CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1073/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 724/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2021-5194 DEL 20/09/24 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 425/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi. Il Comune di Monreale si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 24.02.2025, contro il Comune di Monreale, Città Metropolitana di Palermo,
Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di accertamento n° IIACC2021-5194 emesso dal Comune di Monreale il 20/09/2024, e consegnato al ricorrente il 17/01/2025, a mezzo raccomandata postale n° 39822196377-0 effettuata da Ente_1 Spa, per I.M.U. relativa all'anno 2021.
Parte ricorrente, con l'atto di opposizione, rilevava:
1. la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'obbligo di contraddittorio;
2. il difetto di motivazione dell'atto di accertamento opposto in patente violazione dell'art. 7 della legge
212/2000, dell'art. 3 della l. 241/90, per motivazione apparente;
3. l'inesistenza della pretesa tributaria quale atto presupposto dell'avviso di accertamento impugnato.
Il Comune di Monreale, Città Metropolitana di Palermo, si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte nel ricorso.
Inoltre, premesso che il ricorrente, unitamente ai fratelli,proponeva sistematicamente ricorso dinanzi a questa
Corte avverso gli atti impositivi del Comune di Monreale, affermando in ogni giudizio – per ciascun anno d'imposta – di non aver ricevuto avvisi di accertamento completi di tutte le pagine, nonostante la palese infondatezza di tale pretesto. Considerato, altresì, che i ricorrenti avevano già subito sconfitta integrale in tutti i precedenti giudizi promossi avverso analoghi atti impositivi del Comune di Monreale, con sentenze che avevano confermato la regolarità e ritualità della notifica degli avvisi di accertamento, parte resistente rilevava che la proposizione seriale di ricorsi, uno per ogni anno d'imposta, fondati su identiche e ripetitive doglianze (mancata completezza degli avvisi), configurasse un abuso del diritto di accesso alla
Giustizia, finalizzato unicamente a dilazionare il pagamento dei tributi dovuti e a gravare ingiustificatamente l'Amministrazione comunale e il sistema giudiziario.
La condotta sopra descritta integrava gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., atteso che i ricorrenti agivano con temerarietà e malafede manifesta, consapevoli – alla luce delle pronunce sfavorevoli già emesse – della infondatezza delle proprie pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo relativo alla presunta carenza di contraddittorio preventivo non è accoglibile.
L'articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 2, del 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023). Tra le tante modifiche, occorre segnalare l'introduzione dell'articolo 6-bis, L. 212/2000, recante “Principio del contraddittorio”, che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l'istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell'attuazione del rapporto tributario.
Con specifico riferimento all'ambito di operatività del contraddittorio preventivo, l'articolo 6- bis, comma 2,
L. 212/2000, dispone che: “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Con specifico riferimento agli “Atti esclusi dal contraddittorio preventivo” , in assenza di previsione espressa di applicabilità delle predetta modifica normativa ai Comuni (che deve essere effettuata attraverso la normazione regolamentare), nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è, comunque, tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall'articolo 6-bis, L. 212/2000, così come peraltro attuati dal citato decreto ministeriale del 24.4.2024. In concreto non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.
L'atto impugnato del settembre 2024, inoltre e per quanto qui di interesse, cita fra le premesse proprio l'art. 6 bis della legge n.212/200 e il contenuto lo riporta ad atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione.
Anche il secondo motivo, relativo alla carenza di motivazione, non è accoglibile.
Infatti l'avviso contiene per ogni immobile:
l'anno di imposta, scheda partitaria, la rata, la percentuale di possesso, o mesi di possesso, la categoria, la rendita, il valore imponibile, l'aliquota applicabile, imposta annua lorda, le detrazioni applicate, imposta effettiva annua, il foglio catastale dal quale si evince l'immobile oggetto dell'imposta, la località.
Contiene le informazioni sul calcolo degli interessi (percentuali, periodo, base di calcolo) e sul calcolo della sanzione (percentuale, tipologia, importo).
Elementi tutti che consentono al ricorrente di fare tutte le proprie valutazioni ed accertamenti finalizzati alla difesa.
D'altra parte non è dato conoscere dalla lettura del ricorso quale sia la proposta del ricorrente relativo al valore. In altri termini è contestato il valore attribuito dal Comune ed i criteri utilizzati ma non si propongono alla Corte criteri diversi ovvero valore diverso.
Inoltre, sulla questione dell'incompletezza dell'atto impugnato la Corte non intende discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte secondo cui, come affermato dai giudici di legittimità (cfr. tra le tante
Cass. 16528/18) in tema di notifica di un atto mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.
non si ritiene invece necessario che il mittente dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. già richiamato.
In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto o non conteneva l'atto completo spetta al destinatario (in tal senso, cfr. Cass. 10630/2015; 24322/2014. La sfera di conoscibilità del mittente incontra, infatti, limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto.
Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell'asserita assenza, all'interno della busta notificatagli, di parte dei fogli che componevano l'atto impugnato, detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata, con conseguente infondatezza di tutte le doglianze.
Anche il terzo motivo non è accoglibile in quanto generico e non consente a questa Corte di poterne valutare o meno l'accoglibilità. Infatti il ricorrente sostiene “Si eccepisce sotto ogni profilo di cui si discerne in avanti, qualsiasi pretesa tributaria veicolata attraverso l'avviso di accertamento impugnato in quanto illegittima ed infondata”.
Quindi ritiene illegittimo ed infondato (del che c'è giudizio in corso) e conseguentemente ogni pretesa veicolata sia errata.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista dalle tariffe contenute nel DM n.55/2014 attesa la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 850,00 più spese forfettarie pari al 15% in favore del Comune di Monreale.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 724/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2021-5194 DEL 20/09/24 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 425/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi. Il Comune di Monreale si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 24.02.2025, contro il Comune di Monreale, Città Metropolitana di Palermo,
Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di accertamento n° IIACC2021-5194 emesso dal Comune di Monreale il 20/09/2024, e consegnato al ricorrente il 17/01/2025, a mezzo raccomandata postale n° 39822196377-0 effettuata da Ente_1 Spa, per I.M.U. relativa all'anno 2021.
Parte ricorrente, con l'atto di opposizione, rilevava:
1. la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'obbligo di contraddittorio;
2. il difetto di motivazione dell'atto di accertamento opposto in patente violazione dell'art. 7 della legge
212/2000, dell'art. 3 della l. 241/90, per motivazione apparente;
3. l'inesistenza della pretesa tributaria quale atto presupposto dell'avviso di accertamento impugnato.
Il Comune di Monreale, Città Metropolitana di Palermo, si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte nel ricorso.
Inoltre, premesso che il ricorrente, unitamente ai fratelli,proponeva sistematicamente ricorso dinanzi a questa
Corte avverso gli atti impositivi del Comune di Monreale, affermando in ogni giudizio – per ciascun anno d'imposta – di non aver ricevuto avvisi di accertamento completi di tutte le pagine, nonostante la palese infondatezza di tale pretesto. Considerato, altresì, che i ricorrenti avevano già subito sconfitta integrale in tutti i precedenti giudizi promossi avverso analoghi atti impositivi del Comune di Monreale, con sentenze che avevano confermato la regolarità e ritualità della notifica degli avvisi di accertamento, parte resistente rilevava che la proposizione seriale di ricorsi, uno per ogni anno d'imposta, fondati su identiche e ripetitive doglianze (mancata completezza degli avvisi), configurasse un abuso del diritto di accesso alla
Giustizia, finalizzato unicamente a dilazionare il pagamento dei tributi dovuti e a gravare ingiustificatamente l'Amministrazione comunale e il sistema giudiziario.
La condotta sopra descritta integrava gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., atteso che i ricorrenti agivano con temerarietà e malafede manifesta, consapevoli – alla luce delle pronunce sfavorevoli già emesse – della infondatezza delle proprie pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo relativo alla presunta carenza di contraddittorio preventivo non è accoglibile.
L'articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 2, del 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023). Tra le tante modifiche, occorre segnalare l'introduzione dell'articolo 6-bis, L. 212/2000, recante “Principio del contraddittorio”, che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l'istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell'attuazione del rapporto tributario.
Con specifico riferimento all'ambito di operatività del contraddittorio preventivo, l'articolo 6- bis, comma 2,
L. 212/2000, dispone che: “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Con specifico riferimento agli “Atti esclusi dal contraddittorio preventivo” , in assenza di previsione espressa di applicabilità delle predetta modifica normativa ai Comuni (che deve essere effettuata attraverso la normazione regolamentare), nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è, comunque, tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall'articolo 6-bis, L. 212/2000, così come peraltro attuati dal citato decreto ministeriale del 24.4.2024. In concreto non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.
L'atto impugnato del settembre 2024, inoltre e per quanto qui di interesse, cita fra le premesse proprio l'art. 6 bis della legge n.212/200 e il contenuto lo riporta ad atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione.
Anche il secondo motivo, relativo alla carenza di motivazione, non è accoglibile.
Infatti l'avviso contiene per ogni immobile:
l'anno di imposta, scheda partitaria, la rata, la percentuale di possesso, o mesi di possesso, la categoria, la rendita, il valore imponibile, l'aliquota applicabile, imposta annua lorda, le detrazioni applicate, imposta effettiva annua, il foglio catastale dal quale si evince l'immobile oggetto dell'imposta, la località.
Contiene le informazioni sul calcolo degli interessi (percentuali, periodo, base di calcolo) e sul calcolo della sanzione (percentuale, tipologia, importo).
Elementi tutti che consentono al ricorrente di fare tutte le proprie valutazioni ed accertamenti finalizzati alla difesa.
D'altra parte non è dato conoscere dalla lettura del ricorso quale sia la proposta del ricorrente relativo al valore. In altri termini è contestato il valore attribuito dal Comune ed i criteri utilizzati ma non si propongono alla Corte criteri diversi ovvero valore diverso.
Inoltre, sulla questione dell'incompletezza dell'atto impugnato la Corte non intende discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte secondo cui, come affermato dai giudici di legittimità (cfr. tra le tante
Cass. 16528/18) in tema di notifica di un atto mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.
non si ritiene invece necessario che il mittente dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. già richiamato.
In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto o non conteneva l'atto completo spetta al destinatario (in tal senso, cfr. Cass. 10630/2015; 24322/2014. La sfera di conoscibilità del mittente incontra, infatti, limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto.
Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell'asserita assenza, all'interno della busta notificatagli, di parte dei fogli che componevano l'atto impugnato, detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata, con conseguente infondatezza di tutte le doglianze.
Anche il terzo motivo non è accoglibile in quanto generico e non consente a questa Corte di poterne valutare o meno l'accoglibilità. Infatti il ricorrente sostiene “Si eccepisce sotto ogni profilo di cui si discerne in avanti, qualsiasi pretesa tributaria veicolata attraverso l'avviso di accertamento impugnato in quanto illegittima ed infondata”.
Quindi ritiene illegittimo ed infondato (del che c'è giudizio in corso) e conseguentemente ogni pretesa veicolata sia errata.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista dalle tariffe contenute nel DM n.55/2014 attesa la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 850,00 più spese forfettarie pari al 15% in favore del Comune di Monreale.