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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 20/01/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 725/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore OLIVA NICOLA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2075/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del LT - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3132/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 12 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi: - AVV. PAGAM. n. 4512129423 CONTRIB. BONIFI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5520/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti: per l'appellante:1) accogliere il presente appello riformando integralmente la sentenza gravata n. 3132/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, depositata in data 17.07.2024 e non notificata, all'esito del Ricorrente_1giudizio promosso dall'istante con ricorso n. 1112/2024, avverso l'avviso di pagamento n. 4512129423, relativamente al pagamento del contributo consortile, anno 2023, da parte del Consorzio di Bonifica riferito ai fabbricati, per tutti i motivi di appello formulati in narrativa;
2) per l'effetto, l'avviso di pagamento n. 4512129423, nonché tutti gli atti ad essa prodromici e successivi, con annullamento, altresì, delle sanzioni e degli interessi perché non dovuti;
3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ricorrente_1 Per l'appellato Consorzio: respingere l'appello proposto da e, conseguentemente, a conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta n. 3132/12/24, affermare la legittimità dell'impugnato avviso di pagamento n. 4512129423, e per l'effetto condannare la contribuente a sostenere le spese di giudizio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 5, comma 4, del D.M. n. 55/2014, dagli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dall'art. 2233, comma 2, c.c., dall'art. 15, comma 2-ter e comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (d'ora in avanti contribuente o appellante) ha proposto appello avverso la sentenza n. 3132/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, depositata in data 17.07.2024, avverso l'avviso di pagamento n. 4512129423 con cui gli è stato chiesto il contributo consortile, anno 2023, da parte del Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del LT ( d'ora in avanti Consorzio) .
L'appellante ha censurato la statuizione per aver erroneamente deciso: circa la sussistenza del presupposto impositivo limitandosi ad affermare la genericità delle doglianze formulate, senza tener conto dell'irrilevanza della mera inclusione di un immobile nel piano di classifica e senza spiegare le ragioni della ritenuta infondatezza con conseguente carenza motivazionale .
Nel merito ha invocato la sentenza della Corte Costituzionale, n. 188/2018,in materia, rammentando la necessità che sussista un beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza consistente nella fruibilità concreta dell'attività di bonifica. Ha poi richiamato principi contenuti in specifiche pronunce di legittimità e dedotto che la riforma del processo tributario, recata dalla Legge n.130/2022 nell'introdurre il comma 5-bis, all'art. 7 D. lgs. n. 546/1992, pone in capo all'Ufficio erariale l'onere probatorio , in beneficio diretto e specifico in favore dell'immobilequesto caso avente ad oggetto il prescindendo, dalla esistenza o meno del “piano di classifica” nonchè dell'insistenza perimetro di contribuenzadell'immobile nel “ ”.
Ha insistito per la illegittimità della pretesa contributiva con conseguente integrale riforma della sentenza gravata con annullamento dell'atto impositivo e il favore delle spese del doppio grado da distrarsi.
Incardinatasi la lite, il Consorzio ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità delle doglianze e confutato estensivamente l'avversa prospettazione sia in fatto che in diritto adducendo l'irrilevanza, nella presente vicenda, dei principi di diritto affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 188/2018 pronunciata in contenzioso con la legge della Regione Calabria, inapplicabile nella specie, chiedendo il rigetto dell'appello col favore delle spese.
L'appellante ha depositato memoria illustrative in data 11.9.2025, ribadendo le argomentazioni già svolte insistendo nella già rassegnate conclusioni.
Alla pubblica udienza , dopo la discussione , la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile poiché svolge critiche alla sentenza lamentandone la motivazione apparente e l'erroneità della ratio decidendi perché fondata su presupposti errati in diritto sia in relazione alla presunzione di inclusione nel piano di classifica sia all'onere probatorio in capo al Consorzio.
Tuttavia nel merito, il gravame non può essere accolto. I fatti sono pacifici. L'avviso di pagamento n. 4512129423, concerne il contributo di bonifica per l'anno 2023 sulle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Giugliano: Indirizzo_1Indirizzo_2 SNC Indirizzo_3Indirizzo_2 Indirizzo_4Indirizzo_2 Indirizzo_5Indirizzo_2 Tali cespiti ricadono nel Comune di Giugliano in Campania e sono censiti in Catasto al indirizzo_6. indirizzo_7Il Foglio è incluso interamente nell'ambito territoriale del comprensorio consortile come si evince dalla TAV.
3.3 del piano di classifica e trattasi di fabbricati. E', poi pacifico che i fabbricati in questione rientrino interamente nel piano di classifica .
Ai fini dell'esistenza del presupposto impositivo non valgono le argomentazioni di parte appellante . Il richiamo alla sentenza della Consulta n. 188/2018 è inconferente, visto che il principio ivi affermato, che ha condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale, si misura con una norma regionale della Regione Calabria, che aveva del tutto sganciato il presupposto impositivo dal beneficio mentre tutt'altra è la legislazione regionale campana.
Sotto altro profilo, basta osservare che gli immobili ricadono nel piano di classifica e che non contestal'appellante né l'entità del contributo imposto né l'esistenza del Piano di classifica, limitandosi a sostenere che ciò non sia decisivo perché è in capo al Consorzio l'onere di dimostrare la concreta utilitas in favore degli immobili.
L'impostazione è errata. Invero il Piano di classifica è posto all'origine del procedimento impositivo e consiste nella individuazione dei criteri per la determinazione del beneficio e dei relativi indici. Solo quando manchi il piano di classifica ovvero ne sia contestata l'esistenza, oppure an quantum quando si contesti non già l' del tributo ma il vi è inversione dell'onere probatorio. Solo in tali casi, invero sorge in capo al Consorzio l'onere probatorio circa i vantaggi specifici ricevuti dall'immobile del consorziato.
Essendosi adeguata a tali principi, sia pure con una decisione alquanto sintetica, la sentenza merita conferma. Essa è in linea con una giurisprudenza di legittimità, ai di recente confermata, del giudice di vertice. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12576 del 2016:
- qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la vantaggiosità deve essere provata ad onere del consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in juris tantumoggetto (di natura non assoluta, ma ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. La Corte ritiene che affinché operi l'inversione dell'onere della prova del beneficio conseguito, la contestazione del piano deve essere specifica riguardo alla legittimità formale del provvedimento ovvero all'esattezza del suo contenuto. Con riferimento alla fattispecie in oggetto, parte ricorrente, opera una contestazione del piano di classifica del tutto generica e apparente per cui resta a suo carico la prova della mancanza di vantaggi diretti o indiretti fruiti o da fruire. Con riferimento alla censura con cui parte ricorrente contesta il diritto del Consorzio a richiedere i contributi, adducendo quale motivazione che i terreni di sua proprietà, ancorché compresi nel comprensorio, non traggono in concreto alcun beneficio diretto e specifico dall'attività del Consorzio, il quale, peraltro, non avrebbe provveduto a realizzare de quoalcuna opera di bonifica nel comprensorio , tale da contribuire a determinare un incremento di valore e di qualità dell'immobile, la Corte osserva che il motivo di opposizione è infondato sulla base delle considerazioni che seguono. Occorre premettere che i consorzi di B., parte opposta, sono persone giuridiche pubbliche (art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215); esplicano funzioni e compiti che sono loro attribuiti da principi generali dell'ordinamento giuridico applicabili agli enti pubblici per propri fini istituzionali e pubblici, che attengono allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico e urbanistico del territorio, alla difesa del territorio. Tali fini e scopi istituzionali dei Consorzi richiedono, per la loro realizzazione anche nel tempo, esborsi finanziari necessari non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime. Resta, per altro fermo, che si tratta di un esborso di natura pubblicistica, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come invece accade ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura di acqua); e rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Senza che debba necessariamente sussistere una esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale;
ma essendo sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici. Per il raggiungimento delle suddette finalità l'art. 59 del R.D. n. 215 del 1933 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni e integrazioni) conferisce ai Consorzi di B. il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati. Tale potere impositivo dei Consorzi discende, pertanto, direttamente dalla legge e, in particolare, dall'art.860 c.c. e dall'art. 10, comma 1, del citato R.D., i quali richiedono, come presupposti, unicamente la qualità di proprietari di immobili inclusi nel comprensorio di bonifica e la configurabilità di un vantaggio. Non risultando esserci alcuna contestazione in ordine alla inclusione degli immobili dell'appellante nel comprensorio di bonifica, la controversia in esame concerne, in particolare, il valore attribuibile alla nozione di "vantaggio". Parte ricorrente sostiene che il "vantaggio" debba essere valutato, in concreto, verificando se la proprietà immobiliare del singolo consorziato ha conseguito effettivamente un beneficio in conseguenza dell'attività di bonifica posta in essere dal Consorzio. I fini istituzionali, innanzi specificati, perseguiti dai Consorzi, determinano, con i consorziati proprietari dei fondi e degli immobili in genere, un rapporto che non può essere inteso come un rapporto di tipo sinallagmatico e privatistico. Con sentenza n. 18466/2016 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale in favore dei Consorzi opera la presunzione di un vantaggio diretto in favore dei consorziati " per effetto dell'approvazione del piano di classifica". Presunzione che può sempre essere superata dal contribuente fornendo la prova contraria dell'inesistenza di qualsiasi vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, beneficio" poiché quando " l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente." Corte di Cass. sen. n. 12576 del 17/06/16).
Ancor prima Cassazione civile sez. trib. 09/10/2013 n. 22932 aveva statuito che l'acquisto della qualità di consorziato e, conseguentemente della posizione passiva nel “ rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, segue alla inclusione del fondo del singolo proprietario "entro il perimetro del comprensorio" (art. 860 c.c.), mentre l'entità del contributo imposto al singolo proprietario del fondo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (art. 11, comma 1, cit. T.U.). In particolare, è stato precisato che il vantaggio per il fondo "deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo" non essendo sufficiente "un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene" (cfr. Cass. n. 8770 del 2009; n. 8554 del 2011 n. 9099 del 2012).
. Costituisce una consolidata affermazione che l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio le volte in cui vi sia un piano di classifica - approvato dalla competente autorità regionale - recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica. La contestazione del Piano di classifica osta, tuttavia, alla possibilità di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio con una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo in tal caso il giudice di merito procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza (v. Cass. S.U. n. 26009 del 2008; Cass. S.U n. 11722 del 2010).
Analogamente, in assenza di approvazione di detta perimetrazione, da parte della competente autorità regionale, il consorzio è gravato dell'anzidetto onere probatorio, (cfr. Cass. n. 19504 del 2004). (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 11431 del 08/04/2022; Sez. 5, n. 20359 del 16/07/2021; Sez. 5, n. 8079 del 23/04/2020; Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte).
Infine , in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio non può condividersi l'argomento che l'appellante vuol trarre dal comma 5 bis dell'art. 7 d.lgs 546/92 che imporrebbe al Consorzio di provare anche l'effettiva utilità in favore dell'immobile . In tema la Cassazione civile sez. trib., 19/12/2025, (ud. 03/12/2025, dep. 19/12/2025), che le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate n.33220 ha ricordato “ per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., ….. In materia di giudizio tributario, il Così, ha stabilito Cass. ord.n. 2746/24 che: " nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria" (nel senso della continuità applicativa del regime probatorio previgente e, segnatamente, del persistere pur dopo la riforma dell'operatività delle presunzioni di origine tanto legale quanto giurisprudenziale, anche Cass. ord. 31878.22).
Conclusivamente anche sotto tale ultimo profilo la sentenza ha fatto corretta applicazione del canone di ripartizione dell'onere probatorio . L'appello va perciò respinto . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi con esclusione della fase istruttoria che è mancata.
Pqm
Rigetta l'appello DA l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 200,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge Napoli lì 23 settembre 2025 Il Presidente
SS ET Il relatore Alessandra Santulli
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore OLIVA NICOLA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2075/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del LT - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3132/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 12 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi: - AVV. PAGAM. n. 4512129423 CONTRIB. BONIFI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5520/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti: per l'appellante:1) accogliere il presente appello riformando integralmente la sentenza gravata n. 3132/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, depositata in data 17.07.2024 e non notificata, all'esito del Ricorrente_1giudizio promosso dall'istante con ricorso n. 1112/2024, avverso l'avviso di pagamento n. 4512129423, relativamente al pagamento del contributo consortile, anno 2023, da parte del Consorzio di Bonifica riferito ai fabbricati, per tutti i motivi di appello formulati in narrativa;
2) per l'effetto, l'avviso di pagamento n. 4512129423, nonché tutti gli atti ad essa prodromici e successivi, con annullamento, altresì, delle sanzioni e degli interessi perché non dovuti;
3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ricorrente_1 Per l'appellato Consorzio: respingere l'appello proposto da e, conseguentemente, a conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta n. 3132/12/24, affermare la legittimità dell'impugnato avviso di pagamento n. 4512129423, e per l'effetto condannare la contribuente a sostenere le spese di giudizio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 5, comma 4, del D.M. n. 55/2014, dagli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dall'art. 2233, comma 2, c.c., dall'art. 15, comma 2-ter e comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (d'ora in avanti contribuente o appellante) ha proposto appello avverso la sentenza n. 3132/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, depositata in data 17.07.2024, avverso l'avviso di pagamento n. 4512129423 con cui gli è stato chiesto il contributo consortile, anno 2023, da parte del Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del LT ( d'ora in avanti Consorzio) .
L'appellante ha censurato la statuizione per aver erroneamente deciso: circa la sussistenza del presupposto impositivo limitandosi ad affermare la genericità delle doglianze formulate, senza tener conto dell'irrilevanza della mera inclusione di un immobile nel piano di classifica e senza spiegare le ragioni della ritenuta infondatezza con conseguente carenza motivazionale .
Nel merito ha invocato la sentenza della Corte Costituzionale, n. 188/2018,in materia, rammentando la necessità che sussista un beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza consistente nella fruibilità concreta dell'attività di bonifica. Ha poi richiamato principi contenuti in specifiche pronunce di legittimità e dedotto che la riforma del processo tributario, recata dalla Legge n.130/2022 nell'introdurre il comma 5-bis, all'art. 7 D. lgs. n. 546/1992, pone in capo all'Ufficio erariale l'onere probatorio , in beneficio diretto e specifico in favore dell'immobilequesto caso avente ad oggetto il prescindendo, dalla esistenza o meno del “piano di classifica” nonchè dell'insistenza perimetro di contribuenzadell'immobile nel “ ”.
Ha insistito per la illegittimità della pretesa contributiva con conseguente integrale riforma della sentenza gravata con annullamento dell'atto impositivo e il favore delle spese del doppio grado da distrarsi.
Incardinatasi la lite, il Consorzio ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità delle doglianze e confutato estensivamente l'avversa prospettazione sia in fatto che in diritto adducendo l'irrilevanza, nella presente vicenda, dei principi di diritto affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 188/2018 pronunciata in contenzioso con la legge della Regione Calabria, inapplicabile nella specie, chiedendo il rigetto dell'appello col favore delle spese.
L'appellante ha depositato memoria illustrative in data 11.9.2025, ribadendo le argomentazioni già svolte insistendo nella già rassegnate conclusioni.
Alla pubblica udienza , dopo la discussione , la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile poiché svolge critiche alla sentenza lamentandone la motivazione apparente e l'erroneità della ratio decidendi perché fondata su presupposti errati in diritto sia in relazione alla presunzione di inclusione nel piano di classifica sia all'onere probatorio in capo al Consorzio.
Tuttavia nel merito, il gravame non può essere accolto. I fatti sono pacifici. L'avviso di pagamento n. 4512129423, concerne il contributo di bonifica per l'anno 2023 sulle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Giugliano: Indirizzo_1Indirizzo_2 SNC Indirizzo_3Indirizzo_2 Indirizzo_4Indirizzo_2 Indirizzo_5Indirizzo_2 Tali cespiti ricadono nel Comune di Giugliano in Campania e sono censiti in Catasto al indirizzo_6. indirizzo_7Il Foglio è incluso interamente nell'ambito territoriale del comprensorio consortile come si evince dalla TAV.
3.3 del piano di classifica e trattasi di fabbricati. E', poi pacifico che i fabbricati in questione rientrino interamente nel piano di classifica .
Ai fini dell'esistenza del presupposto impositivo non valgono le argomentazioni di parte appellante . Il richiamo alla sentenza della Consulta n. 188/2018 è inconferente, visto che il principio ivi affermato, che ha condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale, si misura con una norma regionale della Regione Calabria, che aveva del tutto sganciato il presupposto impositivo dal beneficio mentre tutt'altra è la legislazione regionale campana.
Sotto altro profilo, basta osservare che gli immobili ricadono nel piano di classifica e che non contestal'appellante né l'entità del contributo imposto né l'esistenza del Piano di classifica, limitandosi a sostenere che ciò non sia decisivo perché è in capo al Consorzio l'onere di dimostrare la concreta utilitas in favore degli immobili.
L'impostazione è errata. Invero il Piano di classifica è posto all'origine del procedimento impositivo e consiste nella individuazione dei criteri per la determinazione del beneficio e dei relativi indici. Solo quando manchi il piano di classifica ovvero ne sia contestata l'esistenza, oppure an quantum quando si contesti non già l' del tributo ma il vi è inversione dell'onere probatorio. Solo in tali casi, invero sorge in capo al Consorzio l'onere probatorio circa i vantaggi specifici ricevuti dall'immobile del consorziato.
Essendosi adeguata a tali principi, sia pure con una decisione alquanto sintetica, la sentenza merita conferma. Essa è in linea con una giurisprudenza di legittimità, ai di recente confermata, del giudice di vertice. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12576 del 2016:
- qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la vantaggiosità deve essere provata ad onere del consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in juris tantumoggetto (di natura non assoluta, ma ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. La Corte ritiene che affinché operi l'inversione dell'onere della prova del beneficio conseguito, la contestazione del piano deve essere specifica riguardo alla legittimità formale del provvedimento ovvero all'esattezza del suo contenuto. Con riferimento alla fattispecie in oggetto, parte ricorrente, opera una contestazione del piano di classifica del tutto generica e apparente per cui resta a suo carico la prova della mancanza di vantaggi diretti o indiretti fruiti o da fruire. Con riferimento alla censura con cui parte ricorrente contesta il diritto del Consorzio a richiedere i contributi, adducendo quale motivazione che i terreni di sua proprietà, ancorché compresi nel comprensorio, non traggono in concreto alcun beneficio diretto e specifico dall'attività del Consorzio, il quale, peraltro, non avrebbe provveduto a realizzare de quoalcuna opera di bonifica nel comprensorio , tale da contribuire a determinare un incremento di valore e di qualità dell'immobile, la Corte osserva che il motivo di opposizione è infondato sulla base delle considerazioni che seguono. Occorre premettere che i consorzi di B., parte opposta, sono persone giuridiche pubbliche (art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215); esplicano funzioni e compiti che sono loro attribuiti da principi generali dell'ordinamento giuridico applicabili agli enti pubblici per propri fini istituzionali e pubblici, che attengono allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico e urbanistico del territorio, alla difesa del territorio. Tali fini e scopi istituzionali dei Consorzi richiedono, per la loro realizzazione anche nel tempo, esborsi finanziari necessari non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime. Resta, per altro fermo, che si tratta di un esborso di natura pubblicistica, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come invece accade ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura di acqua); e rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Senza che debba necessariamente sussistere una esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale;
