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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AG AS, RE
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10503/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 20250002354270204850363 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17901/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Resistente_1 srl, di Municipia S.p.A. e del Comune di Napoli, l'Atto di Pignoramento del 14/04/2025 n° 20250002354270204850363 inerente la
Tari, Tefa ed addizionale prov.le anno 2021 del Comune di Napoli, per un importo complessivo di €. 16.363,62 incluso sanzioni e interessi.
A sostegno del proprio ricorso, deduce la mancata notifica dell' avviso di accertamento sommariamente indicato nell'atto impugnato e e rassegna le seguenti conclusioni: «In via preliminare, acclarata la mancata notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n° 3896824480 dichiarare la nullità relativa al mancato pagamento dell' Atto di Pignoramento del 14/04/2025 n° 20250002354270204850363 inerente la Tari, Tefa ed addizionale prov.le anno 2020 del Comune di Napoli per un importo complessivo di €. 16.363,62 incluso sanzioni e interessi e del prodromico avviso di acc.esecutivo n° 3896824480 in esso riportato nonché la decadenza e l'estinzione di ogni diritto vantato dal titolare del tributo, con vittoria di spese ed onorari».
Nessuna delle intimate si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche del ricorso agli enti impositori.
Con ordinanza in data 15 luglio 2025, la Corte sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato conformemente alla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, il ricorso è fondato.
Una volta eccepita la mancata notificazione degli atti presupposti a quello impugnato, l'allegazione contraria da parte degli enti impositori costituisce una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Nella fattispecie, la prova di tali notificazioni non è stata fornita dagli enti impositori che non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio. In mancanza di prova dell'osservanza del procedimento previsto dalla legge e dell'interruzione dei termini prescrizionali, il ricorso deve essere accolto. In considerazione della carenza di attività difensiva da parte delle intimate, nonché della circostanza che parte ricorrente non ha contestato, in punto di merito, la debenza della pretesa, la Corte ritiene di compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AG AS, RE
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10503/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 20250002354270204850363 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17901/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Resistente_1 srl, di Municipia S.p.A. e del Comune di Napoli, l'Atto di Pignoramento del 14/04/2025 n° 20250002354270204850363 inerente la
Tari, Tefa ed addizionale prov.le anno 2021 del Comune di Napoli, per un importo complessivo di €. 16.363,62 incluso sanzioni e interessi.
A sostegno del proprio ricorso, deduce la mancata notifica dell' avviso di accertamento sommariamente indicato nell'atto impugnato e e rassegna le seguenti conclusioni: «In via preliminare, acclarata la mancata notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n° 3896824480 dichiarare la nullità relativa al mancato pagamento dell' Atto di Pignoramento del 14/04/2025 n° 20250002354270204850363 inerente la Tari, Tefa ed addizionale prov.le anno 2020 del Comune di Napoli per un importo complessivo di €. 16.363,62 incluso sanzioni e interessi e del prodromico avviso di acc.esecutivo n° 3896824480 in esso riportato nonché la decadenza e l'estinzione di ogni diritto vantato dal titolare del tributo, con vittoria di spese ed onorari».
Nessuna delle intimate si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche del ricorso agli enti impositori.
Con ordinanza in data 15 luglio 2025, la Corte sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato conformemente alla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, il ricorso è fondato.
Una volta eccepita la mancata notificazione degli atti presupposti a quello impugnato, l'allegazione contraria da parte degli enti impositori costituisce una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Nella fattispecie, la prova di tali notificazioni non è stata fornita dagli enti impositori che non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio. In mancanza di prova dell'osservanza del procedimento previsto dalla legge e dell'interruzione dei termini prescrizionali, il ricorso deve essere accolto. In considerazione della carenza di attività difensiva da parte delle intimate, nonché della circostanza che parte ricorrente non ha contestato, in punto di merito, la debenza della pretesa, la Corte ritiene di compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025.