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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/12/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 41-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PI
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, con sede in LOCALITA' VILLA Controparte_1
SANT P.Iva/C.F. , AP-198589 Controparte_2 P.IVA_1
Letti i ricorsi presentati in data 3 luglio 2025nell'interese di e Parte_1
volti ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale nei confronti della predetta società;
Letto il ricorso depositato in data 20 novembre 2025 con la quale la
[...]
(di seguito anche solo ”) ha Controparte_1 Controparte_1 chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
Sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
Rilevato che i ricorrenti hanno dedotto di essere creditori nei confronti della CP_1
in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo e, in punto di insolvenza, l'incapacità CP_1 della società di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte;
Rilevato che la società resistente, aderendo con proprio ricorso alle istanze principali, ha confermato di versare in stato di insolvenza;
Considerato che
il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza consente che il debitore possa domandare l'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti (art. 37 CCII), pur dovendo in ogni caso il Tribunale accertare l'obiettiva esistenza dello stato di insolvenza, che non è surrogabile dalla sola dichiarazione del debitore;
Considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, e che, risulta dimostrata la qualità di impresa commerciale della stessa, la quale svolgeva attività di autotrasporto di merci in genere per conto terzi, servizi di trasporto a collettame, di spedizioniere, di corriere;
Considerato, inoltre, che, dalla documentazione in atti, emerge che l'impresa debitrice versa in stato di insolvenza reso manifesto dai seguenti indici: inadempimento del credito vantato dai creditori istanti (peraltro di valore modesto) e infruttuosità dei tentativi di pignoramento presso la sede e presso terzi esperiti dagli stessi (cfr. allegati ai ricorsi); mancato deposito dei bilanci d'esercizio dal 2023 (come da visura camerale in atti). Inoltre, oltre a quanto documentato dalla società medesima, lo stato di insolvenza è reso manifesto dai risultati dell'attività istruttoria condotta d'ufficio all'esito della quale è emerso un consistente debito nei confronti dell'Erario per oltre € 330.000,00 (di cui oltre € 20.000,00 verso l'INPS) nonché per debiti tributari per oltre € 250.000,00. In conclusione gli inadempimenti delle obbligazioni a suo carico si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni, come dedotto dalla debitrice medesima. Ritenuto sul punto che, analogamente a quanto si riteneva nella vigenza della Legge Fallimentare, nel caso di impresa in liquidazione, la valutazione del giudice in ordine allo stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., tra le altre, Cass., 7 marzo 2019, n. 5402; Cass., 18 dicembre 2017, n. 30297; Cass., 17 novembre 2016, n. 23428 Cass, 8 maggio 2015, n. 9401);
Ritenuto che, nel caso di specie, emergono indici netti nel senso della incapacità della ricorrente di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con gli elementi attivi del patrimonio sociale (cfr. bilanci agli atti), dovendosi ricordare come sia onere del debitore
“indicare compiutamente l'attivo costituente gli asset liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. 25167/2016). Sul punto, deve rilevarsi che a fronte di un debito complessivamente consistente non risultano all'attivo cespiti prontamente liquidabili né in ogni caso sufficienti al soddisfacimento dei creditori;
Ritenuto, dunque, che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
Considerato, infine, che la debitrice ha dedotto l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), vale a dire avere avuto nel triennio anteriore al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale a) ricavi lordi inferiori a € 200.000,00, b) attivo patrimoniale inferiore a € 300.000,00 e c) debiti complessivi inferiori a € 500.000,00; circostanza che trova riscontro nella documentazione depositata nonché nelle informazioni acquisite a valle dell'istruttoria condotta ex officio;
Rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
Tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e ravvisata, nel caso di specie, l'opportunità di nominare due Curatori, tenuto conto della complessità della procedura;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, con sede in LOCALITA' VILLA Controparte_1
SANT'NI SNC ASCOLI PI P.Iva/C.F. , AP-198589; P.IVA_1
NOMINA
La dott.ssa Francesca Calagna Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA
Curatore la dott.ssa (con studio in Via Dell'aspo, n.
1 - Loc. "Lu Persona_1
Battente" - ), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 6 marzo 2026 ore 10,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Calagna Dott.ssa Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PI
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, con sede in LOCALITA' VILLA Controparte_1
SANT P.Iva/C.F. , AP-198589 Controparte_2 P.IVA_1
Letti i ricorsi presentati in data 3 luglio 2025nell'interese di e Parte_1
volti ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale nei confronti della predetta società;
Letto il ricorso depositato in data 20 novembre 2025 con la quale la
[...]
(di seguito anche solo ”) ha Controparte_1 Controparte_1 chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
Sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
Rilevato che i ricorrenti hanno dedotto di essere creditori nei confronti della CP_1
in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo e, in punto di insolvenza, l'incapacità CP_1 della società di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte;
Rilevato che la società resistente, aderendo con proprio ricorso alle istanze principali, ha confermato di versare in stato di insolvenza;
Considerato che
il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza consente che il debitore possa domandare l'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti (art. 37 CCII), pur dovendo in ogni caso il Tribunale accertare l'obiettiva esistenza dello stato di insolvenza, che non è surrogabile dalla sola dichiarazione del debitore;
Considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, e che, risulta dimostrata la qualità di impresa commerciale della stessa, la quale svolgeva attività di autotrasporto di merci in genere per conto terzi, servizi di trasporto a collettame, di spedizioniere, di corriere;
Considerato, inoltre, che, dalla documentazione in atti, emerge che l'impresa debitrice versa in stato di insolvenza reso manifesto dai seguenti indici: inadempimento del credito vantato dai creditori istanti (peraltro di valore modesto) e infruttuosità dei tentativi di pignoramento presso la sede e presso terzi esperiti dagli stessi (cfr. allegati ai ricorsi); mancato deposito dei bilanci d'esercizio dal 2023 (come da visura camerale in atti). Inoltre, oltre a quanto documentato dalla società medesima, lo stato di insolvenza è reso manifesto dai risultati dell'attività istruttoria condotta d'ufficio all'esito della quale è emerso un consistente debito nei confronti dell'Erario per oltre € 330.000,00 (di cui oltre € 20.000,00 verso l'INPS) nonché per debiti tributari per oltre € 250.000,00. In conclusione gli inadempimenti delle obbligazioni a suo carico si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni, come dedotto dalla debitrice medesima. Ritenuto sul punto che, analogamente a quanto si riteneva nella vigenza della Legge Fallimentare, nel caso di impresa in liquidazione, la valutazione del giudice in ordine allo stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., tra le altre, Cass., 7 marzo 2019, n. 5402; Cass., 18 dicembre 2017, n. 30297; Cass., 17 novembre 2016, n. 23428 Cass, 8 maggio 2015, n. 9401);
Ritenuto che, nel caso di specie, emergono indici netti nel senso della incapacità della ricorrente di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con gli elementi attivi del patrimonio sociale (cfr. bilanci agli atti), dovendosi ricordare come sia onere del debitore
“indicare compiutamente l'attivo costituente gli asset liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. 25167/2016). Sul punto, deve rilevarsi che a fronte di un debito complessivamente consistente non risultano all'attivo cespiti prontamente liquidabili né in ogni caso sufficienti al soddisfacimento dei creditori;
Ritenuto, dunque, che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
Considerato, infine, che la debitrice ha dedotto l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), vale a dire avere avuto nel triennio anteriore al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale a) ricavi lordi inferiori a € 200.000,00, b) attivo patrimoniale inferiore a € 300.000,00 e c) debiti complessivi inferiori a € 500.000,00; circostanza che trova riscontro nella documentazione depositata nonché nelle informazioni acquisite a valle dell'istruttoria condotta ex officio;
Rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
Tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e ravvisata, nel caso di specie, l'opportunità di nominare due Curatori, tenuto conto della complessità della procedura;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, con sede in LOCALITA' VILLA Controparte_1
SANT'NI SNC ASCOLI PI P.Iva/C.F. , AP-198589; P.IVA_1
NOMINA
La dott.ssa Francesca Calagna Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA
Curatore la dott.ssa (con studio in Via Dell'aspo, n.
1 - Loc. "Lu Persona_1
Battente" - ), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 6 marzo 2026 ore 10,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Calagna Dott.ssa Alessandra Panichi