Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05475/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5475 del 2022, proposto da
RD CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, al viale Antonio Gramsci n.19;
contro
Comune di Gragnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NA Lucia Grivet Fojaja, Alfonso Navarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0015499-P notificato in data 27.07.2022 con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli ha espresso parere vincolante di non compatibilità paesaggistica relativamente alle opere realizzate in Gragnano alla Via San Giuseppe n. 2 oggetto dell'istanza di sanatoria;
di ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, connesso o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa VI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 5/8/20 CA RD e ON NA hanno presentato al Comune di Gragnano una s.c.i.a. in sanatoria avente ad oggetto le opere edili oggetto dell'ordinanza di demolizione numero 54 del 16/12/2019, consistenti in: diversa distribuzione degli spazi interni e realizzazione di un vano porta al piano secondo; opere interne al sottotetto, modifiche esterne al sottotetto e modifiche della falda del corpo scale di accesso al sottotetto al piano terzo dell’immobile acquistato nel medesimo stato di fatto nell’anno 2005.
Nella segnalazione risulta indicato che l'area ricade in zona tutelata e che l’intervento è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. Allegata alla segnalazione è la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica avente ad oggetto la modifica della copertura a falda unica del corpo scala di accesso al sottotetto, con innalzamento della quota di colmo di metri 0.35 e di imposta di metri 0.60 circa.
Investita di tale richiesta, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli ha espresso parere di non compatibilità paesaggistica “ in quanto l'aumento di superficie e volume è motivo ostativo al rilascio del parere ”, precisando - in risposta alle osservazioni che il ricorrente aveva fatto pervenire - che benché “l 'innalzamento è limitato alla sola copertura del vano scala di modeste dimensioni, la copertura di uno spazio delimitato su tutti i lati costituisce volume ”.
Avverso il parere sovrintendentizio è insorto il CA, lamentando in estrema sintesi: l’entità degli interventi è tale da non richiedere l'acquisizione preventiva dell'autorizzazione paesaggistica, rientrando l'intervento nella previsione di cui all'allegato A del DPR 31/2017; tutt’al più per tale opera sarebbe bastata l'autorizzazione paesaggistica semplificata; il parere della Soprintendenza è stato emesso oltre il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'articolo 11 del DPR 31/2017, così che sull'istanza deve ritenersi formato il silenzio assenso; la Soprintendenza non ha tenuto in considerazione le osservazioni del ricorrente e non ha argomentato in maniera specifica in merito al pregiudizio arrecato al paesaggio circostante, né ha considerato che le opere devono annoverarsi tra i volumi tecnici.
2 - L’Amministrazione statale ha versato in atti mera costituzione di stile e documentazione.
3 - Ha preso parte alla lite anche il Comune di Gragnano, versando in atti documentazione.
4 - All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5/12/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
5 - Il ricorso è infondato.
5.1 – In senso contrario a quanto opinato dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, va osservato in punto di diritto e in termini dirimenti che: “ 2.4.3 Il regime semplificato previsto dall’art. 11 del suindicato D.P.R. (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), ivi compreso il connesso meccanismo di silenzio assenso, è da intendersi circoscritto all’autorizzazione paesaggistica in senso stretto, ossia al titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi di lieve entità (elencati nell’allegato B al regolamento) ancora non eseguiti; mentre esso non può considerarsi applicabile – in via di interpretazione analogica, piuttosto che estensiva – al distinto istituto dell’accertamento di compatibilità paesaggistica (o dell’autorizzazione paesaggistica postuma) ex art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004, avente per oggetto interventi già eseguiti sine titulo.
La disciplina regolamentare deve interpretarsi in chiave logico-sistematica e finalistica, in modo da rimanere rigorosamente ancorata ai sottesi obiettivi di mera semplificazione procedimentale (i quali sono configurabili in funzione acceleratoria di un iter abilitativo all’esecuzione di lavori progettati, e non in funzione accorciativa di un iter di legittimazione postuma di opere già eseguite, non necessitanti, in quanto tali, di abbuoni temporali) e in modo da non tradire i valori paesaggistici tutelati dalle norme primarie (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, n. 1007/2017), ivi comprese quelle restrittive – sul piano non solo sostanziale, ma anche procedimentale – dell’operatività della ‘sanatoria paesaggistica’.
A suffragare un simile approccio ermeneutico depone il tenore letterale del comma 6 del citato art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 (“In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3 l’amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente”).
La previsione testuale di “modifiche indispensabili” e di “adeguamenti progettuali” postula inconfutabilmente un’attività di trasformazione del territorio non già compiuta e cristallizzata – quale, per la natura e la funzione dell’istituto, quella sottoposta ad accertamento di compatibilità paesaggistica – bensì futura, ossia soltanto progettata; né, in diverso avviso, può condivisibilmente ritenersi che il comma 11 del citato art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 estenda alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate l’applicabilità dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 (e, quindi, pure dell’inciso, ivi contenuto, “fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”): e ciò, in quanto il richiamo all’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 operato dalla disposizione regolamentare consente, infatti, unicamente di riconoscere nell’autorizzazione paesaggistica semplificata la medesima natura e funzione propria dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, senza, però, arrivare a dilatare implicitamente la portata della prima agli effetti eccezionalmente sananti dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ed a stemperare, così, i rigorosi limiti applicativi di quest’ultimo con l’innesto del silenzio assenso (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 22 marzo 2022, n. 781) - Tar Puglia, Bari, sez. U, sent. n. 388/2023 ” – Tar Campania, Napoli, sez. VII, sent. n. 7394/2024;
5.2 - Parimenti non accoglibile è la censura sub II: la Soprintendenza ha dato atto di aver tenuto in considerazione le osservazioni del ricorrente, incentrate - ex aliis – sulla non rilevanza del vano scala in termini di volume, superandole – tuttavia - per contrasto con l’art. 167 co. 4 t.u. BB.CC., poiché “ uno spazio delimitato su tutti i lati costituisce volume ”.
La posizione assunta dall’Autorità tutoria è corretta, dal momento che “ la sanatoria edilizia presuppone necessariamente il previo accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Ai sensi di quest’ultima norma, l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica può riguardare esclusivamente quei lavori che, seppur realizzati in assenza o difformità dalla relativa autorizzazione, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ” - ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 9241/2024.
5.3 - Quanto alla possibilità di qualificare il vano scala come volume tecnico, va evidenziato come “ le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non abbiano rilievo, quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio, o il relativo sottosuolo; pertanto, la natura del volume edilizio realizzato (sia o meno qualificabile come volume tecnico) non rileva sul giudizio di compatibilità paesaggistica ex post delle opere: “la nuova volumetria, quale che sia la sua natura, impone una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici dell’area (che deve compiersi da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo, ovvero dalla competente Soprintendenza in sede di redazione di un suo parere), mentre sono radicalmente precluse autorizzazioni postume per le opere abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi” (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1305/2019 del 29 aprile 2019; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8713) ” – Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 7395/2023.
Con il che anche la censura sub III va disattesa.
5.4 - Anche l’ultimo motivo di ricorso è da respingere.
Non a ragione, infatti, parte ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità argomentando dalle ridotte dimensioni dell’ampliamento e dalla scarsa visibilità dello stesso, ove si consideri che “ in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza … [ha], in realtà, carattere vincolato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8711; cfr., più di recente, ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2023, n. 2412; Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1713; Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 13 gennaio 2023, n. 34)” (così T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, n. 2118/2023) ” – Tar Sicilia, Catania, sez. V, sent. n. 566/2025.
6 - Sussistono giustificato motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente
VI LE, Consigliere, Estensore
EL AR, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI LE | AO IN |
IL SEGRETARIO