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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 872/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 533222 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 263/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna ingiunzione di pagamento per pregressi accertamenti per tributi locali eccependo la prescrizione ed intervenuta decadenza e l'omessa consegna di atti presupposti.
Si costituisce la ET spa che chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Deve preliminarmente ed un via assorbente concludersi per la non tempestività e regolarità dell'atto impugnato, ribadendo sul punto che a partire dal 1 gennaio 2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il suddetto termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio
2007.
Risulta evidente per quanto sopra esposto pertanto che detto termine risulta interamente decorso per le annualità indicate stante la consegna dell'atto impugnato oltre il termine suddetto ed in carenza di atti interruttivi solo nel dicembre 2024 ; per cui si ribadisce che la consegna dell'ingiunzione in questa sede impugnato appare non tempestiva ed efficace al fine di interrompere il decorso prescrizionale in riferimento all'annualità richiesta. E ciò anche tenuto conto della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 67 cit., ove è stata invero disposta la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del decr. Lgs 159/15.
Deve sul punto anche specificarsi come tale previsione è stata ulteriormente modificata dall'art. 157 del successivo d. l. 34/2020 – convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77, da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, co.1, d.l. 31.12.2020, nr.183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l. 26.02.2021, n.21 con decorrenza dal 2.03.2021 – secondo il quale gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione nonché di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza naturali scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
2020 << sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo
2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi>>: ma la citata norma, prevede espressamente la non applicazione di questa disposizione per le entrate degli enti locali (art. 7 bis) . Inoltre deve anche concludersi (in aderenza a numerose pronunce sul punto, ex plurimis a Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, sentenza n. 974/2023; Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato, sent. n. 87/2023; sent. 854/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Bari) come la proroga debba considerarsi valida solo per l'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale e non possa, invece, estendersi “a cascata” sulle annualità successivi, pena l'evidente ingiusto beneficio a favore degli enti impositori ed a danno dei contribuenti. Ancora da ultimo si richiama ancor più recente pronuncia che conferma in generale la inapplicabililità della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020, anche agli avvisi di accertamento relativi ad esercizi d'imposta successivi a quelli in scadenza al 31.12.2020 (C.
G.T. Napoli, sentenza n. 10237/2024).
Ad ogni modo nel caso di specie manca il presupposto temporale per l'applicazione della normativa eccezionale invocata dall'ente poiché in essa si concedeva termine per sospendere il pagamento delle ingiunzioni di pagamento solo se emesse prima del 17/03/2020 ed i cui termini di pagamento andavano in scadenza tra l'8/03/2020 ed il 31/08/2021, mentre l'ingiunzione di pagamento impugnata risulta emessa non in costanza di detto evento pandemico ma solo successivamente .
Stante la motivazione di accoglimento sussistono motivi di equità per procedere alla compensazione delle spese
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 872/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 533222 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 263/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna ingiunzione di pagamento per pregressi accertamenti per tributi locali eccependo la prescrizione ed intervenuta decadenza e l'omessa consegna di atti presupposti.
Si costituisce la ET spa che chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Deve preliminarmente ed un via assorbente concludersi per la non tempestività e regolarità dell'atto impugnato, ribadendo sul punto che a partire dal 1 gennaio 2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il suddetto termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio
2007.
Risulta evidente per quanto sopra esposto pertanto che detto termine risulta interamente decorso per le annualità indicate stante la consegna dell'atto impugnato oltre il termine suddetto ed in carenza di atti interruttivi solo nel dicembre 2024 ; per cui si ribadisce che la consegna dell'ingiunzione in questa sede impugnato appare non tempestiva ed efficace al fine di interrompere il decorso prescrizionale in riferimento all'annualità richiesta. E ciò anche tenuto conto della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 67 cit., ove è stata invero disposta la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del decr. Lgs 159/15.
Deve sul punto anche specificarsi come tale previsione è stata ulteriormente modificata dall'art. 157 del successivo d. l. 34/2020 – convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77, da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, co.1, d.l. 31.12.2020, nr.183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l. 26.02.2021, n.21 con decorrenza dal 2.03.2021 – secondo il quale gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione nonché di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza naturali scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
2020 << sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo
2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi>>: ma la citata norma, prevede espressamente la non applicazione di questa disposizione per le entrate degli enti locali (art. 7 bis) . Inoltre deve anche concludersi (in aderenza a numerose pronunce sul punto, ex plurimis a Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, sentenza n. 974/2023; Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato, sent. n. 87/2023; sent. 854/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Bari) come la proroga debba considerarsi valida solo per l'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale e non possa, invece, estendersi “a cascata” sulle annualità successivi, pena l'evidente ingiusto beneficio a favore degli enti impositori ed a danno dei contribuenti. Ancora da ultimo si richiama ancor più recente pronuncia che conferma in generale la inapplicabililità della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020, anche agli avvisi di accertamento relativi ad esercizi d'imposta successivi a quelli in scadenza al 31.12.2020 (C.
G.T. Napoli, sentenza n. 10237/2024).
Ad ogni modo nel caso di specie manca il presupposto temporale per l'applicazione della normativa eccezionale invocata dall'ente poiché in essa si concedeva termine per sospendere il pagamento delle ingiunzioni di pagamento solo se emesse prima del 17/03/2020 ed i cui termini di pagamento andavano in scadenza tra l'8/03/2020 ed il 31/08/2021, mentre l'ingiunzione di pagamento impugnata risulta emessa non in costanza di detto evento pandemico ma solo successivamente .
Stante la motivazione di accoglimento sussistono motivi di equità per procedere alla compensazione delle spese
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate