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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2512/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 24/12/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Porceddu, e CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa
[...] CodiceFiscale_2 dall'avv. Emilio Polidoro, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/11/2025 i signori e , premesso Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario il 26/5/2007 a Minturno (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nata il [...]), (nato il [...]), (nata il Per_1 Per_2 Per_3
25/11/2019), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2512/2025 del
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Minturno (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2007 al numero 26, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2512/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 24/12/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Porceddu, e CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa
[...] CodiceFiscale_2 dall'avv. Emilio Polidoro, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/11/2025 i signori e , premesso Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario il 26/5/2007 a Minturno (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nata il [...]), (nato il [...]), (nata il Per_1 Per_2 Per_3
25/11/2019), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2512/2025 del
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Minturno (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2007 al numero 26, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi