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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/11/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6584/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. di Natale Francesco ricorrente Parte_1
e
, contumace convenuto Controparte_1
oggetto: indennità di malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, la ricorrente ha esposto di aver svolto attività lavorativa in qualità di operaia agricola, come risulta dalla sua iscrizione nell'elenco nominativo degli operai agricoli del comune di Carapelle, per 146 giornate nel corso dell'anno 2022, e di essersi assentata per malattia nel periodo compreso tra il 18 e il 30 aprile 2023; di aver presentato, in data 12.02.2024, ricorso amministrativo, rimasto inevaso e, dunque, da considerarsi rigettato.
La ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale di Foggia, chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità per il periodo indicato, quantificata in €.411,11, oltre agli interessi legali. Vinte le spese di lite.
L' , regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito;
pertanto, se ne dichiara la contumacia. CP_1
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * * Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 comma 6 della legge n. 638/1983 prevede che “i lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate
pagina 1 di 2 corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Nel caso specifico, è stata offerta la prova dell'iscrizione della ricorrente negli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Carapelle, per 146 giornate lavorate nell'anno 2022 (doc.
5 fasc. ricorrente), e della corretta trasmissione telematica all' del certificato di malattia per CP_1 lombosciatalgia relativo al periodo in questione (doc. 4 fasc. ricorrente).
Quanto all'importo richiesto, devono essere decurtati dal calcolo delle giornate indennizzabili le domeniche e le festività nazionali.
Ne deriva che l'importo vada così determinato: nel periodo dal 18 al 30 aprile 2023 sono indennizzabili 7 giorni, derivanti dalla sottrazione ai complessivi 13 giorni dei primi 3 giorni di carenza e dei 3 giorni festivi (ossia le domeniche del 23 e 30 e il 25 aprile), per una somma di
€.298,27, ottenuta moltiplicando €.42,61 (pari al 50% di €.85,22, retribuzione media giornaliera risultante dalle buste paga) per i 7 giorni indennizzabili.
In conclusione, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di malattia e, dunque, l' deve essere CP_1 condannato alla corresponsione della somma di €.298,27, oltre accessori di legge dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del penultimo periodo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. secondo cui “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di malattia CP_ per il periodo dal 18.4.2023 al 30.4.2023 con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.298,27, oltre accessori di legge dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e fino al soddisfo;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in
€.298,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de AL)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6584/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. di Natale Francesco ricorrente Parte_1
e
, contumace convenuto Controparte_1
oggetto: indennità di malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, la ricorrente ha esposto di aver svolto attività lavorativa in qualità di operaia agricola, come risulta dalla sua iscrizione nell'elenco nominativo degli operai agricoli del comune di Carapelle, per 146 giornate nel corso dell'anno 2022, e di essersi assentata per malattia nel periodo compreso tra il 18 e il 30 aprile 2023; di aver presentato, in data 12.02.2024, ricorso amministrativo, rimasto inevaso e, dunque, da considerarsi rigettato.
La ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale di Foggia, chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità per il periodo indicato, quantificata in €.411,11, oltre agli interessi legali. Vinte le spese di lite.
L' , regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito;
pertanto, se ne dichiara la contumacia. CP_1
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * * Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 comma 6 della legge n. 638/1983 prevede che “i lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate
pagina 1 di 2 corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Nel caso specifico, è stata offerta la prova dell'iscrizione della ricorrente negli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Carapelle, per 146 giornate lavorate nell'anno 2022 (doc.
5 fasc. ricorrente), e della corretta trasmissione telematica all' del certificato di malattia per CP_1 lombosciatalgia relativo al periodo in questione (doc. 4 fasc. ricorrente).
Quanto all'importo richiesto, devono essere decurtati dal calcolo delle giornate indennizzabili le domeniche e le festività nazionali.
Ne deriva che l'importo vada così determinato: nel periodo dal 18 al 30 aprile 2023 sono indennizzabili 7 giorni, derivanti dalla sottrazione ai complessivi 13 giorni dei primi 3 giorni di carenza e dei 3 giorni festivi (ossia le domeniche del 23 e 30 e il 25 aprile), per una somma di
€.298,27, ottenuta moltiplicando €.42,61 (pari al 50% di €.85,22, retribuzione media giornaliera risultante dalle buste paga) per i 7 giorni indennizzabili.
In conclusione, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di malattia e, dunque, l' deve essere CP_1 condannato alla corresponsione della somma di €.298,27, oltre accessori di legge dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del penultimo periodo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. secondo cui “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di malattia CP_ per il periodo dal 18.4.2023 al 30.4.2023 con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.298,27, oltre accessori di legge dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e fino al soddisfo;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in
€.298,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de AL)
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