Articolo 1536 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1536.

(Inadempimento).

In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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