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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8656/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8656/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
PF : ( 2 ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
UL (SP), ivi residente PF : ( 2 75.179.838-14 ), nato il 24 maggio CP_2
1979 a Sao UL (SP), ivi residente PF : ( 1 Controparte_3 C.F._2
[...
) , nata il [...] a [...] ( S P ), ivi residente;
Controparte_4
2 50.762.858-84 ) , nato il [...] a [...], ivi residente CodiceFiscale_3 [...]
PF: ( 1 ), nata il [...] a [...] Controparte_5 C.F._4
(SP), ivi residente, PF : (142.398.718-75), nata il Controparte_6
25 settembre 1972 a Sao UL (SP), ivi residente, PF Controparte_7
: ( 0 13.996.108-99 ), nata l'[...] a [...], ivi residente, tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Sabotino, 45 presso lo studio dell'Avv. Sergio D'Acuti che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo e su foglio informatico separato, avvocato che autorizza l'invio delle comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: od al Email_1 numero di fax: 06 – 32507449
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_8 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024, , Controparte_1 CP_2
Controparte_3 Parte_1 Controparte_5 CP_6 ed adivano il Tribunale di Lecce chiedendo
[...] Controparte_7
l'accertamento e la declaratoria del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti di cittadina italiana per nascita. I ricorrenti esponevano di discendere da , nata in Italia, a [...] (provincia di Taranto), il 14 agosto Persona_1
1899, cittadina italiana per nascita ed emigrata successivamente in Brasile, senza che la stessa avesse mai acquistato né richiesto la cittadinanza brasiliana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti.
In particolare, veniva ricostruita la linea genealogica a partire dall'avo italiano
[...]
la quale contraeva matrimonio in Brasile il 4 ottobre 1919 con Persona_1 Persona_2
Dall'unione nasceva, il 22 novembre 1922, che a sua volta si univa in Persona_3 matrimonio con il 25 gennaio 1947. Da tale matrimonio nasceva, l'11 gennaio Persona_4
1948, la quale contraeva matrimonio con il 5 giugno Controparte_7 Persona_5
1971, dando alla luce il 25 settembre 1972. Dalla medesima linea Controparte_6 familiare discendono altresì nata il [...], la quale Controparte_5 sposava il 14 settembre 1974, dalla cui unione nasceva Persona_6 [...] il 27 ottobre 1977, nonché nata il [...], Parte_1 Controparte_3 coniugata con il 29 maggio 1976, dalla cui unione nasceva il Persona_7 CP_2
24 maggio 1979; quest'ultimo, a sua volta, diveniva padre di , nata il 16 Controparte_1 marzo 1982. I ricorrenti deducevano, pertanto, di essere tutti discendenti diretti, in linea ininterrotta, dell'avo italiano, senza che in alcun passaggio generazionale fosse intervenuta rinuncia o perdita della cittadinanza italiana, chiedendo conseguentemente il riconoscimento giudiziale dello status civitatis italiano.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_8 Controparte_9 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 29 maggio 2025. In via preliminare, l'Amministrazione resistente chiedeva la sospensione del giudizio ovvero il rinvio della trattazione, richiamando l'intervenuta approvazione di iniziative normative in materia di cittadinanza iure sanguinis e segnalando l'esistenza di ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale emesse da altri
Tribunali, tra cui quelli di Bologna e Milano, con riferimento alla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui non prevede limiti generazionali al riconoscimento della cittadinanza per discendenza. Sempre in via preliminare, il CP_8 eccepiva l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
2 Nel merito, pur dando atto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466 del 2009,
l'Amministrazione resistente rappresentava le peculiarità del sistema amministrativo di riconoscimento della cittadinanza, evidenziando il cosiddetto “doppio binario” tra sede amministrativa e sede giurisdizionale e sottolineando i limiti applicativi derivanti dall'art. 15 della legge n. 91 del 1992. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, il CP_8 chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite.
Nel corso del giudizio interveniva altresì il Pubblico Ministero, che concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti.
All'udienza di decisione, in data 22.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la comparsa dei soli ricorrenti, insistenti per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il rimaneva assente. Controparte_8
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi
3 definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dal
. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza Controparte_8 italiana iure sanguinis in derivazione materna, con riferimento a fatti verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. In tali ipotesi, la normativa vigente all'epoca, ed in particolare la legge n. 555 del 1912, impediva la trasmissione della cittadinanza da parte della donna, preclusione rimossa solo successivamente in via giurisdizionale a seguito degli interventi della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che la tutela del diritto allo status civitatis è esperibile esclusivamente in sede giudiziaria, non potendo l'Amministrazione disapplicare la disciplina allora vigente, con conseguente immediata azionabilità della domanda e piena sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla pretesa carenza di legittimazione passiva del resistente. L'azione è correttamente proposta nei confronti del , CP_8 Controparte_8 cui l'ordinamento attribuisce funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di cittadinanza, nonché il compito di assicurare l'uniforme applicazione delle relative norme, sicché lo stesso è legittimato a contraddire nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status civitatis.
Nel merito, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, la quale, all'art. 1, comma 1, lett. a), stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani, recependo il principio dello ius sanguinis quale criterio fondamentale di attribuzione della cittadinanza. In forza di tale principio, la cittadinanza si trasmette di generazione in generazione, indipendentemente dal luogo di nascita, purché sia dimostrata la discendenza da un cittadino italiano e non risulti la perdita o la rinuncia volontaria allo status civitatis da parte dell'avo o dei discendenti.
Il divieto di trasmissione della cittadinanza in linea materna previsto dalla legge n. 555 del 1912 deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, in quanto in contrasto con i principi
4 di eguaglianza e di parità tra uomo e donna sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione. Tali principi sono stati ulteriormente chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466 del 2009, ha definitivamente affermato che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in derivazione materna può essere accertato in sede giurisdizionale anche con riferimento a eventi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, non essendo lo status civitatis assoggettabile alla categoria delle situazioni esaurite.
In tale prospettiva, il giudice non attribuisce la cittadinanza, ma si limita ad accertare uno status che deve ritenersi posseduto ab origine, una volta rimosso l'ostacolo normativo incompatibile con i principi costituzionali. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento giudiziale della cittadinanza,
è sufficiente la prova della discendenza ininterrotta da cittadino italiano e l'assenza di atti volontari di rinuncia o di cause legali di perdita della cittadinanza.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti, ritualmente tradotta e munita di apostille, consente di ricostruire in modo puntuale e coerente la linea genealogica che riconduce i ricorrenti all'avo italiano , nata in [...] nel 1899 ed emigrata Persona_1 successivamente in Brasile. È, altresì, provato che la predetta non ha mai acquistato la cittadinanza brasiliana né ha mai rinunciato a quella italiana, sicché la trasmissione dello status civitatis deve ritenersi avvenuta senza soluzione di continuità lungo tutta la linea di discendenza, anche per via materna.
Il resistente non ha fornito prova dell'esistenza di atti di rinuncia alla cittadinanza CP_8 italiana da parte dell'avo o di alcuno dei discendenti, né ha contestato in modo specifico la documentazione genealogica prodotta, limitandosi a sollevare questioni di carattere generale che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, devono ritenersi superate.
Alla luce di quanto esposto, deve essere accertato e dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis, con effetti dalla nascita.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando
5 sul ricorso proposto dai Sigg.ri: PF : ( 2 ), Controparte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], ivi residente PF : ( 2 CP_2
75.179.838-14 ), nato il [...] a [...], ivi residente
[...]
PF : ( 1 ) , nata il [...] a [...] ( S P CP_3 C.F._5
2 50.762.858-84 ) , nato il 27 ottobre Controparte_4CodiceFiscale_3
1977 a Sao UL (SP), ivi residente PF: ( 1 Controparte_5
), nata il [...] a [...], ivi residente, C.F._4 CP_6
PF : (142.398.718-75), nata il [...] a [...], ivi
[...] residente, PF : ( 0 13.996.108-99 ), nata l'11 gennaio Controparte_7
1948 a Sao UL (SP), ivi residente, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_8 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 22.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
6
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8656/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
PF : ( 2 ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
UL (SP), ivi residente PF : ( 2 75.179.838-14 ), nato il 24 maggio CP_2
1979 a Sao UL (SP), ivi residente PF : ( 1 Controparte_3 C.F._2
[...
