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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 263-2023 Cont.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
Sandra Cassoni Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
DECRETO
nel procedimento rg 263-2023 in oggetto, proposto con reclamo ex art. 739 cpc depositato in data
27.02.2023
DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Ambrogio Spinola n. 8/A, C.F.: rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca C.F._1
Maria Zanasi, con studio in Milano, via Palestro n. 20 ove ha eletto domicilio giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore e procura depositata in data 07.11.2024
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.01.1963 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raluca Ursu
(C.F. ), presso il cui Studio, sito in Milano, Via A. Maffei n. 1 elegge il C.F._3
domicilio, giusta procura in atti
RECLAMATA
Con l'intervento del PG
1 Oggetto: reclamo ex art. 739 cpc avverso il decreto del Tribunale di Milano, cronol. N. 2487/2023 del 15.02.2023, depositato in data 16.02.2023 all'esito del procedimento n. 4229/2022 R.G.V.G. promosso con ricorso ex art. 9 legge 898/1970 da . Controparte_1
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
1. Il Tribunale di Milano con decreto cronol. 2487/2023 pubblicato in data 16/02/2023 all'esito del ricorso Rg 4229-2022 inoltrato da per la modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1
ex art. 9 L. 898/70 e mod. seg. di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Bucarest in data
10.3.2020, divenuta irrevocabile, ha così provveduto:
1) Pone a carico di l'obbligo di versare a con decorrenza Parte_1 Controparte_1
dalla data domanda e quindi dalla mensilità aprile 2022, a titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria
Istat;
2) conferma nel resto, per quanto di ragione;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 2700,00, oltre 15% spese generali, Iva E Cpa come per legge
2. In data 27.02.2023 il sig. ha proposto reclamo avverso il predetto Parte_1
decreto sostenendo che la decisione del Tribunale è nulla, illegittima, errata in fatto e in diritto nonché palesemente ingiusta per i seguenti motivi:
2.A) violazione delle norme rilevanti e dei principi che governano la circolazione delle decisioni tra gli stati membri dell'unione Europea in punto di ammissibilità del ricorso ex art. 9 della legge
898/1970 e della domanda di assegno di divorzio ivi contenuta;
2.B) nullità della decisione di primo grado per violazione del contraddittorio tra le parti;
2.C) emissione del decreto definitivo da parte del Tribunale di Milano in assenza di documenti rilevanti ai fini del decidere e omessa valutazione di fatti decisivi per la definizione della controversia;
2.D) errata ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e in assenza di elementi probatori ed errata contraddittoria e insufficiente motivazione in merito ai presupposti per l'attribuzione dell'assegno di divorzio.
In virtù delle predette doglianze ha chiesto:
2 - di sospendere, in via cautelare, l'efficacia esecutiva del decreto reclamato;
- di dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 9 legge 898/1970 e la domanda di assegno divorzile in esso contenuta per incompatibilità con la decisione romena di rigetto, divenuta definitiva in punto di assegno di divorzio, previo riconoscimento in via incidentale della decisione del Tribunale di
Bucarest del 18 febbraio 2020, richiamata nella sentenza del 10 marzo 2020 e divenuta definitiva il
6 maggio 2021 e per l'effetto revocare l'assegno di divorzio stabilito nel decreto reclamato a favore della sig.ra a far data dalla domanda (aprile 2022) condannando la sig.ra Controparte_1
a restituire al sig. quanto eventualmente corrisposto alla Controparte_1 Parte_1 stessa a titolo di assegno divorzile in forza dell'efficacia esecutiva del decreto reclamato;
- di effettuare un rinvio pregiudiziale di interpretazione ex art. 263 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione europea nell'ipotesi in cui - ai fini della decisione del giudizio- la Corte di Appello di
Milano ritenga necessario ottenere un'interpretazione qualificata della normativa dell'Unione in materia di riconoscimento (automatico) di una decisione di un altro Stato membro, anche di rito;
- di revocare in ogni caso l'assegno di divorzio stabilito nel decreto reclamato a favore della sig.ra a far data dalla domanda (aprile 2022) condannandola alla restituzione in suo Controparte_1
favore di quanto eventualmente corrisposto in forza dell'efficacia esecutiva del decreto reclamato.
In via subordinata, il reclamante ha chiesto la riduzione dell'assegno di divorzio stabilito nel decreto reclamato ad una somma mensile non superiore all'importo di €.300,00 a far data da aprile
2022, con esclusione della rivalutazione Istat ai sensi dell'art. 5, 7°co., legge 898/1970 e succ. mod., condannando la sig.ra a restituirgli quanto eventualmente corrisposto in Controparte_1 eccedenza alla stessa a titolo di assegno divorzile in forza dell'efficacia esecutiva del decreto reclamato.
3. In data 05.05.2023 si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto del Controparte_1
reclamo.
Ritiene la reclamata che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, sussistono tutti gli elementi rilevanti e fondamentali per il riconoscimento di un assegno mensile divorzile in suo favore, in particolare:
3.A. il netto squilibrio reddituale e patrimoniale sussistente tra le parti, nonché l'inadeguatezza dei suoi mezzi, atteso che la disparità economica tra gli ex coniugi è direttamente riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare da lei adottate e condivise con il marito in costanza di matrimonio;
3
3.B. la notevole durata della vita coniugale (che si è protratta per ben 36 anni), durante la quale si è verificata l'esponenziale realizzazione professionale del reclamante che è riuscito a dedicarsi, con maggiore dedizione e serenità, al proprio lavoro anche grazie alle attenzioni e all'accudimento da lei prestati al figlio e all'ambiente domestico;
3.C. la mortificazione ed il sacrificio delle sue aspettative professionali poiché ella, oggi all'età di
60 anni, non ha più la possibilità di ricollocarsi diversamente nel mondo lavorativo;
3.D. il suo trasferimento in Italia negli anni '90 per seguire il marito, con conseguente rinuncia alla sua realizzazione professionale nel paese di origine ove lavorava già da diversi anni (Cass.
765/2020);
3.E. il suo contributo fornito alla realizzazione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, avendo la stessa mantenuto integralmente il nucleo familiare nei primi anni di matrimonio (Cass. 29195/2021);
3.F. la finalità dell'assegno divorzile, che è quella di mantenere le condizioni di vita adeguate e consone al progetto familiare e sociale che la cessazione del matrimonio ha interrotto (cfr. Cass.
765/2020).
La reclamata conclude chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del reclamo;
di respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto reclamato nonché la richiesta di rinvio pregiudizievole di interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, nel merito insistito per il rigetto del reclamo.
4. Fissata l'udienza del 7 giugno 2023 la Corte, lette le note depositate dalle parti, all'esito della riserva ha così disposto:
A) ha dichiarato ammissibile il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 L.
898/70 e mod. seg. inoltrato in data 29.3.2022 dalla sig.ra alla luce dei Controparte_1
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez I, sentenza n. 1031/1998 e Cass.
Sez I, Sentenza n. 15064/2003), condividendo, sul punto, quanto motivato dal Tribunale rilevando che la questione sulla debenza dell'assegno divorzile non era stata affrontata dal giudice rumeno motivo per il quale non si era formato un giudicato;
B) ha disposto CTU contabile, nominando il dott. per la verifica delle effettive Persona_1
capacità patrimoniali e reddituali delle parti, funzionale alla determinazione dell'assegno di divorzio;
4 C) ha fissato per il conferimento dell'incarico l'udienza avanti alla Corte di Appello per il 13 dicembre 2023 alle ore 9,30.
Pers Alla udienza del 13 dicembre 2023 sono comparsi i legali delle parti ed il CTU dott. che ha prestato il giuramento di rito e la Corte, formulati i quesiti ed assegnati i termini per l'invio della bozza ed il deposito dell'elaborato peritale ha rinviato la causa alla udienza del 25 maggio 2024 poi differita, per l'istanza di proroga del CTU, alla udienza dell'11 dicembre 2024 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della causa.
La Corte, lette le note depositate dalle parti, letto il parere del PG ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo non può essere accolto per i motivi di seguito enunciati.
Sul primo motivo di gravame riferito all'ammissibilità del ricorso ex art.9 legge 898/70 le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Ci si riporta in questa sede a quanto argomentato nell'ordinanza resa in data 25 novembre 2023 con la quale ha dichiarato ammissibile il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 L.
898/70 e mod. seg. inoltrato in data 29.3.2022 dalla sig.ra alla luce dei Controparte_1
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez I, sentenza n. 1031/1998 e Cass.
Sez I, Sentenza n. 15064/2003), condividendo, sul punto, quanto motivato dal Tribunale: la questione sulla debenza dell'assegno divorzile richiesto dalla sig.ra non Controparte_1
era stata affrontata dal giudice rumeno motivo per il quale, sulla domanda, non si era formato alcun giudicato.
La decisione rumena del 18 febbraio 2020, richiamata nella sentenza sullo scioglimento del vincolo coniugale del 10 marzo 2020, passata in giudicato e comunque definitiva secondo le regole dell'ordinamento rumeno dal 6 maggio 2021, ha deciso dunque in merito al rigetto per la tardività della richiesta di assegno avanzata dalla sig.ra quindi, come correttamente osservato dal CP_1
Tribunale, non è preclusa la possibilità che la medesima domanda venga riproposta dinanzi al giudice italiano , pur in assenza di fatti sopravvenuti.
La declaratoria di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio, proposta tardivamente nel giudizio relativo allo scioglimento del vincolo matrimoniale, non ne limita la proponibilità in un separato giudizio, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, pur in
5 mancanza di fatti sopravvenuti, trattandosi di pronuncia processuale inidonea alla produzione del giudicato perché impeditiva dell'esame nel merito della domanda (Cass. 17102/2019).
Da ciò consegue l'infondatezza della richiesta del reclamante di rinvio pregiudiziale di interpretazione ex art. 263 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in considerazione dei principi di diritto, sopra citati della Suprema Corte.
Sul secondo motivo di reclamo, riferito alla nullità della decisione per violazione del contraddittorio tra le parti, la Corte osserva che, dall'esame dei verbali e di quanto allegato in atti, non vi sia alcuna violazione del contraddittorio.
All'esito dell'interrogatorio svoltosi alla udienza del 26 ottobre 2022, il Giudice ha rigettato la richiesta di emissione di un provvedimento provvisorio - richiesto dal legale della sig.ra CP_1 ritenendo necessaria l'acquisizione della documentazione patrimoniale, citata dalle parti nell'interrogatorio, invitando le stesse alla produzione entro il 10 gennaio 2023 data in cui entrambe le parti hanno provveduto al deposito della documentazione della loro situazione economica-patrimoniale.
Sul terzo e quarto motivo di gravame riferiti all'assenza dei documenti rilevanti ai fini della valutazione per l'attribuzione dell'assegno di divorzio la Corte, pur avendo riscontrato la produzione della documentazione bancaria e reddituale di entrambe le parti - già esaminata dal
Tribunale- proprio in considerazione delle censure dedotte, ha ritenuto necessaria un'indagine più approfondita in ordine alle condizioni patrimoniale-reddituali di entrambi i coniugi, funzionale alla determinazione e quantificazione dell'assegno di divorzio, conferendo così incarico al CTU dott. Perso l fine di accertare le effettive capacità patrimoniali e reddituali di entrambe le parti.
Perso Il CTU dott. all'esito dell'esame dei documenti esibiti e/o consegnati dalle parti e reperiti in autonomia, in ottemperanza al mandato della Corte, ha potuto ricostruire il patrimonio complessivo del reclamante e della reclamata, comprensivo anche delle esposizioni debitorie come segue.
Il sig. Pt_1
1. Ha prodotto un elenco di beni mobili (orologi e macchine fotografiche ecc.) con valorizzazione di parte pari all'importo di €. 83.500,00.
2. E' proprietario dell' autovettura BMW X5 targata FK803ZX immatricolata in data 28/07/2017 acquistata in data 21/01/2021 e del Motociclo BUELL targato DG60328 immatricolato il
25/06/2008.
6 3. E' proprietario di diversi immobili in Italia e Romania del valore complessivo di €.
1.519.463 euro (1.534.039 euro a valori di mercato) e precisamente:
3.A in Italia (Milano)
▪ Immobile A/2 (Foglio 304, Particella 186, Subalterno 43) sito in Via Ambrogio Spinola n. 8a, consistenza 4 vani, di 86 mq, r.c. € 1.322,13 in piena proprietà per 1/1; ▪ Immobile C/6 (Foglio 304,
Particella 222, Subalterno 453) sito in Via Ambrogio Spinola n. 8a, consistenza 39 mq, r.c. € 519,66 in piena proprietà per 1/1;
▪ Immobile C/2 (Foglio 304, Particella 222, Subalterno 626) sito in Via Ambrogio Spinola n. 8a, consistenza di 9 mq, r.c. € 13,94 in piena proprietà per 1/1;
3.B In Romania (Brezaole)
▪ Immobile str. Provinciale 667, Comune di Bresaole, Distretto Dambovita, cap 137060, zona B, rango 4, superficie totale 700,00, in piena proprietà per 1/1;
3.C In Romania (Tartasesti)
▪ Terreno situato nel comune di Tartasesti, volume 3, posizione 58 identificato come terreno agricolo, superficie 162,50 mq;
3.D In Romania (Comarnic)
▪ Terreno situato a Comarnic in str. Republicii n. 146, superficie 2.284 mq in piena proprietà per ½;
3.E In Romania (SI)
▪ Immobile sito in Via Octavian Goga n. 27 (Spazio commerciale), superficie 52,74mq in piena proprietà per ½;
▪ Terreno sottostante al fabbricato sopra indicato sito in Via Octavian Goga n. 27, superficie 55mq, in piena proprietà per ½;
▪ Fabbricato residenziale- abitazione sito in Via Gh. Doja n.1, superficie di 40,25mq in piena proprietà per ½;
▪ Terreno sottostante al fabbricato sopra indicato sito in Via Gh. Doja n.1, superficie di 120mq di cui 79,75mq terreno libero e 40,25mq sottostante al fabbricato, piena proprietà per ½;
▪ Terreno sito in Via Pustnicului n. 102, superficie di 688mq, piena proprietà per 1/2;
7
3.F In Romania (Bucarest)
▪ Immobile sito in Str. Barbu Vacarescu n. 6, bl. 2, sc. 3, et. 6, app. 89, Settore 2, superficie
72,11mq (+balcone 4,83mq), in piena proprietà per ½;
Applicando le suddette quotazioni agli immobili come rinvenienti dalle prodotte visure e perizie si ritrae una stima del patrimonio immobiliare personale: - di parte pari ad Parte_1
1.519.463 euro (1.534.039 euro a valori di mercato);
4. Il reclamante è titolare di n. 12 personali sui quali vi è complessivamente Parte_2
una cospicua provvista e dai quali emerge che la media delle spese ammonta nel periodo di indagine (2021-2022- 2023) a circa €. 61.802,00 euro/mese.
Dall'analisi dei movimenti bancari è emerso che il SI. ha, negli anni oggetto Parte_1
d'indagine del CTU, effettuato regolari e cospicui versamenti a favore della SI.ra Parte_3
che risulta anche incassare direttamente sul proprio conto corrente parte dei canoni di
[...]
locazione derivanti dagli immobili di proprietà del reclamante in Romania (in uno dei contratti di locazione è indicato addirittura l'IBAN del conto corrente della SI.ra per l'effettuazione Pt_3
dei pagamenti da parte del conduttore).
5. Ha dichiarato di avere Titoli azionari e/o obbligazionari producendo:
5.A- Situazione patrimoniale titoli Shareworks al 31/12/2021 e 31/12/2022;
5.B- Situazione patrimoniale titoli Computershare al 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023;
5.C- Portfolio Report sintetico Saxo Bank al 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023; - Situazione patrimoniale sintetica dossier titoli Banca Stato al 31/12/2021, 31/12/2022 e al 31/12/2023;
5.D - Estratti conto . CP_2
6 – Ha dichiarato di avere redditi provenienti dalle locazioni degli immobili e precisamente
6.A Con riferimento all'immobile situato a SI, Via Octavian Goga 27:
- Contratto di locazione con del 20 settembre 2019 con decorrenza Controparte_3
dal 01/10/2019 – canone annuale 6.000 euro e durata triennale.
- Contratto di locazione con Haircare By Mihaela Petre S.r.l. del 29 settembre 2022 con decorrenza dal 01/10/2022 – canone annuale 7.500 euro (625 euro al mese poi rivalutato in 640 a partire da aprile 2023) e durata triennale.
8
6.B Con riferimento all'immobile sito a Bucarest, Strada Barbu Vacarescu - Contratto di locazione transitorio di 12 mesi con TA DR RE, 01/01/2021 – 31/12/2021, canone annuale 6.000 euro da corrispondersi sul conto Unicredit Bank intestato alla SI.ra ; Parte_3
- Contratto di locazione transitorio con TA DR RE di 12 mesi, 01/11/2022 – 30/11/2023, canone annuale €. 6.000,00 da corrispondersi sul conto Revolut del SI. . Parte_1
Dall'analisi degli estratti conto prodotti è emerso che alcuni canoni di locazione, seppur riferiti ad immobili cointestati, sono incassati interamente dal SI. mentre altri dalla SI. Parte_1
, di cui si è già detto, ma nessuno dalla SI.ra . Parte_3 Controparte_1
7. Ha documentato un contratto di mutuo per l'immobile di Milano acceso per l'importo di €.
250.000,00 a rogito studio Associato Notaio e acceso presso Intesa Persona_2 Persona_3
San Paolo in data 16/12/2021 con scadenza ultima rata 01/02/2042; al 31/12/2023 l'importo del debito ancora da rimborsare ammonta a €.228.711,54.
La sig.ra CP_1
1. Non è risultata proprietaria di alcun bene mobile.
2. E' proprietaria di una autovettura TOYOTA CH-R Hybrid targata GN577FV immatricolata in data 29/03/2023.
3. E' proprietaria di diversi immobili in Italia e Romania il cui valore di – in base a quanto appurato dal CTU- è stato valutato in €. 165.361 (179.937 euro a valori di mercato) e precisamente:
3.1 In Romania (Comarnic)
▪ Terreno situato a Comarnic in str. Republicii n. 146, superficie 2.284 mq in piena proprietà per ½;
In Romania (SI)
▪ Immobile sito in Via Octavian Goga n. 27 (Spazio commerciale), superficie 52,74mq in piena proprietà per ½;
Terreno sottostante al fabbricato sopra indicato sito in Via Octavian Goga n. 27, superficie 55mq, in piena proprietà per ½;
▪ Fabbricato residenziale- abitazione sito in Via Gh. Doja n.1, superficie di 40,25mq in piena proprietà per ½;
9 ▪ Terreno sottostante al fabbricato sopra indicato sito in Via Gh. Doja n.1, superficie di 120mq di cui 79,75mq terreno libero e 40,25mq sottostante al fabbricato, in piena proprietà per ½;
▪ Terreno sito in Via Pustnicului n. 102, superficie di 688mq, in piena proprietà per 1/2; Romania
(Bucarest)
▪ Immobile sito in Str. Barbu Vacarescu n. 6, bl. 2, sc. 3, et. 6, app. 89, Settore 2, superficie
72,11mq (+balcone 4,83mq), in piena proprietà per ½;
3.2 In Romania (SI)
– Immobili ereditati ▪ Immobile sito in Calea Bucuresti n.12, distretto Prahova, 37,44mq in piena proprietà per 3/8 come si evince dal verbale del Notaio pubblico depositato agli atti datato
05/01/2023;
▪ Immobile sito in Via Horia Closca si Crisan n.30 in piena proprietà 3/8
4. Ha dichiarato di avere due conti correnti presso:
4.A n. 118756 (poi a partire da 01/10/2023 ed è alimentato da Parte_4 Controparte_4
bonifici in entrata relativi allo stipendio percepito presso la WelfareTeam S.r.l. e da versamenti da parte dell'ex coniuge SI. quale contributo di mantenimento (per gli anni 2021 e Parte_1
2023) e spese come da decreto del Tribunale di Milano;
la media delle spese sostenute tramite il rapporto in esame si attesta pari a circa 3.437 euro/mese, mentre le entrate ammontano a 3.515 euro/mese
4. che risulta essere stato acceso in ragione del decesso Controparte_5
della madre e utilizzato dalla reclamata per sostenere come aiuto le spese del padre e su tale conto si ravvisano : - pagamenti eseguiti dalla signora all'ufficio tributi in Romania per debiti CP_1 contratti dal figlio relativamente a tasse e imposte da quest'ultimo non corrisposte;
- CP_6 bonifici sostenuti dalla stessa per il pagamento della perizia dell'immobile di Bucarest oggetto di contenzioso in Romania.
