TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/09/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2061 /2024 R.G. vertente
fra
, nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1
alla C/da Macinelle, CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro C.F._1
Bonansegna, CF: , elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
legale sito in Potenza (PZ) alla Via Isca del Pioppo n. 94, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 6.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare che l'infermità:
“Tendinopatia spalle bilaterali” è di natura professionale, a causa dell'attività svolta dalla ricorrente, quale coltivatrice diretta, ed inoltre che la stessa determina un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% o in misura superiore che sarà accertata nel corso del giudizio;
condannare l' Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...] favore della ricorrente, del beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa,
7.12.2021, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l' Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] spese e competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa (D.M. n. 55/2014), oltre spese generali (15%), Iva e Cap come per legge, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale, in data 23 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “la malattia denunciata dalla ricorrente
è da attribuire a causa unica e diretta di servizio ovvero a causa preponderante e necessaria con insorgenza della malattia stessa a far data dalla domanda amministrativa, ossia da
Dicembre 2021 (v. punti n. 3, 4, 11 e 12). Tale malattia è ascrivibile a una delle malattie elencate nella tabella per le malattie professionali, ai sensi del D.M 9 aprile 2008 – CP_1
2 Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura – GU n.169 del
21.07.2008. M75.1 – Tendinite del sovraspinoso da atti-vità lavorativa svolta in modo non occasionale, che comporta movimenti ripetuti. il grado di danno biologico riportato dalla sig.ra per i fatti di causa, in applicazione dei criteri dettati Parte_1 dalle norme in materia di malattie professionali è pari al 6% (SEI%).” CP_1
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
6.07.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, Parte_1 quale conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 6 ;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre Parte_1 accessori come per legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2061 /2024 R.G. vertente
fra
, nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1
alla C/da Macinelle, CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro C.F._1
Bonansegna, CF: , elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
legale sito in Potenza (PZ) alla Via Isca del Pioppo n. 94, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 6.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare che l'infermità:
“Tendinopatia spalle bilaterali” è di natura professionale, a causa dell'attività svolta dalla ricorrente, quale coltivatrice diretta, ed inoltre che la stessa determina un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% o in misura superiore che sarà accertata nel corso del giudizio;
condannare l' Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...] favore della ricorrente, del beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa,
7.12.2021, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l' Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...] spese e competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa (D.M. n. 55/2014), oltre spese generali (15%), Iva e Cap come per legge, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale, in data 23 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “la malattia denunciata dalla ricorrente
è da attribuire a causa unica e diretta di servizio ovvero a causa preponderante e necessaria con insorgenza della malattia stessa a far data dalla domanda amministrativa, ossia da
Dicembre 2021 (v. punti n. 3, 4, 11 e 12). Tale malattia è ascrivibile a una delle malattie elencate nella tabella per le malattie professionali, ai sensi del D.M 9 aprile 2008 – CP_1
2 Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura – GU n.169 del
21.07.2008. M75.1 – Tendinite del sovraspinoso da atti-vità lavorativa svolta in modo non occasionale, che comporta movimenti ripetuti. il grado di danno biologico riportato dalla sig.ra per i fatti di causa, in applicazione dei criteri dettati Parte_1 dalle norme in materia di malattie professionali è pari al 6% (SEI%).” CP_1
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
6.07.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, Parte_1 quale conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 6 ;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre Parte_1 accessori come per legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3