Art. 4.
Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall' articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , il Ministero del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di 50 coadiutori dattilografi (livello IV) in aumento dell'attuale organico, le cui prove saranno espletate secondo le modalita' previste dall' articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271 .
Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall' articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , il Ministero del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di 50 coadiutori dattilografi (livello IV) in aumento dell'attuale organico, le cui prove saranno espletate secondo le modalita' previste dall' articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271 .