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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 969 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso C.F._1
lo studio dell'Avv. CAPUTO ANGELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_3
ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio, ritualmente notificato e depositato presso la
Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Patti, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla CP_1 corresponsione dell'indennità una tantum prevista dall'art. 10 del D.L. 22 marzo
2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, pari ad euro 2.400,00. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della propria pretesa, di avere svolto attività lavorativa nel settore del turismo con contratto a tempo determinato, rientrante tra le categorie di lavoratori beneficiari della misura assistenziale introdotta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19.
La parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, affermando che la ricorrente non risulterebbe in possesso della qualifica di lavoratrice stagionale e che mancherebbe il requisito delle 30 giornate lavorative nell'anno 2018, previsti dalla circolare n. 65/2021 per CP_1
l'erogazione del beneficio.
Dall'esame della documentazione allegata agli atti e delle difese svolte dalle parti risulta, tuttavia, che la ricorrente ha prestato effettivamente la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta "Mondello Vincenza", con sede in Patti
(ME), nel periodo compreso tra il 25 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Tale rapporto lavorativo, regolato da contratto a tempo determinato, è stato debitamente comunicato tramite modello Unilav e risulta associato al codice
ATECO 52.20.51, codice espressamente individuato nella tabella allegata alla predetta circolare n. 65/2021 tra quelli relativi ai settori del turismo e degli CP_1
stabilimenti termali.
Emerge altresì che la domanda originariamente presentata dalla sig.ra Pt_1
conteneva un errore formale nella selezione della categoria lavorativa (indicata come "stagionale" anziché "a tempo determinato del settore turismo"), errore che
è stato prontamente segnalato e corretto tramite apposita istanza di riesame trasmessa per via telematica all' , corredata da idonea documentazione CP_4 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. 41/2021. Tale disposizione prevede espressamente l'erogazione dell'indennità ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turistico, senza richiedere per tale categoria il requisito delle 30 giornate lavorative nel 2018, necessario invece per i lavoratori stagionali.
La corretta qualificazione del rapporto di lavoro e la sussistenza degli altri presupposti normativi, così come la tempestività della domanda e la regolarità delle comunicazioni, comportano il riconoscimento del diritto della ricorrente all'erogazione dell'indennità richiesta, dovendosi ritenere erronea e ingiustificata la reiezione della domanda da parte dell' . CP_4 Alla luce delle superiori considerazioni e dei principi di diritto richiamati, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
ACCOGLIE til ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
DICHIARA che la ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità una tantum di cui all'art. 10 del D.L. 41/2021.
CONDANNA
l' a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.400,00, oltre interessi CP_1
legali dalla data della domanda amministrativa al soddisfo.
CONDANNA
l' alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 980,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angela Caputo dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Patti 15/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo