Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 11562 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per n.q. di erede di (Avv. SORGI ROBERTA)
[...] Persona_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. Controparte_1 Per_1
ADRIANA GIOVANNA)
Resistente
All'udienza del 14.02.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
CP_ Condanna l a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di euro € 491,46 a titolo di arretrati relativi all'assegno ordinario di invalidità sulla pensione cat. IO, n.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
CP_ Pone a carico dell le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/12/2021, la ricorrente, ha convenuto in giudizio
CP_ l innanzi a questo Tribunale, chiedendo che “- Accertare e dichiarare che la
Sig.ra percepisce regolarmente l'assegno categoria IO riliquidato a far Persona_1
data dall' 01.03.2021; - in conseguenza di tale riliquidazione accertare e dichiarare che
la Sig.ra è creditore della somma lorda di € 4.467,28; Persona_1
CP_
- conseguentemente condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, della
somma lorda di € 4.467,28 dovuta a titolo di arretrati di pensione, oltre interessi e
rivalutazione monetaria”.
Deduceva la ricorrente che in data 08.09.2020 presentava, domanda di ripristino di invalidità civile, allegando il modello AP70, essendo stata riconosciuta inabile in data
8.09.2018 senza percepire la pensione di inabilità. Successivamente riceveva dall'Istituto resistente comunicazione del 27.01.2021 con la quale veniva informata della riliquidazione dell'assegno di invalidità categoria IO, n. 15046787 con decorrenza 1 gennaio 2020, precisando che “dal ricalcolo è derivato, fino al 28
febbraio 2021un credito a suo favore di € 4.467,28…” (cfr. doc. n. 3 produzione ricorrente). Indi, la ricorrente dall' 01.03. 2021 ha percepito regolarmente la rata mensile della pensione ma non la somma dovuta a titolo di arretrati. Risultando
infruttuosi i numerosi solleciti si vedeva pertanto costretta a citare in giudizio l . Controparte_3
CP_ L regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che “ Per effetto del ricalcolo - comprendente la variazione dei dati di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro calcolo per supplemento di pensione;
nonché incumulabilità con i redditi da lavoro
prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di
invalidità - è stato accertato un debito a carico della ricorrente per € 5371,74”.
Con successiva comparsa di costituzione del 23.10.2024 si costituiva in giudizio
, n.q. di erede di (deceduta in data 06.11.2023) Parte_1 Persona_1
chiedendo la prosecuzione del giudizio e l'accoglimento del ricorso.
Indi la causa, istruita documentalmente e a mezzo consulenza tecnica contabile,
veniva rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza e in pari data decisa.
Il ricorso va accolto parzialmente solo nei limiti di seguito esposti.
L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi con infermità fisica e mentale, che determini una riduzione,
superiore ai 2/3, della capacità lavorativa.
Per aver diritto alla prestazione regolata dalla legge 222/1984, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa
La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è
confermabile, su domanda del titolare, per i periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla liquidazione.
Riguardo all'importo, l'assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto in presenza di contribuzione antecedente il 1996
secondo quanto prevedono le regole generali: retributivo sino al 2011 se in presenza di almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive;
oppure, se in presenza di meno di 18 anni di contributi al
31.12.1995, come nel caso di specie, il calcolo contributivo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996. Per gli iscritti successivi al 1996 il calcolo è tutto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contributivo.
Per quanto riguarda la quantificazione delle somme, deve senz'altro farsi riferimento alla consulenza tecnica in atti, che appare correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici CTU che ha proceduto al calcolo degli arretrati di assegno ordinario di invalidità tenendo conto del ricalcolo e della compensazione effettuata dall . Il ctu nominato “… in applicazione delle riduzioni da operare per legge, ha CP_1
accertato per l'anno 2018 un debito pari a € 4.304,82 a differenza del debito accertato
CP_ dall' pari a € 5.680,22. …
CP_ Nell'anno 2019 si conferma il conguaglio determinato dall' pari a € 329,00, esposto
nel paragrafo precedente, che pertanto, riduce il debito a € 3.975,82 (4.304,82 –
329,00).
Per gli anni 2020 e 2021, lo scrivente conferma l'importo del credito determinato
dall'Istituto pari a € 4.467,28 analizzato nel dettaglio precedentemente.
CP_ In conclusione, il debito accertato dall' pari a € 5.371,74, riconducibile
esclusivamente alla incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall'art.1 comma 42
della legge 335/95 per gli assegni ordinari di invalidità, in vero, non coincide con
l'importo determinato dallo scrivente rappresentato nelle tabelle precedenti, pari a €
3.975,8, determinando una eccedenza di credito pari a € 491,46. Dunque, in risposta al quesito posto è dovuto alla ricorrente a titolo di arretrati assegno ordinario di invalidità
tenuto conto del ricalcolo e della compensazione effettuata dal un importo CP_1
CP_ pari a € 491,46”. Tenuto conto di quanto precede l assorbita ogni altra questione,
va condannato pertanto al pagamento in favore della parte ricorrente della residua somma di euro € 491,46 a titolo di arretrati relativi all'assegno ordinario di invalidità sulla pensione cat. IO, n. 15046787.
Considerato l'esito complessivo del giudizio le spese di lite sono interamente
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro compensate tra le parti.
CP_ Pone a carico dell le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto
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◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/02/2025.
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AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro