Decreto cautelare 24 aprile 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03876/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04949/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4949 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difeso dall'avvocato Andrea Cimmino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
• di tutti gli atti della procedura d’esame mediante i quali la ricorrente, non avendo superato la prova preselettiva, è stata esclusa dal prosieguo dell’iter concorsuale e dalla partecipazione alla successiva prova scritta del concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari (pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024 (codice: 2024-01-146/MAGISTRATI/TRIBUTARI), ivi compresi i verbali o gli atti della Commissione esaminatrice nonché i relativi atti ministeriali di approvazione, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, con cui sono stati: • validati i quesiti della prova preselettiva del concorso de quo (sia quelli originariamente formulati, sia quelli successivamente rettificati) contenenti anche i due quesiti illegittimi di cui ai nn. 13 e 19; • somministrati alla ricorrente i quesiti per la suddetta prova (tra cui i due predetti quesiti nn. 13 e 19); • valutato il compito dalla medesima svolto e applicato il relativo punteggio (erroneo in relazione ai suddetti quesiti nn. 13 e 19); • adottata, approvata e pubblicata la graduatoria/elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e, quindi, sono stati ammessi alla successiva prova scritta e al prosieguo della procedura concorsuale (tra i quali illegittimamente non figura la ricorrente…);
• in parte qua , del bando di concorso che ha erroneamente previsto che, ai fini dell’accesso alle prove d’esame, i candidati dovessero superare una prova preselettiva non prevista dalla normativa in materia e, comunque, senza prevedere una soglia minima di sufficienza, nonché stabilendo un numero eccessivamente limitato di ammessi allo scritto rispetto ai posti messi a concorso;
• di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, conseguente o presupposto ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi gli atti non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AN GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con dichiarazione depositata il 17/2/2026 parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso a spese compensate e tale richiesta risulta sottoscritta per accettazione da parte resistente;
Ritenuto di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI OR, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
AN GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GL | PI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.