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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1255/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AN ANDREA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5655/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952040006660280801 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952040006660280801 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038052030801 TARSU/TIA 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038052030801 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038052030801 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038052030801 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038052030801 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-SC e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente_2
ha impugnato le due cartelle di pagamento di cui in epigrafe, notificate in data 12.5.25, relativa a ruoli per tassa smaltimento rifiuti anni 2006-2012. Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei tributi.
L'ATO ME 1 s.p.a. è rimasta contumace, mentre l'ADER si è costituita, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione ed assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5,
Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità.
Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale, a nulla rilevando il termine entro cui l'ente approva il bilancio.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto, assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, conformemente ai valori minimi e non applicato l'aumento facoltativo ex art. 4 co. 8 D.M. 55/14 (aggiornati con D.M. 147/22), atteso il modestissimo impegno difensivo richiesto dalla controversia.
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità,
a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto,
l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza
n. 809 del 15 gennaio 2018). Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.” (conforme, altresì, Cass. civ. n. 8587/24).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.064,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 23 febbraio 2026
Il giudice unico
ND AN
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AN ANDREA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5655/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952040006660280801 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952040006660280801 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038052030801 TARSU/TIA 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038052030801 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038052030801 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038052030801 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038052030801 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-SC e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente_2
ha impugnato le due cartelle di pagamento di cui in epigrafe, notificate in data 12.5.25, relativa a ruoli per tassa smaltimento rifiuti anni 2006-2012. Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei tributi.
L'ATO ME 1 s.p.a. è rimasta contumace, mentre l'ADER si è costituita, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione ed assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5,
Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità.
Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale, a nulla rilevando il termine entro cui l'ente approva il bilancio.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto, assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, conformemente ai valori minimi e non applicato l'aumento facoltativo ex art. 4 co. 8 D.M. 55/14 (aggiornati con D.M. 147/22), atteso il modestissimo impegno difensivo richiesto dalla controversia.
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità,
a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto,
l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza
n. 809 del 15 gennaio 2018). Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.” (conforme, altresì, Cass. civ. n. 8587/24).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.064,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 23 febbraio 2026
Il giudice unico
ND AN