) , nata il [...] a [...] ( S P ), ivi residente;
Controparte_4
2 50.762.858-84 ) , nato il [...] a [...], ivi residente CodiceFiscale_3 [...]
PF: ( 1 ), nata il [...] a [...] Controparte_5 C.F._4
(SP), ivi residente, PF : (142.398.718-75), nata il Controparte_6
25 settembre 1972 a Sao UL (SP), ivi residente, PF Controparte_7
: ( 0 13.996.108-99 ), nata l'[...] a [...], ivi residente, tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Sabotino, 45 presso lo studio dell'Avv. Sergio D'Acuti che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo e su foglio informatico separato, avvocato che autorizza l'invio delle comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: od al Email_1 numero di fax: 06 – 32507449
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_8 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024, , Controparte_1 CP_2
Controparte_3 Parte_1 Controparte_5 CP_6 ed adivano il Tribunale di Lecce chiedendo
[...] Controparte_7
l'accertamento e la declaratoria del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti di cittadina italiana per nascita. I ricorrenti esponevano di discendere da , nata in Italia, a [...] (provincia di Taranto), il 14 agosto Persona_1
1899, cittadina italiana per nascita ed emigrata successivamente in Brasile, senza che la stessa avesse mai acquistato né richiesto la cittadinanza brasiliana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti.
In particolare, veniva ricostruita la linea genealogica a partire dall'avo italiano
[...]
la quale contraeva matrimonio in Brasile il 4 ottobre 1919 con Persona_1 Persona_2
Dall'unione nasceva, il 22 novembre 1922, che a sua volta si univa in Persona_3 matrimonio con il 25 gennaio 1947. Da tale matrimonio nasceva, l'11 gennaio Persona_4
1948, la quale contraeva matrimonio con il 5 giugno Controparte_7 Persona_5
1971, dando alla luce il 25 settembre 1972. Dalla medesima linea Controparte_6 familiare discendono altresì nata il [...], la quale Controparte_5 sposava il 14 settembre 1974, dalla cui unione nasceva Persona_6 [...] il 27 ottobre 1977, nonché nata il [...], Parte_1 Controparte_3 coniugata con il 29 maggio 1976, dalla cui unione nasceva il Persona_7 CP_2
24 maggio 1979; quest'ultimo, a sua volta, diveniva padre di , nata il 16 Controparte_1 marzo 1982. I ricorrenti deducevano, pertanto, di essere tutti discendenti diretti, in linea ininterrotta, dell'avo italiano, senza che in alcun passaggio generazionale fosse intervenuta rinuncia o perdita della cittadinanza italiana, chiedendo conseguentemente il riconoscimento giudiziale dello status civitatis italiano.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_8 Controparte_9 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 29 maggio 2025. In via preliminare, l'Amministrazione resistente chiedeva la sospensione del giudizio ovvero il rinvio della trattazione, richiamando l'intervenuta approvazione di iniziative normative in materia di cittadinanza iure sanguinis e segnalando l'esistenza di ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale emesse da altri
Tribunali, tra cui quelli di Bologna e Milano, con riferimento alla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui non prevede limiti generazionali al riconoscimento della cittadinanza per discendenza. Sempre in via preliminare, il CP_8 eccepiva l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
2 Nel merito, pur dando atto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466 del 2009,
l'Amministrazione resistente rappresentava le peculiarità del sistema amministrativo di riconoscimento della cittadinanza, evidenziando il cosiddetto “doppio binario” tra sede amministrativa e sede giurisdizionale e sottolineando i limiti applicativi derivanti dall'art. 15 della legge n. 91 del 1992. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, il CP_8 chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite.
Nel corso del giudizio interveniva altresì il Pubblico Ministero, che concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti.
All'udienza di decisione, in data 22.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la comparsa dei soli ricorrenti, insistenti per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il rimaneva assente. Controparte_8
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi
3 definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dal
. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza Controparte_8 italiana iure sanguinis in derivazione materna, con riferimento a fatti verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. In tali ipotesi, la normativa vigente all'epoca, ed in particolare la legge n. 555 del 1912, impediva la trasmissione della cittadinanza da parte della donna, preclusione rimossa solo successivamente in via giurisdizionale a seguito degli interventi della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che la tutela del diritto allo status civitatis è esperibile esclusivamente in sede giudiziaria, non potendo l'Amministrazione disapplicare la disciplina allora vigente, con conseguente immediata azionabilità della domanda e piena sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla pretesa carenza di legittimazione passiva del resistente. L'azione è correttamente proposta nei confronti del , CP_8 Controparte_8 cui l'ordinamento attribuisce funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di cittadinanza, nonché il compito di assicurare l'uniforme applicazione delle relative norme, sicché lo stesso è legittimato a contraddire nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status civitatis.
Nel merito, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, la quale, all'art. 1, comma 1, lett. a), stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani, recependo il principio dello ius sanguinis quale criterio fondamentale di attribuzione della cittadinanza. In forza di tale principio, la cittadinanza si trasmette di generazione in generazione, indipendentemente dal luogo di nascita, purché sia dimostrata la discendenza da un cittadino italiano e non risulti la perdita o la rinuncia volontaria allo status civitatis da parte dell'avo o dei discendenti.
Il divieto di trasmissione della cittadinanza in linea materna previsto dalla legge n. 555 del 1912 deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, in quanto in contrasto con i principi
4 di eguaglianza e di parità tra uomo e donna sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione. Tali principi sono stati ulteriormente chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466 del 2009, ha definitivamente affermato che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in derivazione materna può essere accertato in sede giurisdizionale anche con riferimento a eventi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, non essendo lo status civitatis assoggettabile alla categoria delle situazioni esaurite.
In tale prospettiva, il giudice non attribuisce la cittadinanza, ma si limita ad accertare uno status che deve ritenersi posseduto ab origine, una volta rimosso l'ostacolo normativo incompatibile con i principi costituzionali. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento giudiziale della cittadinanza,
è sufficiente la prova della discendenza ininterrotta da cittadino italiano e l'assenza di atti volontari di rinuncia o di cause legali di perdita della cittadinanza.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti, ritualmente tradotta e munita di apostille, consente di ricostruire in modo puntuale e coerente la linea genealogica che riconduce i ricorrenti all'avo italiano , nata in [...] nel 1899 ed emigrata Persona_1 successivamente in Brasile. È, altresì, provato che la predetta non ha mai acquistato la cittadinanza brasiliana né ha mai rinunciato a quella italiana, sicché la trasmissione dello status civitatis deve ritenersi avvenuta senza soluzione di continuità lungo tutta la linea di discendenza, anche per via materna.
Il resistente non ha fornito prova dell'esistenza di atti di rinuncia alla cittadinanza CP_8 italiana da parte dell'avo o di alcuno dei discendenti, né ha contestato in modo specifico la documentazione genealogica prodotta, limitandosi a sollevare questioni di carattere generale che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, devono ritenersi superate.
Alla luce di quanto esposto, deve essere accertato e dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis, con effetti dalla nascita.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando
5 sul ricorso proposto dai Sigg.ri: PF : ( 2 ), Controparte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], ivi residente PF : ( 2 CP_2
75.179.838-14 ), nato il [...] a [...], ivi residente
[...]
PF : ( 1 ) , nata il [...] a [...] ( S P CP_3 C.F._5
2 50.762.858-84 ) , nato il 27 ottobre Controparte_4CodiceFiscale_3
1977 a Sao UL (SP), ivi residente PF: ( 1 Controparte_5
), nata il [...] a [...], ivi residente, C.F._4 CP_6
PF : (142.398.718-75), nata il [...] a [...], ivi
[...] residente, PF : ( 0 13.996.108-99 ), nata l'11 gennaio Controparte_7
1948 a Sao UL (SP), ivi residente, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_8 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 22.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
6