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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 430/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di Parte_1 vv. Luca Mondino e dall'Avv. Sonia Sodano, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in Controparte_1 nfredi, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“DICHIARA di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore così come da ordinanza del
08/10/2025 pubblicata il successivo 13/10/2025.
Con riferimento al punto a) della ridetta proposta, si ritiene implicito (ed in tal caso accettato) che il signor possa continuare a vivere presso la Sua attuale residenza sita in Parte_1
pagina 1 di 4 Savigliano (CN), Via Madonnetta n. 12, scala B, interno 5 mentre la signora Controparte_1 unitamente ai figli minori e continueranno a vivere nell'abitazione sita in Per_1 Per_2
Savigliano (CN), Strada San Salvatore n. 36.”
Per la convenuta:
“dichiara di accettare la proposta transattiva ivi formulata.
Al solo fine di ben operare ed evitare problematiche future, si segnalano unicamente due aspetti:
1. Per la comunicazione delle Vacanze estive si vorrebbe portare il termine al 31 giugno di ogni anno, dato che il datore di lavoro non determina prima la chiusura estiva.
2. La sig.ra non vorrebbe, per il momento, mutare la propria residenza Controparte_1 anagrafica in quanto l'appartamento di Savigliano è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” ed un eventuale spostamento creerebbe un ulteriore ed evitabile costo per le casse di entrambi i coniugi. “
All'udienza del 12.11.2025 le parti hanno dichiarato di nulla opporre alle richieste di integrazione alla proposta conciliativa effettuate dall'altra parte.
Per il Pubblico Ministero:
“Si disponga come da conclusioni condivise”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Saluzzo il 21.12.2013 Parte_1 Controparte_1
e dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente il 5.1.2010 e il 7.10.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso del 26.2.2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1 coniugi, essendo diventata intollerabile la convivenza. Il ricorrente ha altresì domandato l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, tempi di permanenza paritari presso ciascun genitore e il mantenimento diretto.
La convenuta si è costituita, nulla opponendo alla pronuncia di separazione, ma chiedendo l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé e un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura ritenuta equa dal Tribunale.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 24.6.2025 e, alla successiva udienza del
17.9.2025, si è proceduto all'ascolto dei minori. Su richiesta congiunta delle parti, il Giudice relatore designato ha formulato una proposta conciliativa che prevede l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita presso il padre comprensivo di weekend alternati, uno o due pomeriggi infrasettimanali e alcuni periodi nelle vacanze e un contributo al mantenimento a carico del convenuto di 350,00 euro mensili, oltre al pagina 2 di 4 50% delle spese straordinarie. Le parti hanno accettato la proposta, pur se con alcune precisazioni: il ricorrente ha chiesto di poter continuare a vivere nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, mentre la convenuta ha chiesto di poter mantenere la residenza anagrafica presso il suddetto immobile e che le vacanze estive siano concordate tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12.11.2025.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo disporsi come da conclusioni condivise.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, essendo pacifico che si siano verificati fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono separatamente da diverso tempo.
In ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli, il Collegio prende atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice designato a seguito dell'ascolto dei figli.
Possono essere recepite le richieste di integrazione formulate dalle parti, visto l'accordo sul punto e trattandosi di aspetti marginali.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12.2.1979, e , nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a Saluzzo il Controparte_1
21.12.2013 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 25 parte I anno 2013,
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà di mantenere la residenza ai soli fini anagrafici in Savigliano, Via Madonnetta
12, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre, il quale continuerà a vivere presso l'abitazione in comproprietà sita in
Savigliano, Via Madonnetta 12, possa tenere con sé i figli, salvo diversi e più ampi accordi:
- a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera,
- per due sere infrasettimanali, da concordarsi direttamente con i figli, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna (con possibilità di pernottamento nei periodi non scolastici)
pagina 3 di 4 - per una sera infrasettimanale, da concordarsi direttamente con i figli, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna (con possibilità di pernottamento nei periodi non scolastici),
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con la madre il Natale e il Capodanno,
- per metà delle vacanze pasquali, alternando con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
- per due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno,
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 350,00 euro mensili (175,00 euro a figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 430/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di Parte_1 vv. Luca Mondino e dall'Avv. Sonia Sodano, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in Controparte_1 nfredi, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“DICHIARA di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore così come da ordinanza del
08/10/2025 pubblicata il successivo 13/10/2025.
Con riferimento al punto a) della ridetta proposta, si ritiene implicito (ed in tal caso accettato) che il signor possa continuare a vivere presso la Sua attuale residenza sita in Parte_1
pagina 1 di 4 Savigliano (CN), Via Madonnetta n. 12, scala B, interno 5 mentre la signora Controparte_1 unitamente ai figli minori e continueranno a vivere nell'abitazione sita in Per_1 Per_2
Savigliano (CN), Strada San Salvatore n. 36.”
Per la convenuta:
“dichiara di accettare la proposta transattiva ivi formulata.
Al solo fine di ben operare ed evitare problematiche future, si segnalano unicamente due aspetti:
1. Per la comunicazione delle Vacanze estive si vorrebbe portare il termine al 31 giugno di ogni anno, dato che il datore di lavoro non determina prima la chiusura estiva.
2. La sig.ra non vorrebbe, per il momento, mutare la propria residenza Controparte_1 anagrafica in quanto l'appartamento di Savigliano è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” ed un eventuale spostamento creerebbe un ulteriore ed evitabile costo per le casse di entrambi i coniugi. “
All'udienza del 12.11.2025 le parti hanno dichiarato di nulla opporre alle richieste di integrazione alla proposta conciliativa effettuate dall'altra parte.
Per il Pubblico Ministero:
“Si disponga come da conclusioni condivise”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Saluzzo il 21.12.2013 Parte_1 Controparte_1
e dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente il 5.1.2010 e il 7.10.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso del 26.2.2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1 coniugi, essendo diventata intollerabile la convivenza. Il ricorrente ha altresì domandato l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, tempi di permanenza paritari presso ciascun genitore e il mantenimento diretto.
La convenuta si è costituita, nulla opponendo alla pronuncia di separazione, ma chiedendo l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé e un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura ritenuta equa dal Tribunale.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 24.6.2025 e, alla successiva udienza del
17.9.2025, si è proceduto all'ascolto dei minori. Su richiesta congiunta delle parti, il Giudice relatore designato ha formulato una proposta conciliativa che prevede l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita presso il padre comprensivo di weekend alternati, uno o due pomeriggi infrasettimanali e alcuni periodi nelle vacanze e un contributo al mantenimento a carico del convenuto di 350,00 euro mensili, oltre al pagina 2 di 4 50% delle spese straordinarie. Le parti hanno accettato la proposta, pur se con alcune precisazioni: il ricorrente ha chiesto di poter continuare a vivere nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, mentre la convenuta ha chiesto di poter mantenere la residenza anagrafica presso il suddetto immobile e che le vacanze estive siano concordate tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12.11.2025.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo disporsi come da conclusioni condivise.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, essendo pacifico che si siano verificati fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono separatamente da diverso tempo.
In ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli, il Collegio prende atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice designato a seguito dell'ascolto dei figli.
Possono essere recepite le richieste di integrazione formulate dalle parti, visto l'accordo sul punto e trattandosi di aspetti marginali.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12.2.1979, e , nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a Saluzzo il Controparte_1
21.12.2013 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 25 parte I anno 2013,
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà di mantenere la residenza ai soli fini anagrafici in Savigliano, Via Madonnetta
12, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre, il quale continuerà a vivere presso l'abitazione in comproprietà sita in
Savigliano, Via Madonnetta 12, possa tenere con sé i figli, salvo diversi e più ampi accordi:
- a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera,
- per due sere infrasettimanali, da concordarsi direttamente con i figli, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna (con possibilità di pernottamento nei periodi non scolastici)
pagina 3 di 4 - per una sera infrasettimanale, da concordarsi direttamente con i figli, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna (con possibilità di pernottamento nei periodi non scolastici),
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con la madre il Natale e il Capodanno,
- per metà delle vacanze pasquali, alternando con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
- per due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno,
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 350,00 euro mensili (175,00 euro a figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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