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Sentenza 22 febbraio 2026
Sentenza 22 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/02/2026, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1540/2026
Depositata il 22/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA RA, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1445/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240077567520 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 477/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320240077567520/000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973 e art. 54 bis d.P.R. 633/1972, relativa alle ritenute lavoro dipendente per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di euro
11.007,62.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità della cartella per mancata previa notifica della comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”), sostenendo che l'Ufficio non aveva inviato alcun invito a fornire chiarimenti ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 e degli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973
e 54 bis d.P.R. 633/1972.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, rilevando che la cartella, riferita all'anno 2018, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2022, mentre era stata notificata solo il 12 dicembre 2024, con conseguente decadenza e prescrizione del credito.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la comunicazione di irregolarità era stata regolarmente notificata tramite pec in data 27/11/2023, contenente le variazioni apportate al modello
770 e l'invito al pagamento con sanzioni ridotte. Ha evidenziato che la contribuente, pur avendo ricevuto l'avviso bonario, non aveva provveduto al pagamento, rendendo legittima l'iscrizione a ruolo.
Con riferimento al secondo motivo, l'Ufficio ha affermato che il termine decadenziale non decorra dalla dichiarazione originaria del 2019, bensì dalla dichiarazione integrativa del modello 770, presentata dal contribuente in data 24/05/2022. Ha richiamato l'art. 1, comma 640, L. 190/2014, secondo cui la presentazione di una dichiarazione integrativa fa decorrere un nuovo termine per la notifica della cartella, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. Ha quindi sostenuto che la cartella notificata il
12/12/2024 sia pienamente tempestiva.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate risulta che la comunicazione di irregolarità è stata regolarmente trasmessa alla società contribuente a mezzo pec in data 27/11/2023, con variazioni apportate al modello 770, indicazione delle somme dovute e della possibilità di definizione con sanzioni ridotte ad un terzo.
La società, pur avendo ricevuto tale comunicazione, non aveva provveduto al pagamento né aveva fornito chiarimenti, determinando così la legittima iscrizione a ruolo delle somme con sanzioni in misura piena.
La doglianza della ricorrente è pertanto smentita documentalmente e deve essere respinta.
§§§§§
Anche il secondo motivo è infondato.
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'attività di controllo automatizzato non aveva avuto ad oggetto la dichiarazione originaria presentata nel 2019, bensì la dichiarazione integrativa del modello 770, trasmessa dalla stessa contribuente in data 24/05/2022, come risultava dal protocollo telematico riportato nella comunicazione di irregolarità.
In applicazione dell'art. 1, comma 640, L. 190/2014, la presentazione di una dichiarazione integrativa fa decorrere un nuovo termine decadenziale per la notifica della cartella, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.
Ne consegue che il termine triennale di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973 decorre dal 2022 e scade il 31 dicembre 2025.
La cartella impugnata, notificata il 12/12/2024, risulta quindi tempestiva e pienamente legittima.
§§§§§
Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e venogno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Settima Sezione, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.489,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
NN AR NC UC
Depositata il 22/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA RA, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1445/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240077567520 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 477/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320240077567520/000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973 e art. 54 bis d.P.R. 633/1972, relativa alle ritenute lavoro dipendente per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di euro
11.007,62.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità della cartella per mancata previa notifica della comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”), sostenendo che l'Ufficio non aveva inviato alcun invito a fornire chiarimenti ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 e degli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973
e 54 bis d.P.R. 633/1972.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, rilevando che la cartella, riferita all'anno 2018, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2022, mentre era stata notificata solo il 12 dicembre 2024, con conseguente decadenza e prescrizione del credito.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la comunicazione di irregolarità era stata regolarmente notificata tramite pec in data 27/11/2023, contenente le variazioni apportate al modello
770 e l'invito al pagamento con sanzioni ridotte. Ha evidenziato che la contribuente, pur avendo ricevuto l'avviso bonario, non aveva provveduto al pagamento, rendendo legittima l'iscrizione a ruolo.
Con riferimento al secondo motivo, l'Ufficio ha affermato che il termine decadenziale non decorra dalla dichiarazione originaria del 2019, bensì dalla dichiarazione integrativa del modello 770, presentata dal contribuente in data 24/05/2022. Ha richiamato l'art. 1, comma 640, L. 190/2014, secondo cui la presentazione di una dichiarazione integrativa fa decorrere un nuovo termine per la notifica della cartella, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. Ha quindi sostenuto che la cartella notificata il
12/12/2024 sia pienamente tempestiva.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate risulta che la comunicazione di irregolarità è stata regolarmente trasmessa alla società contribuente a mezzo pec in data 27/11/2023, con variazioni apportate al modello 770, indicazione delle somme dovute e della possibilità di definizione con sanzioni ridotte ad un terzo.
La società, pur avendo ricevuto tale comunicazione, non aveva provveduto al pagamento né aveva fornito chiarimenti, determinando così la legittima iscrizione a ruolo delle somme con sanzioni in misura piena.
La doglianza della ricorrente è pertanto smentita documentalmente e deve essere respinta.
§§§§§
Anche il secondo motivo è infondato.
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'attività di controllo automatizzato non aveva avuto ad oggetto la dichiarazione originaria presentata nel 2019, bensì la dichiarazione integrativa del modello 770, trasmessa dalla stessa contribuente in data 24/05/2022, come risultava dal protocollo telematico riportato nella comunicazione di irregolarità.
In applicazione dell'art. 1, comma 640, L. 190/2014, la presentazione di una dichiarazione integrativa fa decorrere un nuovo termine decadenziale per la notifica della cartella, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.
Ne consegue che il termine triennale di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973 decorre dal 2022 e scade il 31 dicembre 2025.
La cartella impugnata, notificata il 12/12/2024, risulta quindi tempestiva e pienamente legittima.
§§§§§
Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e venogno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Settima Sezione, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.489,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
NN AR NC UC