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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1293/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2359/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Condominio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 REC.CREDITO.IMP 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4454/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 16.4.2025 Ricorrente_1 e il Condominio Ricorrente_1 con sede a Vizzini Indirizzo_1, in persona del suo amministratore Nominativo_1, proponevano ricorso, contro l'Agenzia delle Entrate, avverso il provvedimento di rigetto del credito di imposta ex D.L. 34/2020 pari ad euro 145.806,00 notificato in data 11.2.2025. Premesso che a) con contratto di appalto del
31.10.2022 il Condominio, per le parti comuni, ed i condomini per le loro singole unità avevano affidato all'impresa soc. M.G.M. Costruzioni srl. i lavori di efficienza energetica oggetto dei presupposti agevolativi fiscali di cui al D.L. 34/2020 e che il detto contratto prevedeva che il corrispettivo dei lavori doveva effettuarsi, in parte, con pagamento pro quota da parte di ogni singolo condomino e , per la restante parte, mediante cessione del credito di imposta previsto dal suddetto DL 34/2020 ; b) che l'impresa appaltatrice in data 31.12.2023 provvedeva ad emettere la fattura la relativa a tutti i lavori ( sia nelle parti comuni che nelle unità immobiliari dei singoli condomini) nei confronti del Condominio quale rappresentate dei condomini c.d. trainati, eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto erroneamente fondato sul presupposto che il Condominio (trainante) non avesse un mandato di rappresentanza dei condomini (trainati).
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 24.6.2025 la Corte rigettava la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente.
All'udienza camerale del 15.12.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva in primo luogo la Corte il difetto di legittimazione processuale in capo al Condominio ricorrente, nella persona del suo amministratore .
Il giudizio de quo non ha ad oggetto alcune delle “attribuzioni dell'amministratore” di cui all'art. 1130 c.c. e in relazione alle quali l'amministratore può agire ( o resistere ) in giudizio autonomamente.
La proposizione del presente ricorso presupponeva pertanto la delibera condominiale di autorizzazione a promuovere il giudizio, che invece manca agli atti di causa anche come oggetto di mera allegazione (per l'enunciazione dei suddetti principi, v., tra le altre, Cass. n. 11863 del 2/5/2024).
Così come proposto in proprio da Ricorrente_1 (quale proprietaria di due unità immobiliari facenti parte del Condominio Ricorrente_1 su cui sono stati effettuati i lavori trainati), il ricorso è infondato.
Precisato che il provvedimento di rigetto impugnato ha ad oggetto esclusivamente gli interventi trainati effettuati su parti del condominio di proprietà esclusiva del singolo condomino, correttamente sostiene l'Agenzia delle Entrate che , in applicazione della disposizione di cui alla lett.b) del comma 9 dell'art. 119
D.L. n. 34/2020 , la società appaltante avrebbe dovuto emettere ( anziché un'unica fattura sia per l'intervento trainante che per gli interventi trainati , come è avvenuto nel caso di specie), distinte fatture per ogni condomino in relazione ai lavori realizzati nella singola unità immobiliare di proprietà .
Poco significativa appare in senso contrario la circostanza evidenziata dalla ricorrente e cioè che il Condominio abbia agito con un mandato di rappresentanza dei singoli condomini, posto che il
Condominio, soggetto privo di partita iva, non può comunque provvedere ad una rifatturazione dei lavori nei confronti dei singoli condomini .
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, avuto riguardo alla natura della decisione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione attiva del Condominio Ricorrente_1; Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente Nominativo_2
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2359/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Condominio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 REC.CREDITO.IMP 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4454/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 16.4.2025 Ricorrente_1 e il Condominio Ricorrente_1 con sede a Vizzini Indirizzo_1, in persona del suo amministratore Nominativo_1, proponevano ricorso, contro l'Agenzia delle Entrate, avverso il provvedimento di rigetto del credito di imposta ex D.L. 34/2020 pari ad euro 145.806,00 notificato in data 11.2.2025. Premesso che a) con contratto di appalto del
31.10.2022 il Condominio, per le parti comuni, ed i condomini per le loro singole unità avevano affidato all'impresa soc. M.G.M. Costruzioni srl. i lavori di efficienza energetica oggetto dei presupposti agevolativi fiscali di cui al D.L. 34/2020 e che il detto contratto prevedeva che il corrispettivo dei lavori doveva effettuarsi, in parte, con pagamento pro quota da parte di ogni singolo condomino e , per la restante parte, mediante cessione del credito di imposta previsto dal suddetto DL 34/2020 ; b) che l'impresa appaltatrice in data 31.12.2023 provvedeva ad emettere la fattura la relativa a tutti i lavori ( sia nelle parti comuni che nelle unità immobiliari dei singoli condomini) nei confronti del Condominio quale rappresentate dei condomini c.d. trainati, eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto erroneamente fondato sul presupposto che il Condominio (trainante) non avesse un mandato di rappresentanza dei condomini (trainati).
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 24.6.2025 la Corte rigettava la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente.
All'udienza camerale del 15.12.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva in primo luogo la Corte il difetto di legittimazione processuale in capo al Condominio ricorrente, nella persona del suo amministratore .
Il giudizio de quo non ha ad oggetto alcune delle “attribuzioni dell'amministratore” di cui all'art. 1130 c.c. e in relazione alle quali l'amministratore può agire ( o resistere ) in giudizio autonomamente.
La proposizione del presente ricorso presupponeva pertanto la delibera condominiale di autorizzazione a promuovere il giudizio, che invece manca agli atti di causa anche come oggetto di mera allegazione (per l'enunciazione dei suddetti principi, v., tra le altre, Cass. n. 11863 del 2/5/2024).
Così come proposto in proprio da Ricorrente_1 (quale proprietaria di due unità immobiliari facenti parte del Condominio Ricorrente_1 su cui sono stati effettuati i lavori trainati), il ricorso è infondato.
Precisato che il provvedimento di rigetto impugnato ha ad oggetto esclusivamente gli interventi trainati effettuati su parti del condominio di proprietà esclusiva del singolo condomino, correttamente sostiene l'Agenzia delle Entrate che , in applicazione della disposizione di cui alla lett.b) del comma 9 dell'art. 119
D.L. n. 34/2020 , la società appaltante avrebbe dovuto emettere ( anziché un'unica fattura sia per l'intervento trainante che per gli interventi trainati , come è avvenuto nel caso di specie), distinte fatture per ogni condomino in relazione ai lavori realizzati nella singola unità immobiliare di proprietà .
Poco significativa appare in senso contrario la circostanza evidenziata dalla ricorrente e cioè che il Condominio abbia agito con un mandato di rappresentanza dei singoli condomini, posto che il
Condominio, soggetto privo di partita iva, non può comunque provvedere ad una rifatturazione dei lavori nei confronti dei singoli condomini .
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, avuto riguardo alla natura della decisione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione attiva del Condominio Ricorrente_1; Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente Nominativo_2