CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25981 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
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letteis-errfte le conclusioni del PG
MARIELLA DE MASELLIS RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di LE De CO avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce in data 15/07/2022, che sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti del suddetto, in ordine ai reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina (per i quali \u00e8 stato condannato con sentenza di primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione), con la misura della custodia cautelare in carcere. Tale sostituzione era avvenuta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., in quanto De CO alle 14.40 del 10 luglio 2022, nel corso di un controllo operato dalla P.g. presso la sua abitazione, ripetutamente non rispondeva alle chiamate effettuate a mezzo del campanello e alle bussate a mano, venendo poi reperito in casa alle 16.05 della stessa giornata all'atto di un successivo controllo.
2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione LE De CO, tramite il suo difensore, deducendo vizio di motivazione. Rileva la difesa di avere allegato all'atto di impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. le dichiarazioni del padre di De CO e della moglie dello stesso sul fatto che il prevenuto era in casa all'atto del primo controllo di P.g. e non aveva udito il suono del campanello per essersi addormentato profondamente. Dichiarazioni, sui cui contenuti nessun passaggio \u00e8 dato leggere nell'ordinanza di rigetto impugnata. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame ha ritenuto non provata l'assunzione di medicinali da parte di De CO e non ha motivato, al pari della Corte di appello di Lecce, sull'esclusione della lieve entit\u00e0 del fatto giustificativa del disposto aggravamento. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Mariella De Masellis, conclude per il rigetto del ricorso. I
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 inammissibile. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimit\u00e0 in materia di misure cautelari personali, che questa Corte \u00e8 priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimit\u00e0, quindi, \u00e8 limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicit\u00e0 evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame non \u00e8 incorso in alcun vizio motivazionale. Le modifiche introdotte dall'art. 5 della I. 16 aprile 2015, n. 47 hanno temperato il rigido automatismo previsto nell'art. 276, comma 1 -ter cod. proc. pen., che imponeva inderogabilmente il ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da ogni altro luogo di privata dimora, con l'aggiunta della locuzione \"salvo che il fatto sia di lieve entit\u00e0\". Il legislatore ha cos\u00ec dato valore normativo ai principi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 6 marzo 2002, n. 40), che pur ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale di detta norma, aveva evidenziato il dato fondante della ragionevolezza riconosciuta alla scelta legislativa: \u00abuna volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca [...] valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non \u00e8 escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesivit\u00e0 alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma assume a presupposto della sostituzione\u00bb. La Corte costituzionale segnalava la necessit\u00e0 che il tipo legale della violazione fosse costruito in base ad un criterio di necessaria offensivit\u00e0, di congruenza rispetto all'obiettivo di tutela ed alle connesse conseguenze sanzionatorie. La giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha, altres\u00ec, specificato l'ambito applicativo dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., riferibile alle ipotesi in cui l'allontanamento dall'abitazione sia avvenuto senza autorizzazione o in orario o per ragioni diverse da quelle previste nel provvedimento del giudice (Sez. 3, n. 42847 del 22/10/2009, Palma, Rv. 244990), facendo rientrare nel disposto dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. le ipotesi in cui, pur verificandosi l'allontanamento nel rispetto dei limiti orari e per le finalit\u00e0 previste dal provvedimento giudiziale, vengano violate altre specifiche prescrizioni (Sez. 1, n. 46093 del 7/10/2014, Calculli, Rv. 261365). Ha, quindi, chiarito che in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entit\u00e0 di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen, si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneit\u00e0 della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 13348 del 09/02/2018, Di Bernardo, Rv. 272943: nella fattispecie questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento che aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod.proc.pen. nei confronti di imputato che si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare recandosi nella contigua abitazione dei genitori sita nel medesimo pianerottolo, per sottoporsi ad una visita medica non autorizzata). Tali essendo le coordinate ermeneutiche, l'ordinanza in esame risulta congruamente motivare sulla non sussumibilit\u00e0 della concreta condotta addebitata a De CO nel fatto di lieve entit\u00e0 di cui al suddetto disposto normativo. D\u00e0 atto che: - il predetto, sottoposto alla misura cautelare per gravi fatti di reato (ricettazione e detenzione di un'arma clandestina) per i quali risulta essere stato condannato in primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, non rispondeva alle ripetute chiamate effettuate dagli operanti di P.g., che per diversi minuti aveva azionato il campanello della sua abitazione - perfettamente funzionante - e successivamente avevano bussato con le mani;
- tale dinamica dei fatti rende del tutto implausibili le giustificazioni addotte dal ricorrente, di essersi addormentato profondamente;
- \u00e8 impossibile che l'imputato fosse dentro l'appartamento e non avesse sentito alcunch\u00e9 nonostante il ripetuto suono del campanello e ripetute bussate con le mani;
- \u00abanche l'eventuale effetto di farmaci (che comunque in nessun modo \u00e8 stato provato) non avrebbe impedito a De CO di sentire il campanello suonare, salvo a voler credere (cosa certamente da escludere) che il ricorrente si trovasse in uno stato di vera e propria catalessi, tra l'altro in un momento in cui gli era stata affidata la figlia minorenne\u00bb; - \u00abnon vi \u00e8 dubbio, pertanto, che il De CO si sia allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio del 10.07.2022, integrando la grave condotta del delitto di evasione\u00bb. Immune da censure risulta, quindi, l'ordinanza impugnata, che, in assenza della lieve entit\u00e0 della trasgressione, ha confermato il provvedimento di aggravamento della Corte di appello di Lecce. Di contro le censure difensive, a fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, aspecificamente insistono sull'ipotesi del profondo addormentamento e sulla conferma ad essa offerta dalle dichiarazioni difensive del padre e della moglie dell'imputato, delle quali ultime, diversamente da come lamentato, d\u00e0 atto l'ordinanza in esame (a p. 1) lungi dal trascurarle, si limitano a confutare genericamente il confronto motivazionale con la circostanza dell'assunzione dei medicinali e lamentano un'assenza motivazionale sul fatto di lieve entit\u00e0. Incorrendo, altres\u00ec, nella manifesta infondatezza e nel contempo sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali.
2. All'inammissibilit\u00e0 consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di De CO al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libert\u00e0 del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perch\u00e9 provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria pe"], "relatore": ["DI GIURO GAETANO"], "presidente": ["CASA FILIPPO"], "decision_date": "2023-06-15", "hearing_date": "2023-02-08", "short_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.25981 del 15/06/2023", "long_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.25981 del 15/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25981PEN), udienza del 08/02/2023,Presidente
CASA FILIPPO
Relatore DI GIURO GAETANO", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:25981PEN", "session_full_name": "prima", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230615/snpen@s10@a2023@n25981@tS.clean.pdf"}
letteis-errfte le conclusioni del PG
MARIELLA DE MASELLIS RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di LE De CO avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce in data 15/07/2022, che sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti del suddetto, in ordine ai reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina (per i quali \u00e8 stato condannato con sentenza di primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione), con la misura della custodia cautelare in carcere. Tale sostituzione era avvenuta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., in quanto De CO alle 14.40 del 10 luglio 2022, nel corso di un controllo operato dalla P.g. presso la sua abitazione, ripetutamente non rispondeva alle chiamate effettuate a mezzo del campanello e alle bussate a mano, venendo poi reperito in casa alle 16.05 della stessa giornata all'atto di un successivo controllo.
2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione LE De CO, tramite il suo difensore, deducendo vizio di motivazione. Rileva la difesa di avere allegato all'atto di impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. le dichiarazioni del padre di De CO e della moglie dello stesso sul fatto che il prevenuto era in casa all'atto del primo controllo di P.g. e non aveva udito il suono del campanello per essersi addormentato profondamente. Dichiarazioni, sui cui contenuti nessun passaggio \u00e8 dato leggere nell'ordinanza di rigetto impugnata. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame ha ritenuto non provata l'assunzione di medicinali da parte di De CO e non ha motivato, al pari della Corte di appello di Lecce, sull'esclusione della lieve entit\u00e0 del fatto giustificativa del disposto aggravamento. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Mariella De Masellis, conclude per il rigetto del ricorso. I
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 inammissibile. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimit\u00e0 in materia di misure cautelari personali, che questa Corte \u00e8 priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimit\u00e0, quindi, \u00e8 limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicit\u00e0 evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame non \u00e8 incorso in alcun vizio motivazionale. Le modifiche introdotte dall'art. 5 della I. 16 aprile 2015, n. 47 hanno temperato il rigido automatismo previsto nell'art. 276, comma 1 -ter cod. proc. pen., che imponeva inderogabilmente il ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da ogni altro luogo di privata dimora, con l'aggiunta della locuzione \"salvo che il fatto sia di lieve entit\u00e0\". Il legislatore ha cos\u00ec dato valore normativo ai principi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 6 marzo 2002, n. 40), che pur ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale di detta norma, aveva evidenziato il dato fondante della ragionevolezza riconosciuta alla scelta legislativa: \u00abuna volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca [...] valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non \u00e8 escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesivit\u00e0 alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma assume a presupposto della sostituzione\u00bb. La Corte costituzionale segnalava la necessit\u00e0 che il tipo legale della violazione fosse costruito in base ad un criterio di necessaria offensivit\u00e0, di congruenza rispetto all'obiettivo di tutela ed alle connesse conseguenze sanzionatorie. La giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha, altres\u00ec, specificato l'ambito applicativo dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., riferibile alle ipotesi in cui l'allontanamento dall'abitazione sia avvenuto senza autorizzazione o in orario o per ragioni diverse da quelle previste nel provvedimento del giudice (Sez. 3, n. 42847 del 22/10/2009, Palma, Rv. 244990), facendo rientrare nel disposto dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. le ipotesi in cui, pur verificandosi l'allontanamento nel rispetto dei limiti orari e per le finalit\u00e0 previste dal provvedimento giudiziale, vengano violate altre specifiche prescrizioni (Sez. 1, n. 46093 del 7/10/2014, Calculli, Rv. 261365). Ha, quindi, chiarito che in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entit\u00e0 di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen, si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneit\u00e0 della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 13348 del 09/02/2018, Di Bernardo, Rv. 272943: nella fattispecie questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento che aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod.proc.pen. nei confronti di imputato che si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare recandosi nella contigua abitazione dei genitori sita nel medesimo pianerottolo, per sottoporsi ad una visita medica non autorizzata). Tali essendo le coordinate ermeneutiche, l'ordinanza in esame risulta congruamente motivare sulla non sussumibilit\u00e0 della concreta condotta addebitata a De CO nel fatto di lieve entit\u00e0 di cui al suddetto disposto normativo. D\u00e0 atto che: - il predetto, sottoposto alla misura cautelare per gravi fatti di reato (ricettazione e detenzione di un'arma clandestina) per i quali risulta essere stato condannato in primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, non rispondeva alle ripetute chiamate effettuate dagli operanti di P.g., che per diversi minuti aveva azionato il campanello della sua abitazione - perfettamente funzionante - e successivamente avevano bussato con le mani;
- tale dinamica dei fatti rende del tutto implausibili le giustificazioni addotte dal ricorrente, di essersi addormentato profondamente;
- \u00e8 impossibile che l'imputato fosse dentro l'appartamento e non avesse sentito alcunch\u00e9 nonostante il ripetuto suono del campanello e ripetute bussate con le mani;
- \u00abanche l'eventuale effetto di farmaci (che comunque in nessun modo \u00e8 stato provato) non avrebbe impedito a De CO di sentire il campanello suonare, salvo a voler credere (cosa certamente da escludere) che il ricorrente si trovasse in uno stato di vera e propria catalessi, tra l'altro in un momento in cui gli era stata affidata la figlia minorenne\u00bb; - \u00abnon vi \u00e8 dubbio, pertanto, che il De CO si sia allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio del 10.07.2022, integrando la grave condotta del delitto di evasione\u00bb. Immune da censure risulta, quindi, l'ordinanza impugnata, che, in assenza della lieve entit\u00e0 della trasgressione, ha confermato il provvedimento di aggravamento della Corte di appello di Lecce. Di contro le censure difensive, a fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, aspecificamente insistono sull'ipotesi del profondo addormentamento e sulla conferma ad essa offerta dalle dichiarazioni difensive del padre e della moglie dell'imputato, delle quali ultime, diversamente da come lamentato, d\u00e0 atto l'ordinanza in esame (a p. 1) lungi dal trascurarle, si limitano a confutare genericamente il confronto motivazionale con la circostanza dell'assunzione dei medicinali e lamentano un'assenza motivazionale sul fatto di lieve entit\u00e0. Incorrendo, altres\u00ec, nella manifesta infondatezza e nel contempo sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali.
2. All'inammissibilit\u00e0 consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di De CO al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libert\u00e0 del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perch\u00e9 provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
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