Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/02/2026, n. 1540
CGT1
Sentenza 22 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancata previa notifica della comunicazione di irregolarità

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di irregolarità sia stata regolarmente trasmessa a mezzo PEC in data 27/11/2023, contenente le variazioni apportate al modello 770 e l'invito al pagamento con sanzioni ridotte. La contribuente, pur avendola ricevuta, non ha provveduto al pagamento, rendendo legittima l'iscrizione a ruolo.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di riscossione

    L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il termine decadenziale decorre dalla dichiarazione integrativa del modello 770, presentata in data 24/05/2022. In applicazione dell'art. 1, comma 640, L. 190/2014, la presentazione di una dichiarazione integrativa fa decorrere un nuovo termine per la notifica della cartella. Pertanto, il termine triennale di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973 decorre dal 2022 e scade il 31 dicembre 2025. La cartella notificata il 12/12/2024 risulta tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/02/2026, n. 1540
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1540
    Data del deposito : 22 febbraio 2026

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