TAR Napoli, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 561
TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità del regime semplificato e silenzio assenso

    Il regime semplificato e il meccanismo di silenzio assenso sono circoscritti all'autorizzazione paesaggistica in senso stretto per interventi non ancora eseguiti. Non sono applicabili all'accertamento di compatibilità paesaggistica postuma per interventi già eseguiti sine titulo.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle osservazioni e carenza di motivazione

    La Soprintendenza ha dato atto di aver considerato le osservazioni, superandole con motivazione corretta secondo cui uno spazio delimitato su tutti i lati costituisce volume, ostativo al rilascio del parere ai sensi dell'art. 167 co. 4 t.u. BB.CC.

  • Rigettato
    Qualificazione del vano scala come volume tecnico

    La qualificazione giuridica urbanistica o edilizia di un volume (come volume tecnico) non ha rilievo ai fini paesaggistici o della percezione visiva. La creazione di nuova volumetria, anche se qualificabile come volume tecnico, impone una valutazione di compatibilità paesaggistica e preclude autorizzazioni postume per opere abusive che abbiano comportato nuovi volumi.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, rendendo la reiezione dell'istanza un atto vincolato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 561
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 561
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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