Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Cuccu, Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento, previa sospensione di efficacia,
del provvedimento M_D -OMISSIS- dello Stato Maggiore dell'Esercito (DIPE), notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta la proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità formulata ai sensi della Direttiva P-001 - Ed. 2021 nell'interesse del Mar. Ca. -OMISSIS-.
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto neppure per estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. EL SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Sottufficiale dell’Esercito Italiano, ha impugnato il provvedimento epigrafato di rigetto della proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità formulata ai sensi della Direttiva P-001 - Ed. 2021.
In tal senso, ha esposto:
- di essere attualmente in servizio presso la Sezione -OMISSIS-, in forza di un’assegnazione temporanea ottenuta per l’espletamento del mandato di consigliere comunale a -OMISSIS-, suo comune di residenza. L’Ente di appartenenza del militare è il Reparto Operativo del -OMISSIS-;
- la famiglia del ricorrente (moglie e due figli di 9 e 6 anni) risiede a -OMISSIS- e in data 24.2.2025, alla coniuge del militare è stata diagnosticata una grave patologia oncologica (“ Carcinoma multifocale della mammella sinistra ”);
- in relazione a tale patologia, a seguito di intervento chirurgico di mastectomia, la stessa è stata sottoposta a un ciclo di trattamento endocrino della durata di cinque anni, con pesanti effetti collaterali che ne compromettono l’autonomia e richiedono assistenza continua, per cui, con verbale del -OMISSIS-, la Commissione Medico Legale dell’INPS l’ha riconosciuta “ invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% ” ai sensi della L. 118/71, nonché in condizione di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 104/92, con revisione prevista non prima di settembre 2027;
- su tali basi, il Comandante della -OMISSIS-, ha inoltrato al Comando Logistico dell’Esercito una “ Proposta di reimpiego per motivi di particolare gravità ” ai sensi della Direttiva P-001.
2. Previo contraddittorio procedimentale, con il provvedimento epigrafato la proposta è stata rigettata in quanto:
“ dall'analisi della fattispecie, gli elementi rappresentati dal sottufficiale non risultano riconducibili nell'alveo della particolare gravità che l'istituto mira a tutelare attraverso l'adozione di provvedimenti di natura derogatoria ed eccezionale.
In particolare, il beneficio richiesto presuppone la sussistenza di un'esigenza connotata da oggettiva e assoluta straordinarietà, tale da rendere il movimento extra ordinem l'unica ed esclusiva modalità risolutiva della problematica prospettata. non ravvisandosi il carattere di ineluttabilità del movimento quale sola misura risolutiva, mancano i presupposti per la deroga alle ordinarie procedure d'impiego.
Peraltro si evidenzia che:
- presso gli EDRC dislocati nella sede di -OMISSIS- e provincia il sottufficiale non trova utile collocazione organica atteso che lo stato di alimentazione nella p.o. di "assistente tecnico del genio", riconducibile alla specifica branca funzionale posseduta dall'interessato, è pari al 100% della forza prevista;
- il sottufficiale è l'unico “assistente tecnico del genio" effettivo presso la sezione rifornimenti e mantenimento in Cagliari, pertanto assegnare il militare presso un altro EDO determinerebbe una vacanza organica allo stato non ripianabile;
- la distanza geografica tra la sede di servizio e la residenza del nucleo familiare è tale da non compromettere la possibilità di prestare assistenza al coniuge in caso di necessità.
Infine si rappresenta, che l'interessato, qualora lo ritenesse opportuno, potrà inoltrare un'istanza di assegnazione temporanea per gravi e contingenti motivi di carattere familiare (nel limite massimo di 60 giorni rinnovabili una sola volta per altri 60), la quale sarà valutata prescindendo dall'utile collocazione organica del militare ”.
3. Avverso tale atto il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione e falsa applicazione della direttiva P-001 - ed. 2021. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei presupposti di fatto , in quanto:
a) è erroneo in fatto il riferimento, nel preavviso di rigetto e, implicitamente, nel diniego finale, alla patologia della coniuge quale “handicap lieve”, poiché in contrasto con la documentazione medica agli atti;
b) è illogica l’affermazione secondo cui la distanza di circa 180 km tra -OMISSIS- non comprometterebbe la possibilità di prestare assistenza, posto che non considera né le oggettive criticità della rete viaria e ferroviaria sarda, che rendono gli spostamenti lenti e difficoltosi, né la natura dell’assistenza richiesta, che è continuativa e non limitata a sporadiche emergenze;
c) è contraddittorio suggerire l’assegnazione temporanea, giacché, da un lato, si nega la sussistenza di una “particolare gravità” e, dall’altro, si propone uno strumento previsto proprio per “gravi e contingenti motivi”.
- II Violazione degli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. Eccesso di potere per errata ponderazione degli interessi, illogicità manifesta e sviamento , in quanto:
a) le esigenze organizzative addotte appaiono generiche e non insuperabili, essendosi limitata a rilevare la copertura al 100% della posizione organica di “Assistente Tecnico del Genio” a -OMISSIS- e la circostanza che il Mar. Ca. -OMISSIS- sia l’unico a ricoprire tale-OMISSIS- (ove si trova in assegnazione temporanea ex d.lgs n. 267 del 2000;
b) è mancata la valutazione sulla possibilità di impiegare il ricorrente in mansioni diverse ma compatibili con il suo grado e la sua professionalità, né è stata valutata l’eventuale assegnazione presso altra sede di servizio ubicata nel territorio della Provincia di -OMISSIS- o, comunque, in una località idonea in ambito regionale da consentirgli di garantire la necessaria assistenza quotidiana alla coniuge;
c) risultano omesse – poiché inesistenti - le ragioni oggettive per le quali la vacanza che si verrebbe a -OMISSIS- sarebbe “non ripianabile”, posto anche che la sua posizione organica risulta “precaria” e non certo assimilabile a quella di un militare permanentemente assegnato a quella sede;
d) l’amministrazione, da un lato, disconosce quanto affermato dal Reparto di appartenenza presso il quale il militare risulta incardinato (Proposta di reimpiego) e impone la permanenza, presso lo stesso reparto, di una forza lavoro fortemente ridotta a cagione del grave stress familiare e di viaggio cui è costretto il ricorrente, in violazione della regola sottesa alla Direttiva P-001, che prevede che l’istituto del reimpiego per motivi gravi sia attivato anche per “ prevenire possibili conseguenze negative sul rendimento in servizio ” .
4. Resiste il Ministero della difesa, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata.
6. In premessa, vale ricordare che la domanda di reimpiego per situazioni di particolare gravità, prevista dal punto 5.4.4 della Direttiva «P001 Procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito» ed. 2021, costituisce un istituto speciale che riconosce al Comandante di Corpo la possibilità di sollecitare le valutazioni della scala gerarchica rispetto al trasferimento di un militare finalizzato a prevenire eventuali conseguenze negative sul rendimento in servizio (Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2026, n. 550).
L’istituto del trasferimento del militare per situazioni di particolare gravità ha natura eccezionale ed è subordinato a stringenti e rigorosi requisiti. Esso presuppone l’esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa, in quanto frutto di un delicato bilanciamento di interessi pubblici e privati e subordinato a stringenti limiti; un onere motivazionale rinforzato è, pertanto, predicabile per il caso di accoglimento dell’istanza, anche in considerazione dell’alterazione dell’ordine dei trasferimenti che ne deriva. Nel bilanciamento degli interessi, i bisogni personali e familiari del militare restano comunque subordinati - in ragione dello status rivestito - alla cura dell’interesse pubblico affidato all’ente di appartenenza (Cons. Stato, sez. II, 19 marzo 2026, n. 2349; 27 novembre 2025 n. 9357; 12 dicembre 2025, n. 9845).
Si è altresì chiarito che “ Siffatta fattispecie, di natura atipica e residuale, è rimessa, quanto all’individuazione delle ipotesi concrete, alla discrezionalità dell’amministrazione (come comprovato dall’indeterminatezza dei presupposti applicativi), sindacabile nei ristretti limiti dell’eccesso di potere. Cionondimeno la residualità e l’atipicità non possono essere intese come applicabilità dell'istituto in tutti i casi in cui non sia possibile ottenere il trasferimento con gli strumenti ordinari (segnatamente, in tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni per i benefici di cui alla legge n. 104/1992), in quanto il connotato di gravità della situazione che il reimpiego mira a fronteggiare ne rende evidente l’eccezionalità, che ricorre soltanto laddove le circostanze concrete impongano il trasferimento del militare in deroga alla disciplina vigente, senza ingenerare una disparità di trattamento con altri commilitoni. Ciò posto, trattandosi di fattispecie normativa eccezionale, da considerarsi quale valvola di chiusura del sistema in grado d’intercettare particolarissime situazioni non prevedibili normativamente ex ante, l’amministrazione militare gode di un amplissimo potere discrezione in merito, sindacabile, quindi, dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere soltanto nelle ipotesi di manifesta abnormità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto ” (Cons. Stato, sez. II, 21 dicembre 2022 n. 11155).
7. Su tali basi, il ricorso non può che considerarsi infondato e deve essere rigettato.
La vicenda fattuale sottesa alla proposta di reimpiego non appare essere stata mal interpretata dall’amministrazione, che non ha disconosciuto la natura della patologia da cui è affetta la moglie del ricorrente, ma è stata inquadrata come una situazione non di natura sì eccezionale da giustificare il ricorso all’istituto qui in esame, massimamente derogatorio del sistema.
7.1. Ed invero, in sostanza il ricorrente ha evidenziato che:
a) alla coniuge del militare è stata diagnosticata una grave patologia oncologica (“ Carcinoma multifocale della mammella sinistra ”) e, a seguito di intervento chirurgico di mastectomia, la stessa è stata sottoposta a un ciclo di trattamento endocrino della durata di cinque anni, per la quale situazione la Commissione Medico Legale dell’INPS l’ha riconosciuta “ invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% ” ai sensi della L. 118/71, nonché in condizione di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 104/92, con revisione prevista non prima di settembre 2027;
b) la famiglia ha due figli minori, di 9 e 6 anni, non affetti da patologie;
c) i genitori della consorte sono anziani e affetti a loro volta da patologie invalidanti.
7.2. Alla luce del quadro ermeneutico sopra ricostruito, la situazione così descritta è stata valutata dall’amministrazione, con valutazione discrezionale non affetta da irragionevolezza, come non dissimile da quella che affligge altri militari e come tale non idonea a giustificare il ricorso all’istituto di cui alla Direttiva P-001; in sostanza, non emerge dalle circostanze sopra indicate quella situazione di eccezionale gravità, non prevedibile ex ante e non fronteggiabile con gli ordinari istituti a supporto delle esigenze della famiglia, dei minori e delle persone disabili, tale da giustificare una deroga alle ordinarie regole di trasferimento a cui soggiacciono gli altri militari che versano in situazioni personali non dissimili.
7.3. Nonostante la serietà della condizione di salute della coniuge del ricorrente d’altronde, non può non evidenziarsi che la stessa non si trova nella condizione di necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani o deambulazione, con conseguente peraltro diritto all’indennità di accompagnamento; ciò risulta documentalmente dal certificato d’invalidità dell’INPS, che rileva, da un lato, che “ Possiede attuale capacità complessiva residua che può essere utilizzata in mansioni compatibili ed in ambienti confacenti attraverso il collocamento mirato ” e, dall’altro, che “ l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 ” (doc. 4 ricorrente).
In quest’ottica deve quindi essere letta anche la possibilità rilevata dall’amministrazione in capo al ricorrente di prestare comunque una forma di assistenza ancorchè assegnato alla -OMISSIS-.
7.4. Di tal che, non è illogico, da parte dell’amministrazione, ritenere possibile il ricorso a strumenti ordinari a tutela della famiglia, ma non sussistenti, allo stesso tempo, i requisiti per l’accoglimento della proposta di reimpiego, quale istituto di natura assolutamente eccezionale.
Tale aspetto, in senso contrario a quanto dedotto in sede di discussione orale dalla difesa attorea, differenzia l’odierno provvedimento dalla fattispecie decisa dalla citata Cons. Stato, sez. III, n. 550 del 2026 cit., nella quale vi era “ la disponibilità manifestata dall’Amministrazione medesima ad un eventuale reimpiego dell’interessato alla sede di Roma appare di per sé testimoniare la sussistenza dei presupposti di gravità e urgenza per un trasferimento extra ordinem adottabile ai sensi della direttiva P-001, il che appare in qualche misura contraddittorio ”.
Nel caso che occupa invece l’amministrazione non mai ha ritenuto sussistenti i presupposti per il reimpiego ex Direttiva P-001, ma ha solo evidenziato la possibilità di ricorrere a strumenti ordinari a tutela della famiglia, salva peraltro la valutazione specifica, in tale sede procedimentale, dei presupposti.
7.5. Nello stesso senso, non può ravvisarsi alcuna contraddittorietà tra la proposta da parte del Comandante e la valutazione discrezionale negativa da parte dell’amministrazione.
D’altronde:
a) il procedimento per il reimpiego per situazioni di particolare gravità si avvia con la proposta del Comandante di corpo, formulata all’esito del colloquio orale con il militare interessato, e termina con un provvedimento di trasferimento del DIPE (dipartimento impiego del personale dell’Esercito) o con la comunicazione scritta di rigetto della proposta comunicata all’interessato dal Comandante proponente (punto 5.4.4. della Direttiva P-001 procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito anno 2021);
b) non si tratta di un procedimento ad istanza di parte, bensì ad impulso d’ufficio rispetto al quale il colloquio verbale con l’interessato si atteggia a fase istruttoria pre-procedimentale, meramente funzionale a valutare la sussistenza dei presupposti per l’avvio officioso del procedimento con la formulazione della proposta da parte del Comandante, tant’è che, come specificato al punto 5.4.4 della citata direttiva, “ L’attivazione della procedura descritta è possibile esclusivamente attraverso colloquio fra il militare interessato ed il Cte di Corpo/Col./1° U. Gen.. L’eventuale presentazione d’istanza formale, volta alla segnalazione di situazioni di particolare gravità, dovrà essere restituita all’interessato da parte dell’EdO di appartenenza, in quanto inoltrata in maniera irrituale ” (Cons. Stato, sez. II, n. 2349 del 2026, cit., che riconosce peraltro la natura ampiamente discrezionale della valutazione dello stesso Comandante).
Come si vede, quella del Comandante è una mera proposta, che non intacca né vincola in alcuna misura il potere decisorio dell’amministrazione, neppure sotto il profilo motivazionale, non sussistendo un onere di motivazione analita e di confutazione delle eventuali ragioni che il Comandante aveva ritenuto di porre a fondamento della – lo si ribadisce – mera proposta.
8. Peraltro, nel caso che occupa e come visto, l’amministrazione ha inquadrato la fattispecie e motivato sull’insussistenza dei presupposti.
8.1. Sotto questo profilo, per quanto sia sufficiente ai fini del rigetto tutto quanto sin qui affermato, vale rilevare come l’amministrazione, anche rispetto alla possibilità di collocare il ricorrente presso altra sede più vicina al comune di residenza del nucleo familiare -OMISSIS-, ha evidenziato che “ presso gli EDRC dislocati nella sede di -OMISSIS- e provincia il sottufficiale non trova utile collocazione organica atteso che lo stato di alimentazione nella p.o. di “assistente tecnico del genio”, riconducibile alla specifica branca funzionale posseduta dall'interessato, è pari al 100% della forza prevista ” e non può pretendersi dall’amministrazione di impiegare il ricorrente “ in mansioni diverse ma compatibili con il suo grado ” (p. 7 ricorso) in ragione della già evidenziata natura dell’istituto e struttura del giudizio: “ i bisogni personali e familiari del militare restano comunque subordinati - in ragione dello status rivestito - alla cura dell’interesse pubblico affidato all’ente di appartenenza ” (Cons. Stato, n. 2349 del 2026, cit .).
9. In conclusione, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la particolarità della vicenda fattuale sottesa alla controversia e la natura del potere esercitato, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RA, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
EL SE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SE | GI RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.