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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
EL PE, RE
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 124/2020 depositato il 10/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - LI IC E ER
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano N. 9 60125 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 14/06/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820180003588530000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato la signora Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 223/2019 con cui la CTP di LI IC ha respinto, con spese, il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella di pagamento n. 008220180003588530000, recante carico per tasse automobilistiche a.i. 2014.
L'appellante affida le proprie doglianze a tre motivi in diritto:
1) vizio di motivazione per difetto assoluto degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza – travisamento della prova.
Asserisce che nel fascicolo di primo grado sarebbe del tutto assente qualsivoglia prova documentale idonea a suffragare le deduzioni difensive dell'AdE-Riscossione, e conseguentemente della sentenza appellata, con grave lesione del diritto di difesa del contribuente.
2) decadenza probatoria dell'appellata, per l'assenza di qualsivoglia produzione documentale avversaria in primo grado. Decadenza che precluderebbe, nel presente giudizio d'appello, ogni possibilità di fornire la documentazione a sostegno delle ragioni di parte pubblica (art. 58 d.lgs. n. 546/'92).
3) la sentenza merita riforma alla luce della mancata dimostrazione da parte dell'AdE-R, “”(…) dell'avvenuta, rituale notifica all'odierna appellante degli atti prodromici alla cartella impugnata (…)” (app. pag. 4). Inoltre, il credito recato in cartella deve essere dichiarato estinto per prescrizione (triennale) maturata alla fine dell'anno 2017, con cartella notificata il 17 settembre 2018, e senza che la contribuente abbia ricevuto alcun atto interruttivo della prscrizione entro il 31 dicembre 2017.
Conclude chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di nullità della cartella di pagamento. In subordine, chiede la compensazione delle spese di lite del doppio grado “(…) considerato, in ossequio al principio di causalità del processo, la non imputabilità del contenzioso di secondo grado alla parte appellante. (…)” (app. pag 5).
Con vittoria di spese per entrambi i gradi, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Resiste l'AdE-Riscossione con deposito di tempestive controdeduzioni. In esse lamenta che:
a) il primo motivo d'appello sarebbe scarsamente comprensibile. In ogni caso, la documentazione indicata nella comparsa di costituzione in primo grado è stata regolarmente prodotta;
b) produce nuovamente, per mera completezza difensiva, i documenti già depositati in primo grado, attestanti le notifiche effettuate dall'Ente impositore Regione Marche;
c) deduce l'infondatezza dell'appello, rimandando alle copie dei quattro accertamenti ed irrogazione sanzioni per tasse automobilistiche depositate in atti, con relativi referti di notifica a mani della stessa ricorrente
(rispettivamente, del 10 aprile 2016; 13 luglio 2016; 11 luglio 2016; 14 ottobre 2016).
Nessun termine prescrizionale sarebbe, pertanto, mai decorso tra la notifica del citati atti e la notifica della cartella esattoriale.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In data 20 novembre 2025 l'appellante ha depositato memorie illustrative, con le quali deduce, tra l'altro, la nullità della costituzione dell'AdE-R per essere l'Ente patrocinato da avvocato del libero foro con la conseguente inutilizzabilità dell'avversa produzione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la doglianza dell'appellante recata nella memoria illustrativa del 20 novembre
2025, relativa alla nullità della costituzione dell'AdE-R, di cui in fatto. La censura è inammissibile, in quanto non è consentito ampliare i motivi di ricorso con le memorie “illustrative” previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/'92.
Considerato che la costituzione dell'AdE-R risale al 2 marzo 2020, l'appellante avrebbe avuto tutto il tempo per integrare i motivi di ricorso ai sensi del combinato ex art. 24 co. 2 e 58 co. 2 del d.lgs. n. 546/'92 (motivi aggiunti). (Comunque, cfr. Cass. SS.UU. n. 30008/2019).
Nel merito, l'appello va respinto, siccome infondato.
