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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Piancatelli
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Emanuela Piancatelli
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 7/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/5/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 23/02/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
GN TI (LI) in data 13 settembre 2012 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 11.2.20216 la figlia minore e, in data Per_1
7/10/2019, la figlia minore Per_2
Con provvedimento in data 26.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 7/5/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 7/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di GN Parte_1
TI (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in GN TI (LI) in data 13 settembre 2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 41 – part
1 – anno 2012)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e senza addebito alcuno, liberi di fissare ove vorranno la loro residenza, rilasciandosi consenso per l'espatrio e/o rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti per sé e per le figlie minore e I viaggi all'estero del predetto Per_1 Per_2 saranno possibili previo consenso reciproco di entrambi i genitori.
- assegnazione casa familiare:
2) la casa familiare corrente in Riparbella, Località Fontecapponi, 68 (LI), attualmente di proprietà esclusiva del marito ed il mobilio ivi esistente, rimangono assegnati ed in possesso alla madre , la quale vi CP_1 continuerà a vivere e coabitare con entrambe le figlie e;
il Sig. Per_2 Per_1 dichiara di essersi già allontanato portando con sé i propri effetti Parte_1 personali e di aver momentaneamente trasferito la propria dimora presso l'abitazione dei propri genitori ubicata in GN TI, frazione
Solvay, Via Enrico Mattei, 38. La Sig.ra , sin dal momento in cui il sig. CP_1 si è allontanato dalla residenza familiare, si è assunta e continuerà ad Pt_1 assumersi il costo delle utenze nonché le eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa casa;
- provvedimenti riguardo i figli ex art. 337 ter, 1 e 3 comma c.c.:
3) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione preferenziale presso la madre;
ciascun coniuge, durante il tempo in cui terrà con sé i figli, eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando le figlie e saranno presso lo stesso;
la straordinaria amministrazione Per_1 Per_2 sarà gestita unitamente da entrambi i genitori;
3 3 bis) Il padre potrà tenere con sé le figlie e quando vorrà, Per_2 Per_1 previo avviso e accordo con l'ex moglie e con le stesse minori, e in ogni caso: due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dall'uscita di scuola materna/ elementare e/o al termine dell'eventuale turno lavorativo del padre fino alle ore 20.00 della domenica successiva quando verranno ricondotte dal padre
(che ha già provveduto a farle cenare) a casa.
Il padre potrà andare a prendere e a scuola/asilo, in base ai Per_2 Per_1 rispettivi e reciproci impegni lavorativi e previa reciproca comunicazione.
Ad ogni modo, per venire incontro alle esigenze lavorative della madre , CP_1 il padre dovrà tenere con sé tutti i giorni, dal lunedì al venerdì le sorelline Pt_1 dalle ore 18 e 30, dandosi il cambio con la baby-sitter e/o la madre, che andrà a lavorare presso la scuola di musica, fino al rientro della medesima preoccupandosi della cena e del rito dell'addormentamento delle bambine.
Soltanto al rientro a casa della madre dal lavoro (lezioni serali CP_1 presso le scuole di musica “Sarabanda”, LAMB e “Bacchielli” Nibbiaia), il padre potrà lasciare la predetta abitazione.
Nel caso in cui il padre sia impegnato in un'esibizione musicale dal vivo Pt_1
(hobby ed opportunità di “arrontondamento” dello stipendio) è, comunque, obbligo per il medesimo di ricondurre le figlie a casa della nonna paterna entro orario predetto.
In riferimento alle modalità di visita settimanali del genitore non collocatario si precisa che:
- nella settimana in cui il padre avrà le bambine durante il fine settimana trascorrerà con e il mercoledì pomeriggio con pernotto e Per_1 Per_2 impegno di accompagnarle a scuola la mattina successiva;
- la settimana seguente il Sig. trascorrerà con le minori il martedì Parte_1 ed il mercoledì pomeriggio (al termine del turno di lavoro) con il pernotto delle bambine, in entrambi i giorni.
In caso di sopraggiunti ed improrogabili impegni di lavoro o personali dei genitori e/o di eventuali cambî turno di lavoro giornalieri e/o settimanali di entrambi, gli stessi concordemente e previo reciproco avviso di almeno uno/ due giorni, potranno congiuntamente modificare i giorni e le modalità di visita e di pernotto delle figlie e senza alcun pregiudizio per le Per_1 Per_2 medesime;
- Le festività di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì di Pasqua saranno goduti ad anni alterni dai genitori, salvo diverso accordo.
Le figlie trascorreranno, altresì, ad anni alterni la prima metà e la seconda metà delle vacanze scolastiche, sia natalizie che pasquali, con ciascun genitore, sempre rispettando l'alternanza della festività principale;
si dà atto che e trascorreranno il giorno di Natale 2025 con la madre ed il Per_2 Per_1
Capodanno (ultimo dell'anno) con il padre con facoltà dei genitori di invertire i giorni e/o trascorrere i predetti giorni di festa unitamente.
4 -entrambi i genitori potranno tenere con sé le figlie nelle vacanze estive per un periodo consecutivo e/o anche non continuo di 15 giorni, da concordare entro il 30.06 di ogni anno e conciliandole con le rispettive ferie dei genitori e di un periodo di 7 giorni in inverno, compatibilmente con le esigenze scolastiche delle figlie. Ad ogni modo, come da prassi ed abitudine, sin dalla nascita delle minori, in accordo con il padre la madre trascorrerà con le Pt_1 CP_1 bambine l'intero mese di agosto al mare a Bari presso l'abitazione degli anziani genitori.
- i giorni di permanenza presso i genitori potranno essere modificati in base agli eventuali impegni di lavoro dei coniugi ed in base alle esigenze ed i desideri della minore, prendendo accordi con preavviso di almeno due/tre giorni;
- mantenimento economico ex art. 337 ter, 2 e 4 comma c.c.:
4) Entro il 22 di ogni mese, il Sig. verserà alla ex coniuge, la Parte_1 somma mensile (inserire tredicesima e quattordicesima) di € 450,00 (euro cinquecentocentocinquanta/00) quale contributo economico al mantenimento delle figlie e , somma soggetta a variazione annuale secondo i Per_2 Per_1 dati ISTAT, tramite bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente della madre acceso presso l'istituto di credito BA SA , agenzia di tritiamo (B), codice IBAN [...] Il padre erogherà
l'assegno di mantenimento per le figlie con n. 14 (quattordici mensilità) ivi compra la quota di quattordicesima a luglio e la quota di tredicesima a dicembre.
Nel caso possibile e probabile in cui il Sig. abbia la disponibilità di Parte_1 un appartamento in locazione, lo stesso verserà un assegno di mantenimento per le minori e di € 400,00 mensili, sempre erogato in n. 14 Per_1 Per_2 mensilità come al punto precedente.
- spese straordinarie:
5) I genitori sosterranno nella misura del 50% pro-quota le spese scolastiche
(acquisto libri e testi, materiale scolastico e cancelleria varia, gite, iscrizioni, eventuali lezioni di recupero, eventuali iscrizioni e tasse universitarie, frequentazione Master, abbonamenti mezzi di trasporto), quelle mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale (visite specialistiche, acquisto medicinali non generici, spesa certificati medici, interventi chirurgici, spese veterinarie e/o vaccinazioni per l'eventuale animale domestico, montatura occhiali e lenti a contatto, apparecchi odontotecnici quest'ultimi previo preventivo del professionista incaricato ed accordo tra i genitori), spese di baby sitter e/o campi estivi durante il periodo di interruzione delle lezioni scolastiche (estate) per la frequentazione di uno sport e o scuola/lezioni di musica (iscrizione, acquisto di strumenti musicali eventuali attrezzature ed abbigliamento, costi di eventuali partecipazioni a gare e/o stage formativi), abbigliamento previamente concordato, regali per i compleanni degli amici,
5 vacanze-studio, ciclomotori ed autovetture con le relative assicurazioni, bolli e manutenzione straordinaria, tutte precedentemente ed opportunamente concordate. Ulteriori spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% previo accordo. Il genitore che avrà sostenuto tali spese dovrà presentare il giustificativo di spesa e la relativa documentazione ed avrà diritto al rimborso dall'altro genitore entro 10 giorni dalla predetta esibizione e, comunque, con eventuale riferimento al protocollo adottato dal CNF in materia di “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare “ .
-animali domestici:
Il Sig. parteciperà per la quota del 50% alle spese occorrente per il Parte_1 cibo, le spese veterinarie e gli eventuali farmaci e/o interventi chirurgici degli animali domestici (un cane e te gatti) che rimarranno a vivere nella casa familiare.
-accordo una tantum di natura patrimoniale:
6) Nel quadro delle condizioni e del regolamento complessivo dei rapporti economici tra coniugi, il Sig. si impegna ed obbliga a cedere e Parte_1 trasferire alla ex moglie , a titolo di una tantum ex art. 5 L. CP_1
1/12/1970 n. 898 la sua quota di proprietà del 1000% dell'abitazione dove, ad oggi, la madre vi risiede ed abita con entrambe le figlie (da sempre, comunque, residenza e casa familiare) posta in Comune di Riparbella (LI) – Località Fonte
Capponi, n. 68; Più precisamente e nello specifico, l'immobile de quo risulta così distinto ed emarginato :
- Appartamento per civile abitazione al piano terra con terreno seminativo circostante ed unità immobiliare censita al N.C.E.U del comune di Riparbella
(H319 PISA) con i seguenti dati identificativi: foglio 53, particella 412 sub. 17, categoria A/2 classe 1, consistenza 7,5 vani e rendita catastale di € 600,38.
- Il predetto bene è pervenuto in proprietà del Sig. a seguito di Parte_1 rogito notarile sottoscritto in data 19 maggio 2023, come da copia allegata al ricorso.
- Per il trasferimento della proprietà, nonché per ogni atto di rilievo fiscale i coniugi chiedono l'applicazione a loro favore delle agevolazioni fiscali previste in materia nonché di quelle stabilite nella sentenza n. 154/99 della Corte
Costituzionale e/o di ogni altro beneficio che possa loro spettare.
L'atto di trasferimento dovrà essere stipulato entro 30 giorni dall'omologa di separazione.
- La stipula dell'atto dovrà avvenire presso il notaio scelto dalla parte acquirente. Le parti si obbligano a fornire allo stesso tutte le notizie, dati e documentazione eventualmente occorrente. Le spese del citato atto notarile e delle dipendenti formalità sono convenute integralmente a carico della moglie
. CP_1
6 - Entrambi i coniugi continueranno a pagare pro quota al 50% (E 60,00 ciascuno) il canone mensile di locazione del box/garage che hanno in affitto a
Cecina, Via Circonvalazione “Palazzo al Ponte” come da attestazione/ registrazione allegata;
-7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna pretesa in ordine al proprio mantenimento (una tantum, assegno divorzile..). L'assegno unico INPS e le relative detrazioni fiscali saranno goduti ed usufruiti dal genitore collocatario, ovvero la madre, Sig.ra con impegno del padre di sottoscrivere, al momento CP_1 Parte_1 del rinnovo della relativa richiesta all'INPS, tutta la documentazione necessaria e propedeutica per l'erogazione dei medesimi.
- Per qualsiasi altra problematica dovesse sorgere in futuro, il Sig. e la Pt_1
Sig.ra si impegnano a risolverla di comune accordo secondo equità e CP_1 buon senso, nel reciproco rispetto e mantenendo sempre un rapporto vicendevolmente civile ed educato.
I sottoscritti Sig.ra e dichiarano che non esistono CP_1 Parte_1 altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto in parte, le medesime domande o domande connesse.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Piancatelli
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Emanuela Piancatelli
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 7/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/5/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 23/02/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
GN TI (LI) in data 13 settembre 2012 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 11.2.20216 la figlia minore e, in data Per_1
7/10/2019, la figlia minore Per_2
Con provvedimento in data 26.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 7/5/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 7/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di GN Parte_1
TI (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in GN TI (LI) in data 13 settembre 2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 41 – part
1 – anno 2012)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e senza addebito alcuno, liberi di fissare ove vorranno la loro residenza, rilasciandosi consenso per l'espatrio e/o rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti per sé e per le figlie minore e I viaggi all'estero del predetto Per_1 Per_2 saranno possibili previo consenso reciproco di entrambi i genitori.
- assegnazione casa familiare:
2) la casa familiare corrente in Riparbella, Località Fontecapponi, 68 (LI), attualmente di proprietà esclusiva del marito ed il mobilio ivi esistente, rimangono assegnati ed in possesso alla madre , la quale vi CP_1 continuerà a vivere e coabitare con entrambe le figlie e;
il Sig. Per_2 Per_1 dichiara di essersi già allontanato portando con sé i propri effetti Parte_1 personali e di aver momentaneamente trasferito la propria dimora presso l'abitazione dei propri genitori ubicata in GN TI, frazione
Solvay, Via Enrico Mattei, 38. La Sig.ra , sin dal momento in cui il sig. CP_1 si è allontanato dalla residenza familiare, si è assunta e continuerà ad Pt_1 assumersi il costo delle utenze nonché le eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa casa;
- provvedimenti riguardo i figli ex art. 337 ter, 1 e 3 comma c.c.:
3) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione preferenziale presso la madre;
ciascun coniuge, durante il tempo in cui terrà con sé i figli, eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando le figlie e saranno presso lo stesso;
la straordinaria amministrazione Per_1 Per_2 sarà gestita unitamente da entrambi i genitori;
3 3 bis) Il padre potrà tenere con sé le figlie e quando vorrà, Per_2 Per_1 previo avviso e accordo con l'ex moglie e con le stesse minori, e in ogni caso: due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dall'uscita di scuola materna/ elementare e/o al termine dell'eventuale turno lavorativo del padre fino alle ore 20.00 della domenica successiva quando verranno ricondotte dal padre
(che ha già provveduto a farle cenare) a casa.
Il padre potrà andare a prendere e a scuola/asilo, in base ai Per_2 Per_1 rispettivi e reciproci impegni lavorativi e previa reciproca comunicazione.
Ad ogni modo, per venire incontro alle esigenze lavorative della madre , CP_1 il padre dovrà tenere con sé tutti i giorni, dal lunedì al venerdì le sorelline Pt_1 dalle ore 18 e 30, dandosi il cambio con la baby-sitter e/o la madre, che andrà a lavorare presso la scuola di musica, fino al rientro della medesima preoccupandosi della cena e del rito dell'addormentamento delle bambine.
Soltanto al rientro a casa della madre dal lavoro (lezioni serali CP_1 presso le scuole di musica “Sarabanda”, LAMB e “Bacchielli” Nibbiaia), il padre potrà lasciare la predetta abitazione.
Nel caso in cui il padre sia impegnato in un'esibizione musicale dal vivo Pt_1
(hobby ed opportunità di “arrontondamento” dello stipendio) è, comunque, obbligo per il medesimo di ricondurre le figlie a casa della nonna paterna entro orario predetto.
In riferimento alle modalità di visita settimanali del genitore non collocatario si precisa che:
- nella settimana in cui il padre avrà le bambine durante il fine settimana trascorrerà con e il mercoledì pomeriggio con pernotto e Per_1 Per_2 impegno di accompagnarle a scuola la mattina successiva;
- la settimana seguente il Sig. trascorrerà con le minori il martedì Parte_1 ed il mercoledì pomeriggio (al termine del turno di lavoro) con il pernotto delle bambine, in entrambi i giorni.