ma essendo sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici. Per il raggiungimento delle suddette finalità l'art. 59 del R.D. n. 215 del 1933 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni e integrazioni) conferisce ai Consorzi di B. il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati. Tale potere impositivo dei Consorzi discende, pertanto, direttamente dalla legge e, in particolare, dall'art.860 c.c. e dall'art. 10, comma 1, del citato R.D., i quali richiedono, come presupposti, unicamente la qualità di proprietari di immobili inclusi nel comprensorio di bonifica e la configurabilità di un vantaggio. Non risultando esserci alcuna contestazione in ordine alla inclusione degli immobili dell'appellante nel comprensorio di bonifica, la controversia in esame concerne, in particolare, il valore attribuibile alla nozione di "vantaggio". Parte ricorrente sostiene che il "vantaggio" debba essere valutato, in concreto, verificando se la proprietà immobiliare del singolo consorziato ha conseguito effettivamente un beneficio in conseguenza dell'attività di bonifica posta in essere dal Consorzio. I fini istituzionali, innanzi specificati, perseguiti dai Consorzi, determinano, con i consorziati proprietari dei fondi e degli immobili in genere, un rapporto che non può essere inteso come un rapporto di tipo sinallagmatico e privatistico. Con sentenza n. 18466/2016 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale in favore dei Consorzi opera la presunzione di un vantaggio diretto in favore dei consorziati " per effetto dell'approvazione del piano di classifica". Presunzione che può sempre essere superata dal contribuente fornendo la prova contraria dell'inesistenza di qualsiasi vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, beneficio" poiché quando " l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente." Corte di Cass. sen. n. 12576 del 17/06/16).
Ancor prima Cassazione civile sez. trib. 09/10/2013 n. 22932 aveva statuito che l'acquisto della qualità di consorziato e, conseguentemente della posizione passiva nel “ rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, segue alla inclusione del fondo del singolo proprietario "entro il perimetro del comprensorio" (art. 860 c.c.), mentre l'entità del contributo imposto al singolo proprietario del fondo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (art. 11, comma 1, cit. T.U.). In particolare, è stato precisato che il vantaggio per il fondo "deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo" non essendo sufficiente "un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene" (cfr. Cass. n. 8770 del 2009; n. 8554 del 2011 n. 9099 del 2012).
. Costituisce una consolidata affermazione che l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio le volte in cui vi sia un piano di classifica - approvato dalla competente autorità regionale - recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica. La contestazione del Piano di classifica osta, tuttavia, alla possibilità di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio con una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo in tal caso il giudice di merito procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza (v. Cass. S.U. n. 26009 del 2008; Cass. S.U n. 11722 del 2010).
Analogamente, in assenza di approvazione di detta perimetrazione, da parte della competente autorità regionale, il consorzio è gravato dell'anzidetto onere probatorio, (cfr. Cass. n. 19504 del 2004). (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 11431 del 08/04/2022; Sez. 5, n. 20359 del 16/07/2021; Sez. 5, n. 8079 del 23/04/2020; Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte).
Infine , in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio non può condividersi l'argomento che l'appellante vuol trarre dal comma 5 bis dell'art. 7 d.lgs 546/92 che imporrebbe al Consorzio di provare anche l'effettiva utilità in favore dell'immobile . In tema la Cassazione civile sez. trib., 19/12/2025, (ud. 03/12/2025, dep. 19/12/2025), che le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate n.33220 ha ricordato “ per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., ….. In materia di giudizio tributario, il Così, ha stabilito Cass. ord.n. 2746/24 che: " nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria" (nel senso della continuità applicativa del regime probatorio previgente e, segnatamente, del persistere pur dopo la riforma dell'operatività delle presunzioni di origine tanto legale quanto giurisprudenziale, anche Cass. ord. 31878.22).
Conclusivamente anche sotto tale ultimo profilo la sentenza ha fatto corretta applicazione del canone di ripartizione dell'onere probatorio . L'appello va perciò respinto . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi con esclusione della fase istruttoria che è mancata.
Pqm
Rigetta l'appello DA l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 200,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge Napoli lì 23 settembre 2025 Il Presidente
SS ET Il relatore Alessandra Santulli