Decreto cautelare 24 gennaio 2026
Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 18/02/2026, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Bailo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 1.9.2025, notificato il 22.1.2026, con il quale la Questura di Roma ha disposto a carico del ricorrente il ritiro del documento (carta di identità) valido all'espatrio n.-OMISSIS-, ai sensi degli artt. 3 e 12 L. n. 1185/1967
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. NI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente ha agito per far annullare il provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 1.9.2025, notificato il 22.1.2026, con il quale la Questura di Roma ha disposto a carico di -OMISSIS- il ritiro del documento (carta di identità) valido all’espatrio n.-OMISSIS-, ai sensi degli artt. 3 e 12 L. n. 1185/1967, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con riserva di motivi aggiunti;
Considerato che l’amministrazione, con nota depositata in atti il 4.2.2026, ha rappresentato di aver annullato l’atto in autotutela;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere avendo l’amministrazione annullato l’atto impugnato e disposta la restituzione del documento anzidetto in favore del ricorrente, non essendoci motivi ostativi;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio alla luce della peculiarità cronologica della vicenda (si veda in merito la relazione della Questura di Roma) ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NG, Presidente
NI NE, Referendario, Estensore
Silvia MO, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NE | LE NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.