiare, provvedendo ad una attività periodica di vigilanza sulla situazione di vita del minore
e sulle visite tra il padre ed il figlio.
Assegna la casa coniugale alla SInora . P_
Pone a carico del SInor RI Vladimir l'obbligo di corrispondere a favore della SInora P_
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di €
[...] Per_1
300,00, somma da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo
pagina 2 di 4 gli indici AT (ciò a far data dalla presente sentenza, rimanendo il pregresso regolato come da ordinanza presidenziale); dispone inoltre che le spese straordinarie riguardanti il figlio, così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, siano ripartite in ragione del cinquanta per cento ciascuno tra i genitori”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che lo scioglimento del matrimonio debba essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunciata la separazione tra i coniugi con la sentenza di questo
Tribunale n. 533/2020, pubblicata in data 09/06/2020, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente di Sezione del Tribunale in sede di separazione, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come confermato dalle parti stesse all'udienza del 09/01/2025, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, legati alle statuizioni riguardanti il figlio minore, non vi sono modifiche sopravvenute alle condizioni della separazione, che dunque vanno confermate come richiesto dalle parti nelle loro conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
L'accordo raggiunto a definizione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , unitisi in Controparte_1 P_
matrimonio a Reggio Emilia in data 07.06.2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia, Atto n. 110, Parte 1, anno 2009.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, con Persona_1
collocamento presso la stessa. Anche le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere decise dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità Per_1
stabiliti dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali manterranno un monitoraggio sul nucleo pagina 3 di 4 familiare, provvedendo ad una attività periodica di vigilanza sulla situazione di vita del minore e sulle visite tra il padre ed il figlio.
5) Dispone che il SI. versi a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore, Controparte_1 alla SI. entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 che verrà aggiornata P_ annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria comunicati dall'Istat.
6) Dispone che il SI. RI provveda a concorrere, nella misura del 50%, alle spese CP_1
straordinarie riguardanti il figlio minore così come disciplinate dal protocollo vigente presso il
Tribunale di Reggio Emilia.
7) Dichiara tenuto e condanna il SI. RI al versamento, in favore della SI.ra , della P_ somma di € 1.000,73, pari al 50% delle spese straordinarie scolastiche sostenute dalla convenuta.
8) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2368/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GATTI MICHELE, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio del predetto difensore in Reggio Emilia, Via P. C. Cadoppi n. 4;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BASSISSI FEDERICA, elettivamente domiciliata presso il P_
predetto difensore in Reggio Emilia, Via P. C. Cadoppi n. 6;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 9 gennaio 2025, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, precisando congiuntamente le conclusioni come segue, e chiedendo quindi di:
“ 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la SI.ra ed il SI. P_ CP_1
in data 07.06.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia, al
[...] n. 110 parte 1 Serie dell'anno 2009; pagina 1 di 4 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di provvedere alla trascrizione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle comunicazioni di legge;
3) affidare il figlio minore , in via esclusiva rafforzata, alla madre, con collocamento Persona_1 presso la stessa. Anche le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere decise dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità Per_1 stabiliti dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali manterranno un monitoraggio sul nucleo familiare, provvedendo ad una attività periodica di vigilanza sulla situazione di vita del minore
e sulle visite tra il padre ed il figlio;
5) nell'interesse del figlio minore, disporre che il SI. versi a titolo di mantenimento Controparte_1 dello stesso, alla SI. entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 che verrà P_ aggiornata annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria comunicati dall'AT;
6) nell'interesse del figlio minore, disporre che il SI. RI provveda a contribuire, nella CP_1 misura del 50%, alle spese straordinarie così come indicate dal protocollo in essere presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
7) condannare il SI. RI al versamento, in favore della SI.ra , della somma di € P_
1.000,73, pari al 50% delle spese straordinarie scolastiche sostenute dalla convenuta;
8) compensare le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio a Reggio Emilia in data Controparte_1 P_
07.06.2009, e dalla loro unione è nato, in data 30.07.2015, il figlio , che attualmente ha l'età di Per_1
9 anni.
La sentenza n. 533/2020, pubblicata in data 09/06/2020, con la quale questo Tribunale aveva dichiarato la separazione tra i coniugi, aveva stabilito, con riguardo al figlio minore, le seguenti condizioni:
“Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa. Anche Per_1
le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere decise dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità Per_1
stabiliti dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali manterranno un monitoraggio sul nucleo familiare, provvedendo ad una attività periodica di vigilanza sulla situazione di vita del minore
e sulle visite tra il padre ed il figlio.
Assegna la casa coniugale alla SInora . P_
Pone a carico del SInor RI Vladimir l'obbligo di corrispondere a favore della SInora P_
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di €
[...] Per_1
300,00, somma da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo
pagina 2 di 4 gli indici AT (ciò a far data dalla presente sentenza, rimanendo il pregresso regolato come da ordinanza presidenziale); dispone inoltre che le spese straordinarie riguardanti il figlio, così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, siano ripartite in ragione del cinquanta per cento ciascuno tra i genitori”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che lo scioglimento del matrimonio debba essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunciata la separazione tra i coniugi con la sentenza di questo
Tribunale n. 533/2020, pubblicata in data 09/06/2020, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente di Sezione del Tribunale in sede di separazione, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come confermato dalle parti stesse all'udienza del 09/01/2025, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, legati alle statuizioni riguardanti il figlio minore, non vi sono modifiche sopravvenute alle condizioni della separazione, che dunque vanno confermate come richiesto dalle parti nelle loro conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
L'accordo raggiunto a definizione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , unitisi in Controparte_1 P_
matrimonio a Reggio Emilia in data 07.06.2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia, Atto n. 110, Parte 1, anno 2009.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, con Persona_1
collocamento presso la stessa. Anche le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere decise dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità Per_1
stabiliti dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali manterranno un monitoraggio sul nucleo pagina 3 di 4 familiare, provvedendo ad una attività periodica di vigilanza sulla situazione di vita del minore e sulle visite tra il padre ed il figlio.
5) Dispone che il SI. versi a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore, Controparte_1 alla SI. entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 che verrà aggiornata P_ annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria comunicati dall'Istat.
6) Dispone che il SI. RI provveda a concorrere, nella misura del 50%, alle spese CP_1
straordinarie riguardanti il figlio minore così come disciplinate dal protocollo vigente presso il
Tribunale di Reggio Emilia.
7) Dichiara tenuto e condanna il SI. RI al versamento, in favore della SI.ra , della P_ somma di € 1.000,73, pari al 50% delle spese straordinarie scolastiche sostenute dalla convenuta.
8) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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