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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11620 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 11735/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 11735/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di pec: CP_1 Email_1
-Opponente-
CONTRO
, c.f. Controparte_2 C.F._1
-Opposta contumace–
Oggetto: Opposizione artt. 615 c.p.c. e 616
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 12.10.2022, ritualmente notificato, il Parte_1 introduceva la fase di merito di un giudizio di opposizione, che traeva origine dall'atto di pignoramento presso terzi notificato da . Controparte_2
pagina 1 di 3 Quest'ultima, infatti, avviava procedura di pignoramento presso terzi, iscritta al n. R.G.E. 7696/21, affermando di essere creditrice nei confronti dell'odierno opponente della somma di euro 2.122.43, oltre interessi, IVA e CPA, in virtù dalla sentenza del Giudice di Pace di n. 39764/2016 e di due CP_1 successivi atti di precetto (notificati, rispettivamente, il 02.03.2018 e il 02.02.2021), e invitava la Banca
d'Italia a rendere la dichiarazione prescritta dall'art. 547.
Il U.T.G. di dunque, proponeva ricorso in opposizione, ex art. 615 cpc, Parte_1 CP_1 con istanza di sospensione ex art. 624 cpc, eccependo e documentando l'intervenuto pagamento della somma portata nel titolo esecutivo già a far data dal luglio 2018.
Con provvedimento del 16.3.2022, il G.E. accoglieva l'istanza cautelare di sospensione, fissando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Dunque, in sede di giudizio di merito, l'odierna parte opponente rinnovava l'eccezione di pagamento e depositava documentazione a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione azionata in via esecutiva.
Pertanto, chiedeva l'accertamento del proprio intervenuto pagamento e, per l'effetto, la statuizione che alcuna somma era dovuta al creditore procedente, con vittoria di spese e onorari di causa.
, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 23.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza l'assegnazione dei termini.
*****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'opponente ha dimostrato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria nascente dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 39764/2016, posta a base dell'esecuzione intrapresa da CP_2
nei confronti del mediante pignoramento presso
[...] Controparte_3 terzi.
La prova del pagamento risiede nell'ordinativo di pagamento n. 253837 in favore di CP_2
, recante la data del 6-10.7.2018, con indicazione di “causale PAG.SENTENZA Giustificativi
[...]
Doc 39764 del 25-11-2016”, che allude evidentemente al titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione
(sentenza del Giudice di Pace di n. 39764/2016). CP_1
A fronte di tale eccezione di pagamento, la creditrice non ha dedotto alcunchè né in fase di esecuzione, né nella presente sede di merito, ove è rimasta contumace.
Risulta pertanto dimostrata, in assenza di evidenze di segno contrario, l'estinzione dell'obbligazione portata nel titolo esecutivo per l'avvenuto pagamento da parte del debitore, in epoca ben anteriore alla notifica del pignoramento presso terzi, ma immediatamente dopo la notifica del primo precetto.
L'opposizione pertanto deve essere accolta e va dichiarata l'illegittimità dell'azione esecutiva pagina 2 di 3 intrapresa da nei confronti del Controparte_2 Controparte_1 con pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 7696/21, atteso che nulla è più dovuto dal CP_1 opponente in favore dell'opposta in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
39764/2016, posta a base dell'azione esecutiva intrapresa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opposta liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'affare trattato e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa con pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 7696/21, azionata da nei Controparte_2 confronti del Controparte_1
2) condanna l'opposta al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente Controparte_2
che liquida in € 1.250,00 per compensi professionali Controparte_1 del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva se dovute, come per legge.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 11735/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di pec: CP_1 Email_1
-Opponente-
CONTRO
, c.f. Controparte_2 C.F._1
-Opposta contumace–
Oggetto: Opposizione artt. 615 c.p.c. e 616
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 12.10.2022, ritualmente notificato, il Parte_1 introduceva la fase di merito di un giudizio di opposizione, che traeva origine dall'atto di pignoramento presso terzi notificato da . Controparte_2
pagina 1 di 3 Quest'ultima, infatti, avviava procedura di pignoramento presso terzi, iscritta al n. R.G.E. 7696/21, affermando di essere creditrice nei confronti dell'odierno opponente della somma di euro 2.122.43, oltre interessi, IVA e CPA, in virtù dalla sentenza del Giudice di Pace di n. 39764/2016 e di due CP_1 successivi atti di precetto (notificati, rispettivamente, il 02.03.2018 e il 02.02.2021), e invitava la Banca
d'Italia a rendere la dichiarazione prescritta dall'art. 547.
Il U.T.G. di dunque, proponeva ricorso in opposizione, ex art. 615 cpc, Parte_1 CP_1 con istanza di sospensione ex art. 624 cpc, eccependo e documentando l'intervenuto pagamento della somma portata nel titolo esecutivo già a far data dal luglio 2018.
Con provvedimento del 16.3.2022, il G.E. accoglieva l'istanza cautelare di sospensione, fissando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Dunque, in sede di giudizio di merito, l'odierna parte opponente rinnovava l'eccezione di pagamento e depositava documentazione a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione azionata in via esecutiva.
Pertanto, chiedeva l'accertamento del proprio intervenuto pagamento e, per l'effetto, la statuizione che alcuna somma era dovuta al creditore procedente, con vittoria di spese e onorari di causa.
, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 23.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza l'assegnazione dei termini.
*****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'opponente ha dimostrato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria nascente dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 39764/2016, posta a base dell'esecuzione intrapresa da CP_2
nei confronti del mediante pignoramento presso
[...] Controparte_3 terzi.
La prova del pagamento risiede nell'ordinativo di pagamento n. 253837 in favore di CP_2
, recante la data del 6-10.7.2018, con indicazione di “causale PAG.SENTENZA Giustificativi
[...]
Doc 39764 del 25-11-2016”, che allude evidentemente al titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione
(sentenza del Giudice di Pace di n. 39764/2016). CP_1
A fronte di tale eccezione di pagamento, la creditrice non ha dedotto alcunchè né in fase di esecuzione, né nella presente sede di merito, ove è rimasta contumace.
Risulta pertanto dimostrata, in assenza di evidenze di segno contrario, l'estinzione dell'obbligazione portata nel titolo esecutivo per l'avvenuto pagamento da parte del debitore, in epoca ben anteriore alla notifica del pignoramento presso terzi, ma immediatamente dopo la notifica del primo precetto.
L'opposizione pertanto deve essere accolta e va dichiarata l'illegittimità dell'azione esecutiva pagina 2 di 3 intrapresa da nei confronti del Controparte_2 Controparte_1 con pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 7696/21, atteso che nulla è più dovuto dal CP_1 opponente in favore dell'opposta in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
39764/2016, posta a base dell'azione esecutiva intrapresa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opposta liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'affare trattato e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa con pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 7696/21, azionata da nei Controparte_2 confronti del Controparte_1
2) condanna l'opposta al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente Controparte_2
che liquida in € 1.250,00 per compensi professionali Controparte_1 del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva se dovute, come per legge.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
pagina 3 di 3