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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 11878/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250076869147000 IRES-CONSOLIDATO 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Ricorrente_1. ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250076869147000, recante il ruolo n. 2025/550504, notificata a mezzo pec in data 22 aprile 2025, per l'importo complessivo di euro
75.442,90, a titolo di IRES anno d'imposta 2021, oltre sanzioni e interessi.
La cartella ha tratto origine dalla comunicazione di irregolarità n. 0000539022971, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia in data 14 novembre 2024, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sul modello CNM 2022, relativo al regime di consolidato fiscale nazionale.
La ricorrente ha dedotto che il recupero è derivato dal disconoscimento delle perdite fiscali per euro
214.984,00, riportate dal precedente periodo d'imposta, sul presupposto che il modello CNM 2021, relativo all'anno 2020, è stato presentato in data 18 marzo 2022, oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria, e, quindi, considerato omesso dall'Ufficio.
La società ha rappresentato di avere regolarmente esercitato l'opzione per il consolidato fiscale ai sensi degli artt. 117 ss. del TUIR, unitamente alle società controllate Società_1 (C.F. P.IVA_2) e Studio società_2C.F. P.IVA_3), e di avere tempestivamente presentato i modelli Redditi SC per le annualità 2020 e 2021, mai oggetto di contestazione.
Con il ricorso introduttivo e con la successiva memoria illustrativa, la ricorrente ha censurato l'atto impugnato deducendo, in particolare:
l'illegittimo utilizzo del controllo automatizzato ex art. 36-bis per una contestazione di natura sostanziale;
l'insussistenza di una preclusione normativa al riporto delle perdite in caso di tardiva presentazione del CNM;
la violazione degli artt. 117 e ss., 84 del TUIR, nonché dell'art. 10 della L. n. 212/2000.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, depositando controdeduzioni, con le quali ha sostenuto la legittimità del recupero, richiamando l'art. 2, comma 7, del D.
P.R. n. 322/1998 sull'omissione delle dichiarazioni presentate oltre il termine di 90 giorni (adempimento sostanziale e non formale nel caso di specie) e la risoluzione n. 168/2007.
All'udienza del 15 dicembre 2025, la causa introdotta per la trattazione della sola istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 220/2023.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il Collegio rileva che la controversia è stata integralmente risolta alla luce del recente e dirimente arresto della Corte di cassazione (ordinanza n. 22/2025), intervenuto nelle more del giudizio, che ha chiarito in modo definitivo i limiti applicativi del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 in fattispecie analoghe a quella in esame.
La Suprema Corte ha affermato che l'omessa presentazione del modello CNM costituisce una violazione meramente formale, dalla quale non può scaturire la perdita del diritto sostanziale al riporto delle perdite maturate nel consolidato.
La Corte ha valorizzato il fatto che, come nel caso di specie e non contestato dall'Ufficio, l'opzione per la tassazione consolidata era stata regolarmente esercitata e le dichiarazioni delle singole società risultavano regolarmente presentate e complete, consentendo all'Amministrazione finanziaria la piena ricostruzione del reddito di gruppo: condizione che esclude, per costante giurisprudenza, qualsiasi conseguenza sostanziale derivante da un vizio formale non espressamente sanzionato dal legislatore.
La pronuncia in questione è importante in quanto estende espressamente alle imposte dirette i principi affermati in materia di IVA dalle ZI IT (pronuncia n. 17757/2016). Nell'ambito di quest'ultimo tributo
è stato infatti affermato, in recepimento delle indicazioni della Corte di Giustizia UE, che in presenza dei requisiti sostanziali la detrazione IVA non può essere negata solo per difetto di taluni degli elementi formali.
I medesimi criteri vanno applicati anche al consolidato, con l'effetto che la Corte ha riconosciuto il pieno diritto del contribuente al riporto della perdita d'esercizio, sussistendo tutti i requisiti di legge di carattere sostanziale, al pari di quanto avviene nel caso in esame sulla base della documentazione riversata in atti.
L'insieme di tali approdi giurisprudenziali – pienamente sovrapponibili al caso di specie – conferma che l'omessa presentazione del modello CNM non incide sul diritto al riporto delle perdite maturate nel consolidato, costituendo una irregolarità formale che, in assenza di una specifica previsione decadenziale, non può determinare gli effetti sostanziali pregiudizievoli per il contribuente pretesi dall'Ufficio.
