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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1534/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16221/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400096162 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13166/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1, ricorre contro il Comune di Roma Capitale-Direzione Entrate Tributarie, avverso l'Avviso di Nominativo_1 e Tefa anno 2022 notificato il 23.08.2024. Eccepisce l'illegittimità dell'atto sulla base della errata classificazione dell'immobile oggetto di tassazione, erroneamente inserito nell'ambito della Cat. 05 del Regolamento TARI del Comune di Roma.
Si costituice con le proprie controdeduzioni- Memorie il Comune di Roma Capitale rigettando in toto quanto eccepito dal ricorrente.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso è da accogliere. Infatti, per espressa previsione normativa gli enti di tipo associativo godono di un particolare regime fiscale agevolativo, a condizione però che gli stessi rispettino una serie di requisiti. Tra questi rientra, per le associazioni sportive dilettantistiche, anche la registrazione dell'Associazione_1
dilettantistica al Registro Associazione_2, finalizzata all'ottenimento dello status di Ente Sportivo. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.10393 del 30 aprile 2018 ha affrontato il delicato tema del regime fiscale agevolato riconosciuto alle associazioni sportive dilettantistiche e ha affermato che in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, Associazione_1 dilettantistica), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al Associazione_2 (cfr. Cassazione sez. V, 5 agosto 2016, n. 16449). Inoltre, le suddette agevolazioni tributarie di cui all'art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, «si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto» (cfr. Cassazione sez. V, 11 marzo 2015, n. 4872). Ne consegue, quindi, che come qui stabilito dalla Corte di Cassazione, alle Associazione_3 non basta provare la regolare iscrizione al Registro del Associazione_2 per poter beneficiare delle esenzioni fiscali, ma è necessario dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività associativa, dell'assenza di un fine di lucro e del coinvolgimento dei soci, nel totale rispetto dei requisiti normativi previsti. A tal fine anche "La Risoluzione Ministeriale 24 gennaio 1994, protocollo
5/3398, dispone: “Per quanto riguarda i locali adibiti a palestra si ritiene di confermare, secondo quanto già espresso nella circolare n° 7 del 3 maggio 1983, l'intassabilità di quella parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti”. Già in precedenza la Risoluzione ministeriale 14 marzo 1987 Protocollo 8/1868 precisava che la metratura non tassata è quella “parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, a prescindere dalla circostanza che detti impianti siano ubicati nei locali o su aree scoperte”. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, così come gli altri enti di tipo associativo, possono fruire di particolari benefici fiscali. In tal senso l'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR) stabilisce un regime tributario agevolato riferito all'attività che questi soggetti svolgono nei confronti degli associati o dei partecipanti all'associazione, con specificazione che le quote o i contributi associativi versati non concorrono a formare il reddito complessivo. Il comma 3 del citato art. 148 del TUIR prevede inoltre che: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”. Con precipuo riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 prevede precise disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e ai commi 17, 18 e 18-bis vengono elencati i requisiti che le Associazione_3 devono rispettare per il riconoscimento dei previsti benefici fiscali. Pertanto per mantenere il regime agevolativo in argomento, le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare tutta una serie di condizioni (quali ad esempio l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, o il fatto che la Associazione_3 debba essere costituita con atto scritto nel quale deve essere indicata, tra l'altro, anche la sede legale, o ancora che nello Statuto deve essere espressamente prevista l'assenza di fini di lucro e deve essere esplicitata la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette).
La parte ricorrente ha messo in evidenza la propria iscrizione, il proprio riconoscimento dell'associsazione presso il C.O.N.I., nonchè presso il Dip.dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha rappresentato tutte le circostanze sia alla parte resistente, sia all'AMA, avanzando anche richiesta di ricalcolare ai sensi della norma il tributo dovuto per l'anno in corso nonchè a restituire tutte le somme indebitamente pagate a titolo di TaRi, dal 2010 in poi. Il Comune ha errato, da quanto su detto, alla relativa imposizione di una imposta su una Cat 5 della Tabella del Regolamento Comunale.Si accoglie il ricorso e considerato la natura della materia in discussione si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Si accoglie il ricorso e spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16221/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400096162 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13166/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1, ricorre contro il Comune di Roma Capitale-Direzione Entrate Tributarie, avverso l'Avviso di Nominativo_1 e Tefa anno 2022 notificato il 23.08.2024. Eccepisce l'illegittimità dell'atto sulla base della errata classificazione dell'immobile oggetto di tassazione, erroneamente inserito nell'ambito della Cat. 05 del Regolamento TARI del Comune di Roma.
Si costituice con le proprie controdeduzioni- Memorie il Comune di Roma Capitale rigettando in toto quanto eccepito dal ricorrente.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso è da accogliere. Infatti, per espressa previsione normativa gli enti di tipo associativo godono di un particolare regime fiscale agevolativo, a condizione però che gli stessi rispettino una serie di requisiti. Tra questi rientra, per le associazioni sportive dilettantistiche, anche la registrazione dell'Associazione_1
dilettantistica al Registro Associazione_2, finalizzata all'ottenimento dello status di Ente Sportivo. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.10393 del 30 aprile 2018 ha affrontato il delicato tema del regime fiscale agevolato riconosciuto alle associazioni sportive dilettantistiche e ha affermato che in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, Associazione_1 dilettantistica), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al Associazione_2 (cfr. Cassazione sez. V, 5 agosto 2016, n. 16449). Inoltre, le suddette agevolazioni tributarie di cui all'art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, «si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto» (cfr. Cassazione sez. V, 11 marzo 2015, n. 4872). Ne consegue, quindi, che come qui stabilito dalla Corte di Cassazione, alle Associazione_3 non basta provare la regolare iscrizione al Registro del Associazione_2 per poter beneficiare delle esenzioni fiscali, ma è necessario dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività associativa, dell'assenza di un fine di lucro e del coinvolgimento dei soci, nel totale rispetto dei requisiti normativi previsti. A tal fine anche "La Risoluzione Ministeriale 24 gennaio 1994, protocollo
5/3398, dispone: “Per quanto riguarda i locali adibiti a palestra si ritiene di confermare, secondo quanto già espresso nella circolare n° 7 del 3 maggio 1983, l'intassabilità di quella parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti”. Già in precedenza la Risoluzione ministeriale 14 marzo 1987 Protocollo 8/1868 precisava che la metratura non tassata è quella “parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, a prescindere dalla circostanza che detti impianti siano ubicati nei locali o su aree scoperte”. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, così come gli altri enti di tipo associativo, possono fruire di particolari benefici fiscali. In tal senso l'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR) stabilisce un regime tributario agevolato riferito all'attività che questi soggetti svolgono nei confronti degli associati o dei partecipanti all'associazione, con specificazione che le quote o i contributi associativi versati non concorrono a formare il reddito complessivo. Il comma 3 del citato art. 148 del TUIR prevede inoltre che: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”. Con precipuo riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 prevede precise disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e ai commi 17, 18 e 18-bis vengono elencati i requisiti che le Associazione_3 devono rispettare per il riconoscimento dei previsti benefici fiscali. Pertanto per mantenere il regime agevolativo in argomento, le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare tutta una serie di condizioni (quali ad esempio l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, o il fatto che la Associazione_3 debba essere costituita con atto scritto nel quale deve essere indicata, tra l'altro, anche la sede legale, o ancora che nello Statuto deve essere espressamente prevista l'assenza di fini di lucro e deve essere esplicitata la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette).
La parte ricorrente ha messo in evidenza la propria iscrizione, il proprio riconoscimento dell'associsazione presso il C.O.N.I., nonchè presso il Dip.dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha rappresentato tutte le circostanze sia alla parte resistente, sia all'AMA, avanzando anche richiesta di ricalcolare ai sensi della norma il tributo dovuto per l'anno in corso nonchè a restituire tutte le somme indebitamente pagate a titolo di TaRi, dal 2010 in poi. Il Comune ha errato, da quanto su detto, alla relativa imposizione di una imposta su una Cat 5 della Tabella del Regolamento Comunale.Si accoglie il ricorso e considerato la natura della materia in discussione si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Si accoglie il ricorso e spese compensate.