Articolo 42 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Articolo 41Articolo 43
Versione
25 marzo 1963
Art. 42. Particolari esenzioni nel porto di Trieste

Oltre alle merci indicate nell'articolo 40 sono esenti nel porto di Trieste dalla tassa stabilita dall'articolo 35 i prodotti e i generi di approvvigionamento locale provenienti dai centri agricoli della Venezia Giulia.
Entrata in vigore il 25 marzo 1963
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