TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
II TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione sesta civile
P.U. n.340/2025 Reg. ric.
SENTENZA DI OMOLOGA DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il Giudice, dott.ssa Maurizia Giusta,
letto il Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore presentato dai sigg.
Parte_2 Parte_1 e premesso che il Piano proposto dai sigg. Parte_1 e originariamente prevedeva, in sintesi, la Parte_2 destinazione ai creditori della somma di € 244,00 versata a titolo di acconto sulle spese in prededuzione per l'avvio della procedura ed € 10.000,00 mediante erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore dei ricorrenti garantito al 100% dalla che verrà Controparte_1 rimborsato dai ricorrenti mediante un piano di ammortamento che prevede 74-84 versamenti rateali mensili dell'importo di € 100,00 150% circa (variabile a seconda dell'istituto di credito che erogherà il finanziamento).
Con tale somma, ciascun ricorrente proponeva il pagamento integrale delle spese di procedura quantificate in euro 1.424,77 per il compenso ai gestori della crisi e costi;
il pagamento del residuo in favore dei creditori privilegiati nella misura del 100% e dei creditori chirografari nella misura del 16,27%, corrispondendo agli stessi gli importi meglio specificati nel dettaglio alle pagg. 18 - 22 del ricorso introduttivo.
Nell'informativa depositata ai sensi dell'art. 70, c.6 CC.II. l'OCC in persona del gestore della crisi Dott.ssa ha dato atto e comprovato l'avvenuta Parte_3 pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Torino, in data.
17/06/2025; l'avvenuta comunicazione della proposta e del piano ai creditori ex art. 70, co.1 del C.C.I.I., effettuata a mezzo PEC nella data del 16 giugno 2025, con invito a fare pervenire eventuali osservazioni nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione;
la mancata formulazione, in termini, di osservazioni ex art. 70, comma
2 CCII. L'OCC evidenziava che, in data 01/07/2025, l'Avv. Teresa Controparte_2 legale della creditrice unico creditore chirografario, inviava una Parte_4
comunicazione PEC al Gestore, con la quale segnalava di non avere osservazioni da effettuare al piano di ristrutturazione dei debiti e allegava memoria contenente le coordinate bancarie per il pagamento in caso di omologazione (Allegato C alla memoria depositata ai sensi dell'art. 70, c.6 CC.II.).
L'OCC precisava, conclusivamente, la valutazione positiva di fattibilità della proposta così come formulata del ricorso ex artt. 67 e ss. CCII;
riteneva di non proporre alcuna variazione o modifica al piano predisposto;
richiamava quanto già esposto nella proposta e nella relazione ex art. 68, comma secondo CCII, insistendo per la sua omologazione.
Tutto ciò premesso e rilevato che:
il procedimento ha avuto regolare svolgimento e sono state realizzate le pubblicazioni e comunicazioni previste dall'art. 70 CC.II.;
l'OCC ha sentito i debitori e ha riferito al Giudice, ex art.70, c.6 CC.II., senza proporre alcuna modifica al piano anche avuto riguardo all'assenza di osservazioni da parte dei creditori, di cui si è detto;
si deve affermare l' ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, non ravvisandosi condizioni ostative.
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo
P.Q.M.
omologa il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai sigg.
Parte_1 e Parte_2
dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
dispone che la presente Sentenza, unitamente al Piano del consumatore, sia pubblicata a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Torino e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70, co.1 C.C.I.I.;
dispone la chiusura della procedura ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.
Si comunichi ai creditori.
Torino, 15 luglio 2025
Il giudice: Dott.ssa Maurizia Giusta
II TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione sesta civile
P.U. n.340/2025 Reg. ric.
SENTENZA DI OMOLOGA DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il Giudice, dott.ssa Maurizia Giusta,
letto il Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore presentato dai sigg.
Parte_2 Parte_1 e premesso che il Piano proposto dai sigg. Parte_1 e originariamente prevedeva, in sintesi, la Parte_2 destinazione ai creditori della somma di € 244,00 versata a titolo di acconto sulle spese in prededuzione per l'avvio della procedura ed € 10.000,00 mediante erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore dei ricorrenti garantito al 100% dalla che verrà Controparte_1 rimborsato dai ricorrenti mediante un piano di ammortamento che prevede 74-84 versamenti rateali mensili dell'importo di € 100,00 150% circa (variabile a seconda dell'istituto di credito che erogherà il finanziamento).
Con tale somma, ciascun ricorrente proponeva il pagamento integrale delle spese di procedura quantificate in euro 1.424,77 per il compenso ai gestori della crisi e costi;
il pagamento del residuo in favore dei creditori privilegiati nella misura del 100% e dei creditori chirografari nella misura del 16,27%, corrispondendo agli stessi gli importi meglio specificati nel dettaglio alle pagg. 18 - 22 del ricorso introduttivo.
Nell'informativa depositata ai sensi dell'art. 70, c.6 CC.II. l'OCC in persona del gestore della crisi Dott.ssa ha dato atto e comprovato l'avvenuta Parte_3 pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Torino, in data.
17/06/2025; l'avvenuta comunicazione della proposta e del piano ai creditori ex art. 70, co.1 del C.C.I.I., effettuata a mezzo PEC nella data del 16 giugno 2025, con invito a fare pervenire eventuali osservazioni nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione;
la mancata formulazione, in termini, di osservazioni ex art. 70, comma
2 CCII. L'OCC evidenziava che, in data 01/07/2025, l'Avv. Teresa Controparte_2 legale della creditrice unico creditore chirografario, inviava una Parte_4
comunicazione PEC al Gestore, con la quale segnalava di non avere osservazioni da effettuare al piano di ristrutturazione dei debiti e allegava memoria contenente le coordinate bancarie per il pagamento in caso di omologazione (Allegato C alla memoria depositata ai sensi dell'art. 70, c.6 CC.II.).
L'OCC precisava, conclusivamente, la valutazione positiva di fattibilità della proposta così come formulata del ricorso ex artt. 67 e ss. CCII;
riteneva di non proporre alcuna variazione o modifica al piano predisposto;
richiamava quanto già esposto nella proposta e nella relazione ex art. 68, comma secondo CCII, insistendo per la sua omologazione.
Tutto ciò premesso e rilevato che:
il procedimento ha avuto regolare svolgimento e sono state realizzate le pubblicazioni e comunicazioni previste dall'art. 70 CC.II.;
l'OCC ha sentito i debitori e ha riferito al Giudice, ex art.70, c.6 CC.II., senza proporre alcuna modifica al piano anche avuto riguardo all'assenza di osservazioni da parte dei creditori, di cui si è detto;
si deve affermare l' ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, non ravvisandosi condizioni ostative.
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo
P.Q.M.
omologa il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai sigg.
Parte_1 e Parte_2
dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
dispone che la presente Sentenza, unitamente al Piano del consumatore, sia pubblicata a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Torino e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70, co.1 C.C.I.I.;
dispone la chiusura della procedura ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.
Si comunichi ai creditori.
Torino, 15 luglio 2025
Il giudice: Dott.ssa Maurizia Giusta