Si rinvengono in atti di documenti comprovanti le notifiche effettuate relative ad avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni amministrative, già depositati in primo grado e qui nuovamente depositati:
1) accertamento tasse automobilistiche n. 309116009044, con raccomandata A/R a consegnata a mani della stessa contribuente in data 10 maggio 2016 (firma di ricezione in avviso). Autovettura targa Targa_1;
2) accertamento tasse automobilistiche n. 309116166936, con raccomandata A/R a consegnata a mani della stessa contribuente in data 13 luglio 2016 (firma di ricezione in avviso). Autovettura targa Targa_2;
3) accertamento tasse automobilistiche n. 309116188074, con raccomandata A/R a consegnata a mani della stessa contribuente in data 11 luglio 2016 (firma di ricezione in avviso). Motociclo targa Targa_3; 3) accertamento tasse automobilistiche n. 309116213723, con raccomandata A/R a consegnata a mani della stessa contribuente in data 10 ottobre 2016 (firma di ricezione in avviso). Motociclo targa Targa_4
Per completezza, va detto che la cartella esattoriale alla base del ricorso risulta notificata il 22 settembre
2018, a mani di AS IA, qualificatasi come “addetta alla casa”.
E' agevole verificare che, in riferimento a ciascuno degli atti innanzi elencati, nessuna prescrizione (triennale)
è decorsa. Atti che, comunque, hanno interrotto la prescrizione relativa alla notifica della cartella esattoriale, notificata del tutto tempestivamente, come appena detto, in data 22 settembre 2018.
Infine, è appena il caso di ricordare che gli avvisi di ricevimento sono qualificabili “atti pubblici”, con l'effetto che per il disconoscimento della firma su di essi apposta si rende necessaria la proposizione di querela di falso innanzi al competente Tribunale ordinario (competenza funzionale inderogabile). Nel caso che occupa, nessuna querela di falso risulta incardinata.
Per quanto fin qui esposto l'appello non può trovare accoglimento, con l'effetto di confermare l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'AdE-Riscossione, delle spese per il presente grado, che qui liquida in € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ancona il giorno 1 dicembre 2025.
Il RE Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
EL PE, RE
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 124/2020 depositato il 10/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - LI IC E ER
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano N. 9 60125 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 14/06/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820180003588530000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato la signora Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 223/2019 con cui la CTP di LI IC ha respinto, con spese, il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella di pagamento n. 008220180003588530000, recante carico per tasse automobilistiche a.i. 2014.
L'appellante affida le proprie doglianze a tre motivi in diritto:
1) vizio di motivazione per difetto assoluto degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza – travisamento della prova.
Asserisce che nel fascicolo di primo grado sarebbe del tutto assente qualsivoglia prova documentale idonea a suffragare le deduzioni difensive dell'AdE-Riscossione, e conseguentemente della sentenza appellata, con grave lesione del diritto di difesa del contribuente.
2) decadenza probatoria dell'appellata, per l'assenza di qualsivoglia produzione documentale avversaria in primo grado. Decadenza che precluderebbe, nel presente giudizio d'appello, ogni possibilità di fornire la documentazione a sostegno delle ragioni di parte pubblica (art. 58 d.lgs. n. 546/'92).
3) la sentenza merita riforma alla luce della mancata dimostrazione da parte dell'AdE-R, “”(…) dell'avvenuta, rituale notifica all'odierna appellante degli atti prodromici alla cartella impugnata (…)” (app. pag. 4). Inoltre, il credito recato in cartella deve essere dichiarato estinto per prescrizione (triennale) maturata alla fine dell'anno 2017, con cartella notificata il 17 settembre 2018, e senza che la contribuente abbia ricevuto alcun atto interruttivo della prscrizione entro il 31 dicembre 2017.
Conclude chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di nullità della cartella di pagamento. In subordine, chiede la compensazione delle spese di lite del doppio grado “(…) considerato, in ossequio al principio di causalità del processo, la non imputabilità del contenzioso di secondo grado alla parte appellante. (…)” (app. pag 5).
