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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa AR DE NO Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 478/2024 R.G., promossa da
, ( C.F.: ) rappresentata e difesa come in atti Pt_1 C.F._1 dall'Avv. Tommaso Spada
APPELLANTE contro
( C.F.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amm.re e legale rappresentante pro-tempore con sede in Controparte_1
ES (AQ) , rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Carlo F. La Porta
APPELLATO
C.F. ), con sede in Bologna, Controparte_2 P.IVA_2 via
Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia, Dott. , Controparte_3 rappresentata e difesa come in atti unitamente e congiuntamente dagli Avv.ti Aleandro
QU, RE QU e NG QU APPELLATA- APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
per la riforma della sentenza n. 58/2024 resa dal Tribunale di Sulmona, pubblicata in data 18 marzo 2024
L'udienza del 23.09.2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le proprie conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 23.09.2025.??
CONCLUSIONI: conclusioni delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Sulmona la Pt_1
e la per sentirle Controparte_1 Controparte_2 condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 18.07.19 in ES presso il parco di divertimenti, nella specie
Snowtubing, di proprietà e gestito dalla convenuta CP_1
Esponeva che nell'occorso il nastro automatico in fase di risalita della giostra, composta da vari piccoli gommoni trasportati da tapis roulant su acqua e su asciutto, si era bloccato all'improvviso per poi ripartire dopo pochi secondi e che il contraccolpo aveva causato la caduta dell'attrice.
Lamentava che il sinistro era avvenuto a causa del cattivo funzionamento del nastro automatico di risalita della giostra che si presentava sprovvisto di barriere di sicurezza o sponde anticaduta esterna, ed in quel preciso punto risultava sopraelevato, aggiungendo che al momento dell'incidente, l'attrazione Snowtubing era completamente sprovvista della sorveglianza di un operatore specializzato, oltre che il percorso era bagnato e privo di apposita segnaletica.
Chiedeva il risarcimento del danno biologico subito consistente in un'invalidità permanente comprensiva di danno fisiognomico nella misura del 60%, oltre a 210 giorni di invalidità totale e 150 giorni di invalidità al 75%, nonché, in considerazione pag. 2/18 dell'entità dei danni e dell'età dell'attrice, l'esistenza di un grave danno anche sotto il profilo psicologico.
1.2 Si costituiva la società contestando ogni addebito di responsabilità e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria;
in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione dell'attrice a citare in giudizio la Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ex art 106 c.p.c., la nullità della citazione ex art 163 n. 4 c.p.c. e per la completa omissione dell'indicazione della causa petendi.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto con condanna alle spese di lite e per azione temeraria ex art 96 c.p.c.; in subordine concludeva per l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento e, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda di risarcimento, di essere manlevata e tenuta indenne dalla Compagnia
[...] in ipotesi di condanna al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra Controparte_2
in occasione del sinistro avvenuto in data 18.07.19 Pt_1
1.3 Si costituiva in giudizio opponendosi Controparte_2 all'accoglimento della domanda attrice e deducendo cha al momento del sinistro vi era l'addetto alla sorveglianza della che provvedeva a rallentare e fermare il CP_1 tappeto mobile per consentire all'attrice di scendere;
che il tappeto mobile era funzionante,,che non era bagnato e che era sottoposto a revisione annuale. Aggiungeva che il sinistro era causalmente riferibile alla condotta imprudente della danneggiata e, in via subordinata, chiedeva una riduzione proporzionale del risarcimento in ipotesi di concorso dell'attrice alla causazione del danno ex art 1227 c.c.; quanto alla garanzia assicurativa , sosteneva l'inoperatività della polizza in quanto la n,c, era priva CP_4 dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante e dell'autorizzazione temporanea rilasciata di volta in volta dal Comune ex art 69 e 80
T.U.L.P.S.
Istruita la causa a mezzo delle prove orali e delle produzioni documentali delle parti e disposta una CTU medico-legale, nonchè dopo che in ottemperanza dell'ordine del giudice la aveva prodotto l'autorizzazione a svolgere spettacoli viaggianti ex art CP_1
69 TULP, il G.I. fissava l'udienza del 18.03.2024 per la precisazione delle conclusioni e pag. 3/18 discussione ex art 281 sexies c.pc. autorizzando le parti alla redazione di note conclusive scritte da depositare almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, all'esito della quale dava lettura del dispositivo .
2) La sentenza di primo grado . Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza n. 58/2024 pubblicata in data 18.03.2024, accertata e dichiarata la responsabilità della società nella determinazione del sinistro avvenuto in data 18.07.19 per le lesioni CP_1 subite dall'attrice e previo riconoscimento del concorso di colpa dell'attrice Pt_1 nella misura del 50% condannava la convenuta al risarcimento dei danni sofferti dalla
Sig.ra liquidati per il totale complessivo di € 275.659,00 con personalizzazione Pt_1 max pari ad € 317.147,00 somma da pagarsi secondo le percentuali di responsabilità individuata e per i punti di invalidità come determinati dal CTU, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria;
con condanna della convenuta al pagamento del 50% delle spese di CTU. Condannava la Compagnia a tenere CP_2 indenne la società convenuta e compensava le spese di lite.
2.1 Il Primo Giudice nel ritenere la domanda attrice parzialmente fondata, preliminarmente dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla Sig.ra nei Pt_1 confronti della in assenza di azione diretta nei confronti della compagnia Controparte_2 assicuratrice secondo l'insegnamento conforme della giurisprudenza di legittimità.
Passando ad esaminare la domanda attrice che aveva invocato l'applicazione dell'art. 2050 c.c. e/o 2043 c.c., il Tribunale evidenziava che dall'istruttoria orale era emerso quanto alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla sig.ra che la Pt_1 stessa, mentre scendeva dal tapis roulant, che si era in precedenza bloccato, era caduta in quanto il macchinario era ripartito durante la discesa e che non vi era alcun appoggio a cui sorreggersi.
Tali circostanze erano confermate dal teste di parte attrice e dal teste Testimone_1
Tes_2
Il teste di parte convenuta, confermava di essere l'addetto al controllo CP_1 del tapis roulant che era perfettamente funzionante essendo sottoposto a controlli periodici regolarmente eseguiti;
riguardo alla dinamica del sinistro, dichiarava di aver notato l'attrice in difficoltà e di aver fermato il macchinario a livello della piazzola posta ad una decina di metri dalla partenza, di aver raggiunto la sig.ra per indicargli Pt_1
pag. 4/18 le modalità per scendere dal tappeto ma che l'attrice, guidata dal figlio, aveva optato per altre modalità di discesa che ne determinavano la caduta.
Le dichiarazioni del teste venivano confermate da teste comune CP_1 Testimone_3
a tutte le parti in causa, presente sul luogo al momento del fatto che precisava di aver visto la Sig.ra scendere dal tapis roulant dall'altra parte rispetto al tappetino e alle Pt_1 scalette e che scendendo era caduta a terra sul prato.
Quanto alla disciplina applicabile al caso di specie che in base alle circostanze di fatto dedotte in citazione va inserita nell'ambito dell'art. 2050 c.c., il Tribunale riportava la consolidata giurisprudenza per attività pericolose secondo la quale devono intendersi tali non solo quelle così qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportino la rilevante possibilità del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati;
che la valutazione della pericolosità va effettuata ex ante sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo e sulla base delle nozioni di comune esperienza;
che le decisioni giurisprudenziali in materia riguardano la responsabilità nello svolgimento di manifestazioni sportive e di gestori di impianti sportivi e che nel caso di specie la posizione della società convenuta poteva essere assimilata a quella del gestore di una pista da sci il quale è custode di quanto in essa accade, risponde in casi particolari per la presenza di ostacoli salva la prova del caso fortuito in cui è da ricomprendersi l'imprevista e imprevedibile condotta colposa del danneggiato. Aggiungeva che l'attività ludica svolta nell' impianto di Snow tubing è denominata “giostra” e che le attività che vi si svolgono rientrano nell'ambito del cosiddetto “spettacolo viaggiante” (ove sono ricomprese tutte le attività spettacolari, intrattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso comprese nell'elenco ministeriale di cui alla
L. 337/68. e di cui alle norme di sicurezza previste dal Decreto ministro dell'Interno 18 maggio 2007)
Il Primo Giudice precisava che il gestore di un impianto è tenuto ad evitare situazioni di pericolo anche con idonea segnaletica e protezioni, nonchè a rimuovere fonti di rischio anche esterne al tracciato pur non potendosi estendere tale obbligo anche ad impedire i comportamenti scorretti e imprudenti degli utenti e che, quindi, il gestore di piste da sci non è responsabile per i danni derivanti da un incidente verificatosi in un'area di sosta, pag. 5/18 o di transito, né in un'area di parcheggio limitrofa ai luoghi in cui si svolge l'attività ludica o sportiva.
Secondo il Tribunale affinché ricorra la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. sono necessarie due condizioni : la prima collegata al tipo di attività da qualificarsi come pericolosa che, per sua natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, sia in grado di produrre un danno;
la seconda relativa alle misure da adottare idonee a prevenire il danno, da parte di chi è tenuto a tutelare e vigilare . Aggiungeva che la presunzione di colpa in capo al danneggiante è superabile mediante la dimostrazione dell'adozione delle misure di protezione e tutela ( con inversione dell'onere della prova), escludendosi la responsabilità solo in presenza di caso fortuito che può consistere, con effetto liberatorio totale o parziale, anche del fatto del danneggiato tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da intendersi come contributo utile alla produzione del danno.
Il Primo Giudice dopo aver premesso che l'applicazione dell'art. 2050 c.c. alle attività svolte nei parchi avventura, nei parchi divertimento e parchi acquatici, deve essere esaminata dal giudice di merito e non presunta in astratto, evidenziava che nel caso oggetto di causa il danno lamentato dall'attrice non era derivato da attività pericolosa ma dalla caduta della danneggiata dal tapis roulant da cui, come provato, era stata la stessa attrice a decidere di scendere ad impianto fermo, utilizzando la parte di terreno ove non erano presenti scale di sicurezza per l'utente, mentre l'utilizzo delle scale di discesa laterali collocate sul percorso avrebbero prevedibilmente impedito la caduta dell'attrice.
Passando ad esaminare gli impianti adibiti a Snow tubing in questione, il Tribunale riscontrava che consistevano in una pista in plastica , percorsa all'interno da gommoni in plastica, la cui sommità, da cui partiva la discesa, raggiungibile con un tapis roulant e che tali piste erano allestite per l'esercizio di attività ricreative consistenti nel completare un percorso prestabilito;
aggiungeva inoltre che l'attrice, decidendo di partecipare alla predetta attività, aveva accettato di esporsi ai rischi connaturati alla pratica di divertimento e al luogo ove si svolgeva.
Per il Tribunale di Primo Grado il tapis roulant aveva la funzione di consentire il trasporto degli utenti accompagnandoli sulla sommità dell'impianto ( e quindi non pag. 6/18 costituiva l'attrattiva ludica principale), evidenziando inoltre come il contesto ove era posto il parco dello Snow tubing fosse caratterizzato da spazi di natura e di verde , circostanti il percorso del tappeto mobile, visibili e percepibili;
aggiungeva che l'ingresso al parco in questione ( come per analogia anche quello di qualsiasi parco avventura) e quindi l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non si connota di per sé per una particolare pericolosità.
Pertanto secondo la sentenza del Tribunale di Sulmona, spettava all'attrice dimostrare che le attrezzature erano difettose e/o non funzionanti ma nel caso di specie non era stata raggiunta la prova della difettosità dell'impianto; inoltre aggiungeva come in ogni caso si presupponga che gli adulti debbano applicare tutte le cautele di vigilanza e controllo tali da prevenire il verificarsi di eventi lesivi ( non potendo poi invocare come fonte della responsabilità altrui, l'esistenza di una situazione di pericolo che essi stessi erano tenuti a calcolare) e che incombeva dunque sulla danneggiata l'onere di provare il nesso causale che però va escluso qualora si accerti che l'utente aveva la concreta possibilità di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo imponendosi di valutare il comportamento della vittima potendo arrivare ad interrompere il nesso causale.
Nel caso di specie il percorso del tapis roulant , come emerge dalla documentazione in atti, non appariva , continua il Primo Giudice, pericoloso in modo apprezzabile ossia oltre quelle che sono le caratteristiche naturali dell'impianto del tappeto rotante e in cui l'utente, con un minimo di diligenza , attenzione e prudenza esigibile ,sia in grado di evitare situazioni di pericolo;
con la conseguenza che la condotta di parte attrice ha contribuito al verificarsi del sinistro in quanto la stessa, proprio considerando il lasso di tempo intercorrente fra il blocco del macchinario e la sua ripresa , non avrebbe dovuto in autonomia e senza l'ausilio delle postazioni di discesa, decidere di lasciare l'impianto e di uscire dal percorso del tapis roulant.
D'altro canto, continua il Tribunale, anche il gestore non ha fornito una prova pienamente liberatoria riguardo l'esistenza delle misure di protezione, di avvertimento e riguardo l'apposizione di idonea segnaletica ( risultata carente nei luoghi oggetto di causa) pertanto riconosceva una percentuale in termini di responsabilità in capo alla società convenuta per aver omesso una vigilanza specifica e l'apposizione di pag. 7/18 segnalazione visibile, sia con riferimento alle zone interdette al passaggio degli utenti sia riguardo ai punti di discesa degli stessi;
contribuendo in tal modo al verificarsi dell'evento andava riconosciuto in capo al gestore una responsabilità concorrente pari al
50%
2.2. Il Tribunale rigettava le eccezioni della Compagnia assicuratrice ritenendo la polizza assicurativa in essere con la società a copertura dei danni connessi CP_5 all'attività del parco Divertimento Snow Tubing, pienamente operativa a garanzia della società assicurata con conseguente manleva della stessa a termini contrattuali di polizza.
2.3 In ordine alla quantificazione del danno , riferendosi alle risultanze della CTU integralmente condivise e recepite poiché sorrette da valutazioni connotate da rigore scientifico, il Tribunale, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, riconosceva all'attrice ( di anni 75) la somma totale generale di € 275.659 con personalizzazione max =€ 317.147,00 tenendo conto della percentuale di Invalidità Permanente riconosciuta dal CTU pari al 45%, punto danno biologico € 5.853,71, incremento sofferenza sogg. (+50%)= € 2.926,86, punto danno non patrimoniale € 8.780,57, punto base I.T.T. € 99,00; Invalidità Temporanea Totale per mesi 5, periodi di ricovero, di immobilizzazione e di scarico dell'arto: gg 150=€ 14.850,00; Inabilità Temporanea
Parziale ( al 75%) per mesi 4: gg. 120=€ 8.910,00; Inabilità Temporanea parziale ( al
50%) per mesi 2- periodi di recupero funzionale progressivo al 50%, 60 gg = €
2.970,00; per un totale danno biologico temporaneo =€ 26.730,00
2.4 Sulle spese di lite , vista la soccombenza reciproca fra le parti del giudizio, il Primo
Giudice ravvisava gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., individuabili nella sicura evenienza lesiva e nella controvertibilità in diritto della vicenda, per compensare integralmente le spese di lite e di CTU
3)Appello: avverso la sentenza n. 58/2024 del Tribunale di Sulmona proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
3.1 Erronea valutazione della pericolosità insita nell'impianto di risalita del parco divertimenti (Snowtubing)-Erronea valutazione dell'onere probatorio gravante sulle parti-Violazione degli artt. 2050 e 2697 cod. civ.
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata per avere il Primo
Giudice escluso la pericolosità dell'impianto di risalita (tapis roulant) del parco pag. 8/18 divertimenti Snow tubing e per aver ritenuto non raggiunta la prova della sua difettosità; inoltre censura la sentenza che ha affievolito il regime di responsabilità del gestore del parco non considerando che anche il tapis roulant, utilizzato dai clienti per accedere alle piste del parco giochi, costituisse parte iniziale dello stesso e quindi anch'esso avente natura di attività pericolosa
La motivazione del Primo Giudice non è condivisibile avendo offerto una rappresentazione della struttura del parco non corrispondente alla realtà distinguendo tra le piste percorse in discesa con i gommoni ( parte principale ove si svolge l'attività ricreativa e in cui sarebbe insita la pericolosità tipica degli impianti da sci) e l'impianto di risalita (tapis roulant) attraverso cui gli avventori accedono agli scivoli e traendone l'erroneo convincimento che quest'ultimo non avesse un insito carattere di pericolosità ex art 2050 c.c. costituendo una parte strumentale ed accessoria dell'impianto.
Nel caso di specie ove lo stesso Tribunale ha ritenuto che la posizione della società convenuta fosse assimilabile a quella del gestore di una pista da sci, ne deriva secondo l'appellante che l'unico regime giuridico applicabile sia quello di cui all'art. 2050 c.c. escludendosi l'ipotesi di una responsabilità affievolita del gestore per il fatto che l'evento dannoso si sia verificato nella fase di risalita e non in quella di discesa essendo la fase di risalita con il tapis roulant il momento inziale e funzionale alla fase di discesa.
Secondo l'appellante la causa del negozio ravvisabile nell'acquisto del biglietto dello
Snow tubing non è tanto il trasporto quanto l'attività complessiva essendo il trasporto funzionale all'attività della discesa su piste sicure e quindi l'unico regime di responsabilità applicabile è quello di cui all'art. 2050 c.c.
L'appellante contesta la sentenza impugnata laddove sostiene che era onere della danneggiata provare il malfunzionamento dell'impianto di risalita in quanto in applicazione dell'art. 2050 c.c. incombeva sul gestore ( società ) fornire la CP_1 prova liberatoria.
Sovvertendo in tal modo il regime probatorio ex art 2050 c.c., il Primo giudice ha erroneamente ritenuto non provato da parte della danneggiata il malfunzionamento del tapis roulant che in realtà ha dimostrato la pericolosità insita non solo nelle piste di discesa ma anche nell'impianto di risalita dello Snow Tubing essendo emerso dagli atti e dalle prove orali l'intrinseca pericolosità del tapis roulant tenuto conto che lo stesso è pag. 9/18 posto su un piano inclinato (l' impianto di risalita porta verso l'altezza massima del parco per consentire la discesa a scivolo tramite gommoni di plastica) e della mancanza di maniglie ove aggrapparsi, di tappetini antiscivolo e di parapetti di protezione per evitare le cadute degli utenti.
Inquadrando la vicenda in esame nell'ambito del'art. 2050 c.c. ne derivava che spettava alla fornire la prova liberatoria e non alla danneggiata di fornire la prova CP_1 del malfunzionamento, come erroneamente sostenuto dal Primo Giudice .
L'appellante censura inoltre la sentenza impugnata per non essersi il Tribunale accorto che la danneggiata aveva dato la prova del malfunzionamento del tapis roulant ossia dell'improvviso blocco dell'impianto di risalita e dell'improvvisa ripresa dell'avvio che aveva causato la caduta della sig.ra , essendo emerso dalle dichiarazioni Pt_1 testimoniali di , ,oltre che dalle dichiarazioni rese Testimone_1 Testimone_4 dalla danneggiata in sede di interrogatorio formale, la pericolosità insita nel tapis roulant e del malfunzionamento dell'impianto di risalita a causa del quale si sono verificati l'evento dannoso e i conseguenti danni, con piena responsabilità del gestore del parco giochi ex art 2050 c.c.
3.2 Insussistenza della responsabilità concorrente della danneggiata nella verificazione dell'evento dannoso e nella causazione dei danni- Violazione dell'art.
1227 c.c.
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la condotta della danneggiata (alzatandosi in piedi sul tapis roulant e tentando di scendere dallo stesso in un punto privo di postazione di discesa) avesse concorso nella misura del 50% a determinarne la caduta e quindi l'evento lesivo e i danni alla persona.
Secondo l'appellante la caduta della Sig.ra era stata determinata dal blocco e Pt_1 ripartenza improvvisa del tapis roulant e siccome quest'ultimo rientra nella gestione del parco giochi e il malfunzionamento acclarato in corso di causa, la caduta della Sig.ra era causalmente collegata all'anomalia di funzionamento del tapis roulant che, Pt_1 dopo un improvviso blocco e un'attesa di cinque minuti, riprendeva a funzionare all'improvviso facendo perdere l'equilibrio all'appellante,
Ritiene che la condotta della Sig. ra sia stata solo l'occasione dell'evento dannoso Pt_1 la cui causa diretta derivante dall'anomalo funzionamento dell'impianto di risalita in pag. 10/18 questione;
inoltre lamenta la mancanza di cartelli di segnalazione o divieti visibili e di sistemi di sostegno a cui aggrapparsi.
Contesta la sentenza di primo grado che ha ritenuto la condotta dell'appellante non improntata all'adeguata diligenza nel caso concreto, accollando alla danneggiata le conseguenze dell'inadempimento imputabile al gestore tenuto a garantire agli utenti l'utilizzo dell'attrazione in sicurezza, emergendo dalle risultanze istruttorie che la non aveva posto in essere le misure idonee ad evitare il danno affidando la CP_1 sorveglianza costante dell'impianto a personale adulto e adeguato e predisponendo segnaletica e misure di protezione (tappetini antiscivolo, parapetti) utili ad evitare cadute degli utenti.
3.3 Omesso riconoscimento del risarcimento del danno da spese mediche future pure quantificate dal CTU in Euro 15.000
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado che non ha liquidato in favore della danneggiata le somma di € 15.000 a titolo di danno patrimoniale futuro per spese mediche future ( controlli clinici, radiografici e per fisioterapia) , sebbene ritenuta prevedibile dalla CTU.
3.4. Si è costituita in appello la società Controparte_1 contestando i motivi di appello in quanto inammissibili, oltre che illegittimi e infondati chiedendone l'integrale rigetto.
Sostiene l'inammissibilità dell'appello ex art 342 nn. 1,2 e 3 c.p.c. avendo l'appellante contestato genericamente gli eventi descritti nella sentenza impugnata senza indicare specificamente i punti di cui si chiede la riforma.
Ritiene infondato nel merito l'appello e ne chiede il rigetto.
3.5. Si è costituita in appello insistendo per il Controparte_2 rigetto dell'appello principale per infondatezza e proponendo appello incidentale per i seguenti motivi:
3.6 Violazione dell'art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4 . Nullità della sentenza per vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
L'appellante incidentale sostiene la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado che pur avendo affermato che l'attività di spettacolo viaggiante era attività pericolosa soggetta alla disciplina ex art 2050 c.c. escludendo la responsabilità del pag. 11/18 gestore in quanto il fatto verificatosi per colpa della danneggiata ( che con la sua azione aveva interrotto il nesso di causalità) e pur avendo escluso che il tapis roulant ( quale percorso che conduce allo snow tubing) fosse ricompreso nel complesso dell'attività pericolosa ( come un'area di transito che conduce alle piste) con conseguente inapplicabilità dell'art. 2050 c.c.( essendo applicabile il regime di responsabilità ex art
2043 c.c. e quindi incombeva sulla danneggiata provarne la difettosità), aveva concluso attribuendo al gestore la responsabilità del fatto nella misura del 50% in quanto avrebbe dovuto segnalare il pericolo .
Tale conclusione del Primo Giudice è errata dovendosi escludere la responsabilità del gestore in quanto il percorso che conduce allo snow tubing non costituisce attività pericolosa pertanto non sussisteva alcun onere di segnalarne la pericolosità, né la danneggiata ne aveva dimostrato la difettosità; inoltre anche riconoscendo la natura di attività pericolosa , andava esclusa ogni responsabilità del gestore essendo il nesso di causalità interrotto dal fatto colposo della danneggiata
3.7 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2697 c.c. Nullità della sentenza per errata valutazione delle prove acquisite in atti relative alla presenza di misure di protezione all'interno del parco giochi.
Con questo motivo censura la sentenza di primo grado che nel riconoscere la responsabilità al 50% della esclude che questa abbia fornito la prova CP_1 liberatoria circa l'esistenza di misure di protezione all'interno del parco giochi e ciò a seguito di un'errata valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo.
In particolare secondo l'appellante incidentale, le dichiarazione rese dai testimoni oculari;
e , hanno confermato che i gestori del parco CP_1 Testimone_3 giochi avevano adottato tutte le misure idonee ad evitare eventi pericolosi , che il tapis roulant era perfettamente funzionante essendo sottoposto a controlli periodici e che dopo aver notato la sig.ra in difficoltà l'addetto aveva fermato il tapis roulant in Pt_1 prossimità della piazzola dove sono delle scalette per scendere a piedi ma che, nonostante le indicazioni ricevute , la sig.ra scendeva dalla parte opposta cadendo Pt_1
pag. 12/18 3.8 Violazione art. 121 comma secondo n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza ex art 161 n.
1 c.p.c per vizio di motivazione della sentenza nella parte relativa all'esame della operatività della garanzia assicurativa. Motivazione apparente
Con questo motivo contesta la decisione del Primo Giudice che non ha accolto l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa.
Al riguardo rappresenta che l'assicurato non ha fornito la prova di possedere una regolare autorizzazione allo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante richiesta dal contratto ai fini dell'operatività della garanzia .
Riportando la normativa che regola l'attività di spettacolo viaggiante,evidenziava che nel caso de quo la aveva esibito solo l'autorizzazione permanente ex art 69 CP_1
TULPS nulla allegando in riferimento alla registrazione presso il Comune o riguardo l'autorizzazione a svolgere attività di snow tubing nella località presso la quale era installata al momento del sinistro in questione ( autorizzazione che viene concessa a seguito del collaudo delle strutture da parte di personale tecnico)
3.9 Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la sentenza compensa le spese di giudizio tra la sig.ra e la a fronte di una Pt_1 CP_2 declaratoria di palese inammissibilità della domanda.
Evidenzia che con la comparsa di costituzione e risposta la aveva Controparte_2 tempestivamente eccepito l'inammissibilità della citazione diretta in giudizio da parte della sig.ra rinviando ai principi consolidati della giurisprudenza sul punto;
Pt_1 sennonché alla declaratoria di inammissibilità pronunciata dal tribunale non era seguita la condanna alle spese dell'attrice in virtù del principio della soccombenza con conseguente violazione dell'art. 91 c.p.c.
4. Motivi della decisione.
Il primi due motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale possono essere trattati congiuntamente attenendo entrambi alla questione della disciplina applicabile al tapis roulant del parco divertimenti e del regime di responsabilità del gestore (dolendosi l'appellante principale del mancato ricorso alla disciplina dell'art. 2050 c.c. mentre per l'appellante incidentale proprio in quanto attività non pericolosa non vi era alcun onere per il gestore di segnalarne la pericolosità).
pag. 13/18 Sul punto osserva la Corte come l'attività di snowtubing, come bene e condivisibilmente descritta in motivazione dal primo giudice possa essere assimilata all'attività di pista da sci, con un impianto di risalita ed una parte di discesa o “giostra”, come definita anche nelle autorizzazioni dell'attività stessa, con salita e discesa per scivolamento in corridoi prestabiliti.
La responsabilità del gestore di un tale impianto, in entrambe i casi, può considerarsi assimilabile ad attività di per sé pericolosa, che comporta una particolare attenzione da parte del gestore, specie in caso di particolari condizioni, come di impianto bagnato dalla pioggia, come nel caso di specie emergente dalle stesse dichiarazioni delle parti, in quanto, anche la parte dedicata alla risalita, nel caso di specie tapis roulant, come nell'impianto di sci ad esempio lo skilift, va assimilato ad un trasporto e fa comunque parte dell'impianto, comprensivo nel complesso di risalita e discesa.
Una parte della giurisprudenza di merito e di Cassazione, con una pronuncia risalente, ma mai contrastata (Cass. Sent. 13 gennaio 1993 n. 356), sull'impianto di risalita da sci, infatti, assimila lo stesso all'ipotesi di contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1681 c.c., che, conformemente alla responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c., esonera il vettore da ogni responsabilità in ipotesi di sinistro o danno durante il trasporto stesso, solo se lo stesso abbia dato la prova di aver adottato tutte le misure e cautele possibili atte ad evitare ogni pericolo in fase di trasporto stesso (prova liberatoria).
Ugualmente la responsabilità per lo svolgimento di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., di natura extracontrattuale, come quella invocata, esonera il gestore, con una sorta di inversione dell'onere probatoria, per il danno occorso durante l'attività stessa, solo se il predetto riesca a fornire la prova di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare ogni danno all'utente.
Pertanto, anche durante il passaggio sul nastro mobile o tapis roulant, che deve ritenersi fase inglobata all'interno dell'impianto di snowtubing e non svincolata dallo stesso, quanto a responsabilità del titolare, il gestore è tenuto ad adottare ogni forma di sicurezza e per i danni subiti dall'utente durante il trasporto, si presume la responsabilità del gestore dal quale può ritenersi esente solo in caso di sufficiente prova liberatoria.
D'altra parte sul punto alcuna contraddizione può ravvisarsi nella sentenza impugnata, come invece invocato dall'appellante incidentale, dato che il primo giudice, pur pag. 14/18 distinguendo nell'ambito dello snowtubing la parte della discesa dalla parte della risalita su nastro, ha comunque equiparato il tipo di responsabilità, laddove ha invocato la prova liberatoria del gestore per la valutazione dell'esonero della responsabilità dello stesso.
Nel caso di specie è emerso chiaramente dalle testimonianze assunte, specialmente quella del teste teste di parte comune a tutte le parti, quindi del tutto Testimone_3 attendibile e credibile, come il sinistro si sia verificato quando l'impianto era fermo e l'infortunata posizionata sul tapis roulant decideva di scendere dallo stesso prima della fine del percorso e da un punto diverso da quello ove erano posizionata delle scalette, cadendo e riportando quindi le lesioni diagnosticate e verificate dal CTU di primo grado.
Dalla dinamica del sinistro pertanto non può escludersi una responsabilità del gestore l'impianto in quanto, dovendo la stessa presumersi, per i principi innanzi riferiti, sia che si voglia qualificare la responsabilità come contrattuale, che extracontrattuale, non è stata fornita la prova liberatoria completa, non risultando ad esempio la presenza sufficiente di personale atto ad aiutare o indicare il punto esatto della discesa in caso di blocco della “giostra”, il posizionamento di cartelli di sicurezza o indicazioni per l'uscita improvvisa dall'impianto, nè maniglie o punti di appoggio esterno e simili.
D'altra parte la condotta dell'infortunata deve anch'essa ritenersi imprudente nel decidere di uscire e scendere dall'impianto durante il percorso dello stesso e non alla fine, utilizzando una discesa ed una uscita di fortuna non segnalata e diversa da quella indicata dal gestore stesso (cfr. teste ), così concorrendo nella causazione CP_1 del proprio infortunio.
Corretta e condivisibile appare la percentuale di concorso nella causazione del sinistro effettuata dal primo giudice, non essendoci motivi e ragioni tali per ritenere l'una condotta maggiormente grave rispetto all'altra e dovendosi concludere pertanto per una percentuale di responsabilità del 50% ciascuno.
Da rigettare appaiono pertanto i primi due motivi sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
4.2 Infondate le censure dell'appellante in ordine alle spese mediche future non riconosciute dal Primo Giudice, doglianza articolata con il terzo motivo di impugnazione,in quanto secondo la Suprema Corte il riconoscimento delle spese pag. 15/18 mediche future esige il convincimento da parte del giudice che tali spese saranno sostenute secondo “una ragionevole e fondata attendibilità” (Cass. n. 12690/11), non potendosi evidentemente procedere a una loro riconoscimento in caso di estrema genericità delle valutazioni espresse sul punto nella stessa CTU ( come nel caso di specie ove a pag 37 della relazione peritale è solo riportato “Per il futuro sono da prevedere spese per controlli clinici, radiografici e per fisioterapia, che riteniamo valutabili presumibilmente in € 15.000” ); inoltre di recente la Corte di Cassazione (n.
8371/24), ha affermato che, affinché possa essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale delle spese di assistenza future, il danneggiato dovrà dimostrare, eventualmente anche tramite presunzioni, che la spesa si prolungherà per un certo periodo o per tutta la durata della vita residua.; non essendo evidentemente sufficiente una richiesta generica senza riferimenti specifici alle ragioni e alle voci delle spese da sostenere in futuro ed essendosi espresso il CTU, del tutto condiviso da questa Corte, in termini solo di prevedibilità incerta.
4.3 Deve essere rigettato anche il terzo motivo di appello incidentale in ordine all'inoperatività della polizza in quanto dagli atti di causa è emerso che la ha CP_1 depositato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante rilasciato dal Comune di ES in data 06 12.2006 ove è specificato che trattasi di autorizzazione per “attrazioni di snow tubing e piste di pattinaggio sul ghiaccio”.
In particolare il D.P.R 311/21 ha reso permanente le licenze concesse dopo il17.08.2001 senza obbligo di vidimazione annuale pertanto non è necessario il rilascio dell'autorizzazione temporanea come sostenuto dall'assicurazione.
A ciò si aggiunga che nella parte relativa all'attività esercitata riportata nella polizza firmata ed accettata dalla società assicurazione stessa vi è espressamente indicato anche il tapis roulant di risalita “ con regolare autorizzazione” pertanto alcun dubbio può esserci circa l'operatività della polizza in essere tra la società e la CP_1 [...]
CP_2
4.4 Da ultimo deve rigettarsi anche il quarto motivo di appello incidentale relativo alla compensazione delle spese di primo grado. Si duole la società assicurativa della avvenuta compensazione anche nei confronti della , malgrado nei suoi confronti Pt_1 fosse stata rigettata la richiesta diretta avanzata nei confronti della assicurazione. pag. 16/18 La Corte, tenuto conto della decisione nel merito che ha comunque condannato la società assicuratrice a tenere indenne la per i danni subiti dall'attrice CP_1 infortunata, nella percentuale riconosciuta, quindi della sostanziale parziale vittoria della predetta, nonché del fatto che la società assicuratrice doveva essere parte in causa in ogni caso in quanto chiamata in manleva dalla e che pertanto non appare CP_1 che la chiamata diretta abbia comportato un'attività defensionale sostanziale ulteriore rispetto a quella svolta a seguito della chiamata del terzo, ritiene che siano ricorrenti gravi motivi per la corretta e condivisibile compensazione totale delle spese disposta dal primo giudice anche tra e la società assicuratrice. Pt_1
4.5 In conclusione risultando infondati tutti i motivi di appello principale ed incidentale, con piena conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, stante la parziale e reciproca soccombenza dell'appellante e appellante incidentale, vanno compensate tra le suddette parti.
deve invece essere condannata al rimborso delle spese di lite di secondo grado Pt_1 in favore della società secondo il principio della soccombenza, come CP_1 liquidate in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e Pt_1 sull'appello incidentale proposto da in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. contro la sentenza n. 58/2024 emessa dal Tribunale di
Sulmona pubblicata in data 18 marzo 2024, nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così
[...] provvede : pag. 17/18 1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale
2) Compensa le spese di lite fra l'appellante principale e l'appellante incidentale
3) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellata Pt_1
in persona del l.r.p.t che liquida in € 8470, Controparte_1
00 oltre rimborso forfettario al 15% , IV e Cap
4) Dichiara l'appellante in via principale e l'appellante in via incidentale tenuti al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 03 ottobre 2025 su relazione della Dott. AR DE NO.
La Presidente est.
AR DE NO
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