Art. 1.
L'accesso alla carriera direttiva dei Convitti nazionali di cui all' articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165 , modificato ai sensi della legge 1 agosto 1960, n. 853 , e' riservato ai vincitori di pubblico concorso.
L'accesso alla carriera direttiva dei Convitti nazionali di cui all' articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165 , modificato ai sensi della legge 1 agosto 1960, n. 853 , e' riservato ai vincitori di pubblico concorso.