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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3266/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20841/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-3430 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2634/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
Napoli Obiettivo Valore avverso avviso di accertamento IMU anno 2020 n. 166514/3430 del 26/06/2025 relativo al saldo IMU 2020 eccependo l'illegittimità per la non debenza della seconda rata IMU 2020 ai sensi dell'art. 9 D.L. 137/2020
(Decreto Ristori), essendo proprietario e contestualmente gestore dell'attività esercitata nell'immobile oggetto di imposizione, con codice ATECO 47.71.10.
La resistente, pur ritualmente evocata in giudizio a mezzo PEC, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, si fa presente che la contumacia della resistente non comporta automatica soccombenza come affermato dalla Corte di Cassazione, “la mancata costituzione dell'ente impositore non determina automatica soccombenza: il giudice deve comunque esaminare la fondatezza delle ragioni dedotte dal ricorrente, potendo assumere come provati i fatti documentati e non contraddetti” (Cass. n.
9876/2013; n. 21435/2017; n. 32112/2021).
In merito alla doglianza di parte ricorrente sulla non debenza della pretesa tributaria, l'art. 9 del D.L.
137/2020 ha introdotto tale esonero per la seconda rata IMU 2020 sul fondamento di presupposti oggettivi (tipologia di attività) e soggettivi (coincidenza tra proprietario e gestore).
È principio consolidato che l'esenzione o esclusione prevista dalla legge incide direttamente sul presupposto impositivo. La Suprema Corte ha affermato che “l'esenzione prevista da norme speciali deve essere riconosciuta d'ufficio dall'amministrazione e dal giudice, una volta accertati i presupposti di fatto e di diritto” (Cass. n. 18752/2015; n. 15045/2019; n. 30567/2022).
Dagli atti depositati agli atti da parte del contribuente emerge che l'immobile è sede dell'attività svolta dallo stesso e la stessa attività rientra tra quelle contemplate dal D.L. 137/2020.
Sono quindi integrati i presupposti dell'esenzione.
Sulla circostanza che l'accertamento si fonda sull'omessa dichiarazione IMU, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “in materia di tributi locali, la dichiarazione ha funzione meramente informativa e non costitutiva del rapporto tributario;
l'omissione dichiarativa non preclude il riconoscimento di esenzioni previste dalla legge” (Cass. n. 23456/2017; n. 11247/2019; n. 28901/2021).
Ne consegue che la mancata dichiarazione può rilevare solo sotto il profilo sanzionatorio formale, ma non può far rivivere un'imposta non dovuta.
Pertanto, secondo costante giurisprudenza, “l'accertamento tributario è illegittimo quando difetta il presupposto sostanziale dell'imposta, configurandosi vizio radicale dell'atto, con caducazione anche delle sanzioni e degli accessori” (Cass. n. 23510/2016; n. 26914/2018; n. 14780/2020).
Nel caso in esame, l'IMU 2020 seconda rata non era dovuta ex lege;
la pretesa è dunque priva di base giuridica.
Pertanto, accoglie il ricorso ed annulla l'atto. Compensa le spese attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20841/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-3430 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2634/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
Napoli Obiettivo Valore avverso avviso di accertamento IMU anno 2020 n. 166514/3430 del 26/06/2025 relativo al saldo IMU 2020 eccependo l'illegittimità per la non debenza della seconda rata IMU 2020 ai sensi dell'art. 9 D.L. 137/2020
(Decreto Ristori), essendo proprietario e contestualmente gestore dell'attività esercitata nell'immobile oggetto di imposizione, con codice ATECO 47.71.10.
La resistente, pur ritualmente evocata in giudizio a mezzo PEC, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, si fa presente che la contumacia della resistente non comporta automatica soccombenza come affermato dalla Corte di Cassazione, “la mancata costituzione dell'ente impositore non determina automatica soccombenza: il giudice deve comunque esaminare la fondatezza delle ragioni dedotte dal ricorrente, potendo assumere come provati i fatti documentati e non contraddetti” (Cass. n.
9876/2013; n. 21435/2017; n. 32112/2021).
In merito alla doglianza di parte ricorrente sulla non debenza della pretesa tributaria, l'art. 9 del D.L.
137/2020 ha introdotto tale esonero per la seconda rata IMU 2020 sul fondamento di presupposti oggettivi (tipologia di attività) e soggettivi (coincidenza tra proprietario e gestore).
È principio consolidato che l'esenzione o esclusione prevista dalla legge incide direttamente sul presupposto impositivo. La Suprema Corte ha affermato che “l'esenzione prevista da norme speciali deve essere riconosciuta d'ufficio dall'amministrazione e dal giudice, una volta accertati i presupposti di fatto e di diritto” (Cass. n. 18752/2015; n. 15045/2019; n. 30567/2022).
Dagli atti depositati agli atti da parte del contribuente emerge che l'immobile è sede dell'attività svolta dallo stesso e la stessa attività rientra tra quelle contemplate dal D.L. 137/2020.
Sono quindi integrati i presupposti dell'esenzione.
Sulla circostanza che l'accertamento si fonda sull'omessa dichiarazione IMU, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “in materia di tributi locali, la dichiarazione ha funzione meramente informativa e non costitutiva del rapporto tributario;
l'omissione dichiarativa non preclude il riconoscimento di esenzioni previste dalla legge” (Cass. n. 23456/2017; n. 11247/2019; n. 28901/2021).
Ne consegue che la mancata dichiarazione può rilevare solo sotto il profilo sanzionatorio formale, ma non può far rivivere un'imposta non dovuta.
Pertanto, secondo costante giurisprudenza, “l'accertamento tributario è illegittimo quando difetta il presupposto sostanziale dell'imposta, configurandosi vizio radicale dell'atto, con caducazione anche delle sanzioni e degli accessori” (Cass. n. 23510/2016; n. 26914/2018; n. 14780/2020).
Nel caso in esame, l'IMU 2020 seconda rata non era dovuta ex lege;
la pretesa è dunque priva di base giuridica.
Pertanto, accoglie il ricorso ed annulla l'atto. Compensa le spese attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese.