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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. NI TO Presidente ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15798 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data
09.07.2025 da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela Barin (pec: che Email_1
la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
:
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michela Barin (pec: che Email_1
la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
1 In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con provvedimento del giorno 11.11.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti nella memoria congiunta depositata in data 31.10.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.11.2025 in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, che di seguito si riproducono: - disporre che la figlia minore sia affidata esclusivamente Persona_1
alla madre sig.ra con la quale effettivamente risiede a Noale (Ve) in Via A. Moro n. 11 e dove immediatamente Parte_1
sposterà la residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. disporre altresì che tutte le decisioni di maggior interesse
per quali quelle - qui indicate a titolo d'esempio e senza pretesa di esaustività - relative alla salute, all'istruzione, Persona_1
all'educazione, alla scelta della confessione religiosa e della pratica sportiva, alla scelta della residenza abituale e all'espatrio, siano
adottate dalla madre in via esclusiva senza consultare il padre sig. e senza il suo consenso, tenendo conto Parte_2
delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della minore;
- stabilire che la sig.ra possa intrattenere in via esclusiva tutti i Pt_1
rapporti con gli Enti pubblici e privati per le necessità della figlia;
- disciplinare il diritto-dovere di frequentazione e visita da parte del
padre con cadenza settimanale, per almeno 4 ore, da aversi con modalità protette ovvero alla presenza e sotto il costante controllo della
madre; - stabilire a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € Parte_2
400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi nel conto corrente intestato alla sig.ra n. Pt_1
[...]; - disporre a carico del sig. l'obbligo al pagamento del 50% delle Parte_2
spese straordinarie sostenute a beneficio della figlia secondo le modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di Venezia”. Per_1
Conclusioni del P.M: “ voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.07.2025 la sig.ra ha chiesto la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata in data [...] dalla relazione Persona_1
intrattenuta con il sig. Parte_2
Dopo la nascita di i genitori hanno convissuto per qualche mese, fino a quando la sig.ra a giugno Per_1 Pt_1
2022, si è determinata a trasferirsi presso i propri nonni al fine di poter beneficiare dell'aiuto e del sostegno della propria famiglia, stanti le assenze prolungate del sig. il quale, fin dalla nascita della piccola, aveva lasciato la Pt_2
ricorrente da sola ad occuparsi della cura, della gestione e della crescita della stessa. Sino a settembre del 2022 il sig. aveva fatto visita alla figlia un paio di volte al mese, fermandosi per non più di un'ora e mezza. Pt_2
Successivamente, l'aveva incontrata solo in occasione del suo primo compleanno, per farsi viso poi nuovamente
2 solo a novembre del 2024, quando la ricorrente si era impegnata a portare la piccola a Castelfranco, per fare visita al papà. Questa precaria frequentazione è durata fino al febbraio 2025.
Da allora il sig. non si è più reso disponibile a vedere la figlia. Pt_2
Nulla ha mai corrisposto alla madre a titolo di contributo al mantenimento della minore.
La ricorrente precisa quindi di occuparsi da sola di , facendosi interamente carico delle esigenze di affetto, Per_1
di cura e protezione legate alla crescita della medesima e contando unicamente sulle entrate derivanti dal proprio lavoro di operaia (a tempo indeterminato) e sull'aiuto dei propri genitori e nonni.
Rappresenta che il sig. è un artista e conduce una vita disordinata, sostenendosi con quanto Parte_2
riesce a raccogliere come vocalist / intrattenitore. Ritiene inoltre che faccia uso di sostanze stupefacenti e che,
anche per tale ragione, non sia in grado di occuparsi della figlia. Inoltre, a causa delle difficoltà nel rintracciarlo, e
Pt_ per la sua inaffidabilità, le attività burocratiche più semplici come l'iscrizione scolastica, l' , l'accesso alle cure pediatriche, l'ottenimento del documento di identità e l'iscrizione alle attività scolastiche che richiedono il consenso di entrambi i genitori, sono di fatto impedite, con grave pregiudizio per la minore.
Sulla base di tali argomentazioni, considerato il completo disinteresse del padre per le esigenze e le necessità della figlia, nonché la sua sostanziale irreperibilità, e ritenendo la sua condotta gravemente pregiudizievole per la minore,
la ricorrente ha chiesto in via principale disporre l'affidamento esclusivo della medesima con residenza presso di lei in Noale (Ve) in Via A. Moro n. 11; ha chiesto altresì disporre che tutte le decisioni di maggior interesse per siano adottate dalla madre in via esclusiva senza consultare il padre sig. Persona_1 Parte_2
e senza il suo consenso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della minore;
stabilire che la sig.ra possa intrattenere in via esclusiva tutti i rapporti con gli Enti pubblici e privati per le necessità della Pt_1
figlia; disciplinare il diritto-dovere di frequentazione e visita da parte del padre con cadenza settimanale, per almeno
4 ore, con modalità protette ovvero alla presenza e sotto il costante controllo della madre;
porre a carico del sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili da Parte_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi nel conto corrente intestato alla sig.ra oltre Pt_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute a beneficio della figlia , secondo il Protocollo del Per_1
Tribunale di Venezia. In subordine, nell'ipotesi di manifestata volontà del padre di esercitare il proprio diritto-
dovere di frequentazione e visita nei confronti della figlia, ha chiesto disporre CTU atta a valutarne la capacità
genitoriale e lo stato di salute psicofisica presso gli enti competenti, in primis il SERD, e - nel caso di sua verificata e comprovata idoneità -, stabilire la graduale ripresa dei contatti tra padre e figlio alla presenza della madre e con
3 modalità protetta.
******
Si è costituito in giudizio il sig. dando atto di aver raggiunto un accordo con la sig.ra in merito alla Pt_2 Pt_1
regolamentazione del mantenimento e delle modalità di frequentazione e visita della figlia minore Persona_1
nulla opponendo al riconoscimento in capo alla madre del c.d. affido “super esclusivo”, manifestando tuttavia il desiderio di mantenere un legame con la figlia e riservandosi il diritto di frequentazione e di visita della medesima con le modalità indicate nel ricorso dalla sig.ra Pt_1
Precisa, inoltre, di voler contribuire al mantenimento della minore così come richiesto dalla madre e rappresenta di condividere le richieste avanzate dalla medesima, ritenendole ragionevoli e utili alla crescita della figlia in un clima disteso e protetto.
Contestando di fare uso di sostanze stupefacenti, riconosce che i propri impegni di lavoro e le peculiarità del medesimo lo costringono a mantenere ritmi e scadenze inconciliabili con le esigenze della figlia anche in ordine alla sua educazione.
Infine, dando atto di aver concordato con la sig.ra la necessità di disciplinare con gradualità i tempi di Pt_1
frequentazione e di visita della figlia, di modo che possa abituarsi alla sua presenza senza turbamenti, il convenuto ha chiesto di vedere la piccola con cadenza settimanale e per almeno 4 ore presso l'abitazione in cui ella risiede,
alla presenza della madre o dei bisnonni materni e senza facoltà di pernottamento. Quanto al contributo al mantenimento e al pagamento delle spese straordinarie, il sig. nulla ha opposto in merito alla richiesta di Pt_2
versamento di €400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie, secondo le modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di Venezia.
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Con memoria congiunta depositata in data 31.10.2025, le parti hanno formalizzato le intese raggiunte chiedendo la sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, fissata per la comparizione avanti al Giudice Delegato, con il deposito di note scritte. Il Giudice, autorizzato il deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni concordemente precisate e ritenuto che non necessaria ulteriore istruzione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Il pubblico Ministero intervenuto ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Possono trovare accoglimento le conclusioni congiunte concordemente formulate dalle parti inerenti all'affidamento, la collocazione, la frequentazione della minore da parte del padre.
Benché costudendosi in giudizio il sig. abbia manifestato il desiderio di mantenere un legame con la figlia, Pt_2
egli ha altresì precisato che i propri impegni di lavoro e le peculiarità del medesimo sono inconciliabili con le esigenze della medesima, nulla opponendo alla richiesta di affidamento super esclusivo formulata dalla madre.
Non risulta al momento che ci sia tra i genitori una condivisione della responsabilità genitoriale, che grava unicamente sulla madre, la quale provvede in via esclusiva alle esigenze della figlia occupandosi da sola della sua cura.
Non è contestata la mancata instaurazione da parte del padre di un legame affettivo con la piccola, atteso che,
secondo quanto ricostruito dalla ricorrente, l'ha vista e frequentata solo sporadicamente.
Inoltre, la circostanza che fin dalla nascita il padre non abbia mai provveduto al suo mantenimento dimostra un totale disinteresse per le sue necessità.
Infine, la lontananza del sig. per lunghi periodi di tempo e la difficile reperibilità del medesimo rappresentano Pt_2
un grave pregiudizio per la minore in tutte le circostanze in cui il consenso del padre si renda necessario per l'espletamento di pratiche anche burocratiche necessarie alla gestione delle esigenze quotidiane di . Per_1
Il quadro sopra descritto è tale, dunque, da giustificare l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, con l'attribuzione alla stessa dell'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale ed autorizzazione ad assumere tutte le decisioni relative alla figlia, comprese quelle di maggiori interesse, senza il consenso del padre, così come richiesto da entrambi i genitori.
È noto che la principale finalità della disciplina delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori
è quella di garantire agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Al perseguimento di tale finalità è diretto l'istituto dell'affidamento condiviso, previsto dall'art. 337 ter c.c., derogabile nei soli casi in cui esso sia contrario all'interesse del minore.
Il nostro ordinamento, infatti, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare,
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento
5 in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (Cass. Civ. 08.05.2024 n. 12474; Cass. Civ. 19.09.2023, n. 26796).
Nel caso di specie, non solo le parti concordano per l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, ma le circostanze dedotte dalla ricorrente e non contestate o confermate dal padre nella comparsa di costituzione,
inducono a formulare una prognosi negativa in ordine all'idoneità del sig. di farsi carico della crescita della Pt_2
figlia, considerato che fin dalla nascita ha omesso di accudirla e di frequentarla, rendendosi irreperibile per lunghi periodi di tempo. Egli non ha instaurato una relazione affettiva con lei, non si occupa delle sue esigenze e fino ad oggi non ha contribuito al suo mantenimento.
Pertanto, allo stato, l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, come concordemente richiesto dalle parti, risponde al preminente interesse della minore.
La collocazione prevalente di deve essere, di conseguenza, disposta presso la madre, nell'abitazione Persona_1
di quest'ultima in Noale (Ve) in Via A. Moro n. 11, mentre le eventuali visite tra il padre e la figlia potranno avvenire, come concordemente stabilito dai genitori, con cadenza settimanale, per almeno 4 ore, con modalità
protette ovvero alla presenza e sotto il costante controllo della madre.
Il contributo al mantenimento della figlia concordato dalle parti a carico del padre appare congruo ed adeguato alle esigenze della medesima e rispetto alle capacità economico – reddituali delle parti.
In considerazione della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte formulate, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- Compensa le spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa NI TO
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