5 Ha dichiarato, di non aver posseduto titoli di stato, titoli obbligazionari italiani o esteri per le annualità 2021, 2022 e 2023 e di non aver contratto finanziamenti o mutui nel periodo d' indagine.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all'attualità:
-l'esigenza assistenziale laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele. E' a carico del coniuge
10 richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare,
l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali. ( Cfr Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio 2021, n. 20866);
- la funzione perequativa-compensativa dell'assegno di divorzio che può essere riconosciuta solo nel caso in cui il coniuge richiedente provi effettivamente:
A. che lo squilibrio economico fra gli ex coniugi sia stato causato dalla rinuncia da parte dell'ex coniuge economicamente debole a realistiche occasioni professionali;
B. che la rinuncia ad occasioni professionali e reddituali sia stata fatta per soddisfare esigenze familiari.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria è emerso inoltre che:
- I sigg.ri e si sono sposati subito dopo la laurea Parte_1 Controparte_1
di entrambi , in Romania in data 24.4.1987, in regime di comunione dei beni.
- Dalla loro unione in data 10.10.1987 nasceva il figlio (oggi di anni 35 e residente in CP_6
Romania).
- Nel 1990 il sig. si trasferiva in Italia per completare il percorso universitario con un Pt_1
master avendo ottenuto una borsa di studio per seguire i corsi di specializzazione nel campo finanziario e bancario.
- La sig.ra rimaneva a Bucarest da sola con il figlio minore , continuando a lavorare CP_1
ed a sostenere integralmente tutti i costi e le spese del nucleo familiare, senza ricevere alcun aiuto da parte del marito per i successivi due anni, sino all'assunzione di quest'ultimo - nell'ottobre 1992
- presso la Borsa Italiana Spa, allorquando ella, nonostante l'inserimento nel mondo del lavoro in
Romania, per garantire l'unità familiare, accettava di raggiungere il marito trasferendosi a Milano ove si è trovata a sacrificare la sua attività lavorativa anche che in considerazione del fatto che la sua laurea rumena non era all'epoca riconosciuta in Italia.
Pacifica è la circostanza che l'appellante, assunto presso la Borsa Italiana SPA, raggiungeva nel corso degli anni, con un grandissimo impegno lavorativo, un'elevata posizione professionale.
A parere della Corte, il Tribunale ha correttamente considerato e valutato l'apporto dato dalla signora alla conduzione della vita familiare, determinato in relazione alla Controparte_1
11 durata del matrimonio e ai sacrifici anche professionali compiuti della stessa, circostanze non contestate, quali elementi predominanti ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sicuramente il criterio perequativo-corrispettivo giustifica la quantificazione di un assegno in presenza di una sperequazione reddituale che è direttamente collegabile allo svolgimento dell'attività professionale iniziata dal signor durante la vita coniugale anche Parte_1
grazie al contributo della sig.ra che, rimanendo inizialmente in Romania con il figlio CP_1
minore, gli ha permesso di studiare all'estero , di completare la fase della specializzazione e di realizzarsi professionalmente sostenendolo anche economicamente – circostanza non contestata.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte che la sig.ra ormai di anni 61, CP_1
abbia fornito la prova di aver sacrificato in costanza di matrimonio, la propria professionalità per dedicarsi alla famiglia ed alla crescita del figlio e che lo squilibrio economico esistente tra le parti e l'elevato livello reddituale del reclamante rappresentino elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e per la quantificazione dell'assegno divorzile, atteso che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile, sono costituiti dalla non autosufficienza economica insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno durante la vita matrimoniale ( cfr. Cass.civ. sez.I,
7 ottobre 2019 n. 24934).
La Corte, non ritenendo meritevoli di accoglimento le censure dedotte dal reclamante condivide, anche alla luce delle risultanze della CTU, la motivazione del Tribunale sulla quantificazione dell'assegno di divorzio in favore della sig.ra poiché, effettivamente, le rispettive CP_1
Perso condizioni reddituali e patrimoniali delle parti per come anche accertate dal CTU dott. ono sicuramente conseguenza di comuni scelte da loro operate nel corso del lungo matrimonio: scelte che hanno chiaramente consentito al reclamante di affermarsi con proficui guadagni nel mondo del lavoro .
Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene quindi di rigettare il reclamo in esame e di confermare il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nell'importo CP_1 quantificato di € 2.500,00 mensili.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte reclamante.
12 Le spese ed i compensi della CTU, proprio perché l'elaborato peritale è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, deve essere posto a carico delle parti in solido nella misura del 50% ciascuna.
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il reclamante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sul reclamo ex art. 739 cpc proposto da avverso il decreto del Tribunale di Milano, cronol. N. 2487/2023 del Parte_1
15.02.2023, depositato in data 16.02.2023 all'esito del procedimento n. 4229/2022 R.G.V.G. promosso con ricorso ex art. 9 legge 898/1970 da così provvede: Controparte_1
1) rigetta il reclamo;
2) Condanna il sig. alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla sig.ra quantificate nell'importo di € 3.500,00 oltre spese Controparte_1
generali ed accessori come per legge;
3) pone a carico solidale delle parti e comunque nella misura del 50% a carico di ciascuna di esse il pagamento delle spese della CTU in favore del dott. quantificate Persona_1 nell'importo di € 32.000,00 (comprensivo di € 2.000,00 a titolo di acconto) oltre Iva ed accessori di legge liquidate come da separato decreto;
4) si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
Milano deciso in camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario rel. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
13
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
Sandra Cassoni Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
DECRETO
nel procedimento rg 263-2023 in oggetto, proposto con reclamo ex art. 739 cpc depositato in data
27.02.2023
DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Ambrogio Spinola n. 8/A, C.F.: rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca C.F._1
Maria Zanasi, con studio in Milano, via Palestro n. 20 ove ha eletto domicilio giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore e procura depositata in data 07.11.2024
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.01.1963 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raluca Ursu
(C.F. ), presso il cui Studio, sito in Milano, Via A. Maffei n. 1 elegge il C.F._3
domicilio, giusta procura in atti
RECLAMATA
Con l'intervento del PG
1 Oggetto: reclamo ex art. 739 cpc avverso il decreto del Tribunale di Milano, cronol. N. 2487/2023 del 15.02.2023, depositato in data 16.02.2023 all'esito del procedimento n. 4229/2022 R.G.V.G. promosso con ricorso ex art. 9 legge 898/1970 da . Controparte_1
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
1. Il Tribunale di Milano con decreto cronol. 2487/2023 pubblicato in data 16/02/2023 all'esito del ricorso Rg 4229-2022 inoltrato da per la modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1
ex art. 9 L. 898/70 e mod. seg. di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Bucarest in data
10.3.2020, divenuta irrevocabile, ha così provveduto:
1) Pone a carico di l'obbligo di versare a con decorrenza Parte_1 Controparte_1
dalla data domanda e quindi dalla mensilità aprile 2022, a titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria
Istat;
2) conferma nel resto, per quanto di ragione;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 2700,00, oltre 15% spese generali, Iva E Cpa come per legge
2. In data 27.02.2023 il sig. ha proposto reclamo avverso il predetto Parte_1
decreto sostenendo che la decisione del Tribunale è nulla, illegittima, errata in fatto e in diritto nonché palesemente ingiusta per i seguenti motivi:
2.A) violazione delle norme rilevanti e dei principi che governano la circolazione delle decisioni tra gli stati membri dell'unione Europea in punto di ammissibilità del ricorso ex art. 9 della legge
898/1970 e della domanda di assegno di divorzio ivi contenuta;
2.B) nullità della decisione di primo grado per violazione del contraddittorio tra le parti;
2.C) emissione del decreto definitivo da parte del Tribunale di Milano in assenza di documenti rilevanti ai fini del decidere e omessa valutazione di fatti decisivi per la definizione della controversia;
2.D) errata ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e in assenza di elementi probatori ed errata contraddittoria e insufficiente motivazione in merito ai presupposti per l'attribuzione dell'assegno di divorzio.
In virtù delle predette doglianze ha chiesto:
2 - di sospendere, in via cautelare, l'efficacia esecutiva del decreto reclamato;
- di dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 9 legge 898/1970 e la domanda di assegno divorzile in esso contenuta per incompatibilità con la decisione romena di rigetto, divenuta definitiva in punto di assegno di divorzio, previo riconoscimento in via incidentale della decisione del Tribunale di
Bucarest del 18 febbraio 2020, richiamata nella sentenza del 10 marzo 2020 e divenuta definitiva il
6 maggio 2021 e per l'effetto revocare l'assegno di divorzio stabilito nel decreto reclamato a favore della sig.ra a far data dalla domanda (aprile 2022) condannando la sig.ra Controparte_1
a restituire al sig. quanto eventualmente corrisposto alla Controparte_1 Parte_1 stessa a titolo di assegno divorzile in forza dell'efficacia esecutiva del decreto reclamato;
- di effettuare un rinvio pregiudiziale di interpretazione ex art. 263 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione europea nell'ipotesi in cui - ai fini della decisione del giudizio- la Corte di Appello di
Milano ritenga necessario ottenere un'interpretazione qualificata della normativa dell'Unione in materia di riconoscimento (automatico) di una decisione di un altro Stato membro, anche di rito;
- di revocare in ogni caso l'assegno di divorzio stabilito nel decreto reclamato a favore della sig.ra a far data dalla domanda (aprile 2022) condannandola alla restituzione in suo Controparte_1
favore di quanto eventualmente corrisposto in forza dell'efficacia esecutiva del decreto reclamato.
In via subordinata, il reclamante ha chiesto la riduzione dell'assegno di divorzio stabilito nel decreto reclamato ad una somma mensile non superiore all'importo di €.300,00 a far data da aprile
2022, con esclusione della rivalutazione Istat ai sensi dell'art. 5, 7°co., legge 898/1970 e succ. mod., condannando la sig.ra a restituirgli quanto eventualmente corrisposto in Controparte_1 eccedenza alla stessa a titolo di assegno divorzile in forza dell'efficacia esecutiva del decreto reclamato.
3. In data 05.05.2023 si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto del Controparte_1
reclamo.
Ritiene la reclamata che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, sussistono tutti gli elementi rilevanti e fondamentali per il riconoscimento di un assegno mensile divorzile in suo favore, in particolare:
3.A. il netto squilibrio reddituale e patrimoniale sussistente tra le parti, nonché l'inadeguatezza dei suoi mezzi, atteso che la disparità economica tra gli ex coniugi è direttamente riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare da lei adottate e condivise con il marito in costanza di matrimonio;
3
3.B. la notevole durata della vita coniugale (che si è protratta per ben 36 anni), durante la quale si è verificata l'esponenziale realizzazione professionale del reclamante che è riuscito a dedicarsi, con maggiore dedizione e serenità, al proprio lavoro anche grazie alle attenzioni e all'accudimento da lei prestati al figlio e all'ambiente domestico;
3.C. la mortificazione ed il sacrificio delle sue aspettative professionali poiché ella, oggi all'età di
60 anni, non ha più la possibilità di ricollocarsi diversamente nel mondo lavorativo;
3.D. il suo trasferimento in Italia negli anni '90 per seguire il marito, con conseguente rinuncia alla sua realizzazione professionale nel paese di origine ove lavorava già da diversi anni (Cass.
765/2020);
3.E. il suo contributo fornito alla realizzazione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, avendo la stessa mantenuto integralmente il nucleo familiare nei primi anni di matrimonio (Cass. 29195/2021);
3.F. la finalità dell'assegno divorzile, che è quella di mantenere le condizioni di vita adeguate e consone al progetto familiare e sociale che la cessazione del matrimonio ha interrotto (cfr. Cass.
765/2020).
La reclamata conclude chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del reclamo;
di respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto reclamato nonché la richiesta di rinvio pregiudizievole di interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, nel merito insistito per il rigetto del reclamo.
4. Fissata l'udienza del 7 giugno 2023 la Corte, lette le note depositate dalle parti, all'esito della riserva ha così disposto:
A) ha dichiarato ammissibile il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 L.
898/70 e mod. seg. inoltrato in data 29.3.2022 dalla sig.ra alla luce dei Controparte_1
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez I, sentenza n. 1031/1998 e Cass.
Sez I, Sentenza n. 15064/2003), condividendo, sul punto, quanto motivato dal Tribunale rilevando che la questione sulla debenza dell'assegno divorzile non era stata affrontata dal giudice rumeno motivo per il quale non si era formato un giudicato;
B) ha disposto CTU contabile, nominando il dott. per la verifica delle effettive Persona_1
capacità patrimoniali e reddituali delle parti, funzionale alla determinazione dell'assegno di divorzio;
4 C) ha fissato per il conferimento dell'incarico l'udienza avanti alla Corte di Appello per il 13 dicembre 2023 alle ore 9,30.
Pers Alla udienza del 13 dicembre 2023 sono comparsi i legali delle parti ed il CTU dott. che ha prestato il giuramento di rito e la Corte, formulati i quesiti ed assegnati i termini per l'invio della bozza ed il deposito dell'elaborato peritale ha rinviato la causa alla udienza del 25 maggio 2024 poi differita, per l'istanza di proroga del CTU, alla udienza dell'11 dicembre 2024 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della causa.
La Corte, lette le note depositate dalle parti, letto il parere del PG ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo non può essere accolto per i motivi di seguito enunciati.
Sul primo motivo di gravame riferito all'ammissibilità del ricorso ex art.9 legge 898/70 le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Ci si riporta in questa sede a quanto argomentato nell'ordinanza resa in data 25 novembre 2023 con la quale ha dichiarato ammissibile il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 L.
898/70 e mod. seg. inoltrato in data 29.3.2022 dalla sig.ra alla luce dei Controparte_1
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez I, sentenza n. 1031/1998 e Cass.
Sez I, Sentenza n. 15064/2003), condividendo, sul punto, quanto motivato dal Tribunale: la questione sulla debenza dell'assegno divorzile richiesto dalla sig.ra non Controparte_1
era stata affrontata dal giudice rumeno motivo per il quale, sulla domanda, non si era formato alcun giudicato.
La decisione rumena del 18 febbraio 2020, richiamata nella sentenza sullo scioglimento del vincolo coniugale del 10 marzo 2020, passata in giudicato e comunque definitiva secondo le regole dell'ordinamento rumeno dal 6 maggio 2021, ha deciso dunque in merito al rigetto per la tardività della richiesta di assegno avanzata dalla sig.ra quindi, come correttamente osservato dal CP_1
Tribunale, non è preclusa la possibilità che la medesima domanda venga riproposta dinanzi al giudice italiano , pur in assenza di fatti sopravvenuti.
La declaratoria di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio, proposta tardivamente nel giudizio relativo allo scioglimento del vincolo matrimoniale, non ne limita la proponibilità in un separato giudizio, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, pur in
5 mancanza di fatti sopravvenuti, trattandosi di pronuncia processuale inidonea alla produzione del giudicato perché impeditiva dell'esame nel merito della domanda (Cass. 17102/2019).
Da ciò consegue l'infondatezza della richiesta del reclamante di rinvio pregiudiziale di interpretazione ex art. 263 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in considerazione dei principi di diritto, sopra citati della Suprema Corte.
Sul secondo motivo di reclamo, riferito alla nullità della decisione per violazione del contraddittorio tra le parti, la Corte osserva che, dall'esame dei verbali e di quanto allegato in atti, non vi sia alcuna violazione del contraddittorio.
All'esito dell'interrogatorio svoltosi alla udienza del 26 ottobre 2022, il Giudice ha rigettato la richiesta di emissione di un provvedimento provvisorio - richiesto dal legale della sig.ra CP_1 ritenendo necessaria l'acquisizione della documentazione patrimoniale, citata dalle parti nell'interrogatorio, invitando le stesse alla produzione entro il 10 gennaio 2023 data in cui entrambe le parti hanno provveduto al deposito della documentazione della loro situazione economica-patrimoniale.
Sul terzo e quarto motivo di gravame riferiti all'assenza dei documenti rilevanti ai fini della valutazione per l'attribuzione dell'assegno di divorzio la Corte, pur avendo riscontrato la produzione della documentazione bancaria e reddituale di entrambe le parti - già esaminata dal
Tribunale- proprio in considerazione delle censure dedotte, ha ritenuto necessaria un'indagine più approfondita in ordine alle condizioni patrimoniale-reddituali di entrambi i coniugi, funzionale alla determinazione e quantificazione dell'assegno di divorzio, conferendo così incarico al CTU dott. Perso l fine di accertare le effettive capacità patrimoniali e reddituali di entrambe le parti.
Perso Il CTU dott. all'esito dell'esame dei documenti esibiti e/o consegnati dalle parti e reperiti in autonomia, in ottemperanza al mandato della Corte, ha potuto ricostruire il patrimonio complessivo del reclamante e della reclamata, comprensivo anche delle esposizioni debitorie come segue.
Il sig. Pt_1
1. Ha prodotto un elenco di beni mobili (orologi e macchine fotografiche ecc.) con valorizzazione di parte pari all'importo di €. 83.500,00.
2. E' proprietario dell' autovettura BMW X5 targata FK803ZX immatricolata in data 28/07/2017 acquistata in data 21/01/2021 e del Motociclo BUELL targato DG60328 immatricolato il
25/06/2008.
6 3. E' proprietario di diversi immobili in Italia e Romania del valore complessivo di €.
1.519.463 euro (1.534.039 euro a valori di mercato) e precisamente:
3.A in Italia (Milano)
▪ Immobile A/2 (Foglio 304, Particella 186, Subalterno 43) sito in Via Ambrogio Spinola n. 8a, consistenza 4 vani, di 86 mq, r.c. € 1.322,13 in piena proprietà per 1/1; ▪ Immobile C/6 (Foglio 304,
Particella 222, Subalterno 453) sito in Via Ambrogio Spinola n. 8a, consistenza 39 mq, r.c. € 519,66 in piena proprietà per 1/1;
▪ Immobile C/2 (Foglio 304, Particella 222, Subalterno 626) sito in Via Ambrogio Spinola n. 8a, consistenza di 9 mq, r.c. € 13,94 in piena proprietà per 1/1;
3.B In Romania (Brezaole)
▪ Immobile str. Provinciale 667, Comune di Bresaole, Distretto Dambovita, cap 137060, zona B, rango 4, superficie totale 700,00, in piena proprietà per 1/1;
3.C In Romania (Tartasesti)
▪ Terreno situato nel comune di Tartasesti, volume 3, posizione 58 identificato come terreno agricolo, superficie 162,50 mq;
3.D In Romania (Comarnic)
▪ Terreno situato a Comarnic in str. Republicii n. 146, superficie 2.284 mq in piena proprietà per ½;
3.E In Romania (SI)
▪ Immobile sito in Via Octavian Goga n. 27 (Spazio commerciale), superficie 52,74mq in piena proprietà per ½;
▪ Terreno sottostante al fabbricato sopra indicato sito in Via Octavian Goga n. 27, superficie 55mq, in piena proprietà per ½;
▪ Fabbricato residenziale- abitazione sito in Via Gh. Doja n.1, superficie di 40,25mq in piena proprietà per ½;
▪ Terreno sottostante al fabbricato sopra indicato sito in Via Gh. Doja n.1, superficie di 120mq di cui 79,75mq terreno libero e 40,25mq sottostante al fabbricato, piena proprietà per ½;
▪ Terreno sito in Via Pustnicului n. 102, superficie di 688mq, piena proprietà per 1/2;
7
3.F In Romania (Bucarest)
▪ Immobile sito in Str. Barbu Vacarescu n. 6, bl. 2, sc. 3, et. 6, app. 89, Settore 2, superficie
72,11mq (+balcone 4,83mq), in piena proprietà per ½;
Applicando le suddette quotazioni agli immobili come rinvenienti dalle prodotte visure e perizie si ritrae una stima del patrimonio immobiliare personale: - di parte pari ad Parte_1
1.519.463 euro (1.534.039 euro a valori di mercato);
4. Il reclamante è titolare di n. 12 personali sui quali vi è complessivamente Parte_2
una cospicua provvista e dai quali emerge che la media delle spese ammonta nel periodo di indagine (2021-2022- 2023) a circa €. 61.802,00 euro/mese.
Dall'analisi dei movimenti bancari è emerso che il SI. ha, negli anni oggetto Parte_1
d'indagine del CTU, effettuato regolari e cospicui versamenti a favore della SI.ra Parte_3
che risulta anche incassare direttamente sul proprio conto corrente parte dei canoni di
[...]
locazione derivanti dagli immobili di proprietà del reclamante in Romania (in uno dei contratti di locazione è indicato addirittura l'IBAN del conto corrente della SI.ra per l'effettuazione Pt_3
dei pagamenti da parte del conduttore).
5. Ha dichiarato di avere Titoli azionari e/o obbligazionari producendo:
5.A- Situazione patrimoniale titoli Shareworks al 31/12/2021 e 31/12/2022;
5.B- Situazione patrimoniale titoli Computershare al 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023;
5.C- Portfolio Report sintetico Saxo Bank al 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023; - Situazione patrimoniale sintetica dossier titoli Banca Stato al 31/12/2021, 31/12/2022 e al 31/12/2023;
5.D - Estratti conto . CP_2
6 – Ha dichiarato di avere redditi provenienti dalle locazioni degli immobili e precisamente
6.A Con riferimento all'immobile situato a SI, Via Octavian Goga 27:
- Contratto di locazione con del 20 settembre 2019 con decorrenza Controparte_3
dal 01/10/2019 – canone annuale 6.000 euro e durata triennale.
- Contratto di locazione con Haircare By Mihaela Petre S.r.l. del 29 settembre 2022 con decorrenza dal 01/10/2022 – canone annuale 7.500 euro (625 euro al mese poi rivalutato in 640 a partire da aprile 2023) e durata triennale.
8
6.B Con riferimento all'immobile sito a Bucarest, Strada Barbu Vacarescu - Contratto di locazione transitorio di 12 mesi con TA DR RE, 01/01/2021 – 31/12/2021, canone annuale 6.000 euro da corrispondersi sul conto Unicredit Bank intestato alla SI.ra ; Parte_3
- Contratto di locazione transitorio con TA DR RE di 12 mesi, 01/11/2022 – 30/11/2023, canone annuale €. 6.000,00 da corrispondersi sul conto Revolut del SI. . Parte_1
Dall'analisi degli estratti conto prodotti è emerso che alcuni canoni di locazione, seppur riferiti ad immobili cointestati, sono incassati interamente dal SI. mentre altri dalla SI. Parte_1
, di cui si è già detto, ma nessuno dalla SI.ra . Parte_3 Controparte_1
7. Ha documentato un contratto di mutuo per l'immobile di Milano acceso per l'importo di €.
250.000,00 a rogito studio Associato Notaio e acceso presso Intesa Persona_2 Persona_3
San Paolo in data 16/12/2021 con scadenza ultima rata 01/02/2042; al 31/12/2023 l'importo del debito ancora da rimborsare ammonta a €.228.711,54.
La sig.ra CP_1
1. Non è risultata proprietaria di alcun bene mobile.
2. E' proprietaria di una autovettura TOYOTA CH-R Hybrid targata GN577FV immatricolata in data 29/03/2023.
3. E' proprietaria di diversi immobili in Italia e Romania il cui valore di – in base a quanto appurato dal CTU- è stato valutato in €. 165.361 (179.937 euro a valori di mercato) e precisamente:
3.1 In Romania (Comarnic)
▪ Terreno situato a Comarnic in str. Republicii n. 146, superficie 2.284 mq in piena proprietà per ½;
In Romania (SI)
▪ Immobile sito in Via Octavian Goga n. 27 (Spazio commerciale), superficie 52,74mq in piena proprietà per ½;
Terreno sottostante al fabbricato sopra indicato sito in Via Octavian Goga n. 27, superficie 55mq, in piena proprietà per ½;
▪ Fabbricato residenziale- abitazione sito in Via Gh. Doja n.1, superficie di 40,25mq in piena proprietà per ½;
9 ▪ Terreno sottostante al fabbricato sopra indicato sito in Via Gh. Doja n.1, superficie di 120mq di cui 79,75mq terreno libero e 40,25mq sottostante al fabbricato, in piena proprietà per ½;
▪ Terreno sito in Via Pustnicului n. 102, superficie di 688mq, in piena proprietà per 1/2; Romania
(Bucarest)
▪ Immobile sito in Str. Barbu Vacarescu n. 6, bl. 2, sc. 3, et. 6, app. 89, Settore 2, superficie
72,11mq (+balcone 4,83mq), in piena proprietà per ½;
3.2 In Romania (SI)
– Immobili ereditati ▪ Immobile sito in Calea Bucuresti n.12, distretto Prahova, 37,44mq in piena proprietà per 3/8 come si evince dal verbale del Notaio pubblico depositato agli atti datato
05/01/2023;
▪ Immobile sito in Via Horia Closca si Crisan n.30 in piena proprietà 3/8
4. Ha dichiarato di avere due conti correnti presso:
4.A n. 118756 (poi a partire da 01/10/2023 ed è alimentato da Parte_4 Controparte_4
bonifici in entrata relativi allo stipendio percepito presso la WelfareTeam S.r.l. e da versamenti da parte dell'ex coniuge SI. quale contributo di mantenimento (per gli anni 2021 e Parte_1
2023) e spese come da decreto del Tribunale di Milano;
la media delle spese sostenute tramite il rapporto in esame si attesta pari a circa 3.437 euro/mese, mentre le entrate ammontano a 3.515 euro/mese
4. che risulta essere stato acceso in ragione del decesso Controparte_5
della madre e utilizzato dalla reclamata per sostenere come aiuto le spese del padre e su tale conto si ravvisano : - pagamenti eseguiti dalla signora all'ufficio tributi in Romania per debiti CP_1 contratti dal figlio relativamente a tasse e imposte da quest'ultimo non corrisposte;
- CP_6 bonifici sostenuti dalla stessa per il pagamento della perizia dell'immobile di Bucarest oggetto di contenzioso in Romania.
5 Ha dichiarato, di non aver posseduto titoli di stato, titoli obbligazionari italiani o esteri per le annualità 2021, 2022 e 2023 e di non aver contratto finanziamenti o mutui nel periodo d' indagine.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all'attualità:
-l'esigenza assistenziale laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele. E' a carico del coniuge
10 richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare,
l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali. ( Cfr Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio 2021, n. 20866);
- la funzione perequativa-compensativa dell'assegno di divorzio che può essere riconosciuta solo nel caso in cui il coniuge richiedente provi effettivamente:
A. che lo squilibrio economico fra gli ex coniugi sia stato causato dalla rinuncia da parte dell'ex coniuge economicamente debole a realistiche occasioni professionali;
B. che la rinuncia ad occasioni professionali e reddituali sia stata fatta per soddisfare esigenze familiari.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria è emerso inoltre che:
- I sigg.ri e si sono sposati subito dopo la laurea Parte_1 Controparte_1
di entrambi , in Romania in data 24.4.1987, in regime di comunione dei beni.
- Dalla loro unione in data 10.10.1987 nasceva il figlio (oggi di anni 35 e residente in CP_6
Romania).
- Nel 1990 il sig. si trasferiva in Italia per completare il percorso universitario con un Pt_1
master avendo ottenuto una borsa di studio per seguire i corsi di specializzazione nel campo finanziario e bancario.
- La sig.ra rimaneva a Bucarest da sola con il figlio minore , continuando a lavorare CP_1
ed a sostenere integralmente tutti i costi e le spese del nucleo familiare, senza ricevere alcun aiuto da parte del marito per i successivi due anni, sino all'assunzione di quest'ultimo - nell'ottobre 1992
- presso la Borsa Italiana Spa, allorquando ella, nonostante l'inserimento nel mondo del lavoro in
Romania, per garantire l'unità familiare, accettava di raggiungere il marito trasferendosi a Milano ove si è trovata a sacrificare la sua attività lavorativa anche che in considerazione del fatto che la sua laurea rumena non era all'epoca riconosciuta in Italia.
Pacifica è la circostanza che l'appellante, assunto presso la Borsa Italiana SPA, raggiungeva nel corso degli anni, con un grandissimo impegno lavorativo, un'elevata posizione professionale.
A parere della Corte, il Tribunale ha correttamente considerato e valutato l'apporto dato dalla signora alla conduzione della vita familiare, determinato in relazione alla Controparte_1
11 durata del matrimonio e ai sacrifici anche professionali compiuti della stessa, circostanze non contestate, quali elementi predominanti ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sicuramente il criterio perequativo-corrispettivo giustifica la quantificazione di un assegno in presenza di una sperequazione reddituale che è direttamente collegabile allo svolgimento dell'attività professionale iniziata dal signor durante la vita coniugale anche Parte_1
grazie al contributo della sig.ra che, rimanendo inizialmente in Romania con il figlio CP_1
minore, gli ha permesso di studiare all'estero , di completare la fase della specializzazione e di realizzarsi professionalmente sostenendolo anche economicamente – circostanza non contestata.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte che la sig.ra ormai di anni 61, CP_1
abbia fornito la prova di aver sacrificato in costanza di matrimonio, la propria professionalità per dedicarsi alla famiglia ed alla crescita del figlio e che lo squilibrio economico esistente tra le parti e l'elevato livello reddituale del reclamante rappresentino elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e per la quantificazione dell'assegno divorzile, atteso che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile, sono costituiti dalla non autosufficienza economica insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno durante la vita matrimoniale ( cfr. Cass.civ. sez.I,
7 ottobre 2019 n. 24934).
La Corte, non ritenendo meritevoli di accoglimento le censure dedotte dal reclamante condivide, anche alla luce delle risultanze della CTU, la motivazione del Tribunale sulla quantificazione dell'assegno di divorzio in favore della sig.ra poiché, effettivamente, le rispettive CP_1
Perso condizioni reddituali e patrimoniali delle parti per come anche accertate dal CTU dott. ono sicuramente conseguenza di comuni scelte da loro operate nel corso del lungo matrimonio: scelte che hanno chiaramente consentito al reclamante di affermarsi con proficui guadagni nel mondo del lavoro .
Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene quindi di rigettare il reclamo in esame e di confermare il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nell'importo CP_1 quantificato di € 2.500,00 mensili.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte reclamante.
12 Le spese ed i compensi della CTU, proprio perché l'elaborato peritale è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, deve essere posto a carico delle parti in solido nella misura del 50% ciascuna.
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il reclamante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sul reclamo ex art. 739 cpc proposto da avverso il decreto del Tribunale di Milano, cronol. N. 2487/2023 del Parte_1
15.02.2023, depositato in data 16.02.2023 all'esito del procedimento n. 4229/2022 R.G.V.G. promosso con ricorso ex art. 9 legge 898/1970 da così provvede: Controparte_1
1) rigetta il reclamo;
2) Condanna il sig. alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla sig.ra quantificate nell'importo di € 3.500,00 oltre spese Controparte_1
generali ed accessori come per legge;
3) pone a carico solidale delle parti e comunque nella misura del 50% a carico di ciascuna di esse il pagamento delle spese della CTU in favore del dott. quantificate Persona_1 nell'importo di € 32.000,00 (comprensivo di € 2.000,00 a titolo di acconto) oltre Iva ed accessori di legge liquidate come da separato decreto;
4) si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
Milano deciso in camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario rel. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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