Alla luce di tale principio, che ha carattere assorbente e decisivo, il Collegio ritiene superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, che restano pertanto assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.700,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
LE ME
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 11878/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250076869147000 IRES-CONSOLIDATO 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Ricorrente_1. ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250076869147000, recante il ruolo n. 2025/550504, notificata a mezzo pec in data 22 aprile 2025, per l'importo complessivo di euro
75.442,90, a titolo di IRES anno d'imposta 2021, oltre sanzioni e interessi.
La cartella ha tratto origine dalla comunicazione di irregolarità n. 0000539022971, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia in data 14 novembre 2024, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sul modello CNM 2022, relativo al regime di consolidato fiscale nazionale.
La ricorrente ha dedotto che il recupero è derivato dal disconoscimento delle perdite fiscali per euro
214.984,00, riportate dal precedente periodo d'imposta, sul presupposto che il modello CNM 2021, relativo all'anno 2020, è stato presentato in data 18 marzo 2022, oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria, e, quindi, considerato omesso dall'Ufficio.
La società ha rappresentato di avere regolarmente esercitato l'opzione per il consolidato fiscale ai sensi degli artt. 117 ss. del TUIR, unitamente alle società controllate Società_1 (C.F. P.IVA_2) e Studio società_2C.F. P.IVA_3), e di avere tempestivamente presentato i modelli Redditi SC per le annualità 2020 e 2021, mai oggetto di contestazione.
Con il ricorso introduttivo e con la successiva memoria illustrativa, la ricorrente ha censurato l'atto impugnato deducendo, in particolare:
l'illegittimo utilizzo del controllo automatizzato ex art. 36-bis per una contestazione di natura sostanziale;
l'insussistenza di una preclusione normativa al riporto delle perdite in caso di tardiva presentazione del CNM;
la violazione degli artt. 117 e ss., 84 del TUIR, nonché dell'art. 10 della L. n. 212/2000.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, depositando controdeduzioni, con le quali ha sostenuto la legittimità del recupero, richiamando l'art. 2, comma 7, del D.
P.R. n. 322/1998 sull'omissione delle dichiarazioni presentate oltre il termine di 90 giorni (adempimento sostanziale e non formale nel caso di specie) e la risoluzione n. 168/2007.
All'udienza del 15 dicembre 2025, la causa introdotta per la trattazione della sola istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 220/2023.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il Collegio rileva che la controversia è stata integralmente risolta alla luce del recente e dirimente arresto della Corte di cassazione (ordinanza n. 22/2025), intervenuto nelle more del giudizio, che ha chiarito in modo definitivo i limiti applicativi del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 in fattispecie analoghe a quella in esame.
La Suprema Corte ha affermato che l'omessa presentazione del modello CNM costituisce una violazione meramente formale, dalla quale non può scaturire la perdita del diritto sostanziale al riporto delle perdite maturate nel consolidato.
La Corte ha valorizzato il fatto che, come nel caso di specie e non contestato dall'Ufficio, l'opzione per la tassazione consolidata era stata regolarmente esercitata e le dichiarazioni delle singole società risultavano regolarmente presentate e complete, consentendo all'Amministrazione finanziaria la piena ricostruzione del reddito di gruppo: condizione che esclude, per costante giurisprudenza, qualsiasi conseguenza sostanziale derivante da un vizio formale non espressamente sanzionato dal legislatore.
La pronuncia in questione è importante in quanto estende espressamente alle imposte dirette i principi affermati in materia di IVA dalle ZI IT (pronuncia n. 17757/2016). Nell'ambito di quest'ultimo tributo
è stato infatti affermato, in recepimento delle indicazioni della Corte di Giustizia UE, che in presenza dei requisiti sostanziali la detrazione IVA non può essere negata solo per difetto di taluni degli elementi formali.
I medesimi criteri vanno applicati anche al consolidato, con l'effetto che la Corte ha riconosciuto il pieno diritto del contribuente al riporto della perdita d'esercizio, sussistendo tutti i requisiti di legge di carattere sostanziale, al pari di quanto avviene nel caso in esame sulla base della documentazione riversata in atti.
L'insieme di tali approdi giurisprudenziali – pienamente sovrapponibili al caso di specie – conferma che l'omessa presentazione del modello CNM non incide sul diritto al riporto delle perdite maturate nel consolidato, costituendo una irregolarità formale che, in assenza di una specifica previsione decadenziale, non può determinare gli effetti sostanziali pregiudizievoli per il contribuente pretesi dall'Ufficio.
Alla luce di tale principio, che ha carattere assorbente e decisivo, il Collegio ritiene superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, che restano pertanto assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.700,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
LE ME