In caso di sopraggiunti ed improrogabili impegni di lavoro o personali dei genitori e/o di eventuali cambî turno di lavoro giornalieri e/o settimanali di entrambi, gli stessi concordemente e previo reciproco avviso di almeno uno/ due giorni, potranno congiuntamente modificare i giorni e le modalità di visita e di pernotto delle figlie e senza alcun pregiudizio per le Per_1 Per_2 medesime;
- Le festività di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì di Pasqua saranno goduti ad anni alterni dai genitori, salvo diverso accordo.
Le figlie trascorreranno, altresì, ad anni alterni la prima metà e la seconda metà delle vacanze scolastiche, sia natalizie che pasquali, con ciascun genitore, sempre rispettando l'alternanza della festività principale;
si dà atto che e trascorreranno il giorno di Natale 2025 con la madre ed il Per_2 Per_1
Capodanno (ultimo dell'anno) con il padre con facoltà dei genitori di invertire i giorni e/o trascorrere i predetti giorni di festa unitamente.
4 -entrambi i genitori potranno tenere con sé le figlie nelle vacanze estive per un periodo consecutivo e/o anche non continuo di 15 giorni, da concordare entro il 30.06 di ogni anno e conciliandole con le rispettive ferie dei genitori e di un periodo di 7 giorni in inverno, compatibilmente con le esigenze scolastiche delle figlie. Ad ogni modo, come da prassi ed abitudine, sin dalla nascita delle minori, in accordo con il padre la madre trascorrerà con le Pt_1 CP_1 bambine l'intero mese di agosto al mare a Bari presso l'abitazione degli anziani genitori.
- i giorni di permanenza presso i genitori potranno essere modificati in base agli eventuali impegni di lavoro dei coniugi ed in base alle esigenze ed i desideri della minore, prendendo accordi con preavviso di almeno due/tre giorni;
- mantenimento economico ex art. 337 ter, 2 e 4 comma c.c.:
4) Entro il 22 di ogni mese, il Sig. verserà alla ex coniuge, la Parte_1 somma mensile (inserire tredicesima e quattordicesima) di € 450,00 (euro cinquecentocentocinquanta/00) quale contributo economico al mantenimento delle figlie e , somma soggetta a variazione annuale secondo i Per_2 Per_1 dati ISTAT, tramite bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente della madre acceso presso l'istituto di credito BA SA , agenzia di tritiamo (B), codice IBAN [...] Il padre erogherà
l'assegno di mantenimento per le figlie con n. 14 (quattordici mensilità) ivi compra la quota di quattordicesima a luglio e la quota di tredicesima a dicembre.
Nel caso possibile e probabile in cui il Sig. abbia la disponibilità di Parte_1 un appartamento in locazione, lo stesso verserà un assegno di mantenimento per le minori e di € 400,00 mensili, sempre erogato in n. 14 Per_1 Per_2 mensilità come al punto precedente.
- spese straordinarie:
5) I genitori sosterranno nella misura del 50% pro-quota le spese scolastiche
(acquisto libri e testi, materiale scolastico e cancelleria varia, gite, iscrizioni, eventuali lezioni di recupero, eventuali iscrizioni e tasse universitarie, frequentazione Master, abbonamenti mezzi di trasporto), quelle mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale (visite specialistiche, acquisto medicinali non generici, spesa certificati medici, interventi chirurgici, spese veterinarie e/o vaccinazioni per l'eventuale animale domestico, montatura occhiali e lenti a contatto, apparecchi odontotecnici quest'ultimi previo preventivo del professionista incaricato ed accordo tra i genitori), spese di baby sitter e/o campi estivi durante il periodo di interruzione delle lezioni scolastiche (estate) per la frequentazione di uno sport e o scuola/lezioni di musica (iscrizione, acquisto di strumenti musicali eventuali attrezzature ed abbigliamento, costi di eventuali partecipazioni a gare e/o stage formativi), abbigliamento previamente concordato, regali per i compleanni degli amici,
5 vacanze-studio, ciclomotori ed autovetture con le relative assicurazioni, bolli e manutenzione straordinaria, tutte precedentemente ed opportunamente concordate. Ulteriori spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% previo accordo. Il genitore che avrà sostenuto tali spese dovrà presentare il giustificativo di spesa e la relativa documentazione ed avrà diritto al rimborso dall'altro genitore entro 10 giorni dalla predetta esibizione e, comunque, con eventuale riferimento al protocollo adottato dal CNF in materia di “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare “ .
-animali domestici:
Il Sig. parteciperà per la quota del 50% alle spese occorrente per il Parte_1 cibo, le spese veterinarie e gli eventuali farmaci e/o interventi chirurgici degli animali domestici (un cane e te gatti) che rimarranno a vivere nella casa familiare.
-accordo una tantum di natura patrimoniale:
6) Nel quadro delle condizioni e del regolamento complessivo dei rapporti economici tra coniugi, il Sig. si impegna ed obbliga a cedere e Parte_1 trasferire alla ex moglie , a titolo di una tantum ex art. 5 L. CP_1
1/12/1970 n. 898 la sua quota di proprietà del 1000% dell'abitazione dove, ad oggi, la madre vi risiede ed abita con entrambe le figlie (da sempre, comunque, residenza e casa familiare) posta in Comune di Riparbella (LI) – Località Fonte
Capponi, n. 68; Più precisamente e nello specifico, l'immobile de quo risulta così distinto ed emarginato :
- Appartamento per civile abitazione al piano terra con terreno seminativo circostante ed unità immobiliare censita al N.C.E.U del comune di Riparbella
(H319 PISA) con i seguenti dati identificativi: foglio 53, particella 412 sub. 17, categoria A/2 classe 1, consistenza 7,5 vani e rendita catastale di € 600,38.
- Il predetto bene è pervenuto in proprietà del Sig. a seguito di Parte_1 rogito notarile sottoscritto in data 19 maggio 2023, come da copia allegata al ricorso.
- Per il trasferimento della proprietà, nonché per ogni atto di rilievo fiscale i coniugi chiedono l'applicazione a loro favore delle agevolazioni fiscali previste in materia nonché di quelle stabilite nella sentenza n. 154/99 della Corte
Costituzionale e/o di ogni altro beneficio che possa loro spettare.
L'atto di trasferimento dovrà essere stipulato entro 30 giorni dall'omologa di separazione.
- La stipula dell'atto dovrà avvenire presso il notaio scelto dalla parte acquirente. Le parti si obbligano a fornire allo stesso tutte le notizie, dati e documentazione eventualmente occorrente. Le spese del citato atto notarile e delle dipendenti formalità sono convenute integralmente a carico della moglie
. CP_1
6 - Entrambi i coniugi continueranno a pagare pro quota al 50% (E 60,00 ciascuno) il canone mensile di locazione del box/garage che hanno in affitto a
Cecina, Via Circonvalazione “Palazzo al Ponte” come da attestazione/ registrazione allegata;
-7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna pretesa in ordine al proprio mantenimento (una tantum, assegno divorzile..). L'assegno unico INPS e le relative detrazioni fiscali saranno goduti ed usufruiti dal genitore collocatario, ovvero la madre, Sig.ra con impegno del padre di sottoscrivere, al momento CP_1 Parte_1 del rinnovo della relativa richiesta all'INPS, tutta la documentazione necessaria e propedeutica per l'erogazione dei medesimi.
- Per qualsiasi altra problematica dovesse sorgere in futuro, il Sig. e la Pt_1
Sig.ra si impegnano a risolverla di comune accordo secondo equità e CP_1 buon senso, nel reciproco rispetto e mantenendo sempre un rapporto vicendevolmente civile ed educato.
I sottoscritti Sig.ra e dichiarano che non esistono CP_1 Parte_1 altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto in parte, le medesime domande o domande connesse.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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