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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/12/2025, n. 6236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6236 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 66/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI ZI Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al n. R.G. 66/2023, promossa da:
, con l'avv. Anna Vanzo Parte_1
Opponente contro e per essa , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con l'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
Opposta nel giudizio di opposizione al D.I. n. 2027/2022
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
All'udienza collegiale del 18 dicembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa, riassegnata giusta provvedimento presidenziale del5 novembre 2025, è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Col decreto in epigrafe, regolarmente notificato ed emesso dal Tribunale di Venezia, veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di €. 147.478,12, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
La società ricorrente, a supporto della sua istanza, affermava che:
- il credito traeva origine dal mancato pagamento delle rate del prestito personale denominato
(contratto n. 124571, secondo le allegazioni dell'attrice in monitorio), concesso dalla Banca MPS all'ingiunto in data 28.09.2011;
- nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il credito era stato ceduto una prima volta, in data 2.7.2015, da MPS a ed una seconda volta, in data 1.11.2021, da CP_3 CP_3 all'odierna opposta, ricorrente in monitorio;
-a comprova dell'effettività di tali cessioni, la ricorrente/opposta produceva l'estratto della Gazzetta
Ufficiale - parte seconda- n. 75 del 2.7.2015, per la cessione da MPS a , e un contratto di CP_3 cessione (in lingua inglese) del 1.11.2021 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), per la cessione da a . CP_3 CP_4
2. Avverso il decreto ha proposto opposizione l'ingiunto chiedendo di:
“…
“In via preliminare- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente;
- Accertarsi e dichiararsi per tutti i motivi di cui in narrativa la prescrizione degli interessi moratori richiesti nel ricorso per ingiunzione fino al 25.1.2017.-
Rigettarsi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ed essendo del tutto contestato il credito azionato in via monitoria per tutti i motivi meglio esposti in narrativa. Nel merito Accertarsi e dichiararsi - per
i motivi di cui in narrativa - l'indeterminatezza del criterio di calcolo del piano finanziario del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente n. 124751 e la conseguente violazione degli artt. 125, 117 e 118 TUB, l'applicazione di interessi e commissioni, nonché di altre spese ed oneri non pattuiti e non determinabili ex ante nel momento genetico del contratto, nonché
l'indeterminatezza e l'errata indicazione del TAN e del TAEG del contratto da parte dell'istituto di credito, del che il credito istato in via monitoria non è certo, né liquido né esigibile, per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o erroneo il decreto ingiuntivo opposto non provvisoriamente esecutivo n. 2027/2022 dd.
3.10.2022 reso dal Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 7217/2022 e notificato in data 14.11.2022 a mezzo del servizio postale.- Accertata e dichiarata la violazione dell'art. 28 D.L. 1/2012 dichiarare la nullità del contratto di assicurazione del credito accessorio al contratto di finanziamento n. 124751
e per l'effetto espungere ogni relativo costo e per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o erroneo il decreto ingiuntivo opposto non provvisoriamente esecutivo n.
2027/2022 dd.
3.10.2022 reso dal Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 7217/2022 e notificato in data 14.11.2022 a mezzo del servizio postale. In via
Riconvenzionale- Accertata e dichiarata la violazione degli artt. 125, 117 e 118 TUB, l'applicazione di interessi e commissioni, nonché di altre spese ed oneri non pattuiti e non determinabili ex ante nel momento genetico del contratto, nonché l'indeterminatezza e l'errata indicazione del TAN e Del
TAEG del contratto da parte dell'istituto di credito ed accertata e dichiarata la violazione dell'art.
28 D.L. 1/2012 procedersi al ricalcolo del saldo debitore dell'opponente. In via istruttoria- Disporsi ex art. 122 cpc la traduzione, a carico di controparte, del documento prodotto dall'opposta sub 5.-
Disporsi CTU tecnico contabile volta all'accertamento della violazione l'indeterminatezza del criterio di calcolo del piano finanziario del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente n. 124751 e la conseguente violazione degli artt. 125, 117 e 118 TUB, l'applicazione di interessi e commissioni, nonché di altre spese ed oneri non pattuiti e non determinabili ex ante nel momento genetico del contratto, nonché l'indeterminatezza e l'errata indicazione del TAN e del TAEG del contratto da parte dell'istituto di credito nonché all'individuazione dell'incidenza di costi assicurativi sul contratto di finanziamento e al loro relativo calcolo” (cfr. atto di citazione notificato)..” (cfr. testualmente dall'atto di opposizione).
Si è costituita in giudizio l'opposta che ha chiesto di:
“…
- Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 147.478,12, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: ● la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate e chiede sin d'ora la concessione di termini ex art. 183 comma VI cod. proc. civ.
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.” (cfr. comparsa).
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto, la causa è stata rimessa in decisione e, poi, pervenuta all'udienza del 18.12.2025, celebrata in modalità scritta, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato divenutone assegnatario il precedente 22.10.2025, giusta provvedimento tabellare in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. ha proposto opposizione al decreto in epigrafe e a supporto delle sue ragioni Parte_1 ha eccepito: il “I) Difetto di legittimazione attiva” della ricorrente in monitorio;
la II) “prescrizione degli interessi di mora”; la III) “indeterminatezza del calcolo della somma ingiunta”; la IV) “indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi della rata del finanziamento”;
l'esistenza di una: V) “assicurazione obbligatoria del credito”; ha quindi chiesto in via riconvenzionale la rideterminazione del saldo debitore.
4. Il primo motivo di opposizione, nella parte in cui incorpora l'eccepito difetto di prova della titolarità del credito dell'attrice in monitorio (così riqualificato l'eccepito difetto di legittimazione attiva), è fondato e va accolto;
il suo accoglimento determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi.
Va premesso che ha agito in monitorio, dichiarandosi titolare del Controparte_1 credito azionato in quanto divenutane cessionaria a seguito di un contratto del 28/10-01/11/2021 redatto in lingua inglese, contratto di cessione di cui avrebbe dato comunicazione con raccomandata
A/R, redatta in lingua italiana, al debitore ceduto, odierno opponente che aveva stipulato un contratto di finanziamento to con la Banca MPS la quale aveva già ceduto il detto credito, secondo la scansione sopra riportata.
Ebbene, come significato con l'ordinanza che ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto, non vi è prova della titolarità del credito in capo alla ricorrente in monitorio.
La pretesa cessione del credito derivante dal rapporto contrattuale di cui al doc. 3 di parte ricorrente/opposta, cessione avvenuta (secondo la pretesa dell'opposta) con un contratto redatto in lingua inglese (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio), per giunta non tradotto in lingua italiana, non consente di ritenere perfezionata la cessione perché non permette di individuare il credito che ne avrebbe formato oggetto.
In particolare, quel contratto (redatto in lingua inglese) non consente l'individuazione di un criterio utile per desumere che il credito sia stato effettivamente ceduto all'opposta. Né è possibile ritenere che la successiva notificazione della pretesa cessione, avvenuta con il contratto redatto in inglese, notificazione avvenuta con raccomandata A/R indirizzata all'opponente, possa supplire la mancanza di un documento contrattuale che provi la cessione del credito.
5. In ragione delle considerazioni che precedono può pertanto ritenersi non provata la titolarità (e non la legittimazione) del credito da parte dell'opposta.
Sul punto giova richiamare l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, omissis…” (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 18016 del 09/07/2018 (Rv. 649587 - 03) confermata da
Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021 (Rv. 661263 - 01).
Nel caso di specie la notificazione (mediante la detta raccomandata) della presunta cessione non ha colmato la lacuna proveniente dall'assenza di un titolo contrattuale (intellegibile) dal quale desumere l'esistenza del negozio traslativo di talché manca non solo la prova della cessione ma anche la prova scritta del credito oggetto di ricorso monitorio.
Il difetto della prova della cessione del credito implica il diniego della tutela giudiziaria azionata con il ricorso monitorio con conseguente accoglimento del primo motivo di opposizione e revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo.
Gli altri motivi di opposizione sono assorbiti.
4. Le spese della procedura seguono l'ordinario criterio della soccombenza secondo i criteri di cui al
D.M. 10/03/2014 n. 55, valevoli a partire dal 23/10/2022. Esse vengono calcolate in relazione allo scaglione commisurato al valore della causa (compreso tra da €. 52.001 ed €. 260.000), nel valore minimo attesa la semplicità delle questioni affrontate.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, in composizione monocratica, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. 2027/2022, così provvede: Parte_1
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2027/2022 emesso in favore Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, spese che liquida per compensi in complessivi euro 7.052,00, Parte_1 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 27 dicembre 2025
Il Giudice
RI ZI RT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI ZI Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al n. R.G. 66/2023, promossa da:
, con l'avv. Anna Vanzo Parte_1
Opponente contro e per essa , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con l'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
Opposta nel giudizio di opposizione al D.I. n. 2027/2022
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
All'udienza collegiale del 18 dicembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa, riassegnata giusta provvedimento presidenziale del5 novembre 2025, è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Col decreto in epigrafe, regolarmente notificato ed emesso dal Tribunale di Venezia, veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di €. 147.478,12, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
La società ricorrente, a supporto della sua istanza, affermava che:
- il credito traeva origine dal mancato pagamento delle rate del prestito personale denominato
(contratto n. 124571, secondo le allegazioni dell'attrice in monitorio), concesso dalla Banca MPS all'ingiunto in data 28.09.2011;
- nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il credito era stato ceduto una prima volta, in data 2.7.2015, da MPS a ed una seconda volta, in data 1.11.2021, da CP_3 CP_3 all'odierna opposta, ricorrente in monitorio;
-a comprova dell'effettività di tali cessioni, la ricorrente/opposta produceva l'estratto della Gazzetta
Ufficiale - parte seconda- n. 75 del 2.7.2015, per la cessione da MPS a , e un contratto di CP_3 cessione (in lingua inglese) del 1.11.2021 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), per la cessione da a . CP_3 CP_4
2. Avverso il decreto ha proposto opposizione l'ingiunto chiedendo di:
“…
“In via preliminare- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente;
- Accertarsi e dichiararsi per tutti i motivi di cui in narrativa la prescrizione degli interessi moratori richiesti nel ricorso per ingiunzione fino al 25.1.2017.-
Rigettarsi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ed essendo del tutto contestato il credito azionato in via monitoria per tutti i motivi meglio esposti in narrativa. Nel merito Accertarsi e dichiararsi - per
i motivi di cui in narrativa - l'indeterminatezza del criterio di calcolo del piano finanziario del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente n. 124751 e la conseguente violazione degli artt. 125, 117 e 118 TUB, l'applicazione di interessi e commissioni, nonché di altre spese ed oneri non pattuiti e non determinabili ex ante nel momento genetico del contratto, nonché
l'indeterminatezza e l'errata indicazione del TAN e del TAEG del contratto da parte dell'istituto di credito, del che il credito istato in via monitoria non è certo, né liquido né esigibile, per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o erroneo il decreto ingiuntivo opposto non provvisoriamente esecutivo n. 2027/2022 dd.
3.10.2022 reso dal Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 7217/2022 e notificato in data 14.11.2022 a mezzo del servizio postale.- Accertata e dichiarata la violazione dell'art. 28 D.L. 1/2012 dichiarare la nullità del contratto di assicurazione del credito accessorio al contratto di finanziamento n. 124751
e per l'effetto espungere ogni relativo costo e per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o erroneo il decreto ingiuntivo opposto non provvisoriamente esecutivo n.
2027/2022 dd.
3.10.2022 reso dal Tribunale di Venezia nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 7217/2022 e notificato in data 14.11.2022 a mezzo del servizio postale. In via
Riconvenzionale- Accertata e dichiarata la violazione degli artt. 125, 117 e 118 TUB, l'applicazione di interessi e commissioni, nonché di altre spese ed oneri non pattuiti e non determinabili ex ante nel momento genetico del contratto, nonché l'indeterminatezza e l'errata indicazione del TAN e Del
TAEG del contratto da parte dell'istituto di credito ed accertata e dichiarata la violazione dell'art.
28 D.L. 1/2012 procedersi al ricalcolo del saldo debitore dell'opponente. In via istruttoria- Disporsi ex art. 122 cpc la traduzione, a carico di controparte, del documento prodotto dall'opposta sub 5.-
Disporsi CTU tecnico contabile volta all'accertamento della violazione l'indeterminatezza del criterio di calcolo del piano finanziario del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente n. 124751 e la conseguente violazione degli artt. 125, 117 e 118 TUB, l'applicazione di interessi e commissioni, nonché di altre spese ed oneri non pattuiti e non determinabili ex ante nel momento genetico del contratto, nonché l'indeterminatezza e l'errata indicazione del TAN e del TAEG del contratto da parte dell'istituto di credito nonché all'individuazione dell'incidenza di costi assicurativi sul contratto di finanziamento e al loro relativo calcolo” (cfr. atto di citazione notificato)..” (cfr. testualmente dall'atto di opposizione).
Si è costituita in giudizio l'opposta che ha chiesto di:
“…
- Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 147.478,12, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: ● la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate e chiede sin d'ora la concessione di termini ex art. 183 comma VI cod. proc. civ.
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.” (cfr. comparsa).
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto, la causa è stata rimessa in decisione e, poi, pervenuta all'udienza del 18.12.2025, celebrata in modalità scritta, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato divenutone assegnatario il precedente 22.10.2025, giusta provvedimento tabellare in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. ha proposto opposizione al decreto in epigrafe e a supporto delle sue ragioni Parte_1 ha eccepito: il “I) Difetto di legittimazione attiva” della ricorrente in monitorio;
la II) “prescrizione degli interessi di mora”; la III) “indeterminatezza del calcolo della somma ingiunta”; la IV) “indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi della rata del finanziamento”;
l'esistenza di una: V) “assicurazione obbligatoria del credito”; ha quindi chiesto in via riconvenzionale la rideterminazione del saldo debitore.
4. Il primo motivo di opposizione, nella parte in cui incorpora l'eccepito difetto di prova della titolarità del credito dell'attrice in monitorio (così riqualificato l'eccepito difetto di legittimazione attiva), è fondato e va accolto;
il suo accoglimento determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi.
Va premesso che ha agito in monitorio, dichiarandosi titolare del Controparte_1 credito azionato in quanto divenutane cessionaria a seguito di un contratto del 28/10-01/11/2021 redatto in lingua inglese, contratto di cessione di cui avrebbe dato comunicazione con raccomandata
A/R, redatta in lingua italiana, al debitore ceduto, odierno opponente che aveva stipulato un contratto di finanziamento to con la Banca MPS la quale aveva già ceduto il detto credito, secondo la scansione sopra riportata.
Ebbene, come significato con l'ordinanza che ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto, non vi è prova della titolarità del credito in capo alla ricorrente in monitorio.
La pretesa cessione del credito derivante dal rapporto contrattuale di cui al doc. 3 di parte ricorrente/opposta, cessione avvenuta (secondo la pretesa dell'opposta) con un contratto redatto in lingua inglese (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio), per giunta non tradotto in lingua italiana, non consente di ritenere perfezionata la cessione perché non permette di individuare il credito che ne avrebbe formato oggetto.
In particolare, quel contratto (redatto in lingua inglese) non consente l'individuazione di un criterio utile per desumere che il credito sia stato effettivamente ceduto all'opposta. Né è possibile ritenere che la successiva notificazione della pretesa cessione, avvenuta con il contratto redatto in inglese, notificazione avvenuta con raccomandata A/R indirizzata all'opponente, possa supplire la mancanza di un documento contrattuale che provi la cessione del credito.
5. In ragione delle considerazioni che precedono può pertanto ritenersi non provata la titolarità (e non la legittimazione) del credito da parte dell'opposta.
Sul punto giova richiamare l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, omissis…” (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 18016 del 09/07/2018 (Rv. 649587 - 03) confermata da
Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021 (Rv. 661263 - 01).
Nel caso di specie la notificazione (mediante la detta raccomandata) della presunta cessione non ha colmato la lacuna proveniente dall'assenza di un titolo contrattuale (intellegibile) dal quale desumere l'esistenza del negozio traslativo di talché manca non solo la prova della cessione ma anche la prova scritta del credito oggetto di ricorso monitorio.
Il difetto della prova della cessione del credito implica il diniego della tutela giudiziaria azionata con il ricorso monitorio con conseguente accoglimento del primo motivo di opposizione e revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo.
Gli altri motivi di opposizione sono assorbiti.
4. Le spese della procedura seguono l'ordinario criterio della soccombenza secondo i criteri di cui al
D.M. 10/03/2014 n. 55, valevoli a partire dal 23/10/2022. Esse vengono calcolate in relazione allo scaglione commisurato al valore della causa (compreso tra da €. 52.001 ed €. 260.000), nel valore minimo attesa la semplicità delle questioni affrontate.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, in composizione monocratica, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. 2027/2022, così provvede: Parte_1
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2027/2022 emesso in favore Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, spese che liquida per compensi in complessivi euro 7.052,00, Parte_1 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 27 dicembre 2025
Il Giudice
RI ZI RT