Con vittoria di spese per entrambi i gradi, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Resiste l'AdE-Riscossione con deposito di tempestive controdeduzioni. In esse lamenta che:
a) il primo motivo d'appello sarebbe scarsamente comprensibile. In ogni caso, la documentazione indicata nella comparsa di costituzione in primo grado è stata regolarmente prodotta;
b) produce nuovamente, per mera completezza difensiva, i documenti già depositati in primo grado, attestanti le notifiche effettuate dall'Ente impositore Regione Marche;
c) deduce l'infondatezza dell'appello, rimandando alle copie dei quattro accertamenti ed irrogazione sanzioni per tasse automobilistiche depositate in atti, con relativi referti di notifica a mani della stessa ricorrente
(rispettivamente, del 10 aprile 2016; 13 luglio 2016; 11 luglio 2016; 14 ottobre 2016).
Nessun termine prescrizionale sarebbe, pertanto, mai decorso tra la notifica del citati atti e la notifica della cartella esattoriale.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In data 20 novembre 2025 l'appellante ha depositato memorie illustrative, con le quali deduce, tra l'altro, la nullità della costituzione dell'AdE-R per essere l'Ente patrocinato da avvocato del libero foro con la conseguente inutilizzabilità dell'avversa produzione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la doglianza dell'appellante recata nella memoria illustrativa del 20 novembre
2025, relativa alla nullità della costituzione dell'AdE-R, di cui in fatto. La censura è inammissibile, in quanto non è consentito ampliare i motivi di ricorso con le memorie “illustrative” previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/'92.
Considerato che la costituzione dell'AdE-R risale al 2 marzo 2020, l'appellante avrebbe avuto tutto il tempo per integrare i motivi di ricorso ai sensi del combinato ex art. 24 co. 2 e 58 co. 2 del d.lgs. n. 546/'92 (motivi aggiunti). (Comunque, cfr. Cass. SS.UU. n. 30008/2019).
Nel merito, l'appello va respinto, siccome infondato.
Si rinvengono in atti di documenti comprovanti le notifiche effettuate relative ad avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni amministrative, già depositati in primo grado e qui nuovamente depositati:
1) accertamento tasse automobilistiche n. 309116009044, con raccomandata A/R a consegnata a mani della stessa contribuente in data 10 maggio 2016 (firma di ricezione in avviso). Autovettura targa Targa_1;
2) accertamento tasse automobilistiche n. 309116166936, con raccomandata A/R a consegnata a mani della stessa contribuente in data 13 luglio 2016 (firma di ricezione in avviso). Autovettura targa Targa_2;
3) accertamento tasse automobilistiche n. 309116188074, con raccomandata A/R a consegnata a mani della stessa contribuente in data 11 luglio 2016 (firma di ricezione in avviso). Motociclo targa Targa_3; 3) accertamento tasse automobilistiche n. 309116213723, con raccomandata A/R a consegnata a mani della stessa contribuente in data 10 ottobre 2016 (firma di ricezione in avviso). Motociclo targa Targa_4
Per completezza, va detto che la cartella esattoriale alla base del ricorso risulta notificata il 22 settembre
2018, a mani di AS IA, qualificatasi come “addetta alla casa”.
E' agevole verificare che, in riferimento a ciascuno degli atti innanzi elencati, nessuna prescrizione (triennale)
è decorsa. Atti che, comunque, hanno interrotto la prescrizione relativa alla notifica della cartella esattoriale, notificata del tutto tempestivamente, come appena detto, in data 22 settembre 2018.
Infine, è appena il caso di ricordare che gli avvisi di ricevimento sono qualificabili “atti pubblici”, con l'effetto che per il disconoscimento della firma su di essi apposta si rende necessaria la proposizione di querela di falso innanzi al competente Tribunale ordinario (competenza funzionale inderogabile). Nel caso che occupa, nessuna querela di falso risulta incardinata.
Per quanto fin qui esposto l'appello non può trovare accoglimento, con l'effetto di confermare l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'AdE-Riscossione, delle spese per il presente grado, che qui liquida in € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ancona il giorno 1 dicembre 2025.
Il RE Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni